• Calendario aprile 2019

  • Garanzia Giovani 2019

  • UniEMens: codice professione e indennità malattia

  • Cassa Edile: Contributo minimo mensile APE

  • Apprendistato professionalizzante

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2019

Calendario aprile 2019

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Garanzia Giovani 2019

Il decreto dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018 fissa le nuove regole che sovraintendono all’incentivo “occupazione NEET” per l’anno 2019.

I soggetti rientranti nel programma Garanzia Giovani sono quelli di età compresa tra i 15 e i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni) registrati nel portale Garanzia Giovani, che abbiano assolto il diritto / dovere di istruzione scolastica se minorenni e non inseriti in percorsi di istruzioni o formazione, inoccupati o disoccupati.

Il beneficio è costituito da un esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di € 8.060 annui riparametrati su base mensile e ridotti proporzionalmente in caso di part-time. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro per le nuove assunzioni effettuate nel 2019 fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.

L’esonero è concesso per le assunzioni:

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto di apprendistato professionalizzante

Non sono agevolabili i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente, né i contratti a tempo determinato o le loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.

Il beneficio deve avvenire nel rispetto della regola del “de minimis”. Il limite del “de minimis” può essere superato al ricorrere di determinate condizioni soggettive del giovane, ovvero:

  • l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta aL requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
    1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    4. il lavoratore si assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero si assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

L’ammissione al beneficio prevede il seguente iter procedurale:

  • inoltro istanza preliminare del datore di lavoro tramite portale telematico INPS (modulo on line “NEET” disponibile all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni ex DiResCo);
  • determinazione da parte dell’INPS dell’importo dell’incentivo in funzione della registrazione del giovane nel portale e delle residue disponibilità finanziarie;
  • comunicazione dell’INPS al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;
  • entro 10 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione;
  • fruizione del beneficio con conguaglio in UNIEMENS.

I datori di lavoro autorizzati che fruiranno dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minims, dovranno esporre, a partire dai flussi UniEMens di competenza aprile 2019, il beneficio spettante all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> <Incentivo> i seguenti elementi:

<TipoIncentivo> dovrà essere valorizzato con il codice “NE19” avente il significato di Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 nel rispetto degli aiuti de minimis;

<CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” Stato;

<ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

<ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Tale elemento potrà essere valorizzato solo nei flussi UniEMens di aprile, maggio e giugno 2019.

Nella tabella Minimali Massimali INPS – pagina Incentivi anno 2019 devono essere inseriti i limiti annuali, mensili e giornalieri dell’incentivo occupazione giovani NEET.

Inserire nelle Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10 il codice di nuova istituzione denominato “NE19”.

Per i dipendenti per i quali è stato autorizzato l’incentivo occupazione giovani NEET 2019 deve essere inserito il codice di recupero UniEMens NE19 nel campo ‘Incentivo’, la % di applicazione dell’esonero (100% proposta in automatico) e le relative date di durata del beneficio. In caso di rapporto iniziato nel corso del mese (giorno assunzione diverso da uno) il calcolo avverrà su base giornaliera.

Nel cedolino del dipendente fruitore dell’incentivo, il calcolo dell’esonero è effettuato automaticamente dalla procedura, applicando le opportune soglie impostate nella tabella Minimali – Massimali Inps.

L’incentivo è calcolato sui contributi al netto delle misure compensative dello 0,20% e 0,28% per i lavoratori che destinano il Tfr maturando ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria Inps.

Nella elaborazione della denuncia UniEMens è quindi valorizzato, nella Pagina Dati Retributivi, Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo”, il valore dell’esonero contributivo con il codice “NE19”. Per default viene inserito il Codice ente Stato “H00”. Naturalmente il valore inserito in importo corrente potrà essere al massimo € 671,66 o il minor valore calcolato per giorni in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel mese di rapporto di lavoro a termine.

La procedura di aggiornamento archivi mensile provvede a memorizzare nei progressivi Contributi Sociali la soglia massima e il contributo corrente (fino alla soglia massima). I valori del residuo mese corrente e il valore del Residuo Progressivo non vengono gestiti perché non sono previsti conguagli nei mesi successivi.

Per poter agevolare il compito dell’utente al fine di monitorare l’utilizzo dell’esonero, è disponibile nel menù Personale – Stampe la stampa dedicata denominata “Progressivi Incentivi”, nella quale trova posto l’incentivo Occupazione giovani NEET.

Recupero arretrati

Nel cedolino di aprile o maggio o giugno 2019 deve essere eventualmente impostata la voce di calcolo necessaria al recupero dell’incentivo relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

L’inserimento del valore nella voce di calcolo deve essere effettuato manualmente, esclusivamente nei mesi di aprile e/o maggio e/o giugno, anche sfruttando le informazioni presenti nei progressivi contributi sociali del dipendente (contributo c/azienda) e serve esclusivamente per la corretta contabilizzazione del recupero esonero.

Chiaramente, in sede di recupero, non potrà essere superata la soglia massima di € 671,66 mensili.

Il valore recupero deve poi essere inserito manualmente anche in denuncia UniEMens, naturalmente dopo l’elaborazione della stessa, nel campo Importo arretrato del Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo” della Pagina Dati Retributivi.

Il valore deve inoltre essere inserito, sempre in forma manuale, nei Progressivi c/s del dipendente, per i mesi ai quali si riferisce.

UniEMens: codice professione e indennità malattia

Con proprio comunicato stampa l’INPS ha fornito chiarimenti sulla temporanea disattivazione dell’obbligo di indicare il codice professione e i dati aggiuntivi della malattia nel flusso UniEMens.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva annunciato con comunicato stampa del 11 marzo 2019, di aver raggiunto un’intesa con l’INPS per la rimozione dalla denuncia UniEMens dei codici Istat delle professioni dei lavoratori assicurati. Come si ricorderà l’obbligo era stato introdotto con Messaggio Inps n. 208/2019 a partire dalle denunce di febbraio 2019 (ved. Circolari nr. 2 e 3 /2019).

Dato l’elevato numero di segnalazioni di errore e la difficoltà operativa di reperire tali informazioni specie per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio, l’INPS specifica, smentendo il comunicato stampa dei Consulenti del Lavoro, che il campo “codice professione” non è stato rimosso ma solo temporaneamente disattivato, per dare più tempo agli operatori di reperire l’informazione.

Secondo l’Istituto Previdenziale l’informazione è essenziale, in quanto consente di individuare i dipendenti addetti a particolari attività gravose che possono beneficiare di particolari benefici ai fini pensionistici.

Il comunicato stampa dell’INPS non precisa quanto durerà il periodo transitorio, durante il quale l’informazione codice professione non sarà processato. Appare però chiaro che, al termine del periodo di sospensione, l’informazione sarà obbligatoria e se non conforme agli standard previsti genererà in sede di controllo un errore bloccante.

I Consulenti del lavoro nel comunicato stampa del 11 marzo 2019 si occupavano anche delle criticità riscontrate nella compilazione del flusso UniEMens riguardo ai nuovi dati aggiuntivi sulle malattie dei lavoratori (ved. Circolare 3/2019) e sulla possibilità per l’Istituto di reperire tale informazione sulla base del codice contratto collettivo associato alla denuncia individuale.

L’INPS anche su questo punto insiste nella propria pretesa di ottenere dai datori di lavoro la nuova l’informazione, perché se è pur vero che dispone dell’informazione in ordine al CCNL applicato in azienda, non è comunque in grado di determinare in modo certo l’eventuale corresponsione della retribuzione nel corso dell’assenza per malattia. Tale obbligo potrebbe infatti essere previsto da contratti di secondo livello, territoriali o aziendali, se non anche da pattuizioni individuali che potrebbero essere conoscibili dall’Istituto solo in fase di accertamenti ispettivi o di verifica amministrativa.

Rimane pertanto valido quanto precisato nelle nostre precedenti circolari sia in ordine al codice qualifica che all’inserimento o meno+ della tabella Indennità malattia c/INPS in Pagina Contributi di Anagrafica Dipendente.

Cassa Edile: Contributo minimo mensile APE

Il 3 aprile 2019 le Parti Sociali hanno firmato il nuovo accordo nazionale relativo alla revisione della contribuzione al Fondo Nazionale APE nonché alla modifica del contributo minimo.

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha trasmesso, con comunicazione n. 662 del 18 aprile 2019, l’accordo nazionale del 3 aprile 2019 inerente le nuove aliquote contributive Ape e il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.

Si ricorda che il contributo minimo dovuto alle Casse Edili per la gestione APE, è stabilito in misura differenziata per ciascuna provincia / cassa edile.

Si confermano invece le norme che disciplinano il versamento di tale contributo minimo, ovvero le ipotesi di non applicabilità (inizio rapporto successivo al giorno 13, cessazione rapporto antecedente il giorno 19, ecc.).

A titolo esemplificativo, riportiamo il valore minimo APE riparametrato alle nuove aliquote e al nuovo minimo (130 ore) di alcune Casse Edili:

Cassa Edile % Contributo Valore minimo APE
Cassa Edile Bergamo 4,80 € 62,00
Cassa Edile Milano 3,61 € 47,00
Edilcassa Bergamo 4,43 € 58,00
CAPE Brescia 4,43 € 58,00
Cassa Edile Como e Lecco 4,80 € 62,00

 Nella tabella Cassa Edile – Contributi è necessario aggiornare il valore del contributo minimo APE, nonché la % del contributo potenzialmente diverso per ogni Cassa.

Apprendistato professionalizzante

Il 3 aprile 2019 le Parti Sociali hanno sottoscritto il testo sull’apprendistato di cui all’art. 92 del CCNL Industria e aggiornato sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La normativa contrattuale si applica ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° aprile, mentre, per i contratti di apprendistato in essere a tale data continuerà ad essere applicata la disciplina contrattuale previgente.

La novità più rilevante della nuova disciplina contrattuale, con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante, riguarda il venir meno della possibilità prevista dalla norma di legge (D.Lgs. n. 81/2015) di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, che pertanto andrà inquadrato sulla base del livello per il quale è finalizzato il contratto (art. 77 CCNL), introducendo, in luogo della predetta previsione, la determinazione della retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e progressiva in relazione all’anzianità di servizio, sempre riferita al livello finale cui è finalizzato il contratto. Di seguito le progressioni percentuali relative alla tipologia di Apprendistato Professionalizzante:

  • 72% per il primo e il secondo semestre;
  • 78% per il terzo e il quarto semestre;
  • 85% per il quinto semestre;
  • 90% per il sesto semestre.

Istruzioni operative in merito all’applicazione delle nuove disposizioni verranno fornite nelle prossime circolari.

Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2019 e il 14 aprile 2019 è pari a 102,5.