Assegno Nucleo Familiare
L’Inps con circolare n. 87 del 18 maggio 2017 ha confermato gli scaglioni di reddito utili per individuare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1/7/2017 al 30/6/2018, mantenendo gli stessi del 2016, a seguito della mancata rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

I lavoratori aventi diritto, per continuare a percepire l’assegno con decorrenza 1 luglio 2017, ovvero per richiedere per la prima volta l’erogazione, sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro la prescritta modulistica reddituale utilizzando il tracciato reperibile sul sito dell’Inps.

Dichiarazione di responsabilità
Il mod. ANF/dip SR16 (allegato alla Circolare e comunque reperibile sul sito www.inps.it) consente al dipendente di non allegare il certificato di stato famiglia, in quanto risulta sufficiente sottoscrivere, a norma del Dpr n. 445/2000, le dichiarazioni di responsabilità in esso contenute. La domanda per la richiesta degli assegni assume quindi i connotati di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, poiché contiene tutti i dati che permettono di risalire alle medesime informazioni del certificato di stato di famiglia. Risulta però necessario, oltre alla firma del modulo da parte del richiedente e del coniuge, anche l’archiviazione della copia di un documento di riconoscimento.

Rimane inalterato il regime previsto per l’inserimento nel nucleo familiare di particolare soggetti componenti il nucleo familiare ovvero in presenza di particolari situazioni familiari, per le quali risulta sempre necessario l’autorizzazione preventiva dell’Istituto.

Non risulta necessario effettuare l’import Tabelle ANF a seguito della mancata rivalutazione degli importi. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e il 2016 è infatti risultata negativa (- 0,1%) e in tale ipotesi deve essere assunto il valore zero.

I datori di lavoro devono quindi ricalcolare i nuovi importi ed erogare le somme che comunque non potranno precedere la presentazione delle domande.
I conguagli per i periodi già scaduti devono essere operati, come di consueto, utilizzando la causale L036 nella sezione Eventi – Gestione ANFCrediti del modello UniEMens individuale.

Per il recupero degll’ANF arretrato nel cedolino utilizzare la voce di calcolo ANF.AR che deve essere agganciata al codice DM10 di cui sopra e al conto contabile INPS c/competenze.

L’assegno è determinato in misura differente in rapporto al numero dei componenti il nucleo e al reddito complessivo dello stesso (almeno il 70% deve essere costituito da lavoro dipendente). Sono istituite diverse tabelle che sono funzione della composizione qualitativa del nucleo familiare (presenza o meno dei genitori o di uno solo, presenza di soggetti minori, di persone inabili).
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare entro 30 giorni dal loro verificarsi, utilizzando lo stesso modello previsto per la richiesta iniziale. In caso di raggiungimento della maggiore età di un figlio la variazione deve essere operata d’ufficio dal datore di lavoro (è quindi opportuno predisporre un apposito scadenzario per questi eventi).

Redditi
I redditi interessati da rilevare prelevabili dalle dichiarazione fiscali relative all’anno 2016 devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali .
Sono da inserire, in due distinti prospetti i seguenti redditi:
•    reddito complessivo assoggettabile ad Irpef, compresi i redditi a tassazione separata (arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva preavviso, incentivo all’esodo). Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista;
•    redditi di qualsiasi natura se superiori  a € 1.032,91, quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Non vanno considerati i compensi per arretrati CIG riferiti ad anni precedenti, i trattamenti di fine rapporto e loro anticipazioni, le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, ed altre categorie residuali.
Anche il reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 10%, in quanto ricollegabile a elementi retributivi ad incremento della produttività, deve essere preso in considerazione ai fini della verifica del diritto e del valore dell’ANF.

Nucleo Familiare
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare, ai fini del diritto alla corresponsione dell’assegno:
–    richiedente;
–    coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
–    figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (senza limiti se a causa di infermità si trovino nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro);
–    figli e equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni
–    fratelli e sorelle (non coniugati) di età inferiore a 18 anni (senza limiti se inabili);
–    nipoti in linea retta, di età inferiore a 18 anni se a carico dell’ascendente (nonno/a);
–    nipoti in linea collaterale di età inferiore a 18 anni purché orfani di entrambe i genitori, senza pensione ai superstiti.
Per includere nel nucleo familiare alcuni soggetti occorre l’autorizzazione da parte dell’INPS, utilizzando il modulo di richiesta ANF42 SR03, a seguito del quale l’Istituto rilascia il modello ANF43. Tali soggetti sono:
–    figli ed equiparati di coniugi divorziati o separati legalmente;
–    figli naturali legalmente riconosciuti dall’altro genitore;
–    figli ed equiparati dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
–    fratelli, sorelle e nipoti collaterali;
–    nipoti minori a carico del richiedente in qualità di nonno.

 

Per maggiori dettagli e informazioni in UNO, scarica la circolare lavoro luglio 2017.