• Calendario novembre 2021

  • Festività di novembre 2021

  • 1 novembre Ognissanti e Cassa Integrazione

  • 4 novembre Giorno Unità Nazionale

  • Nuovi ammortizzatori sociali COVID-19

  • Tutela malattia quarantena COVID-19

  • Esonero assunzioni donne lavoratrici

  • Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

  • Imposta sostitutiva 17%: acconto

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2021

Calendario novembre 2021

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività spostate in domenica (4 novembre) 1
Sabati (settimane) 4

Festività di novembre 2021

Nel calendario di novembre 2021 si ritrovano due festività. La festività di Ognissanti del 1/11 deve essere gestita come tutte le altre festività mentre la festività del 4 novembre viene spostata idealmente in domenica e configura pertanto una festività non goduta.

Per entrambe le festività l’eventuale attivazione degli ammortizzatori sociali è neutra, in quanto non sono integrabili e devono essere sempre e comunque retribuite dal datore di lavoro.

1 novembre Ognissanti e Cassa Integrazione

Per il trattamento della festività di Ognissanti se concomitante con la Cassa Integrazione / Assegno Ordinario occorre distinguere tra:

  • Riduzione di orario: la festività non è integrabile e l’onere del pagamento della festività rimane a carico del datore di lavoro. Per conseguenza le ore corrispondenti devono essere indicate con l’attività “FS” nel foglio presenze.
  • Sospensione
    • Lavoratori retribuiti in misura fissa: la festività è integrabile nei limiti dell’orario contrattuale settimanale in quanto la retribuzione si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non varia se queste coincidono con le festività (sempre attività “CGO” o “CGD” in presenze);
    • Lavoratori retribuiti in misura oraria: la festività se compresa nei primi 15 giorni del trattamento di integrazione salariale concesso non è integrabili (indicare attività “FS” in presenze), mentre lo è se ricade oltre tale limite (attività “CGO” o “CGD” in presenze).

4 novembre Giorno Unità Nazionale

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 4 novembre (Giorno dell’Unità Nazionale), in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L’importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è sposta di diritto in domenica).

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

Potrebbe essere anche in questo caso utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.

 

Nuovi ammortizzatori sociali COVID-19

Con Messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021 l’INPS detta le prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021.

Il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 “Misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” noto anche come “decreto fiscale”, all’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno Ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga, che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. La nuova misura si rivolge quindi esclusivamente ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di Solidarietà bilaterali nonché a quelli che ricorrono alla CIGD. Rimangono esclusi i datori di lavoro destinatari della Cassa Integrazione Ordinaria.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del DL n. 146/2021, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 (ved. Circolare n. 3/bis/2021).

La preventiva richiesta e autorizzazione di tutte le 28 settimane di trattamenti di cui al decreto n. 41/2021 (decreto Sostegni) è condizione necessaria per la richiesta della nuova misura.

Il comma 7 dell’articolo 1 del DL n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.

Per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal DL n. 146/2021, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

La misura di sostegno al reddito di assegno ordinario o di integrazione salariale in deroga trova applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021).

Durante la percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro devono trasmettere, con procedura già disponibile, domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Tutela malattia quarantena COVID-19

Con Messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021 l’INPS ha recepito la normativa contenuta nell’articolo 8 del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 in ordine alle assenze dei lavoratori in quarantena e “fragili”.

L’articolo 8 del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 ha apportato modifiche all’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per la disciplina della tutela prevista, nel corso dell’emergenza sanitaria COVID-19, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori “fragili”.

La nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per i lavoratori del settore privato, fino al 31 dicembre 2021 a fronte di apposito stanziamento.

L’Istituto potrà quindi procedere al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatesi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico.

Con riguardo ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità economica correlata alle prestazioni malattia, il comma 5 dell’articolo 26 del DL n. 146/2021 prevede che” dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS”, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori “fragili” “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.

Esonero assunzioni donne lavoratrici

Con Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021 l’INPS detta le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo pari a 6.000 euro annui (v. Circolare Lavoro 2/2021)

Il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni della Commissione Europea ed è subordinato alla sua autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In data 27 ottobre 2021 la Commissione ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021. Per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del successivo procedimento autorizzativo.

L’INPS pertanto fornisce istruzioni operative limitatamente alla fruizione dell’esonero per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della preventiva comunicazione on.line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto Previdenziale a partire dal 11 novembre 2021.

Tale modulo è stato rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate.

Qualora la modulistica on-line sia già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dalla legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero nella nuova misura del 100%.

I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni / trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso UniEMens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • <CodiceCausale> indicando il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicando il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG

Inserire in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10 nuovo codice denominato “INDO” collegandolo agli elementi UniEMens come di seguito indicato.

In Pagina Contributi di Anagrafica Personale, per le dipendenti per i quali è stata presentata domanda di esonero, devono essere inserito il codice di nuova istituzione “INDO” con le date di inizio (data assunzione/trasformazione a tempo indeterminato) e date di fine (max 31/12/2021), con il limite di utilizzo mensile di euro 500 (6.000 / 12) e giornaliero di euro 16,12 (500/31).

 

L’elaborazione della denuncia UniEMens riporta in automatico l’esonero nella Sezione InfoAggCausaliContrib per il mese corrente.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022. La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Il recupero arretrati viene gestito manualmente dall’operatore in modifica UniEMens.

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • congedo parentale;
  • assenze per malattia del bambino;
  • permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
  • congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;
  • altri

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

E’ possibile procedere con l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

Imposta sostitutiva 17%: acconto

La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2010 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2022. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2020 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2021
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2020 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2021 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’17% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2021 =

Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2021, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

        Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2019, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2021) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

        Con tale procedura di Apertura Anno viene inoltre fissato il Credito Inizio Anno per quanto riguarda l’anticipazione imposte sul TFR versate negli anni 1997 e 1998, come importo residuo dell’anno precedente opportunamente rivalutato.

        In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).   

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2021) sia del saldo (entro il 16/2/2022) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

 Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.                     

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2020 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2022. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2021 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2021: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando il codice tributo 6781 relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente, da collegare alla Tabella Codici F24.

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2020 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2021, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2022.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2022 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2021. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2022, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.

Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2022, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2022 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2021 al 2022, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2021.

Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 14 novembre 2021 è pari a 105,1.