Legge 30/2003: cosiddetta Riforma Biagi

            E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 che dà attuazione alla Legge n.30/2003 (Legge Biagi). La riforma del lavoro in oggetto, come senz’altro avrete avuto modo di leggere dai giornali di questi ultimi mesi e anche dalla massiccia propaganda televisiva, introduce nuove figure contrattuali: i contratti di somministrazione di manodopera, il lavoro a progetto, il contratto di lavoro intermittente (job on call), il contratto di lavoro ripartito (job sharing), il lavoro occasionale e accessorio, il contratto di inserimento. Interviene inoltre nel regolamentare in modo diverso gli istituti del part time e del contratto di apprendistato.

            In questa circolare, data la vastità dei temi toccati dal D.Lgs. 276/2003,  non possiamo occuparci in modo approfondito della riforma del lavoro nel suo complesso. Ci limiteremo a indicare le caratteristiche salienti delle novità introdotte e delle modifiche apportate, rimandando ad un incontro successivo l’approfondimento delle tematiche in essa contenute.

Dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, la riforma Biagi è uscita dal perimetro del testo legislativo per diventare concreta. Ecco in estrema sintesi le novità in tema di tipologie contrattuali introdotte dalla legge.

 

 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Definizione L’attività di somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera.

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore).

Tipologie Il contratto di somministrazione può essere:

–          a tempo determinato

–          a tempo indeterminato

Condizioni La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a)       per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;

b)       per servizi di pulizia, custodia e portineria;

c)        per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di merci e macchinari;

d)       per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e)       per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f)        per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g)       per la gestione di call-center;

h)       per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedono più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;

i)         in tutti gli altri casi previsti dai CCNL.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Divieti Il contratto di somministrazione è vietato:

–          per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

–          salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

–          da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94)

Forma e contenuto Il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritts e deve contenere i seguenti elementi:

a)       gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b)       il numero dei lavoratori da somministrare;

c)        i casi e le ragioni che ne consentono la stipulazione;

d)       l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e)       la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

f)        le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g)       il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h)       l’assunzione da parte del somministratore dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i)         l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j)         l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

k)        assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

 

 

LAVORO A PROGETTO

Definizione I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Esclusioni Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto:

–          le prestazioni occasionali (intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila Euro);

–          le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessario l’iscrizione in appositi albi professionali

–          i rapporti e le attività di co.co.co. comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;

–          i componenti degli organi di amministrazione delle società;

–          i componenti degli organi di controllo delle società;

–          i partecipanti a collegi e commissioni;

–          coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Forma e contenuti del contratto Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

–          indicazione della durata, determinata o determinabile;

–          il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

–          le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

–          le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Disciplina –          Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;

–          Il collaboratore non deve svolgere in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi;

–          Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro a progetto.

 

 

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Definizione Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per essere impiegato all’occorrenza.

L’accordo può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Ipotesi L’accordo (il contratto di lavoro intermittente) può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base alle indicazioni che saranno fornite dai CCNL o da decreto ministeriale.
Disciplina del contratto di lavoro Nel contratto di lavoro intermittente è stabilito il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, che non può essere complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, nonché tempi e modalità di erogazione.

Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità di disponibilità spettante mensilmente al lavoratore per i periodi non lavorati e durante i quali sia rimasto a disposizione del datore di lavoro, nonché i tempi e le modalità di erogazione.

Se il contratto di lavoro intermittente prevede la disponibilità, il rifiuto ingiustificato del lavoratore da rispondere alla chiamata può comportare:

–          la risoluzione del contratto;

–          la restituzione della quota d’indennità di disponibilità (per il periodo successivo all’ingiustificato rifiuto),

–          un congruo risarcimento del danno al datore di lavoro.

 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (job sharing)

Definizione E’ il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa.
Forma e contenuti Il contratto di lavoro ripartito va stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; luogo di lavoro, nonché trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Disciplina normativa ed economica Ciascun lavoratore non può ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore dipendente di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico e normativo, in ogni caso, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita; delle ferie; dei trattamenti per malattia; dei trattamenti per infortunio sul lavoro e malattia professionale; dei trattamenti per congedi parentali.
Disciplina previdenziale I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito vengono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi previdenziali, tuttavia, è effettuato non preventivamente ma su base mensile, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

 

 

PART TIME

Campo di applicazione –          Le assunzioni a part time possono essere effettuate con contratto a termine in base al D.Lgs. 368/2001. Tale decreto prevede la possibilità di assumere a tempo determinato in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

–          Si applica al part time la disciplina incentivante (sgravi contributivi) per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8 della legge 223/91).

–          La sostituzione dei lavoratori in maternità (anche con diritto a sgravi contributivi per le aziende con meno di 20 dipendenti), prevista dall’art.4 del Testi Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001) , può avvenire anche con assunzioni a tempo parziale.

Lavoro straordinario Part time orizzontale

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare adattandosi alla disciplina prevista dai contratti collettivi che dovrà tra l’altro stabilire:

a)       il numero massimo di ore effettuabili di straordinario;

b)       le causali che consentono l’effettuazione di lavoro supplementare;

c)        le conseguenze in caso di superamento del numero massimo di ore.

In mancanza della disciplina del CCNL, e solo in quest’ipotesi, per l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare è richiesto il consenso del lavoratore.

Part time verticale

E’ consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarie, applicandosi la disciplina vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti di lavoro a tempo pieno.

Part time misto

E’ consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, applicandosi la disciplina vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti di lavoro a tempo pieno.

Clausole elastiche e flessibli –          Le parti (datore di lavoro e lavoratori) possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro.

–          Nel caso di part time verticale o misto le clausole elastiche possono essere anche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

–          La fissazione della disciplina è affidata alla contrattazione collettiva; in assenza, è rimessa alla volontà delle parti (datore di lavoro e lavoratore) che dovranno concordarla nel contratto di assunzione.

–          Il potere del datore di lavoro di richiedere l’applicazione di clausole elastiche comporta, in favore del lavoratore, il diritto al preavviso di 2 giorni lavorativi (nella vecchia disciplina era di 10 giorni).

Disciplina –          Abrogato il diritto di precedenza per i lavoratori part time in caso di assunzioni in azienda di lavoratori a tempo pieno.

–          Il diritto di precedenza può essere concordato, tra datore di lavoro e lavoratore, nel contratto individuale di assunzione.

Computo lavoratori Ai fini dell’attività sindacale in azienda è abrogata la norma che prevedeva il computo dei lavoratori a tempo parziale come unità intere (si applica il criterio proporzionale in base alla durata del part time)
Le altre novità –          Eliminato il tetto del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale all’effettuazione di lavoro supplementare in assenza di disciplina contrattuale.

–          Abrogato la disciplina transitoria concernente il diritto del lavoratore alla maggiorazione retributiva del 50% in caso di superamento del tetto di ore di lavoro supplementare.

–          Soppresso il diritto del lavoratore di denunciare il patto relativo alle clausole elastiche in presenza di documentate ragioni familiari, di esigenze di tutela della salute, di necessità di attendere ad altra attività lavorativa.

–          Eliminata la previsione d’esclusività all’effettuazione di prestazioni straordinarie nei rapporti part time a tempo indeterminato.

 

 

 

LAVORO OCCASIONALE

Definizione Per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nello stesso anno solare non sia superiore a 5 mila euro.

 

 

 

LAVORO ACCESSORIO

Definizione Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne.
Soggetti interessati –          Disoccupati da oltre 1 anno;

–          Casalinghe;

–          Studenti;

–          Pensionati;

–          Disabili;

–          Soggetti in comunità di recupero;

–          Extracomunitari disoccupati.

Attività –          Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap;

–          Insegnamento privato supplementare;

–          Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

–          Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

–          Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, di solidarietà.

Retribuzione Le prestazioni di lavoro accessorio sono retribuite, anche negli aspetti previdenziali mediante carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro per ogni ora di lavoro.

 

 

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Tipologie Il percorso di apprendistato può essere attivato mediante 3 tipologie di contratti:

a)       per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione;

b)       per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico – professionale;

c)        per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Campo di applicazione –          Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione può essere attivato in tutti i settori di attività per i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni d’età;

–          Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere attuato in tutti i settori di attività, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni d’età;

–          Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è praticabile in tutti i settori di attività, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni d’età.

Durata –          Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione ha durata non superiore a 3 anni. La durata è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati.

–          Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico – professionale ha durata non inferiore a 2 e superiore a 6 anni, secondo le regole fissate dai CCNL in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.

–          Per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione la fissazione della disciplina e della durata è affidata alle regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Disciplina degli incentivi –          Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedeno qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

–          I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.

–          Restano confermati (in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione) gli attuali sistemi di incentivazione economica (retribuzioni ridotte, contribuzione minima e fissa settimanale) la cui erogazione è soggetta all’effettiva verifica della formazione svolta secondo modalità che saranno fissate con apposito decreto ministeriale.

 

 

 

 

CONTRATTO DI INSERIMENTO (ex CFL)

Definizione Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
Soggetti interessati Il contratto di inserimento è rivolto alle seguenti categorie di persone:

–          soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

–          disoccupati di lunga durata fino a 32 anni;

–          lavoratori con più di 45 anni che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

–          lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;

–          donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;

–          persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Datori di lavoro interessati Il contratto di inserimento può essere stipulato da:

–          enti pubblici economici, imprese, e loro consorzi;

–          gruppi di imprese;

–          associazioni professionali, socio – culturali, sportive;

–          fondazioni;

–          enti di ricerca, pubblici e privati.

Progetto individuale d’inserimento L’assunzione di un soggetto con contratto di inserimento è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Durata Il contratto di inserimento ha durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, elevabile a 36 mesi nel caso di assunzione di donne.
Incentivi –          Durante il rapporto di inserimento la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto d’inserimento.

–          I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

–          In attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, gli incentivi economici previsti in materia di contratto di formazione e lavoro (CFL) trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori svantaggiati con contratto di inserimento

 

 

 

 

 Orario di lavoro: disponibilità nell’orario di lavoro

 

            La Corte di giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità della normativa tedesca alla direttiva 93/104 relativamente al servizio di guardia prestato dai medici considerato come periodo di riposo e quindi non compreso nell’orario di lavoro. Il verdetto censura la normativa tedesca.

 

Le motivazioni sono molto importanti e nonostante la specificità del tema (lavoro sanitario) offrono un’interpretazione della normativa comunitaria sull’orario di lavoro, costituendo una guida all’applicazione pratica del D.Lgs. 66/2003 (vedi circolare aprile/2003).

Prima di ogni cosa, spiega la sentenza, bisogna tenere conto della finalità della direttiva: fissare prescrizioni minime per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. La direttiva detta regole sull’organizzazione dell’orario di lavoro riconoscendo ai lavoratori il diritto a periodi minimi di riposo, giornaliero e settimanale, a periodi di pausa adeguati e prevedendo un tetto per la durata della settimana lavorativa. In questo contesto, la nozione di orario di lavoro, spiega la Corte UE, comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o funzioni, conformemente alla legislazioni e/o prassi nazionali; il fatto che si faccia riferimento a “normative e/o prassi nazionali” non significa per gli stati membri di definire la portata di tale nozione. Inoltre, la nozione di orario di lavoro va intesa in opposizione al periodo di riposo, ciascuna delle due nozioni escludendo l’altra. Il principio è particolarmente interessante e meglio si presta alla comprensione considerando la vicenda in cui è enunciato. La Corte mette a confronto due situazioni: il medico in reperibilità e il medico di guardia. Al primo è imposta la sua presenza fisica nel centro sanitario solo a chiamata; l’orario di lavoro, pertanto, comprende solo i periodi di effettiva attività. Al secondo, invece, la sua presenza fisica è imposta per tutta la durata della guardia; l’orario di lavoro, in questo caso, comprende tutta la durata del servizio di guardia, a prescindere dall’effettiva prestazione di lavoro. Ciò perché, spiega la Corte, rispetto a quello in reperibilità, il medico di guardia, è obbligato a tenersi a disposizione del datore di lavoro sul luogo da quest’ultimo indicato per tutta la durata del servizio di guardia ed è soggetto, pertanto, a obblighi decisamente più onerosi, perché deve restare lontano dal suo ambiente familiare e sociale e beneficia di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale.

Agli effetti pratici delle nuove norme del D.Lgs. n.66/2003, la sentenza evidenzia, prima di tutto, una fondamentale novità: dal 29 aprile, nel calcolo dell’orario di lavoro vanno ricompresi anche i periodi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non è poca la differenza, se si considera che nella vecchia disciplina la definizione di orario di lavoro avveniva in base al concetto di lavoro effettivo, inteso come “ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa” (art.3 DPR 692/23).

Più interessanti sembrerebbero le conseguenze in materia di trasferta e, in linea di principio, sulla efficacia dell’art.17 del D.Lgs.66/2003 il quale autorizza i CCNL e in mancanza il Ministero del Lavoro a disporre deroghe in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno, durata massima settimanale in determinate ipotesi. Il principio dell’immutabilità della nozione di orario di lavoro, ora sancito dalla Corte UE, parrebbe censurare alla possibilità di escludere la commutabilità delle ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro impiegate dai lavoratori in trasferta per raggiungere il luogo di lavoro, nonché limitare la possibilità di deroghe previste nel citato articolo 17.

 

 

 

 

 INAIL: nuovi termini per la denuncia d’inizio lavori

 

            Con il D.M. 19 settembre 2003, il Ministero del lavoro ha approvato la delibera INAIL n.376/2002 che riguarda i termini relativi agli adempimenti posti in capo al datore di lavoro contenuti nell’art.12 del DPR 1124/1965.

 

I nuovi termini sono immediatamente operativi e sono i seguenti:

 

Adempimento Nuovo termine
Denuncia inizio lavori Contestualmente all’inizio dei lavori (vale a dire lo stesso giorno)
Successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto Entro il 30° giorno da quello in cui le modificazioni o le variazioni si sono verificate
Variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda Entro 30 giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate
Cessazione della lavorazione Entro il 30° giorno da quello in cui si è verificato l’evento.

 

 

 

 

 

 INPS: nuovo modello per l’iscrizione alla gestione separata

 

            Con il messaggio n.40 del 13 ottobre 2003 l’Istituto Previdenziale ha comunicato  che è disponibile nella modulistica dl proprio sito Internet il nuovo modello di iscrizione alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma, 26, della legge n.335/1995.

 

Il nuovo modello tiene conto delle più recenti modifiche arrecate alla predetta gestione separata ed è completato da una tabella contenente i codici attività dall’amministratore (01) al venditore porta a porta.

 

 

 

 

 

 Software INPS controllo DM10: disponibile in internet la nuova versione 3.1

 

 

GEPAG utilizza il software di controllo INPS per l’elaborazione del file utile alla trasmissione telematica del modello DM10 mensile. E’ quindi necessario installare la nuova versione del software di controllo per ottenere un file conforme alle nuove specifiche tecniche.

 

            Per installare l’aggiornamento si deve accedere al sito INPS www.inps.it. Dopo aver selezionato Servizi On Line, compaiono le nuove versioni dei programmi di controllo. L’utente già in possesso di una versione 2.0 deve installare solo l’aggiornamento, seguendo le istruzioni operative fornite dalla procedura dell’Istituto.

 

 

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di settembre 2003

 

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2003 e il 14 ottobre 2003 è pari a 121,4.

 

In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese di settembre dell’anno 2003.