• Calendario settembre 2015

  • Cassa Integrazione: riordino

  • Congedo parentale: nuovo regime

  • Sconto contributivo edile 11,50 %

  • Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2015

Calendario settembre 2015

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

Cassa Integrazione: riordino

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 lett. a), punto 7 della legge delega n. 183 del 2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, intervenendo, fra l’altro, anche sull’istituto della Cigo e della Cigs.

Tra le modifiche introdotte particolare attenzione deve essere posta alla nuova disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria che introduce contribuzioni, termini e procedure diverse dal passato. In particolare:

  • la domanda Cassa Ordinaria deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione / riduzione, con indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati e numeri dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale;
  • le aliquote Cigo di contribuzione ordinaria subiscono una diminuzione:
  1. 1,70% della retribuzione imponibile per lavoratori imprese industriali fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile per lavoratori imprese industriali oltre 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile per lavoratori imprese industria e artigianato edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile per lavoratori imprese industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile per impiegati imprese industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
  6. 2,00% della retribuzione imponibile per lavoratori imprese industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti;
  • le aliquote Cigo di contribuzione addizionale vengono elevate al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile e al 12% oltre le 52 settimane fino alle 104 settimane, per diventare del 15% per i periodi successivi;
  • il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine del provvedimento di concessione. Per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, i sei mesi decorrono da tale ultima data.

Come annunciato dall’Inps con proprio messaggio n. 5919 del 24/09/2015, nell’attesa che vengano diramate specifiche nuove istruzioni, le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità.

Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dal 24 settembre 2015 dovranno, invece, seguire la nuova procedura.

In particolare, come sopra anticipato, le domande dovranno essere corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione / riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito Inps, servizi on line, servizi per aziende e consulenti, CIG ordinaria, Flusso web, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”.


Congedo parentale: nuovo regime

Il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, ha rivisto in parte la disciplina del congedo parentale. Sulla materia è quindi intervenuto l’Inps con i messaggi n. 4576 e n. 4805 del 2015 e poi con le circolari n. 139 del 17/07/2015 e n. 152 del 18 agosto 2015.

Il D.Lgs. 80/2015 prevede una serie di modifiche al D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (T.U maternità/paternità). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni sulla maternità obbligatoria, il suo trattamento economico, il congedo di paternità e soprattutto il congedo parentale.

L’art. 26 del decreto legislativo in esame prevede tuttavia che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione di quest’anno. Quindi, tenuto conto che il decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015, le nuove disposizioni trovano applicazione solo per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dal decreto potranno avvenire solo previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L’articolo 32 del T.U. maternità/paternità prevede che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.

Rimane invariato il periodo massimo fruibile del congedo parentale, limite massimo individuale di 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.

La disposizione si applica anche per i casi di adozione o affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando la non fruibilità del congedo oltre la maggiore età del figlio.

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

L’articolo 34 del T.U. maternità/paternità prevede che “per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi …”.

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento per i periodi fruiti entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore.

L’indennità nel limite temporale dei 6 mesi prescinde dalla condizione reddituale del genitore.

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi, oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino o tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore, sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad € 6.531,07.

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono indennizzati.

La fruizione del congedo parentale, nei vincoli temporali imposti dalla riforma (dal 25 giugno al 31 dicembre 2015) danno diritto alla copertura figurativa fino al 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso del medesimo in famiglia se adottato o affidato. La valorizzazione della contribuzione dal 7° anno è effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 151/2001 utilizzando la retribuzione convenzionale.

Fruizione oraria

Il D.Lgs. n. 80/2015 ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, prima riservato ai soli lavoratori per i quali tale modalità era prevista dal contratto collettivo di riferimento. La modalità di fruizione del congedo ad ore non sostituisce quella su base giornaliera, ma si aggiunge.

Dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (indipendentemente dalla previsione in tal senso del contratto collettivo). La riforma prevede inoltre l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U..

La fruizione ad ore del congedo parentale non modifica la sua durata e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale l’Inps richiama le istruzioni fornite con i messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Per espressa previsione legale, qualora vengano fruite ore di congedo parentale, è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi disciplinata dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce dei riposi per allattamento ex artt. 39 e 40 T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del medesimo T.U. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Computo e indennizzo congedo parentale ad ore

Il computo e l’indennizzo del congedo parentale fruito in modalità oraria avviene comunque su base giornaliera.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, ove la contrattazione collettiva non preveda l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ovvero lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell’indennità). Per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello in corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non è computato il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

Domanda

Le domande di congedo parentale vanno presentate all’Inps in modalità telematica, prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione, in relazione al singolo mese solare di riferimento, tramite la funzione inserita nei servizi denominati “Domande di maternità on line”.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri fissati dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo parentale orario.

Il congedo parentale è fruibile solo in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista obbligo di prestare attività lavorativa.

Flusso UniEMens

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce UniEMens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo codice evento denominato <MA0> avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, usufruiti su base oraria”.

In considerazione del carattere sperimentale della normativa, la gestione Evento Congedo Parentale ad ore nella denuncia UniEMens è effettuata manualmente. In primis è necessario creare il codice evento MA0 in Anagrafiche – Tabelle – DM10 / UniEMens.

In presenza di assenze per Congedo Parentale fruito in modalità oraria, l’utente si deve far carico, dopo l’elaborazione della denuncia UniEMens del mese, di modificare la denuncia individuale.

In particolare:

  • nella settimana con assenza per congedo parentale indicare il Tipo Copertura “2 – Parzialmente retribuita;
  • Nel Bottone Eventi inserire il codice evento MA0;
  • In Evento inserire il codice MA0 e, alternativamente, il valore della Differenza da accreditare (retribuzione persa) o le Settimane utili per l’accredito della retribuzione convenzionale (ore congedo / 40 *100). Come ricordato in precedenza la scelta della valorizzazione è effettuata sulla base dell’età anagrafica del minore o della data di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Fino ai sei anni si dovrà valorizzare il campo Differenza da accreditare, oltre, fino ai 12 anni, le Settimane.

A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema UniEMens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo parentale orario.

Per il conguaglio delle indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” e nell’elemento <ImportoRecMat> l’importo.

 La gestione del congedo parentale ad ore, almeno nella sua fase sperimentale fino al 31/12/2015, sarà manuale, con l’utilizzo di una voce di calcolo specifica agganciata al nuovo codice istituito L062.

Tale voce di calcolo propone l’indennità del congedo orario come proporzione al 30% della retribuzione oraria del dipendete.

In presenza di lavoratori con retribuzione fissa mensile, sarà necessario introdurre, come già previsto per altri istituti, la voce di calcolo di trattenuta della retribuzione persa a seguito delle assenze per congedo parentale.

Nulla cambia per la gestione del congedo parentale giornaliero che viene sempre gestito in Maternità.


Sconto contributivo edile 11,50 %

Con il messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 l’Inps ha comunicato che, scaduto il termine del 31 luglio 2015 previsto per l’emanazione del decreto interministeriale per l’individuazione dell’ammontare dello sconto applicabile e trascorsi ulteriori 30 giorni, le imprese edili possono applicare lo sconto contributivo nella misura fissata per l’anno precedente, ovvero 11,50 %.

Con l’articolo 1, comma 51 della legge n. 247/2007 è stata portata a regime la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del Dl n. 244/1995 per le imprese edili. Tale norma prevede ora che il beneficio venga determinato annualmente con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia entro il 31 luglio di ogni anno, previa verifica della copertura finanziaria. Decorsi 30 giorni dal termine per l’emanazione del decreto in parola senza che lo stesso sia stato emanato, le imprese edili possono applicare la riduzione contributiva prevista per l’anno precedente salvo conguaglio.

Essendo ormai trascorso il termine del 30 agosto senza che il decreto interministeriale sia approdato in Gazzetta Ufficiale, le imprese del settore edile sono quindi autorizzate ad applicare, dal 1 settembre 2015, lo sconto dell’11,50%.

L’applicazione del beneficio deve seguire le seguenti regole:

  • la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
  • i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici ISTAT dal “41.20.00” al “43.99.09” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09;
  • si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte della Casse Edili;
  • non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  • rispetto integrale della contrattazione collettiva;
  • non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1/7/2015, dall’allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell’art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014) autocertificati alla DTL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. L’autocertificazione, dal 15/03/2013 deve essere trasmessa, se non già fatto in precedenza e non sono intervenute variazioni) alle caselle di posta elettronica certificata delle Direzioni territoriali competenti per territorio.

Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo “Riduzione-Edilizia” messo a disposizione nell’area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale Comunicazioni On Line del sito Inps.

L’Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà all’azienda l’attribuzione del codice autorizzazione “7N”.

Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2015 all’Inps, con esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 0,30%.

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 2015 di 0,28%).

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva all’Aspi / Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come assunzioni dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, apprendistato, ecc.

Applicazione del beneficio sui contributi Inps

Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni:

  • l’importo del beneficio spettante per il mese corrente va esposto nella Denuncia Individuale, nell’Elemento <AltreACredito>, utilizzando la causale “L206”;
  • l’importo del beneficio arretrato (periodi scaduti da gennaio 2012) va esposto nella Denuncia Aziendale, nell’Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale “L207”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR” che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Per quanto riguarda i premi Inail, il recupero avverrà in sede di autoliquidazione premi 2015-2016.

Con l’introduzione dell’aliquota aggiuntiva pari all’1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato (Aspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto.

Contratto a tempo indeterminato

Tipologia azienda Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2015
Industria fino a 15 dipendenti 44,17-33,00-0,30 = 10,87% 11,50% 1,25%
Industria oltre 15 dipendenti 45,07-33,00-0,30-0,30 = 11,47% 11,50% 1,32%
Artigianato 42,12-33,00-0,30 = 8,82% 11,50% 1,01%

Contratto a tempo determinato

Tipologia azienda Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2015
Industria fino a 15 dipendenti 45,57-33,00-0,30 = 12,27% 11,50% 1,41%
Industria oltre 15 dipendenti 46,47-33,00-0,30-0,30 = 12,87% 11,50% 1,48%
Artigianato 43,52-33,00-0,30 = 10,22% 11,50% 1,18%

In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Verificare dal menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza dei codici utili all’applicazione dello sconto per il mese corrente (L206) e per i periodi arretrati (L207), che rispettivamente devono essere strutturati in questo modo:

Nella tabella Minimali – Massimali Inps, per l’anno 2015 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto contributivo nel campo, oltre che indicare il mese dell’anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola (per recuperare già a partire dal mese attuale inserire settembre).

Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per il periodo da gennaio 2015 al mese precedente a quello indicato nella tabella di cui sopra (agosto 2015), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di settembre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero quote pregresse sconto edile 11,50”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a “1 – Operaio” contenuta in pagina Contributi dell’Anagrafica personale, verificando l’informazione anche in pagina Qualifiche dell’Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell’Anagrafica Personale, denominato “Non applicazione sconto contributivo edile”. In presenza di tale informazione, anche con Qualifica “1-Operaio”, il dipendente non viene considerato nella stampa. L’ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità) non possono beneficiare dello sconto.

Nella stampa “Recupero quote pregresse sconto edile 11,50” sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga identificata dal flag IVS.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna sconto edile in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato “Sconto contributivo edile”, lo sconto così calcolato e indicato nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente, per qualsiasi motivo, successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207.

Il recupero della quota di sconto di competenza del mense sarà invece inserito nella pagina Eventi, della denuncia Individuale del flusso UniEMens, in corrispondenza dell’elemento ’Altri Crediti’, con causale L206.

Nella procedura di contabilizzazione del mese indicato come mese di recupero sconto contributivo, sarà sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2015

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2015 e il 14 settembre 2015 è pari a 107,4.