• Calendario agosto 2021

  • Settore edile verifica di congruità incidenza manodopera

  • Modello 770/2021

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di luglio 2021

Calendario agosto 2021

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute 1
Sabati (settimane) 4

Settore edile verifica di congruità incidenza manodopera

In attuazione di quanto previsto dal DM 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro, dal 1 novembre 2021 diventerà operativa la verifica di congruità dell’incidenza di manodopera nella realizzazione di lavori edili.

La disciplina di verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro nella realizzazione di opere edili discende dall’articolo 8, comma 10 bis del Decreto Legge n. 76/2020 che prevede che al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si affianca il documento di congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

In data 10 settembre 2020 le Parti Sociali hanno siglato un accordo che ha previsto, per ogni singola categoria, le percentuali minime d’incidenza del costo della manodopera rispetto al valore complessivo dell’opera da realizzare. Gli indici definiti dall’accordo sono i seguenti:

Categorie % incidenza minima manodopera sul valore opera
OG1 – Nuova edilizia civile compresi Impianti e Finiture 14,28%
OG1 – Nuova edilizia industriale esclusi Impianti 5,36%
Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
Ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69%
OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. 13,77%
OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
OG5 – Dighe 16,07%
OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%
OG6 – Gasdotti 13,66%
OG6 – Oleodotti 13,66%
OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
OG7 – Opere marittime 12,61%
OG8 – Opere fluviali 13,31%
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

Il decreto ministeriale rende operativo il sistema di verifica a far data dal 1 novembre 2021.

L’articolo 2 del DM 143/2020 stabilisce che la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera si applica al settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, da parte delle imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero dai lavoratori autonomi coinvolti nei lavori. Per il Ministero rientrano nell’ambito della norma tutte le attività direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione il contratto collettivo edile. Rimangono esclusi solo i lavori di opere private di valore inferiore a Euro 70.000,00 oltre che i lavori per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici del 2016.

Le informazioni che le imprese dovranno fornire riguardano:

  • Valore complessivo dell’opera;
  • Valore dei lavori edili previsti per la realizzazione dell’opera;
  • Imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

Le imprese edili, già dal 15 luglio 2021, si possono avvalere del servizio “Edilconnect” rilasciato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la Casse Edili.

L’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile territorialmente competente su istanza dell’impresa affidataria o del committente. Per i lavori pubblici la congruità sarà richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente presentando l’attestazione riferibile alla correttezza dell’incidenza di manodopera.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili, insieme a INPS e INAIL realizzeranno un sistema di interscambio delle informazioni finalizzato alla verifica dei dati.

In caso di mancato rispetto del rapporto di congruità tra incidenza della manodopera e il valore complessivo dell’opera, la Cassa Edile segnalerà all’impresa affidataria la difformità. Entro 15 giorni l’impresa potrà sanare la propria posizione provvedendo al versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità, ovvero dimostrando il raggiungimento della congruità tramite l’esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile.

La mancata regolarizzazione della propria posizione, farà in modo che la Cassa Edile che ha ricevuto la richiesta originaria, formalizzerà l’esito negativo dell’attestazione di congruità indicando gli importi a debito e le cause di irregolarità, iscrivendo l’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI). L’esito negativo dell’attestazione di congruità produrrà l’effetto, dalla data di emissione, di inibire il rilascio del DURC.

L’irregolarità nella verifica dell’incidenza di manodopera non potrà essere eccepita qualora lo scostamento sia in misura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera prevista.

Nell’Anagrafica Commesse Pagina Cedolino di Area Paghe l’informazione del codice Edilconnect è già presente. Per le aziende che operano in Lombardia e gestiscono la denuncia telematica di Casse Edili tramite la piattaforma MUT, l’informazione codice Edilconnect confluisce automaticamente nel file da importare in denuncia. Dal 1 novembre sarà esteso a tutto il territorio nazionale l’utilizzo del codice univoco Edilconnect, che dovrà pertanto essere gestito in Anagrafica Commesse.

 

Modello 770/2021

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il tracciato della dichiarazione dei sostituti d’imposta 2021 (redditi 2020) e le relative istruzioni. Ultimo aggiornamento disponibile quello del 14 luglio 2021.

La dichiarazione 2021 deve essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre, che essendo di domenica e facendo seguito la festività di Ognissanti del 1 novembre, slitterà al 2 novembre 2021.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno – 770 2021 disponibile nell’Area riservata del nostro sito www.licon.it e sul pannello di accesso al sistema informativo UNO nella sezione Area Download.

A breve verrà pubblicata la versione 32.09 di UNO necessaria per l’elaborazione, la gestione, la stampa grafica e la creazione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2021.

Sarà organizzato inoltre, nelle prossime settimane, un convegno in modalità telematica, finalizzato alla verifica teorica delle numerose novità introdotte nel modello 770/2021 (non da ultimo quelle ricollegabili alle sospensioni dei versamenti 2020 concesse a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19) oltre che alla gestione operativa in UNO.

Nel menù Gestioni annuali – 770 le elaborazioni in cloud della stampa del modello, nonché la creazione del file telematico, sono accorpate nella medesima maschera.

Al termine dell’elaborazione, stampa o creazione file telematico, la procedura apre direttamente la cartella MYTELEMATICI/2021 nella quale risiede il file .PDF di stampa grafica, ovvero il file telematico .TXT da inviare all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Rivalutazione TFR: coefficiente di luglio 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 14 agosto 2021 è pari a 104,2.