Rimborso EUROTASSA, Prevenzione Incendi e Lavoro Straordinario

EUROTASSA

Il D.L. 378/98 ha stabilito il rimborso del 60% del Contributo Straordinario per l’Europa pagato nel 1997.

Per i lavoratori dipendenti le modalità di rimborso possono essere le seguenti:

  • automaticamente dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno (se il lavoratore presta la propria attività presso il medesimo sostituto);
  • dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore (se al lavoratore l’Eurotassa è stata trattenuta da un diverso datore di lavoro o se è stata versata direttamente con UNICO o Mod.730);
  • attraverso la dichiarazione dei redditi (Mod. 730/99 o UNICO 99);
  • mediante presentazione di istanza di rimborso al Centro servizi delle imposte dirette o indirette (che deve provvedere entro 90 gg dall’istanza).

Si pregano i datori di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti quanto sopra, per dare la possibilità a ciascuno di scegliere le modalità di rimborso.

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il DM 10 marzo 1998 pubblicato sulla G.U. 7 aprile 1998, ed entrato in vigore il 6 ottobre 1998 completa il D.Lgs. 626/94 sui criteri da seguire per la prevenzione antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

  • Il documento di valutazione dei rischi deve contenere la classificazione del rischio incendio (elevato, medio, basso);
  • Eseguita la valutazione il datore di lavoro deve ridurre le probabilità di incendio, realizzare le vie d’emergenza e d’uscita (entro il 7/10/2000), adottare le misure per segnalare l’incendio, assicurare l’estinzione di un incendio, garantire i mezzi di protezione, informare e formare i lavoratori sul rischio incendio;
  • La manutenzione sulle attrezzature antincendio è eseguita nel rispetto delle norme di buona tecnica o, in mancanza, delle istruzioni fornite dal fabbricante;
  • Dopo la valutazione dei rischi il datore di lavoro con almeno 10 dipendenti deve predisporre il piano di emergenza;
  • Dopo la valutazione dei rischi e l’eventuale redazione del piano di emergenza il datore di lavoro designa uno o più lavoratori addetti all’antincendio, oppure se stesso nel caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione (possibile fino a 30 addetti), dandone comunicazione all’ASL competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • Gli addetti all’antincendio devono seguire un apposito corso di formazione con un contenuto minimo stabilito dal D.M. in oggetto a seconda della tipologia di rischio incendio. Sono esonerati dal corso di formazione quei datori di lavoro che hanno già sostenuto un corso precedentemente all’entrata in vigore del D.M. o che si sono avvalsi dell’esenzione dandone comunicazione all’ASL entro il 31/12/96.

N.B.: L’affidamento a servizi esterni all’azienda degli incarichi finalizzati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell’emergenza è consentito come misura integrativa e non sostitutiva degli obblighi di legge.

LAVORO STRAORDINARIO

La legge di conversione del D.L. 335/1998 ha stabilito per le aziende industriali limiti al lavoro straordinario, ovvero quello prestato oltre la 40° ora settimanale.

  • Al superamento delle 45 ore settimanali il datore di lavoro deve informare, entro 24 ore dall’inizio del superamento, la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio, settore ispezioni del lavoro;
  • In assenza di norme contrattuali disciplinanti la materia, il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali e di 80 ore trimestrali. Il CCNL Metalmeccanici prevede un limite max complessivo di 150 ore annuali, elevabili a 200 ore per le aziende fino a 200 dipendenti;
  • Il lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione contrattuale, nei seguenti casi:
  1. casi di eccezionali esigenze produttive con l’impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
  2. casi di forza maggiore (situazione di pericolo o danno alle persone o alla produzione);
  3. mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva;
  4. eventi particolari individuati dai contratti collettivi nazionali.

Nei casi a) e b) il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione entro 24 ore dall’inizio del lavoro straordinario alle rappresentanze sindacali unitarie e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale.

In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 300.000 per ogni singolo lavoratore.