• Calendario aprile 2013

  • Durc: autocertificazione Dtl

  • Ministero Lavoro: detassazione 2013

  • Inps: congedi al padre lavoratore

  • Inps: contributo Aspi licenziamento

  • Inps: voucher servizi baby-sitting

  • Inps: lavoro accessorio indicazioni operative

  • Addizionali regionali all’Irpef regione Marche 2013

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2013

Calendario aprile 2013

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

Durc: autocertificazione Dtl

Il Ministero del lavoro con lettera circolare prot. n. 4839 del 10 aprile 2013 fissa nuove regole per l’invio delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc.

Ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, le aziende sono tenute ad autocertificare che non esistono a proprio carico provvedimenti definitivi, sia amministrativi che giurisdizionali, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Il Ministero del lavoro ha reso noto che, a partire dal 15 aprile 2013, l’invio delle autocertificazioni di cui sopra deve essere effettuato direttamente alle caselle di posta elettronica certificata (Pec) delle direzioni competenti per territorio (Dtl). Gli indirizzi delle caselle di posta certificata sono pubblicate sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it.

Nessuna modifica è apportata al modello né alle modalità della sua compilazione e sottoscrizione.

 

Ministero Lavoro: detassazione 2013

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della detassazione per l’anno 2013.

Il Ministero riprende il contenuto del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (ved. circolare n. 1/2013) in merito ai requisiti e alla misura dell’agevolazione fiscale.

In particolare viene chiarito che la nozione di “retribuzione di produttività” è da riferirsi a voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa, sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto di lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato, compresa una efficientazione aziendale. A tal fine è sufficiente la previsione della correlazione delle voci retributive anche a solo uno dei predetti indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati a indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. Il Ministero cita alcuni esempi a cui tali voci possono essere collegate:

  • andamento del fatturato;
  • maggiore soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si da riscontro;
  • minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
  • lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (es. Rol);
  • prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
  • premi di rendimento o di produttività (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007).

La circolare ministeriale prosegue riportando l’ulteriore definizione di retribuzione di produttività consistente nelle voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedono congiuntamente l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento elencate nell’art. 2 del D.p.c.m. 22 gennaio 2013.

Le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie.

Il Ministero fornisce anche le indicazioni di carattere procedurale finalizzate al monitoraggio dello sviluppo delle misure in esame e alla verifica di conformità degli accordi:

  • i datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione Territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione allegando un’autodichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto 22 gennaio 2013;
  • l’autodichiarazione di conformità può essere ricompresa all’interno dell’accordo e non necessariamente in un separato atto;
  • per i contratti già sottoscritti, ma non ancora depositati, alla data di entrata in vigore del provvedimento (13 aprile 2013 data la sua pubblicazione in G.U. il 29/3/2013), il termine di 30 giorni decorre da tale data;
  • per i contratti già depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro ad altro titolo, è sufficiente effettuare l’autodichiarazione che indichi gli estremi di tali accordi, senza necessità di un nuovo deposito;
  • l’autodichiarazione può essere inviata alla Direzione territoriale del Lavoro anche tramite posta certificata e la data dell’invio è equiparata al deposito.

L’agevolazione non può applicarsi per il periodo anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione, non potendo fare retroagire l’efficacia delle previsioni collettive. Ciò non vale in relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale, come ad esempio i premi di produttività erogati sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annua.


Inps: congedi al padre lavoratore

L’Inps con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013 e poi con messaggio 6499 del 18 aprile 2013 chiarisce il regime dei nuovi congedi al padre lavoratore previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92.

La Legge di Riforma del Mercato del lavoro ha introdotto un intervento a favore della condivisione, con il padre, di alcune incombenze gravanti sulla lavoratrice madre. La previsione per essere operativa ha dovuto attendere la pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia del 22/12/2012 pubblicato in G.U. il 13/2/2013 che ha stabilito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi ai padri. Con la circolare in commento il provvedimento diventa definitivamente operativo.

Dai parti, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1 gennaio 2013, il padre lavoratore dipendente del settore privato ha l’obbligo di astenersi un giorno dal lavoro entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche contemporaneamente con l’astensione obbligatoria della madre. Il diritto all’astensione obbligatoria in commento spetta indipendentemente dalla situazione lavorativa o meno della madre. I cinque mesi devono essere calcolati dalla data di nascita del bimbo.

In aggiunta al giorno di congedo obbligatorio, la norma da facoltà al padre lavoratore di assentarsi dal lavoro, entro il quinto mese dalla nascita del figlio, per ulteriori due giorni anche continuativi. Tali giorni devono essere concordati con la madre poiché sono alternativi rispetto al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante, ma possono essere fruiti anche contemporaneamente al congedo della madre che per conseguenza rinuncerà agli ultimi giorni di astensione obbligatoria. Non trattandosi di un diritto autonomo, il padre lavoratore in questo caso avrà diritto ai permessi solo quando anche la madre sia lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata.

Il trattamento economico spettante al padre per i giorni di congedo obbligatorio, in aggiunta alla madre, e facoltativi, in alternativa alla madre, è pari a un’indennità del 100% della retribuzione, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva e di copertura figurativa, in relazione al periodo di astensione, a carico dell’Inps ed anticipata dal datore di lavoro. I nuovi congedi non possono essere frazionati a ore e non raddoppiano in caso di parto plurimo.

Il lavoratore che intenda fruire delle nuove giornate di astensione dal lavoro è tenuto a comunicarlo al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Per le astensioni facoltative il padre lavoratore deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione della madre, da inoltrare anche al datore di lavoro della medesima, in cui la stessa dichiara di rinunciare all’equivalente periodo di congedo obbligatorio.

In seguito all’effettiva fruizione del congedo il datore di lavoro comunicherà, tramite flusso UniEMens, le giornate godute dal lavoratore e gli importi recuperati. Per l’esposizione degli importi da porre a conguaglio, all’interno del flusso UniEMens, nell’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di <MatACredito> devono essere valorizzate le seguenti nuove causali:

  • L060: Indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92;
  • L061: Indennità per congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92.

Nell’elemento <ImportoRecMat> andrà indicato l’importo dell’indennità anticipata.

Di seguito i nuovi codici da inserire nella tabella Codici DM10 in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens.

Operativamente, in presenza di congedi, obbligatori o facoltativi, utilizzati dal padre, si deve intervenire manualmente per inserire nel cedolino del lavoratore la relativa indennità.

Per i dipendenti con paga oraria è necessario inserire nel cedolino una voce di calcolo che vada a retribuire l’assenza, comprensiva di mensilità aggiuntive e maggiorazioni, e contemporaneamente confluisca nella denuncia UniEMens per il recupero dell’importo a credito del datore di lavoro. Sarà anche utile indicare il conto contabile relativo alle somme c/Inps.

Nell’esempio seguente la voce da impostare per un operaio del settore edile con maggiorazione della retribuzione oraria pari a 23,45%.

Una voce di calcolo con le medesime caratteristiche di quella relativa al congedo obbligatorio per operai deve essere impostata per la retribuzione e il recupero del congedo facoltativo. Unica diversità fra le due voci il Tipo ore cassa edile da impostare col valore ‘Maternità facoltativa’, e il codice ex DM10 L061 da inserire nella pagina Contributi. Di seguito viene riportata solo la seconda Pagina.

Per far maturare per questa assenza il Trattamento di Fine Rapporto sarà inoltre necessario utilizzare la voce di calcolo già impostata per le assenze di maternità o malattia.

Per i dipendenti con retribuzione mensilizzata, al verificarsi dell’evento congedo del padre, si deve effettuare una trattenuta retributiva nel cedolino che corrisponda all’importo delle ore / giorni di assenza per congedo. Tale trattenuta deve corrispondere alla parte di retribuzione persa dal lavoratore per l’assenza di congedo, tenendo in conto che per i dipendenti mensilizzati la retribuzione oraria si modifica in funzione delle ore lavorabili.

Nessun dato deve essere agganciato nelle pagine Contributi e Conto contabile.

Contemporaneamente si deve inserire una voce di calcolo che vada a retribuire l’assenza, comprensiva di mensilità aggiuntive e maggiorazioni, e confluisca nella denuncia UniEMens per il recupero dell’importo a credito del datore di lavoro. Sarà anche utile indicare il conto contabile relativo alle somme c/Inps.

Nell’esempio seguente la voce da impostare per un impiegato del settore edile con 14 mensilità (maggiorazione della retribuzione oraria pari a 2/12*100 = 16,66%).

Una voce di calcolo con le medesime caratteristiche di quella relativa al congedo obbligatorio per dipendenti mensilizzati deve essere impostata per la retribuzione e il recupero del congedo facoltativo. Unica diversità fra le due voci il codice ex DM10 L061 da inserire nella pagina Contributi. Di seguito viene riportata solo la seconda Pagina.

Nessuna rettifica va operata per i dipendenti mensilizzati per il Trattamento di Fine Rapporto che è già inserito nella retribuzione mensile di base del lavoratore.

Ai fini dell’esposizione nel flusso UniEMens delle giornate di assenza del padre lavoratore devono essere indicati nell’elemento <CodiceEvento> dell’elemento <Settimana> i nuovi valori:

  • MA8: Congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92;
  • MA9: Congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92.

Nell’elemento <DifferenzeAccredito> andrà valorizzato il <Codice Evento> MA8 e/o MA9 e nell’elemento <DiffAccreditoImporto> l’imponibile perso a seguito degli eventi di cui ai suddetti eventi nell’intero mese.

Di seguito i nuovi codici eventi da inserire nella tabella Eventi in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens.

La denuncia individuale UniEMens dovrà essere compilata manualmente sia per quanto riguarda l’elemento <Settimana>, specificandone il tipo copertura e il codice evento, che per quanto riguarda l’elemento <DifferenzeAccredito> e relativo importo. Ricordiamo che la differenza da accreditare corrisponde alla retribuzione imponibile persa dal lavoratore per conseguenza dell’assenza per congedo senza la maggiorazione relativa ad eventuali mensilità aggiuntive.

Nella necessità di sistemare periodi pregressi non esistono codici predisposti ad hoc, ma i datori di lavoro devono provvedere ad inviare i flussi individuali di regolarizzazione valorizzando i nuovi elementi.

 

Inps: contributo Aspi licenziamento

Con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 l’Inps definisce le modalità operative per il calcolo ed il versamento del contributo di finanziamento Aspi introdotto dalla legge n. 92/2012 con riferimento ai licenziamenti intervenuti a partire dal 1 gennaio 2013.

La Legge n. 92/2012 ha previsto un contributo sui licenziamenti finalizzato al finanziamento delle nuove indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, introducendo un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’Aspi da parte del lavoratore il cui rapporto è stato interrotto. Per conseguenza i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

  • dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
  • risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • decesso del lavoratore.

Il contributo di licenziamento non è inoltre dovuto, almeno fino al 31 dicembre 2016, dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4 Legge n. 223/91 e per fino al 31 dicembre 2015 nei casi di:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura cantiere.

Proprio per identificare queste due ultime tipologie di cessazione rapporto di lavoro per le quali è prevista l’esclusione dalla contribuzione Aspi per fine rapporto, l’Inps ha istituito due nuovi codici cessazione che devono essere utilizzati per i cambi appalto e fine cantiere:

  • 1M: Licenziamento per cambio appalto;
  • 1N: Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore edile, per completamento dell’attività e chiusura del cantiere.

Inserire i nuovi codici nella tabella Tipi assunzione/cessazione in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens.

Il contributo è inoltre dovuto per l’interruzione dei rapporti di apprendistato diversi dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compresa la cessazione al termine del periodo di formazione.

La misura del contributo è pari al 41% del massimale mensile Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il massimale per il 2013 è pari a € 483,80 annui per cui la misura del contributo può raggiungere un massimo di € 1.451,00 per anzianità aziendali pari o superiori ai 36 mesi. Il versamento deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il licenziamento, ovvero deve essere inserito nella denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto. Per i licenziamenti intervenuti tra gennaio e marzo 2013, il termine per il versamento, senza aggravio di oneri accessori, è fissato al 16 giugno 2013. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se ha avuto luogo la restituzione del contributo addizionale dell’ 1,40%. Non si tengono in considerazione invece i periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2011 (congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave)

L’Inps, nella sua circolare, precisa che il contributo è dovuto per intero indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o a tempo parziale) e per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione ai mesi effettivi di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Ai fini dell’esposizione nel flusso UniEMens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di < AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale M400 avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Nella tabella Codici DM10 in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens inserire il nuovo codice.

Per ottenere l’esposizione automatica, nella denuncia individuale UniEMens, del contributo Aspi per licenziamento, è opportuno creare la seguente voce di calcolo da inserire nel cedolino del dipendente.

Infine, per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di < AltrePartiteADebito>, di <DenunciaAziendale>, il nuovo codice causale M401 avente il significato di “Arretrati contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” nell’elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento <SommaADebito>, l’importo da pagare.

Nella tabella Codici DM10 in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens inserire il nuovo codice.

Nel caso di versamento arretrati del contributo Aspi per licenziamento, è necessario intervenire manualmente nella denuncia UniEMens aziendale inserendo il relativo debito e il numero dei lavoratori interessati.

La modifica della denuncia UniEMens aziendale con l’inserimento del versamento della contribuzione Aspi relativa alle cessazioni intervenute nel primo trimestre 2013 codice M401, deve essere accompagnata da una modifica, anche in questo caso manuale, della contabilizzazione della contribuzione Inps e del relativo debito.

 

Inps: voucher servizi baby-sitting

Con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013 l’Inps fornisce le indicazioni operative per richiedere l’erogazione dei voucher per l’acquisto si servizi di baby-sitting o del contributo a sostegno del costo per gli asili nido.

La Legge 28 giugno 2012 n. 92 ha previsto interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità.

In particolare l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge in commento ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per far fronte agli oneri di spesa della rete pubblica di servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi, entro un limite di spesa di 20 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia del 22 dicembre 2012.

Beneficiari del trattamento sono le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, che non risultano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, per i bambini nati (o entrati in famiglia), o quelli la cui data presunta del parto, è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

L’importo del contributo è di € 300 mensili, per un massimo di sei mesi (3 mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, fruibile, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Le lavoratrici part-time possono usufruire del contributo in misura riproporzionata.

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Istituto, il quale provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio tenendo conto dell’indicatore economico patrimoniale ISEE.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato tramite il sistema dei buoni lavoro mediante consegna alle beneficiarie di voucher cartacei. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia viene erogato attraverso il pagamento diretto della struttura da parte dell’Istituto.


Inps: lavoro accessorio indicazioni operative

L’Inps con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013 fornisce le prime indicazioni tecniche circa il lavoro accessorio, così come modificato dalla Legge 28 giugno 201 n. 92 e già illustrato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 4 del 2013 e dalla lettera circolare del 18 febbraio 2013.

La Legge di Riforma del Mercato del Lavoro e il Decreto Sviluppo (legge n. 13472012) hanno sensibilmente modificato l’ambito applicativo del lavoro accessorio. In particolare sono venute meno le limitazioni oggettive e soggettive previste dalla previgente disciplina, estendendo di fatto l’applicabilità del lavoro accessorio ad ogni tipo di attività e a qualsiasi soggetto, fatte salve le discipline specifiche per le attività agricole stagionali di studenti e pensionati e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La nuova norma si riferisce ai “rapporti di natura meramente occasionale” lasciando cadere il carattere dell’accessorietà che era invece contenuto nella normativa precedente. E’ quindi attivabile anche per prestazioni lavorative che rientrano nell’attività tipica del committente e anche se la medesima attività viene svolta anche da lavoratori dipendenti del committente. L’unica preclusione, oltre alle limitazioni economiche di cui diremo oltre, è la riferibilità del lavoro all’utilizzatore finale che determina l’esclusione del lavoro accessorio nell’ambito dell’appalto.

Per i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, rimane confermata l’esclusione della possibilità di attivare lavoro accessorio nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività effettuata.

Per quanto riguarda gli studenti universitari con meno di 25 anni, il lavoro accessorio è sempre attivabile. Per gli altri studenti, anche per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico, è invece consentito nelle giornate di sabato e domenica oltre che nei periodi di vacanze natalizie (dal 1 dicembre al 10 gennaio), pasquale (dalla domenica delle palme fino al martedì dopo il lunedì dell’angelo), estive (dal 1 giugno al 30 settembre).

Il lavoro accessorio svolto dai disoccupati e dagli inoccupati non incide sullo status di disoccupazione. I percettori di prestazioni integrative possono svolgere lavoro accessorio nel limite di € 3.000 netti per anno solare senza perdere alcun diritto alla prestazione a sostegno del reddito.

I pensionati possono svolgere lavoro accessorio indipendentemente dalla titolarità di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità o altri trattamenti purché compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa.

I lavoratori stranieri possono includere i redditi da lavoro accessorio nel reddito complessivo necessario per l’ottenimento del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

La novità senza dubbio più rilevante è l’introduzione di limiti economici ai compensi percepiti dai prestatori di lavoro accessorio che non possono superare:

  • 000 € netti (pari a un valore nominale di voucher di € 6.666) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti
  • 000 € netti (pari a un valore nominale di voucher di € 2.666) nel corso di un anno solare con riferimento a ciascun committente imprenditore commerciale o professionista.

Il superamento del limite economico è soggetto alla disciplina sanzionatoria prevista dalla circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro, ovvero la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per evitare tale sanzione è necessario che il committente richieda preventivamente al lavoratore apposita dichiarazione autocertificativa ai sensi dell’art. 46 del Dpr n. 445/2000 in ordine al non superamento soggettivo dei limiti economici previsti.

Rispetto alla previgente normativa la riforma prevede che i buoni debbano essere “orari, numerati progressivamente e datati”. Non è ancora applicabile invece il limite temporale dei 30 giorni per l’utilizzo dei voucher. Rimane confermata la necessità della comunicazione preventiva all’Inail / Inps ai fini di evitare l’applicazione della sanzione per lavoro sommerso.

 

Addizionali regionali all’Irpef regione Marche 2013

Con legge regionale 27 novembre 2012 n. 37 la regione marche ha modificato il prelievo fiscale della propria addizionale regionale all’irpef.

La Regione Marche, per l’anno 2013, ha previsto l’introduzione di aliquote e scaglioni secondo la seguente progressione.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di marzo 2013

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2013 e il 14 aprile 2013 è pari a 106,9.