• Calendario novembre 2019

  • Cassa Integrazione Ordinaria: procedimento di concessione

  • Festività 4 novembre

  • Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

  • Imposta sostitutiva 17%: acconto 2018

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2019

Calendario novembre 2019

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 1
Festività non godute (4 novembre) 1
Sabati (settimane) 5

Cassa Integrazione Ordinaria: procedimento di concessione

L’INPS, con Messaggio 18 ottobre 2019 n. 3777, ha fornito precisazioni in ordine al procedimento di concessione della Cigo con riferimento ai limiti massimi di concessione, al rapporto con il godimento delle ferie, alla rilevanza delle comunicazioni preventive al sindacato, all’istruttoria delle domande per eventi meteo e ai lavoratori in distacco.

Per quanto di interesse delle aziende coinvolte in procedure di richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria, è utile evidenziare le prese di posizione dell’Istituto Previdenziale in ordine alla irrilevanza del godimento delle ferie, alle procedure di consultazione sindacale, alle istruttorie per eventi meteo e alla eventualità di una richiesta Cigo per i lavoratori distaccati.

Lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e godimento delle ferie – irrilevanza

L’Inps chiarisce che in caso di lavoratori in Cigo, sia a orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza.

Infatti, la disciplina contrattuale delle ferie è regolata da norme privatistiche attinenti ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, che esulano dalle valutazioni di competenza dell’istituto volte alla verifica dell’effettiva sussistenza della causale per la quale è stato richiesto l’intervento.

Si evidenzia, pertanto, che in linea con i criteri già definiti dal Ministero del Lavoro con interpello n. 19/2011, non verrà richiesta all’azienda la situazione sulle ferie da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di Cigo non è più presente il campo nel quale veniva fornita tale informazione.

Informazione e consultazione sindacale

L’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015 pone l’obbligo, in capo all’azienda richiedente l’integrazione salariale, di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

L’azienda deve allegare alla domanda di concessione della Cigo, pena l’inammissibilità della stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R o fax. Tale previsione risponde all’esigenza di avere prova certa della data in cui la comunicazione è pervenuta ai destinatari, a tutela sia dell’azienda che delle OO.SS.

L’INPS con il messaggio in commento specifica che, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e rappresentanze sindacali previste, non sarà necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni. In tal caso risulta infatti evidente che le organizzazioni sindacali sono state effettivamente coinvolte nella procedura e perde per conseguenza rilevanza la modalità con la quale l’azienda ha provveduto a tale adempimento.

Nello stesso modo, non sarà necessario dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti i casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale, attestino, sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione preventiva. Anche in questo caso può dirsi soddisfatta la finalità sottesa all’adempimento comunicativo.

Istruttoria domande di CIGO per eventi meteo

L’INPS ricorda che i criteri per la valutazione delle istanze di Cigo relative ad eventi meteo sono stati specificati nella circolare n. 139 del 1 agosto 2016 e nel messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017. Con questi documenti è stato già precisato che nella relazione tecnica, l’azienda è tenuta ad illustrare la tipologia di evento meteo in relazione alla quale si è determinata la sospensione dell’attività lavorativa, nonché la fase lavorativa in corso al verificarsi dell’evento.

Per quanto concerne la verifica delle condizioni meteo e quindi dell’ammissibilità della domanda Cigo, l’INPS chiarisce che la consultazione dei bollettini meteo per la verifica delle condizioni climatiche deve avvenire solo ed esclusivamente sulla base dei bollettini acquisiti d’ufficio dalle sedi, non avendo alcuna valenza probatoria quelli eventualmente prodotti dall’azienda.

I provvedimenti che le sedi adotteranno, sia di accoglimento che di rigetto delle istanze di concessione della Cigo, non dovranno limitarsi a dare genericamente atto che l’evento si è o non è verificato, ma, con motivazione congrua, devono riportare l’indicazione dell’ente che ha rilasciato il bollettino acquisito d’ufficio, i valori in esso rilevati e l’indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento.

Nel provvedimento di rigetto, qualora l’evento meteo si sia verificato ma non in misura tale da giustificare la sospensione dell’attività lavorativa, occorre evidenziare che i dati registrati sul bollettino non risultati inferiori ai valori previsti, in relazione a ciascuna tipologia di evento atmosferico.

In caso di provvedimento di accoglimento, occorre precisare che l’evento si è effettivamente verificato e che i dati rilevati dal bollettino sono risultati pari o superiori ai predetti valori.

Nel caso in cui si ritenga di accogliere l’istanza di Cigo derogando ai criteri stabiliti per valutare l’integrabilità della causale evento meteo, dovranno essere specificate le ragioni di deroga (per es. lavorazioni particolari, misure di contingenza atte a tutelare la salute dei lavoratori, ecc.)

Lavoratori in distacco

Con la circolare n. 28 del 24 giugno 2005, il Ministero del Lavoro ha chiarito la liceità del distacco dei lavoratori quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione dell’attività lavorativa.

L’integrazione salariale che viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene richiesta l’integrazione, non può coinvolgere, per tutta la durata del distacco, i lavoratori distaccati, anche considerando che l’azienda distaccataria frequentemente rimborsa l’azienda distaccante degli oneri relativi al trattamento economico del lavoratore posto in distacco. Pertanto, se l’integrazione salariale venisse riconosciuta anche al lavoratore distaccato, l’azienda distaccante fruirebbe, per quello stesso lavoratore, sia dell’intervento di cassa che del rimborso degli emolumenti erogati.

Anche nel diverso caso in cui l’integrazione salariale fosse richiesta dall’azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, il lavoratore non può essere posto in Cigo. Infatti, in caso di distacco il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Nel caso in cui l’azienda presso la quale è distaccato il lavoratore fruisca delle integrazioni salariali, queste ultime non gli spettano in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell’azienda di origine.

In caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.

Festività 4 novembre

La festa dell’Unità Nazionale del 4 novembre non rientra tra le festività nazionali, in quanto è stata spostata alla prima domenica di novembre a partire dall’anno 1977 e da allora non è più un giorno festivo.

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati la festività del 4 novembre, in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera.

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per il settore edile l’Elemento Premio Provinciale è neutro rispetto alle mensilità aggiuntive per espressa previsione contrattuale. E’ quindi necessario verificare che non sia attivo il flag dalla voce retributiva Premio prov. nella Pagina Generale della voce di calcolo.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • assenza facoltativa maternità;
  • assenze per malattia del bambino;
  • permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
  • congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;
  • altri

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

Con la Release 30.12 è stata implementata l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

Per attivare l’elaborazione massiva delle mensilità supplementari è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

Imposta sostitutiva 17%: acconto 2018

La rivalutazione 2019 del TFR maturato al 31/12/2018 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 17 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2020. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2018 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2019
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2018 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2019 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’17% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 17/12/2019 =

Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2019, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2017, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2019) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

        Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l’anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell’anno precedente opportunamente rivalutato.

        In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2019) sia del saldo (entro il 17/2/2020) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

 Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2018 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2020. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2019 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2019: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770/semplificato, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando il codice tributo 6781 relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente, da collegare alla Tabella Codici F24.

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2018 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2019, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2020.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2020 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2019. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2020, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.

Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2020, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2020 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2019 al 2020, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2019.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2019 e il 14 novembre 2019 è pari a 102,4.