• Calendario maggio 202

  • I Maggio e CIG

  • Esonero contributivo alternativo alla Cig COVID-19 DL 137/2020

  • CCNL Metalmeccanici Industria

  • Contribuzione sindacale

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di aprile 2021

Calendario maggio 2021

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Ad integrazione delle informazioni sui giorni / ore lavorabili e festivi del mese, si vogliono fornire di seguito i corretti comportamenti da seguire per il trattamento della festività del I Maggio che cade nella giornata di sabato.

Per gli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 1 maggio deve essere retribuita come tutte le altre festività, ancorché la distribuzione oraria settimanale dell’attività lavorativa sia su cinque giorni da lunedì a venerdì. Si dovrà quindi inserire nel calendario presenze l’attività “FS” agganciata alla commessa in concomitanza con il sabato 01/05. La festività sarà quindi riportata nel cedolino come festività ordinaria mediante i consueti automatismi collegati alle festività.

Per gli impiegati di tutti i settori e per gli operai con retribuzione mensilizzata la festività non deve essere retribuita in quanto già ricompresa nella retribuzione mensile.

Per gli operai non edili con retribuzione oraria il trattamento della festività di sabato 1 maggio è differenziato in funzione della distribuzione oraria settimanale dell’attività lavorativa:

  • attività lavorativa distribuita su cinque giorni da lunedì a venerdì la festività non deve essere retribuita;
  • attività lavorativa distribuita su sei giorni da lunedì a sabato la festività deve essere retribuita per un numero di ora pari alla prestazione lavorativa non svolta;
  • attività lavorativa per gli operai part time verticali o misti la festività deve essere retribuita solo se il sabato è considerato giorno di lavoro.

I Maggio e CIG

Per il trattamento del 1° maggio in costanza Cassa Integrazione, questa potrà essere oggetto di integrazione salariale solo ed esclusivamente in caso di sospensione (assenza di ore di lavoro nella settimana dal 26/04 al 01/05) per i lavoratori retribuiti in misura fissa con distribuzione oraria settimanale comprendente il sabato.

 

Esonero contributivo alternativo alla Cig COVID-19 DL 137/2020

L’INPS, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, con Messaggio 06 maggio 2021 n. 1836 ha fornito le istruzioni operative per il recupero dell’esonero contributivo da parte delle aziende che non hanno fatto ricorso alle 6 settimane di CIG Covid-19 assegnate dal DL n. 137/2020.

La misura prevista dall’articolo 12 commi 14 e 15 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (ved. Circolare Lavoro 02/2021) stabilisce che i datori di lavoro privati, che non richiedono le 6 settimane di ammortizzatori sociali Covid-19 previste dal medesimo decreto, possano fruire dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, come già previsto dal DL n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 genniao 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS tramite la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art. 3 DL 104/20 e art. 12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020 e dello sgravio art. 12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver fruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Il codice autorizzazione avrà validità dal mese di aprile 2021 a agosto 2021, e sarà comunicato sempre tramite cassetto.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, lo stesso è pari alle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e la retribuzione persa nel mese di giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Ai fini della determinazione della misura, occorre tener conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti. Inoltre, non è esonerabile la quota dovuta al Fondo Tesoreria e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

L’ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere della misura (periodo ricadente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo 4 settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021).

Le aziende interessate, ai fini del recupero dell’esonero, dovranno valorizzare nel flusso UniEMens le quote di sgravio spettanti in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> col nuovo codice causale “L904” avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Ai fini della verifica delle ore di cassa integrazione fruite nel mese giugno si deve far riferimento alle specifiche gestioni, anche utilizzando i report di stampa di periodo. Allo scopo può essere utile la stampa CIG per periodo che evidenzia, per ogni mese e ogni settimana, i soggetti fruitori della Cassa con le ore utilizzate.

Per tutte le ore di assenza per il mese di giugno 2020, dovrà poi essere calcolata la retribuzione oraria globale, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (per gli operai del settore dell’edilizia la retribuzione oraria dovrà essere maggiorata della quota di gratifica natalizia e di permessi retribuiti, ovvero 8,50% + 4,95% = 13,45%).

La retribuzione globale persa dovrà quindi essere moltiplicata per l’aliquota contributiva complessiva c/datore, al netto della quota dovuta ai Fondi di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (compreso FIS) e destinata al finanziamento dei Fondi Interprofessionali dello 0,30%, ottenendo il valore dell’esonero totale che dovrà essere messo a conguaglio in denuncia UniEMens.

Allo scopo dovrà essere creato il Codice DM10 “L904 – Conguagli Sgravio articolo 12 DL 137/2020” da utilizzare quale importo a credito da inserire nell’elemento UniEMens “Aziendale – Crediti”

L’esonero dovrà essere inserito manualmente in denuncia UniEMens nella gestione aziendale.

CCNL Metalmeccanici Industria

In data 5 febbraio 2021 Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della installazione impianti, la cui scadenza economica e normativa è prevista il 30 giugno 2024.

Con decorrenza dal 1 giugno 2021 le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione Impianti avranno nuovi minimi retributivi da erogare ai propri dipendenti, anche in funzione della riclassificazione del personale operata dal rinnovo in argomento.

Con la prossima Circolare giugno 2021 saranno messe a disposizione tutte le informazioni utili ai fini della riclassificazione del personale e dell’aggiornamento dei minimi retributivi.

Al fine di poter prevenire il formarsi del silenzio / assenso dei lavoratori non iscritti al sindacato in ordine alla richiesta sindacale di contribuzione economica di euro 35,00 per l’accordo economico raggiunto, in questa Circolare viene solo anticipata la procedura di informazione diretta ai dipendenti.

Contribuzione sindacale

L’accordo di rinnovo prevede di effettuare le trattenute con le identiche modalità già utilizzate per i rinnovi precedenti e, pertanto, ai lavoratori non iscritti al sindacato che non abbiano espressamente rifiutato il pagamento del contributo straordinario mediante la riconsegna dell’apposito modulo debitamente compilato (Allegato n. 3) la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.

Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca, a partire dal 29 marzo e fino al 15 maggio, un avviso (Allegato n. 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati stipulanti richiedono a tutti lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di 35,00 euro.

Le Aziende devono distribuire, a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta nel mese di aprile, l’apposito modulo (Allegato n. 3) con il quale si consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro.

Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio p.v..

Le aziende dovranno quindi dare tempestiva comunicazione tramite le associazioni imprenditoriali alle OO.SS. di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute ed effettuare per conseguenza il versamento sul c/c bancario intestato a FIM, FIOM e UILM – contratti aziende private presso la BNL, Roma, IBAN IT68G0100503200000000045109.

Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2021 e il 14 maggio 2021 è pari a 103,7.

Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese APRILE dell’anno 2021.