Autoliquidazione INAIL 2018/2019

Sono state diffuse le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018/2019. Il termine per la presentazione della dichiarazione e per il versamento del premio o della prima rata di premio è fissato al 16 maggio 2019.

Come già anticipato nella Circolare n. 1/2019, la legge 31 dicembre 2018 n. 145 ha previsto la revisione delle tariffe dei premi INAIL, contestualmente disponendo lo slittamento del termine per la presentazione della autoliquidazione e del pagamento del premio dal 16/2 al 16/5/2019. Per l’autoliquidazione 2018/2019 si applicano pertanto le nuove tariffe approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019.

Redazione dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI on-line che calcolano anche il premio dovuto. Il modello delle basi di calcolo è stato aggiornato. In particolare nella sezione Rata 2019 sono stati eliminati i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Riduzione premi Legge n.147/2013

Con l’introduzione delle nuove tariffe dei premi dal 1 gennaio 2019 viene meno l’applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128. La riduzione si applica ai soli premi di regolazione 2018 qualora ricorrano i requisiti.

Riduzione delle retribuzioni presunte

Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2018), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato.

Posizioni nuove

Se l’attività è iniziata nel corso del 2018, il premio anticipato dovuto per il 2019 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

Sconto edile

E’ differito al 16 maggio 2019 il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione del 11,50% alla regolazione 2018 (la riduzione contributiva dei premi assicurativi è prevista solo per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali).

Dal 1 gennaio 2019 la riduzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi.

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere PEC al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro la “Dichiarazione per benefici contributivi” con cui autocertificano, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del DM 30.01.2015 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

Premio supplementare silicosi e asbestosi

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto solo per il premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019. 

Addizionale amianto

Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019. 

Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate”

Dal 1 gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E’ prevista la cessazione delle polizze ponderate al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1 gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con l’attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La PAT preesistente su cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (es. polizza autonomi artigiani).

L’istituzione della nuova PAT e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è presente nelle Basi di calcolo rese disponibili dal 10 aprile 2019. Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1 gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019. 

Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti 

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.

Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2018, a € 7,23, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.

Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.

Modalità di rateazione

Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire o in unica soluzione il 16/5/2019, ovvero anche in 3 rate scadenti il 16/5, 20/8 e 16/11/2019. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa in sede di autoliquidazione premi.

Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura del 1,07% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate di agosto e novembre per autoliquidazione premi Inail 2018/2019.

I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate Coefficienti
20 agosto 2019 0.00269699
16 novembre 2019 0.00539397

Pagamento

La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:

  • “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
  • nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
  • nel campo “cc” indicare il codice controllo;
  • nel “N. di riferimento” si indica “902019”;
  • nel campo causale il codice “P”.

L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.

Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti

Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.

Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2018 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l’anno.

Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2018.

Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2018 al 30/6/2018 e dal 1/7/2018 al 31/12/2018.

Autoliquidazione On-line

La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.

Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.

In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.

Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.

Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:

  • Verificare la presenza della tabella Tassi Silicosi e Asbestosi in Anagrafiche – Tabelle – INAIL.
  • Verificare la Tabella Minimali / Massimali e Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2018 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti. La percentuale di riduzione Legge n. 147/2013 si riferisce a quella applicabile per rata. La percentuale di riduzione L. 147/2013 applicabile per regolazione è inserita nella tabella Minimali dell’anno precedente (pari a 15,81%).

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.                    

Provincia Retribuzione annua Retribuzione mensile Decreto
Bergamo 14.979,00 1.248,25 In vigore dal 1/1/1999
Brescia Nessun decreto
Como Nessun decreto
Cremona Nessun decreto
Lecco Nessun decreto
Lodi 15.079,25 1.256,60 In vigore dal 1/1/1999
Mantova Nessun decreto
Milano 15.079,25 1.256,60 In vigore dal 1/1/1999
Monza Brianza Nessun decreto
Pavia 15.823,40 1.318,62 In vigore dal 1/1/1999
Sondrio Nessun decreto
Varese Nessun decreto
  • Inserire nel Menù Anagrafiche – Tabelle – INAIL – Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2018 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con solo le scadenze del 16/08/2019 (termine posticipato al 20/8) e del 16/11/2019 (termine posticipato al 18/11) con i coefficienti individuati applicando il tasso di interesse del 1,07%.
  • Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica azienda dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi (verificare la corrispondenza con le basi di calcolo comunicate dall’Istituto)

Nel caso in cui l’azienda possieda PAT ponderate, si dovranno inserire anche le nuove PAT comunicate dall’INAIL e presenti nel prospetto Basi di Calcolo dei Premi, associando ad ogni nuova PAT le voci di tariffa.

Nell’esempio che segue la PAT ponderata riferita agli operai è suddivisa in 4 voci di tariffa che riportano, accanto al tasso di premio, la percentuale di ponderazione. La PAT ponderata e le voci di tariffa saranno riprese in sede di autoliquidazione solo per il calcolo del premio regolazione

E’ stata quindi inserita la nuova PAT 12345678/90 comunicata dall’INAIL con un’unica voce di tariffa non ponderata che sarà utilizzata in sede di autoliquidazione solo ed esclusivamente per il calcolo del premio rata

Anche in presenza di PAT non ponderate l’INAIL potrebbe aver comunicato che il calcolo del premio rata debba essere effettuato su nuove voci di tariffa, non presenti in regolazione. In questo caso le nuove voci di tariffa andranno inserite nella medesima PAT contenente le voci già presenti. 

  • Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.

Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

  • Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2018 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).
  • Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo in Autoliquidazione INAI
  • In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura. Nella gestione sono presenti i flag Rid. L. 147/2013 per regolazione e per rata. Per quest’anno sarà possibile applicare lo sconto in parola solo per il calcolo premi regolazione. Ricordo che la percentuale di riduzione per regolazione viene prelevata dalla Tabella Minimali/Massimali Inail 2017;

In presenza di PAT con voci ponderate in regolazione, ovvero di voci di tariffa che non sono più presenti nelle Basi di Calcolo Premi in rata, e che per conseguenza non saranno oggetto di calcolo del premio rata, la retribuzione rata non deve essere impostata.

Per le PAT che contengono voci ponderate, la retribuzione per regolazione è comunque quella complessiva.

Per le aziende edili con operai a tempo pieno, nel Bottone denominato Sconto per regolazione, sono inseribili le retribuzioni soggette a sconto. L’utente deve selezionare il Tipo sconto e inserire la percentuale di sconto nella misura dell’11,50% con la relativa quota di retribuzione (solo operai full time).

In presenza di nuove PAT in sostituzione di PAT con voci ponderate in regolazione, ovvero di voci di tariffa nuove non presenti nelle Basi di Calcolo Premi in regolazione, la retribuzione regolazione non deve essere impostata. 

  • Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio

La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa al calcolo del premio silicosi / asbestosi

La terza è relativa al calcolo degli sconti contributivi

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata. Viene evidenziato anche lo sconto L. 147/2013 per regolazione se esistente.              

  • Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/5/2019. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

Le nuove PAT e voci di tariffa che l’INAIL ha comunicato per il calcolo del premio rata, dovranno poi essere applicate alle Anagrafiche del Personale in Pagina Altre Info, in sostituzione di quelle eliminate.

Dovranno essere modificati in questo caso anche le PAT e/o voci di tariffa già presenti nei Progressivi INAIL per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.