• Calendario gennaio 2018

  • Procedura apertura anno 2018

  • Esonero contributivo 2018

  • INPS: aggiornamenti 2018

  • Congedo paternità

  • Contributo di licenziamento

  • Contributi gestione separata 2018

  • INPS: Minimali Massimali 2018

  • Incentivi assunzione donne

  • Fondo Prevedi: contributo datore di lavoro

  • Tasso legale 0,30% dal 1/1/2018

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2018

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2017

  • Autoliquidazione INAIL 2017/2018

  • Prospetto disabili

  • INAIL: mod. OT24/2018

  • Certificazione Unica 2018

  • Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2017

Calendario gennaio 2018

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute 2
Festività non godute 0
Sabati (settimane) 4

 

Procedura apertura anno 2018

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2017 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2018.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2017 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).
Per il nuovo anno 2018 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2018.
Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2017 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2018. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

1) Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2017. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.

2) Installare la versione 25.02 di UNO.

3) Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2017 (segnalato in coda alla circolare).

4) Aggiornamento mese dicembre 2017. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2017. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2017 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2018, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.

5) Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2018 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

6) Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2017 al 2018 è necessario prima di tutto selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2017) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il Bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

a. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2018 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2017 nel campo indice anno precedente;
b. Crea per l’anno 2018 una nuova tabella Irpef e Detrazioni Irpef identica a quella del 2017.

Il comma 132 dell’art. 1 della Legge 205/2017 ha stabilito che il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del Bonus cosiddetto degli 80 euro, è elevato, dal 2018, di € 600,00. Per conseguenza i nuovi limiti per poter beneficiare del Bonus sono ora di € 24.600 (fascia di reddito al di sotto della quale il Bonus spetta per intero) e di € 26.600 (fascia di reddito oltre la quale il Bonus si azzera). Per i possessori di reddito fra le due fasce il Bonus è riproporzionato in funzione della formula (960 x (26.600 – RC) / 2.000). E’ necessario quindi rivedere la tabella Detrazioni DL 66/2014

c. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2017 al successivo anno.

d. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2018 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2018, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2018 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2017 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.
Il reddito presunto dell’anno 2018 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2017. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.
Le condizioni di spettanza del Bonus DL 66/2014 sono recuperate dai valori impostati nel 2017.

e. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;

f. Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2018. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2017 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2018;

g. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.

 

7) Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2017. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.

8) Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2017 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2018 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2017.

9) Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2018 in funzione dei nuovi valori che sono pubblicati in questa stessa circolare.

10) Modificare i valori dei minimali e massimali e retribuzioni convenzionali INAIL Tabelle gestione Minimali e Massimali e Retribuzioni Convenzionali per l’anno 2018 in funzione dei nuovi valori comunicati dall’Istituto (vedi Autoliquidazione INAIL).

11) Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2018 in Tabelle gestione Massimali CIG (seguirà un’ulteriore circolare con i valori aggiornati).

12) Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2018. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.

13) Possibilità, dalla Release 25.01 di UNO, di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.
La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Esonero contributivo 2018

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) introduce una forma di esonero contributivo strutturale per le nuove assunzioni, con particolare riferimento alle assunzioni dei giovani.

I commi 100 e ss. dell’articolo 1 della legge 205/2017 regolamentano l’esonero contributivo per le assunzioni stabili di giovani a partire dal 1 gennaio 2018.

Soggetti
L’assunzione incentivata è quella di giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia a tempo pieno che parziale. E’ escluso l’incentivo per il contratto di apprendistato, salva la possibilità di usufruirne nel momento della eventuale conferma in servizio. L’esonero è altresì fruibile nei casi di conversione, successiva al 01.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La definizione di giovane contenuta nella legge di stabilità varia in funzione dell’anno di assunzione. In particolare danno diritto all’assunzione incentivata:
– per le assunzioni / conversioni effettuate nel 2018 soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età (max 34 anni e 364 giorni), con esclusione degli apprendisti confermati in servizio che non devono aver compiuto il 30° anno di età;
– per le assunzioni / conversioni effettuate dal 01.01.2019 soggetti che non hanno compiuto il 30° anno di età (max 29 anni e 364 giorni).
L’assunzione è incentivata qualora i giovani non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, salvo che il precedente rapporto sia stato di apprendistato svolto presso altro datore di lavoro e che tale rapporto si sia concluso con la qualificazione del giovane.
L’incentivo, anche in deroga ai limiti di età, è concesso, ma solo per l’importo residuo, ai giovani che ne abbiano già fruito parzialmente presso altri datori di lavoro.

Misura e durata
Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, ridotti a 12 per i casi di conferma a tempo indeterminato di giovani con contratto di apprendistato, dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di € 3.000,00 su base annua, ovvero € 250,00 mensile e € 8,21 giornaliera). L’esonero non si applica ai premi Inail.
Il beneficio è collegato al giovane e non al datore di lavoro che lo assume con il primo contratto a tempo indeterminato. Se interviene la cessazione del primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’agevolazione è stata solo parzialmente fruita perché non sono trascorsi i 36 mesi, il giovane può trasferire l’esonero rimanente ad altro datore di lavoro per il periodo residuo, purché si tratti di assunzione a tempo indeterminato o di conversione di contratto a tempo determinato. La possibilità di poter utilizzare il residuo esonero è indipendente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero può essere revocato, con contestuale recupero di quanto già utilizzato, nel caso in cui intervenga, nei sei mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con uguali mansioni.

Per i casi di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (salvo verifica del requisito anagrafico di non aver compiuto il 30° anno d’età) l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite in valore assoluto di € 3.000,00 annui. In questo caso l’esonero si applicherà alla scadenza del beneficio contributivo previsto dall’articolo 47, comma 76 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, ovvero al termine dell’anno previsto con applicazione della contribuzione apprendisti applicata in caso di conferma in servizio del giovane al termine del periodo di apprendistato.

La misura dell’esonero sale al 100%, rimanendo comunque inalterato il tetto massimo dei 3.000,00 euro, in caso di assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto per le suddette attività, e per gli studenti che hanno svolto, sempre presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Esclusioni
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri benefici di tipo contributivo

L’esone contributivo di cui alla Legge 205/2017 non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi della medesima unità produttiva.

Si attendo le istruzioni operative Inps per dare concreta attuazione alla norma in commento.

INPS: aggiornamenti 2018

Congedo paternità

Per il 2018, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di parto prematuro, sono previsti:
– Congedo obbligatorio 4 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
– Congedo facoltativo 1 giorno, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.
Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura del 100% della retribuzione a carico dell’Inps.

 

Contributo di licenziamento

Il comma 137 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, per le aziende destinatarie della CIGS che effettuano licenziamenti collettivi, stabilisce dal 01.01.2018 il raddoppio del contributo di licenziamento.
La nuova disposizione stabilisce che per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2 comma 31 della legge 28 giugno 2012 n. 92, è elevata alla misura dell’82% (contro i 41% ordinario).
La nuova misura del contributo non si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
Nessun aumento per i licenziamenti individuali.

Contributi gestione separata 2018

Per i collaboratori iscritti alla Gestione separata, diversi dai lavoratori autonomi, le nuove aliquote valide per il 2018, prevedono la conferma dell’aliquota del 24% per i pensionati titolari di pensione diretta e/o soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e l’innalzamento di un punto percentuale per i non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Rimane invariata la ripartizione dell’onere contributivo fra collaboratore e committente, pari rispettivamente e 1/3 e 2/3 del contributo totale.

Si rende necessario aggiornare la tabella contributi co.co.co. con copertura e senza copertura secondo le indicazioni che seguono:

 

INPS: Minimali Massimali 2018

Con la Circolare n. 13 del 26 gennaio 2018 l’Inps ha comunicato il limite minimo di retribuzione giornaliera, quello relativo ai lavoratori part-time, la quota di retribuzione soggetta per l’anno 2018 all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario, valevoli per il 2018.

Incentivi assunzione donne

Con Decreto Interministeriale del 10 novembre 2017 sono stati individuati per l’anno 2018 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L’incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:
1) con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
2) di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
3) di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
4) di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:
– assunzioni a tempo indeterminato;
– assunzioni a tempo determinato;
– trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.
Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l’assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell’articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell’incentivo è necessario attivare la richiesta on-line del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo “92-2012” (ved. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L’Istituto assegna il codice autorizzazione “2H” e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nell’elemento individuale il codice “55”.

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all’assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall’Istat riferibile al 2016 per l’intero contesto nazionale e pari a 9,9%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 12,3% (9,9% + (9,9×25%)).
I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all’incentivo sono allegate al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le “costruzioni”. Per le professioni si distinguono per disparità gli operai specializzati dell’edilizia e gli operai metalmeccanici specializzati e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

 

Fondo Prevedi: contributo datore di lavoro

E’ stato siglato, in data 21 dicembre 2017, tra le Associazioni datoriali del settore edile e le OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, un accordo diretto alla informazione ai lavoratori del contributo al Fondo di previdenza complementare PREVEDI a carico del datore di lavoro.

L’accordo, valevole solo ed esclusivamente per il settore edile dove è prevista l’obbligatorietà del versamento del contributo contrattuale Prevedi, anche in presenza di lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza complementare e anche in assenza di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare, si è reso necessario anche alla luce delle sollecitazioni pervenute in tal senso dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), la quale ha sottolineato l’esigenza di rendere una specifica e capillare informazione ai lavoratori sui versamenti al Fondo PREVEDI a carico dei datori di lavoro.
Le parti sociali hanno concordato, in primo luogo, l’obbligo di inserire nella lettera di assunzione una puntuale informazione in tema di contribuzione al Fondo PREVEDI. Tale obbligazione è adempiuta inserendo la seguente frase “La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della Sua assunzione, un contributo a Suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL”.
Con la consegna del Libro Unico di gennaio 2018, sarà inoltre cura dei datori di lavoro, consegnare ai propri dipendenti l’Informativa allegata alla presente circolare.
Da ultimo, sempre da gennaio 2018, nel libro unico dei lavoratori, dovrà essere data evidenza del contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo PREVEDI, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio. Detta indicazione dovrà inoltre comparire nella Certificazione Unica rilasciata annualmente ai lavoratori del comparto edile.

 

La stampa del Libro Unico è stata rivista con l’inserimento, in ultima riga del piede, del nuovo campo “Fondo c/az. ….” che ospita il valore del contributo c/datore calcolato in Tabella Contributi Sociali sommato al valore del contributo contrattuale della Tabella Previdenza Complementare in Pagina Previdenza Complementare di Anagrafica personale.

 

Tasso legale 0,30% dal 1/1/2018

Il Ministero dell’Economia con decreto 13 dicembre 2017 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il tasso di interesse legale subisca un aumento passando dalla misura dello 0,10% a quella dello 0,30%.

L’aumento del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2018, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura dello 0,30%.
Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2018

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e validi per tutto il 2018.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2018, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.
Nelle tabelle, reperibili nel sito www.aci.it, sono indicati la marca dei veicoli, il modello, la serie, il costo al chilometro e l’importo del fringe benefit annuale corrispondente. I veicoli indicati nelle tabelle sono distinti in autovetture a GPL e metano, autovetture a benzina fuori produzione, autovetture a benzina in produzione, autovetture a gasolio fuori produzione, autovetture a gasolio in produzione, fuoristrada a benzina, fuori strada a gasolio, ciclomotori e motocicli. Se il modello di veicolo usato dal dipendente non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l’importo da tassare si determina prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella che ha le caratteristiche più simili al modello usato, per cilindrata, potenza, prezzo e caratteristiche strutturali.
Per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si applica l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del D.Lgs. 285/1992 (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a benzina, autocaravan), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente.
L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

 

Saldo Imposta Sostitutiva 2017

Scade il 16/2/2018 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2017.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2018, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2017, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2017, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2018 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario (inserito nella Tabella Codici Trbuti F24).

Autoliquidazione INAIL 2017/2018

Con nota operativa 22 gennaio 2018 l’Inail ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2017/2018. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 28 febbraio 2018. Rimane inalterato il termine per il versamento del premio o della prima rata del premio al 16/2/2018.

Redazione dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI online che calcolano anche il premio dovuto.

 

Riduzione premi Legge n.147/2013
L’articolo 1 comma 128 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% mentre la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
La riduzione si applica sul premio finale dovuto al netto di tutti gli sgravi, riduzioni e agevolazioni spettanti.

 

Riduzione delle retribuzioni presunte
Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2018 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2018), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato.

 

Posizioni nuove
Se l’attività è iniziata nel corso del 2017, il premio anticipato dovuto per il 2018 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

 

Retribuzioni soggette a sconto per edili
La riduzione contributiva dei premi assicurativi prevista per il settore edile per l’anno 2017 è pari all’11,50% per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali. Tale sconto è applicabile solo in regolazione.
N.B.: ai fini dell’applicazione dello sconto in parola, è necessario inviare all’Inail, entro il 16 febbraio 2018, il modello di autocertificazione allegato alla nota dell’Istituto del 16 dicembre 2009 per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 36 bis, comma 8, legge n. 248 del 2006 (allegato alla circolare). L’invio deve essere effettuato via PEC all’indirizzo della sede Inail competente.
L’agevolazione contributiva spetta solo a condizione che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza, e che tale circostanza sia stata autocertificata alla DTL. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 34/2008, ha chiarito che l’invio della autocertificazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro (ex DTL) deve precedere la prima richiesta di beneficio e che, in assenza di modifiche, l’invio non deve essere ripetuto.

 

Addizionale amianto
Come illustrato nella circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2018, l’articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.
Pertanto, detta addizionale, non è dovuta sul premio di rata 2018.
L’addizionale per il Fondo amianto per la regolazione 2017 è fissata nella misura dell’1,29%, da applicare solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.

 

Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di dicotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti

 

Durc e benefici contributivi
La fruizione di benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa l’agevolazione dell’ 11,50% per il settore edile, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal citato DM, che si applicano ad ogni forma di beneficio contributivo:
1. regolarità contributiva nei confronti dell’Inail, dell’Inps e della Cassa Edile;
2. applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
3. inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’Allegato A del decreto ministeriale ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (ved. sopra)
I controlli sulle autocertificazioni riguardanti l’assenza delle violazioni di cui all’Allegato A del citato Dm 24 ottobre 2007 sono di competenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro a cui il datore di lavoro ha presentato il prescritto modulo in forma cartacea o telematica.
Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la prima volta con l’autoliquidazione premi 2018, detta autocertificazione, se non ancora presentata, dovrà essere fatta pervenire all’Ispettorato entro lo stesso termine del 16 febbraio 2018. Per i datori di lavoro che hanno già beneficiato in passato di agevolazioni contributive, l’invio del modello all’Ispettorato è richiesto solo in presenza di variazione dei dati precedentemente dichiarati.
Le sedi Inail opereranno i controlli sulla sola sussistenza di dette autocertificazioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, senza entrare nel merito delle violazioni.

 

Lavoratori part-time
Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.
Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2017, a € 7,15, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.
Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.
Le istruzioni prevedono che, ai sensi dell’art. 29 del Dl n. 244/1995, per i part-time in edilizia in eccesso rispetto al limite contrattuale, si debba denunciare la retribuzione virtuale di un lavoratore full-time.

 

Modalità di rateazione
Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire anche in 4 rate scadenti il 16/2, 16/5, 21/8 e 16/11. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa barrando l’apposita casella del modello 1031.
Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura del 0,68% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate per autoliquidazione premi Inail 2017/2018.
I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate Coefficienti
16 maggio 2018 0,00165808
16 agosto 2018 0,00337205
16 novembre 2018 0,00508603

 

Pagamento
La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:
• “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
• nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
• nel campo “cc” indicare il codice controllo;
• nel “N. di riferimento” si indica “902018”;
• nel campo causale il codice “P”.
L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.
Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti
Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.
Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2017 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l’anno.
Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2017.
Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2017 al 30/6/2017 e dal 1/7/2017 al 31/12/2017.

Autoliquidazione On-line
La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.
Le aziende devono reperire direttamente sul portale dell’istituto nella nuova sezione “Fascicolo aziende” in “Servizi online”.
Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.

 

In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.
Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.
Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:

1) Verificare la presenza della tabella Tassi Silicosi e Asbestosi in Tabelle INAIL.

2) Verificare la Tabella Minimali / Massimali / Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2017 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti. La percentuale di riduzione Legge n. 147/2013 si riferisce a quella applicabile per rata. La percentuale di riduzione L. 147/2013 applicabile per regolazione è inserita nella tabella Minimali dell’anno precedente (pari a 16,48%). Nella tabella 2017 è inserito il valore di riduzione L. 147/2013 applicabile per rata (pari a 15,81%).

 

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.

Provincia Retribuzione annua Retribuzione mensile Decreto
Bergamo 14.818,49 1.234,87 In vigore dal 1/1/1999
Brescia Nessun decreto
Como Nessun decreto
Cremona Nessun decreto
Lecco Nessun decreto
Lodi 14.915,18 1.242,93 In vigore dal 1/1/1999
Mantova Nessun decreto
Milano 14.915,18 1.242,93 In vigore dal 1/1/1999
Monza Brianza Nessun decreto
Pavia 15.651,24 1.304,27 In vigore dal 1/1/1999
Sondrio Nessun decreto
Varese Nessun decreto

3) Inserire nel Menù Anagrafiche, gestione Tabelle INAIL, Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2017 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con le scadenze e i coefficienti comunicati dall’Istituto.

4) Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica aziendale dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi (verificare la corrispondenza con le basi di calcolo comunicate dall’Istituto) e dove previsto anche il flag addizionale amianto.

5) Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.
Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

6) Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2017 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).

7) Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo in Autoliquidazione INAIL

8) In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura. Nella gestione sono presenti i flag Rid. L. 147/2013 per regolazione e per rata. Ricordo che la percentuale di riduzione per regolazione viene prelevata dalla Tabella Minimali/Massimali Inail 2016, mentre quella per rata viene prelevata dalla medesima tabella 2017;

Per le PAT che contengono voci ponderate, la retribuzione per regolazione e per rata è comunque quella complessiva;
Per le aziende edili con operai a tempo pieno, nel Bottone denominato Sconto per regolazione, sono inseribili le retribuzioni soggette a sconto. L’utente deve selezionare il Tipo sconto e inserire la percentuale di sconto nella misura dell’11,50% con la relativa quota di retribuzione (solo operai full time).

9) Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio
La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa al calcolo del premio silicosi / asbestosi

La terza è relativa al calcolo degli sconti contributivi

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata. Viene evidenziato anche lo sconto L. 147/2013 per regolazione e rata.

10) Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2018. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

Prospetto disabili

Con lo spirare del termine fissato dalla Legge n. 19/2017, dal 1 gennaio 2018 viene meno il cosiddetto regime di stabilità con il conseguente obbligo per i datori di lavoro con occupazione da 15 a 35 dipendenti di assumere un lavoratore disabile.

Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2018.
Operativamente i soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.
Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell’anno precedente.
Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:

Numero addetti Quota obbligatoria d’assunzione
Fino a 14 dipendenti Nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti 1 disabile
Da 36 a 50 dipendenti 2 disabili
Oltre 50 dipendenti 7% disabili + 1 % categorie protette

Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:
– disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
– disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
– occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
– occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
– dirigenti;
– lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
– apprendisti;
– personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall’inquadramento previdenziale)

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
I datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille sono esclusi dall’obbligo di occupare disabili. In questo caso però, oltre alla autocertificazione dell’esonero, i datori di lavoro sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Dal 1 gennaio 2018, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, L. 68/1999, entra in vigore l’obbligo della trasmissione, per le aziende con organico da 15 dipendenti, indipendentemente dalla successiva assunzione del 16 dipendente. Ciò determina che, sono tenute all’invio, tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull’organico computabile per la cosiddetta quota di riserva, e di tutte le aziende tra i 15 e 35 dipendenti che non abbiano avuto modifiche nell’organico 2017. L’obbligo è stato ripreso dalla Nota del Ministero del Lavoro con avviso pubblicato sul sito il 23/01/2018.
Tuttavia tale avviso non è più presente sul sito, ma nelle Faq sul prospetto informativo, in particolare nella n. 9 della sezione “Tempi e modalità di invio”, si precisa che per i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. Il Ministero ricorda che, a prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018, per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni.
Le aziende che contano già 15 dipendenti al 1 gennaio 2018 sono quindi tenute all’assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni, ovvero entro il 2 marzo 2018.
La sanzione prevista per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile è stabilita nella misura pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero € 153,20. L’illecito è diffidabile ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004 comportando una riduzione fino a € 38,30 al giorno di scopertura se il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta richiesta di assunzione agli uffici competenti.

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell’invio telematico è quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 635,11 + € 30,76 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell’importo edittale.

Nell’Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti che consente di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.

Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.

INAIL: mod. OT24/2018

Le aziende che hanno apportato migliorie in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro nel 2017 possono ottenere lo sconto del premio Inail sulle retribuzioni 2018 inoltrando, entro il 28 febbraio 2018, esclusivamente in modalità telematica, il modello OT24.

A norma dell’art. 24 delle modalità tariffarie, i datori di lavoro, dopo i primi due anni di attività, possono ottenere, oltre allo sconto determinato da un favorevole andamento infortunistico, un ulteriore sconto sui premi, denominato oscillazione per prevenzione, se eseguono interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Detta oscillazione comporta la riduzione del tasso di premio aziendale nella misura dal 7% al 28% in funzione del numero lavoratori/anno.
La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell’autoliquidazione del 2019.
Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi,quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro. Dovrà anche risultare che le aziende richiedenti applichino integralmente la parte economica/normativa degli accordi e dei contratti collettivi siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
Sono previsti 4 tipi di intervento che danno titolo allo sgravio:
– TG Trasversali Generali
– T Trasversali
– SG Settoriali Generali
– S Settoriali
Gli interventi TG possono essere realizzati con riferimento a tutti i settori produttivi e si ripercuotono su tutto il complesso aziendale (Sezione A e B). In questo caso gli interventi coinvolgono tutte le PAT.
Gli interventi T hanno effetto solo sulle singole PAT (Sezione C)
Gli interventi SG si riflettono sul complesso aziendale ma solo con riferimento a determinati settori produttivi dell’azienda stessa (Sezione D). In questo caso gli interventi coinvolgono tutte le PAT.
Gli interventi S sono infine quelli di aziende di determinati settori produttivi, validi per singole PAT (Sezione E).
Anche per quest’anno il raggiungimento di un punteggio pari almeno a 100 inibisce la selezione di ulteriori interventi.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando la funzionalità “Allegati” inserita all’interno del modulo OT24.

 

Certificazione Unica 2018

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica dei redditi lavoro dipendente e assimilati nonché autonomi corrisposti nel 2017.

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dal sostituto d’imposta per certificare, ai sostituiti, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, sia che essi siano assoggettati a tassazione ordinaria che separata. Vanno inoltre indicate le ritenute fiscali operate e le detrazioni applicate ne 2017.
L’adempimento prevede due diverse certificazioni:
1) CU sintetica da consegnare entro il 31.03.2018 ai lavoratori;
2) CU ordinaria da spedire all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2018

CU sintetico
Questa certificazione, destinata come detto ai lavoratori dipendenti, si compone di:
– Dati anagrafici sostituto d’imposta e percettore delle somme
– Dati fiscali con indicazione delle somme percepite, delle ritenute effettuate, dei valori di assistenza fiscale in acconto e dei crediti non rimborsati, dei dati relativi alla detrazioni fiscali, alla previdenza complementare, ai conguagli di altri redditi, ai carichi familiari e al Trattamento di Fine Rapporto
– Dati previdenziali e assistenziali
– Dati assicurativi Inail
La certificazione dei lavoratori autonomi comprende solo i valori di reddito e ritenute fiscali operate

CU ordinario
La Certificazione Unica ordinaria si compone di:
• Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, del rappresentante firmatario della comunicazione e dell’impegno alla presentazione telematica;
• Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
• Certificazione Unica per l’indicazione dei redditi, le ritenute e le detrazioni dei sostituiti, sulla falsariga della Certificazione Sintetica, ma con l’indicazione analitica delle somme e valori che fino allo scorso anno trovavano ospitalità nel modello 770/semplificato

Ai fini della predisposizione della dichiarazione 730 precompilata, prevista dal decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2018, la Certificazione Unica dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate. L’omessa, tardiva o errata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa di € 100 per ogni comunicazione.

 

Prima di effettuare le operazioni di elaborazione CU, è necessario provvedere all’installazione della nuova release di UNO e della nuova versione di SmartForms (di prossima pubblicazione).
Per ulteriori dettagli sulla procedura di elaborazione e stampa CU 2018 rimando al manuale CU 2018 di prossima pubblicazione nell’Area riservata – Manuali – Area Paghe del nostro sito www.licon.it.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2017

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 e il 14 gennaio 2018 è pari a 101,1.