• Calendario gennaio 2019

  • Procedura apertura anno 2019

  • INPS: aggiornamenti 2019

  • Congedo paternità

  • Astensione obbligatoria maternità

  • INPS: Minimali Massimali 2019

  • Massimali CIG per il 2019

  • Incentivi assunzione donne 2019

  • Tasso legale 0,80% dal 1/1/2019

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2019

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2018

  • Autoliquidazione INAIL 2018/2019

  • Prospetto disabili 2019

  • INAIL: mod. OT24/2019

  • Certificazione Unica 2019

  • Casse edili: applicazione accordo 18 luglio 2018

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2018

Calendario gennaio 2019

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute 1
Festività non godute 1
Sabati (settimane) 4

Procedura apertura anno 2019

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2018 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2019.

 Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2018 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2019 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2019.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2018 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2019. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2018. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2018 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2018. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2018. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2018 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2019, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2019 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.
  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2018 al 2019 è necessario prima di tutto selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2018) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2019 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2018 nel campo indice anno precedente;
  2. Crea per l’anno 2019 una nuova tabella Irpef e Detrazioni Irpef identica a quella del 2018.
  3. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2018 al successivo anno.
  4. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2019 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2019, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2019 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2018 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2019 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2018. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

Le condizioni di spettanza del Bonus DL 66/2014 sono recuperate dai valori impostati nel 2018.

 

  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;

 

Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2019. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2018 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2019;

 

  1. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2018. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.

 

  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2018 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2019 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2018.

  

  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2019 in funzione dei nuovi valori che sono pubblicati in questa stessa circolare.

 

  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2019 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori pubblicati in questa circolare.

 

  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2019. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.

 

  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

 

Dal 2019 la creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”

 

 

INPS: aggiornamenti 2019

Congedo paternità

L’articolo 1 comma 278 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, proroga al 2019, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il congedo già previsto dall’art. 4 co. 24 lett. a) della legge n. 92/2012, ampliandone la durata da 4 a 5 giorni. Sono ora previsti:

  • Congedo obbligatorio 5 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
  • Congedo facoltativo 1 giorno, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura del 100% della retribuzione a carico dell’Inps.

Astensione obbligatoria maternità

L’articolo 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dispone che alle lavoratrici possa essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

La regola ordinaria rimane comunque quella dell’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi.

INPS: Minimali Massimali 2019

Con la Circolare n. 6 del 25 gennaio 2019 l’Inps ha comunicato il limite minimo di retribuzione giornaliera, quello relativo ai lavoratori part-time, la quota di retribuzione soggetta per l’anno 2019 all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario, valevoli per il 2019.

 

Nella Tabella Minimali / Massimali devono quindi essere aggiornati i valori.

Nella Tabella Massimali per Congedo Straordinario devono essere applicati i seguenti nuovi valori.

Massimali CIG per il 2019

Con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 l’Inps ha diffuso i dati ufficiali degli importi dei massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1 gennaio 2019.

Incentivi assunzione donne 2019

Con Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018 sono stati individuati per l’anno 2019 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L’incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

  • con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l’assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell’articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell’incentivo è necessario attivare la richiesta on-line del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo “92-2012” (ved. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L’Istituto assegna il codice autorizzazione “2H” e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nella denuncia mensile UniEMens l’elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice “55”.

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all’assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall’Istat riferibile al 2017 per l’intero contesto nazionale e pari a 9,2%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 11,5% (9,2% + (9,2×25%)).

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all’incentivo sono allegati al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le “costruzioni”. Per le professioni si distinguono per disparità gli operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici e gli operai metalmeccanici specializzati e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

Tasso legale 0,80% dal 1/1/2019

Il Ministero dell’Economia con decreto 12 dicembre 2018 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale subisca un aumento passando dalla misura dello 0,30% a quella dello 0,80%.

L’aumento del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2019, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura dello 0,80%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2019

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e validi per tutto il 2019.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2019, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

Nelle tabelle, reperibili nel sito www.aci.it, sono indicati la marca dei veicoli, il modello, la serie, il costo al chilometro e l’importo del fringe benefit annuale corrispondente. I veicoli indicati nelle tabelle sono distinti in autovetture a GPL e metano, autovetture a benzina fuori produzione, autovetture a benzina in produzione, autovetture a gasolio fuori produzione, autovetture a gasolio in produzione, fuoristrada a benzina, fuori strada a gasolio, ciclomotori e motocicli. Se il modello di veicolo usato dal dipendente non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l’importo da tassare si determina prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella che ha le caratteristiche più simili al modello usato, per cilindrata, potenza, prezzo e caratteristiche strutturali.

Per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si applica l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del D.Lgs. 285/1992 (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a benzina, autocaravan), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente.

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

 

Saldo Imposta Sostitutiva 2018

Scade il 16/2/2019 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2018.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2019, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2018, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2018, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2019 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario (inserito nella Tabella Codici Tributi F24).

Autoliquidazione INAIL 2018/2019

La legge 31 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle tariffe dei premi INAIL oggetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Come anche ha chiarito l’Istituto assicurativo con la Circolare n. 1 del 11 gennaio 2019, tale revisione, per quanto qui di interesse, determina:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2018. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”;
  2. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in 4 rate, è differito al 16 maggio 2019;
  3. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
  4. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 dei premi ordinari della polizza dipendenti, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell’articolo 55, comma 5 della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in 4 rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019. Pertanto si avrà:

  • 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio senza maggiorazioni di interessi;
  • 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita al 20 agosto 2019, con maggiorazione di interessi;
  • 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio con maggiorazione degli interessi.

Inoltre, l’articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso lo sconto edile dell’11,50% sui premi INAIL dal 2019. La riduzione si applica invece alla regolazione 2018.

Prospetto disabili 2019

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 151/2015, le aziende con un numero di dipendenti superiore ai 14 sono tenute alla presentazione del prospetto informativo disabili.

Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2019.

Operativamente i soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.

Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell’anno precedente.

Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:

Numero addetti Quota obbligatoria d’assunzione
Fino a 14 dipendenti Nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti 1 disabile
Da 36 a 50 dipendenti 2 disabili
Oltre 50 dipendenti 7% disabili
Da 51 a 150 dipendenti 1 assunzione in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati
Oltre 150 dipendenti 1% lavoratori di cui alla casella precedente

Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:

  • disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
  • disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
  • occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
  • occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
  • dirigenti;
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  • apprendisti;
  • personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall’inquadramento previdenziale)

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

I datori di lavoro impossibilitati, per la peculiarità della attività svolte, ad assumere lavoratori avviati obbligatoriamente, possono presentare istanza per l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’esonero parziale può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile. Da tale previsione sono però esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Sono tenute all’invio, tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull’organico computabile per la cosiddetta quota di riserva.

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell’invio telematico è quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 635,11 + € 30,76 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell’importo edittale.

 Nell’Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti che consente di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.

 Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.

INAIL: mod. OT24/2019

Le aziende che hanno apportato migliorie in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro nel 2018 possono ottenere lo sconto del premio Inail sulle retribuzioni 2019 inoltrando, entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente in modalità telematica, il modello OT24.

A norma dell’art. 24 delle modalità tariffarie, i datori di lavoro, dopo i primi due anni di attività, possono ottenere, oltre allo sconto determinato da un favorevole andamento infortunistico, un ulteriore sconto sui premi, denominato oscillazione per prevenzione, se eseguono interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

Detta oscillazione comporta la riduzione del tasso di premio aziendale nella misura dal 5% al 28% in funzione del numero lavoratori/anno. In particolare:

Lavoratori-Anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell’autoliquidazione del 2020.

Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro. Dovrà anche risultare che le aziende richiedenti applichino integralmente la parte economica/normativa degli accordi e dei contratti collettivi siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Sono previsti i seguenti tipi di interventi:

  1. Interventi di carattere generale
  2. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  3. Interventi trasversali
  4. Interventi settoriali generali
  5. Interventi settoriali

All’interno di tali sezioni gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda oppure a singole PAT. In particolare gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG) presenti nelle sezioni A, B e D si riflettono sull’azienda nel suo complesso e devono essere realizzati si tutte le PAT.

Altri interventi, previsti nelle sezioni C e D possono essere realizzati anche solo su singole PAT dell’azienda.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando la funzionalità “Allegati” inserita all’interno del modulo OT24.

Certificazione Unica 2019

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica dei redditi lavoro dipendente e assimilati nonché autonomi corrisposti nel 2018.

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dal sostituto d’imposta per certificare, ai sostituiti, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, sia che essi siano assoggettati a tassazione ordinaria che separata. Vanno inoltre indicate le ritenute fiscali operate e le detrazioni applicate nel 2018.

L’adempimento prevede due diverse certificazioni:

  • CU sintetica da consegnare entro il 31.03.2019 ai lavoratori;
  • CU ordinaria da spedire all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2019

CU sintetico

Questa certificazione, destinata come detto ai lavoratori dipendenti, si compone di:

  • Dati anagrafici sostituto d’imposta e percettore delle somme;
  • Dati fiscali con indicazione delle somme percepite, delle ritenute effettuate, dei valori di assistenza fiscale in acconto e dei crediti non rimborsati, dei dati relativi alle detrazioni fiscali, alla previdenza complementare, ai conguagli di altri redditi, ai carichi familiari e al Trattamento di Fine Rapporto;
  • Dati previdenziali e assistenziali;
  • Dati assicurativi Inail;

La certificazione dei lavoratori autonomi comprende solo i valori di reddito e ritenute fiscali operate.

CU ordinario

La Certificazione Unica ordinaria si compone di:

  • Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, del rappresentante firmatario della comunicazione e dell’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica per l’indicazione dei redditi, le ritenute e le detrazioni dei sostituiti, sulla falsariga della Certificazione Sintetica, ma con l’indicazione analitica delle somme e valori che fino allo scorso anno trovavano ospitalità nel modello 770/semplificato.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione 730 precompilata, prevista dal decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2019, la Certificazione Unica dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate. L’omessa, tardiva o errata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa di € 100 per ogni comunicazione.

Novità CU 2019

Nella Certificazione unica 2019 sono stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.

Prima di effettuare le operazioni di elaborazione CU, è necessario provvedere all’installazione della nuova release di UNO 30.01 e della nuova versione di SmartForms (di prossima pubblicazione).

Per ulteriori dettagli sulla procedura di elaborazione e stampa CU 2019 rimando al manuale CU 2019 di prossima pubblicazione nell’Area riservata – Manuali – Area Paghe del nostro sito www.licon.it.

 

Casse edili: applicazione accordo 18 luglio 2018

Le parti sociali del comparto edilizia, in data 20 dicembre 2018, hanno siglato un accordo sulla decorrenza delle aliquote ai Fondi sanitario, di prepensionamento e di incentivo all’occupazione, previsti dall’accordo del 18 luglio 2018.

Il verbale di accordo del 18 luglio 2018 (ved. Circolare n. 7/2018) istituiva il Fondo Sanitario nazionale, il Fondo prepensionamento e il Fondo incentivo per l’occupazione, stabilendo le aliquote di contribuzione per ciascun fondo da pagare a partire da ottobre 2018.

Con successivo accordo veniva disposto il differimento della contribuzione dei fondi per i periodi di ottobre, novembre e dicembre 2018.

Con questo ultimo accordo le parti sociali, in considerazione della necessaria ultimazione, da parte delle specifiche commissioni bilaterali, dei Relativi Regolamenti e di conseguenza della piena operatività dei Fondi sopra richiamati, ha stabilito che per il periodo ottobre 2018/gennaio 2019, le contribuzioni saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019. Pertanto le casse edili territoriali richiederanno i suddetti contributi a partire dalla denuncia di competenza gennaio 2019.

Allo stesso modo, il contributo per gli impiegati per il Fondo sanitario dello 0,26% con decorrenza ottobre 2018 sarà inserito nella busta paga di gennaio 2019.

Le Casse Edili provvederanno, fin dai prossimi giorni, alla pubblicazione delle nuove tabelle contributive, valevoli dal 1 gennaio 2019, con l’inserimento delle nuove contribuzioni (esclusivamente carico del datore di lavoro).

Saranno inoltre diramate le istruzioni per il recupero della contribuzione da ottobre 2018 a dicembre 2018.

Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 e il 14 gennaio 2019 è pari a 102,1.