Conguaglio Contributivo di Fine Anno
Alla fine dell’anno per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di decontribuzione delle retribuzioni variabili, dell’applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVS aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.
Contributo aggiuntivo IVS 1%
L’art.3 del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2003 risulta pari a € 36.959,00.
L’INPS ha chiarito con circolare n.298 del 30/12/1992 che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2003, € 3.080,00 (€ 36.959,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il Contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l’esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.
I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. DM10/2 relativo al mese di conguaglio (dicembre) utilizzando i seguenti codici:
Quadro | Dizione | Codice | |
Conguaglio a debito del lavoratore | B/C | Cong.Contr.Agg.1% | M951 |
Conguaglio a credito del lavoratore | D | Rec.Contr.Agg. 1% | L951 |
Dirigenti Industria già iscritti INPDAI 31.12.2002 | |||
Conguaglio a debito del lavoratore | B/C | Cong.Contr.Agg.1% | M952 |
Conguaglio a credito del lavoratore | D | Rec.Contr.Agg. 1% | L954 |
Dirigenti Industria assunti dal 1.1.2003 | |||
Conguaglio a debito del lavoratore | B/C | Cong.Contr.Agg.1% | M951 |
Conguaglio a credito del lavoratore | D | Rec.Contr.Agg. 1% | L951 |
E’ necessario verificare la correttezza delle informazioni inserite nella pagina Codici Comuni DM10 in Gestione tabelle menù Anagrafiche.
L’INPS, sempre con circolare n.298 del 1992, ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell’anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Ciò significa che l’informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell’Anagrafica dipendente deve essere impostato su Annuale. In questo modo il calcolo dell’addizionale viene effettuato solo in fase di conguaglio.
Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (mod. CUD). Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.
Serve verificare l’esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di imponibile IVS verrà dedotto il valore dell’addizionale già pagata (1%), mentre il valore dell’Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell’imponibile da conguagliare.
Nel cedolino di conguaglio è attivo il Bottone Conguaglio c/s.
Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell’elaborazione del modello DM10 la procedura inserirà i codici a conguaglio in funzione della tabella Codici Comuni di cui sopra.
Decontribuzione della retribuzione variabile
I datori di lavoro che hanno corrisposto nel corso del 2002 compensi interessati al regime della decontribuzione (art.2 legge 135/1997) devono verificare a fine anno l’esatto ammontare da esentare da contribuzione tenendo conto della retribuzione effettivamente corrisposta nell’anno 2003. Ciò in quanto la misura massima consentita di decontribuzione è fissata per il 2003 nel 3% della retribuzione contrattuale corrisposta al lavoratore nello stesso anno (non è influente la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto).
Un esempio significativo di decontribuzione è quello fornito dal settore Edilizia, nei cui contratti compare l’Elemento Economico Territoriale, soggetto a tale regime.
Si ricorda che gli elementi di retribuzione variabile vanno esclusi dall’imponibile contributivo e assoggettati al contributo di solidarietà nella misura del 10%.
La formula per calcolare l’esatto ammontare della massima erogazione variabile da escludere dalla base imponibile contributiva è la seguente:
(Retribuzione annua + Erogazione variabile) / 34,33
Il confronto di tale valore massimo con il totale degli elementi già decontribuiti in corso d’anno può produrre le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Se l’importo soggetto a decontribuzione, a consuntivo, risulta superiore a quello utilizzato in corso d’anno l’ulteriore quota soggetta a decontribuzione andrà portata in diminuzione dalla retribuzione imponibile dal mese di Dicembre 2003, il corrispondente contributo di solidarietà del 10% andrà indicato nel modello DM 10/2 – quadro B/C – dizione Cong. contr. solid. 10% – codice M931 e la differenza dell’importo della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura superiore in corso d’anno andrà allo stesso lavoratore rimborsata.
Se l’importo soggetto a decontribuzione, a consuntivo, risulta inferiore a quello utilizzato in corso d’anno l’ulteriore quota non soggetta a decontribuzione andrà sommata alla retribuzione imponibile ai fini contributivi del mese di Dicembre 2003, il maggior contributo di solidarietà del 10% versato sulla predetta quota andrà recuperato indicando nel mod. DM 10/2 – quadro D – dizione Rec. Contr. solid 10% – codice L931 e la differenza della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura inferiore nel corso dell’anno andrà allo stesso lavoratore trattenuta.
In GEPAG nel Bottone Conguaglio Contributi Sociali è possibile verificare la presenza della decontribuzione e confrontare la teorica con quella massima. Il conguaglio viene effettuato solo in assenza nel cedolino delle voci di conguaglio di decontribuzione che vengono inserite automaticamente dalla procedura.
Massimale contributivo e pensionabile
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 Dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2003, a € 80.391,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS). Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull’intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, si procederà a versare la contribuzione diversa da quella pensionistica.
Collaborati coordinati e massimali contributivi
Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l’anno 2003 € 80.391,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).
Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l’eccedenza è contabilizzata dall’INPS come acconto sugli importi dovuti nell’anno successivo, oppure su richiesta dell’interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.
Erogazioni liberali
A norma dell’art. 48, comma 2, lett. B) DPR 917/86, le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori, nel periodo d’imposta a € 258,23, non concorrono a formare reddito imponibile (le erogazioni di importo superiore concorrono a formare reddito imponibile per la parte eccedente).
Per avere una voce che vada a scrivere nella pagina dei progressivi IRPEF il valore come erogazione liberale è necessario nella Voce di Calcolo nella pagina Contributi il Tipo Retribuzione impostato su Erogazioni Liberali.
Tale normativa, per effetto del decreto di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, si applica anche ai fini contributivi. A fine anno, in considerazione del fatto che il limite di € 258,23 va verificato tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte, nel medesimo periodo d’imposta, da precedenti datori di lavoro, può essere necessario procedere ad operazioni di conguaglio.
Tali operazioni possono essere eseguite con la denuncia del mese di dicembre 2003, ovvero con quella del mese di gennaio 2004.
Le istruzioni operative sono le seguenti:
- l’ammontare dell’erogazione imponibile (eccedente il limite di € 258,23) andrà sommata alle retribuzioni del mese relativo al conguaglio;
- su tale imponibile andrà calcolata la relativa contribuzione (anche la quota a carico del dipendente);
- nel caso in cui, nel corso dell’anno l’erogazione sia stata assoggettata interamente a contribuzione, l’ammontare di € 258,23 potrà essere portato in diminuzione dalla retribuzione del mese oggetto del conguaglio e si provvederà a rimborsare al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore.
In GEPAG nel Bottone Conguaglio Contributi Sociali è possibile verificare la presenza delle erogazioni liberali e dei fringe benefit (vedi paragrafo successivo).
Fringe Benefit
A norma dell’articolo 48, comma 3, del DPR 917/1986, il valore dei fringe bneit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefici corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta a € 258,23.
Per avere una voce che vada a scrivere nella pagina dei progressivi IRPEF il valore come fringe benefit è necessario nella Voce di Calcolo nella pagina Contributi il Tipo Retribuzione impostato su Fringe Benefit.
Il benefit di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.
Tal disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi.
Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposti risulta superiore al predetto limite di € 258,23 occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell’intero valore).
Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2003, ovvero con quella di gennaio 2004.
Le istruzioni operative sono le seguenti:
- il valore del fringe benefit imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.
Conguaglio Fiscale di Fine Anno
Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d’imposta. La Finanziaria 2003 ha sostanzialmente modificato le modalità di determinazione del reddito imponibile per le persone fisiche con l’introduzione, tra l’altro, della nuova deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
Il calcolo del conguaglio
Riassumiamo brevemente le modalità di calcolo del conguaglio così come contenute nell’art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni di cui agli art. 12 (per carichi di famiglia), 13 (di lavoro dipendente) ed eventualmente, 13 bis (per oneri) e le ritenute dovute.
Principio di cassa allargato
In base all’at. 48 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato” in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2004). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2004, e relativi all’anno 2003, deve avvenire entro il 16/02/2004.
Nell’Anagrafica Azienda in pagina Altre Info, quando l’azienda non retribuisce nel mese, deve essere disattivato il flag chiusura IRPEF per cassa. In questo modo nell’Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2003 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute IRPEF il mese di febbraio 2004.
Il termine del 16/02/2004 non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell’intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2003 entro il 16/01/2004.
Nell’Anagrafica Azienda in pagina Altre Info, quando l’azienda non retribuisce nel mese, deve essere attivato il flag chiusura IRPEF per cassa. In questo modo nell’Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2003 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute IRPEF il mese di gennaio 2004.
La determinazione dell’imponibile e la verifica della no-tax area spettante
Quest’anno, il sostituto dovrà procedere, per la prima volta, al ricalcolo definitivo, per ogni sostituito, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’art. 10-bis del TUIR al fine di pervenire all’imponibile su cui calcolare in modo ordinario l’imposta.
In particolare:
- è stata introdotta un no-tax area di 3.000 € attribuibile a tutti i contribuenti;
- è stata introdotta, a favore dei lavoratori dipendenti una deduzione, rapportata alla durata del rapporto di 4.500 €;
- è stato previsto l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di verificare l’ammontare di deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 10-bis teoricamente pari a 7.500 € spettante sulla base di un particolare formula;
(26.000 + 3.000 + (4.500 / 365) + ONERI DEDUCIBLI – REDDITO) / 26.000
se il suddetto importo è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta interamente, se è 0 o minore di 0, la deduzione non compete, negli altri casi si computano le prime 4 cifre decimali;
- è stato previsto il riconoscimento di detrazioni d’imposta per lavoro dipendente che non devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma che spettano per il solo fatto di possedere anche redditi di lavoro dipendente ed un reddito complessivo compreso nelle nuove fasce previste.
Al fine di assicurare la progressività dell’imposizione, la deduzione di cui all’art.10-bis del TUIR deve essere stata applicata già dal primo periodo di paga con la necessità, tuttavia, di verificare l’importo effettivamente spettante, in occasione del conguaglio di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo della deduzione teoricamente spettante può essere ragguagliato a giorni.
Relativamente all’attribuzione della deduzione di 3.000 € che teoricamente spetta senza ragguaglio al tempo di lavoro, conformemente a quanto precisato dalla circolare n.2/2003 il sostituto deve rapportare al periodo di durata del rapporto di lavoro anche tale deduzione. In ipotesi di rapporto di durata complessiva inferiore all’anno, avrà potuto fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi o, su richiesta, in sede di conguaglio.
Nell’Anagrafica Personale in pagina IRPEF con la modalità di conguaglio delle deduzioni “Applicazione Totale Base e Periodo di lavoro Variabile”, è possibile in sede di conguaglio fruire interamente della deduzione base indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Evidentemente, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro duri tutto l’anno, il sistema di mensilizzazione delle deduzioni avrà permesso di godere delle deduzioni per l’ammontare annuo spettante.
Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il reddito presuntivo dell’anno si sia modificato nel corso del periodo d’imposta (in conseguenza di straordinari, premi, promozione o altro) il sostituto avrà rideterminato l’importo della deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo adeguando le ritenute a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata. La regolarizzazione delle precedenti retribuzioni avverrà in occasione delle operazioni di conguaglio.
La circolare n.15/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di ragguaglio della deduzione di cui all’art.10-bis del TUIR per tutte le ipotesi di rapporto di durata inferiore all’anno. In tali casi, infatti, il periodo di commisurazione deve essere formato in base al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro intrattenuto, determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera o atto di nomina.
In pratica, in questi casi, il datore di lavoro, al fine di determinare la deduzione spettante avrà costruito il rapporto di cui all’art.10-bis che tenga conto della durata del rapporto e avrà calcolato l’importo della deduzione spettante applicando la percentuale risultante dal rapporto di cui sopra alla quota parte dell’ammontare teorico di 7.500 €.
Esempio:
Contratto di lavoro durata 4 mesi dal 1/1/2003 al 30/4/2003.
Deduzione teorica pari a € 2.465,75 costituita dalla somma di:
3000 : 365 x 120 = 986,30
4500 : 365 X 120 = 1.479,45
Ipotizzando uno stipendio mensile di 1.500 € sarà stata attribuita la seguente deduzione:
(26.000 + 2.465,75 – 6.000) : 26000 = 0,8640
0,8640 x 2.465,75 = 2.130,40 : 4 = 532,60
Reddito imponibile del mese 1.500 – 532,60 = 967,40
Nel cedolino di conguaglio, il bottone Deduzioni IRPEF mostra in dettaglio il calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all’importo complessivo delle Deduzioni art.10-bis TUIR.
Detrazioni d’imposta
L’articolo 13 del TUIR, in vigore dal 2003, prevede il riconoscimento di specifiche detrazioni dall’imposta lorda qualora, nel reddito complessivo del contribuente confluiscano, tra gli altri, anche redditi di lavoro dipendente o alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.
In tale caso, le detrazioni applicabili spettano in misura piena.
Nell’Anagrafica Personale in pagina IRPEF con la modalità di conguaglio delle detrazioni “Applicazione Totale” è possibile applicare l’intera detrazione spettante (sempre se il dipendente rientra nelle fasce di reddito di cui alla tabella fiscale inserita).
Al dipendente che dichiari di averne diritto spettano anche le detrazioni per coniuge e figli a carico, in funzione del reddito complessivo posseduto.
Sono considerate a carico le persone che possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questo non è coniugato, o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si può applicare la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli la detrazione prevista per gli stessi.
Detrazioni per figli a carico di lavoratori extracomunitari
Con riferimento all’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, l’articolo 21 del DL 269/2003 al comma 6-bis prevede che “ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi dei sostituti d’imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine”.
La norma è operante e, quindi, i sostituti di imposta che non siano in possesso della documentazione richiesta, non possono applicare la detrazione in fase di conguaglio ed eventualmente recuperare quanto già riconosciuto durante i singoli periodi di paga a tale titolo.
Il legislatore ha usato il termine di “deduzione” nel comma 6-bis, ma in realtà si tratta di una detrazione d’imposta!
Operazioni di conguaglio fiscale
Il sostituto d’imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:
- determinare l’ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
- sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- costruire, sulla base delle somme e dei valori effettivamente corrisposti, il rapporto previsto dall’articolo 10-bis
(26000 + (3000+4500) x (gg/365)) – reddito complessivo netto)
- riverificata la quota di deduzione per assicurare la progressività dell’imposta spettante, il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio, dovrà:
- calcolare l’importo della deduzione effettivamente spettante applicando la quota di deduzione scaturente dal rapporto sopra indicato all’ammontare teorico di 7500 €;
- dedurre l’importo così determinato dal reddito complessivo percepito dal dipendente nel corso dell’anno;
- calcolare l’imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2003;
- riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12, 13 e 13-bis del TUIR.
Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:
- conguaglio a debito, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro;
- conguaglio a credito, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d’imposta provvederà a rimborsare al sostituito l’imposta trattenuta in eccedenza.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie si ricorda che, con circolare n.238/E/2000, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, qualora all’atto delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro abbia a disposizione un monte ritenute non sufficiente a coprire l’ammontare degli importi a credito per i dipendenti, lo stesso sostituto ha comunque l’obbligo di restituire il credito residuo. In tale caso, la restituzione fa sorgere in capo al sostituto d’imposta un credito verso l’erario che può essere utilizzato in diminuzione dai successivi versamenti di ritenute.
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare
Il D. Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1°gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell’art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili:
- entro il limite del 12% del reddito complessivo e comunque,
- entro il limite di 5.164,57 €,
- sempre che venga versata al fondo una quota di TFR almeno pari alla metà del contributo (solo per nuovi iscritti)
Oneri detraibili e deducibili sostenuti direttamente dal dipendente
L’art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 13-bis del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sullo busta paga. L’attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.
Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili, il lavoratore dipendente, non può, tuttavia pretendere l’attribuzione della deduzione ovvero della detrazione per oneri che, pur essendo compresi nella previsione degli artt. 10 e 13-bis, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Tuttavia, la circolare del ministero delle finanze nr. 326/e del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.
In questa eventualità si devono gestire le pagine di Oneri in Dipendente prima dell’elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono due pagine diverse. Quella relativa agli oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.
Conguaglio riepilogativo annuale
L’art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere la datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.
La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CUD) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d’imposta.
In GEPAG si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente.
Addizionale regionale all’IRPEF
Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l’addizionale regionale e l’addizionale comunale, di compartecipazione, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato il prelievo.
L’art.50, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che la base imponibile dell’addizionale regionale è costituita dall’ammontare del reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e al lordo dei nuovi oneri art.10-bis TUIR (no-tax area). Pertanto, ai fini dell’applicazione di tale imposta nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente il sostituto d’imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l’addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d’anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto dell’addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d’anno.
Operativamente l’imposta in commento è determinata all’atto delle operazioni di conguaglio ed è trattenuta con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato (di fine anno o di fine rapporto). Ai fini dell’effettuazione del conguaglio di fine anno, l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, prevede che l’importo dell’addizionale risultante dalle operazioni effettuate a tale titolo venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. Il Ministero ha ammesso che il sostituto d’imposta operi una rateazione di durata inferiore sia di propria iniziativa (se l’importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali è tale da giustificarlo) sia d’accordo con il dipendente.
Il valore delle addizionali viene memorizzato nei progressivi IRPEF del dipendente relativamente al mese di dicembre 2003 nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l’utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default = 11.
Nel caso di cessazione del rapporto, l’importo dell’addizionale regionale deve, al contrario, essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio. In tale occasione verranno pertanto trattenute sia l’addizionale relativa all’anno in cui cessa il rapporto di lavoro sia le rate residue dell’anno precedente determinate in occasione del conguaglio.
Relativamente alla base imponibile si cui applicare le aliquote di addizionali regionali e comunali si ricorda che l’art.2, comma 4, della legge 289/2002 stabilisce che la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF non è influenzata dalla spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis TUIR in quanto finalità della stessa è quella unicamente di garantire la progressività dell’imposizione IRPEF. Pertanto l’imponibile delle addizionali è determinato facendo riferimento al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (art. 10 TUIR).
L’art.50, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, così come modificato dall’art.1, comma 4, lett. R) del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.506 e dal D.Lgs. 18 febbraio 2000 n.56, fissa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale IRPEF, su tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,90%. Lo stesso articolo prevede, tuttavia, che ciascuna regione possa maggiorare la suddetta aliquota fino all’1,4%, con provvedimento da pubblicare in G.U. non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.
L’art. 4, comma 3-bis, del DL 18 settembre 2001, n.347, così come modificato dalla legge di conversione n.405 del 16 novembre 2001, aveva stabilito che, limitatamente all’anno 2002, ed in deroga a quanto previsto dall’art.50, comma 3, le regioni potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota regionale all’IRPEF con propri provvedimenti da pubblicare sulla G.U. entro il 31 dicembre 2001. Nell’ipotesi in cui la maggiorazione dell’addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche fosse superiore all’aliquota dello 0,5% la stessa doveva essere determinata con legge regionale.
Lo scorso anno, conformemente a tali disposizioni Piemonte, Puglia, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto avevano deliberato aumenti all’addizionale regionale ordinaria con diverse modalità e validità di applicazione. Per quanto riguarda l’applicabilità degli aumenti di addizionale regionale per l’anno 2003, rispetto all’aliquota ordinaria dello 0,9% è opportuno effettuare le valutazioni che seguono considerando anche che, sulla base della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) sono stati sospesi gli aumenti delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF deliberati successivamente alla data del 29 settembre 2002.
Nel sito del Ministero delle Finanze (www.finanze.gov.it) a cura del dipartimento per le politiche fiscali vengono forniti i dati delle addizionali regionali all’IRPEF valevoli per l’anno 2003. In tale sito viene ricordato che:
- l’art.3, comma 1, della legge finanziaria 2003 ha disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote regionali IRPEF deliberate dopo il 29 settembre 2002;
- per maggiori informazioni occorre consultare i siti delle Regioni alle quali spetta di determinare e rendere nota in via ufficiale la misura delle aliquote.
Infatti, diversamente da quanto previsto per le addizionali comunali che, qualora istituite, diventano efficaci dalla loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it e non sono più pubblicate nella G.U., le maggiorazioni di addizionali regionali diventano efficaci se pubblicate sulla G.U. non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.
Ciò premesso, si rileva che sul sito in oggetto per le regioni di Lombardia, Puglia, Piemonte, Marche, Umbria, Calabria e Veneto vengono indicate delle aliquote diverse rispetto all’aliquota dello 0,9% prevista su tutto il territorio nazionale.
Addizionale comunale e provinciale
Similmente all’addizionale regionale il prelievo è determinato applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili.
Analogamente a quanto previsto per l’addizionale regionale, l’addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. In ipotesi di variazione di domicilio fiscale, tenuto conto che all’addizionale comunale si applicano le norme relative all’IRPEF, si ritiene che tale variazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del DPR 600/1973, abbia effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.
E’ utile verificare sia il domicilio fiscale sia l’addizionale comunale per ciascuno dei sostituiti prima di procedere a questo tipo di operazioni di conguaglio.
L’art.11 legge n.383/2001 modificando la prima parte dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 ha, in pratica, differito l’efficacia delle delibere contenenti la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF alla data di pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.
Gli effetti della variazione dell’aliquota si producono retroattivamente sin dal 1° gennaio dell’ano di inserimento del sito. Ciò premesso, viene inoltre chiarito che, relativamente ai rapporti di lavoro cessati in corso d’anno (occasione in cui, come visto, nell’ambito del lavoro dipendente, si verifica il momento impositivo dell’addizionale comunale) l’obbligo di considerare le nuove aliquote sussiste solo se la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente alla pubblicazione della stessa sul sito informatico. Nella diversa ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della pubblicazione della variazione dell’aliquota sul sito informatico, il datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla circolare n.7/2001, in sede di conguaglio di fine rapporto dovrà considerare l’aliquota già vigente, mentre l’addizionale relativa all’anno stesso dovrà essere liquidata, nella nuova misura, dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi
Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa possono avere comportato alcuni problemi in corso d’anno relativamente all’applicazione delle norme di determinazione dell’imponibile IRPEF in vigore dal 1/1/2003. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:
- Erogazione di compensi con cadenza periodica
Se il sostituto è stato in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d’imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Le somme e i valori dovuti per il periodo di paga saranno stati decurtati della deduzione di cui all’art. 10-bis del TUIR, rapportata al periodo di corresponsione del compenso. Tale deduzione sarà stata calcolata considerando, salvo diversa indicazione del collaboratore, come reddito complessivo dei compensi che il sostituto avrà corrisposto al collaboratore nel corso del periodo d’imposta. L’imposta risultante dall’applicazione delle ritenute sarà stata diminuita delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia previste, rispettivamente dagli artt. 12 e 13 del TUIR che saranno state attribuite se il percipiente avrà dichiarato di avervi diritto.
- Erogazione del compenso in unica soluzione
Se il sostituto d’imposta ha corrisposto il compenso in un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, sia l’attribuzione della deduzione di cui all’art. 10-bis che l’attribuzione delle detrazioni devono essere state commisurate all’intero ammontare del compenso. La deduzione di cui all’art. 10-bis del TUIR e le detrazioni saranno attribuite interamente al momento dell’effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.
- Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile
Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare complessivo degli stessi per periodo d’imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato la deduzione di cui all’art. 10.bis del TUIR, necessaria per garantire la progressività dell’imposta, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il sostituto avrà rideterminato la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell’ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l’ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d’imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate.
Solo per l’ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la pagina IRPEF del dipendente deve avere attivo il flag Conguaglio Progressivo co.co.co. e la modalità di conguaglio deve essere Applicazione totale base e totale variabile.
Modalità e termini di versamento delle ritenute
Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.
Per il versamento delle ritenute sul conguaglio dei collaboratori coordinati e continuativi si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1004 previsto per il versamento delle ritenute relative a tali tipologie di reddito.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta effettui il conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente e assimilati entro il 28 febbraio 2003, in concomitanza con l’effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei mesi di gennaio o febbraio, i relativi versamenti verranno eseguiti rispettivamente entro il 16 febbraio ovvero entro il 16 marzo 2003. In tale caso, si ricorda che dovrà essere utilizzato il codice tributo 1013 (Conguaglio di cui all’art.23, comma 3, del DPR 600/1973, effettuato nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento).
Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell’addizionale regionale in undicesimi nell’anno seguente, a partire da gennaio 2003, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2002.
Per il versamento dell’addizionale comunale rateizzata, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2003, il codice tributo 3816, sempre con anno di riferimento 2002. Il codice per il comune è 99 tranne che per i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, Trento, e delle Regioni del Friuli Venezia Giulia e della Val d’Aosta.
Riduzione contributiva per imprese edili
Con messaggio n.157 del 22 dicembre 2003 l’INPS ricorda che per usufruire dello sconto contributivo le imprese edili devono presentare alle sede territorialmente competenti dell’Istituto la dichiarazione, rilasciata dalla Cassa Edile, di regolarità dei versamenti per l’anno precedente.
La riduzione dell’11,5% opera sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL, a favore delle aziende, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal 45.1 al 45.45.2.
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di retribuzioni imponibili, compresi i contributi dovuti alla cassa edile che sono imponibili nella misura del 15% del loro ammontare e non può essere riconosciuta per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo (assunzione dalle liste di mobilità, CFL, etc.) così come non spetta, in ogni caso, per gli operai occupati con contratto di lavoro part time. La riduzione si applica anche ai premi INAIL.
Ai fini del benefico, le aziende interessate devono presentare all’INPS e all’INAIL una dichiarazione rilasciata dalla cassa edile nella quale si attesta che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato regolarmente i versamenti. In caso di omessa denuncia o di omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, la riduzione dell’11,5% non può trovare applicazione per un periodo di durata pari a quello delle omissioni aumentato del 50%.
Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle casse edili, si legge nel messaggio INPS, è confermato per le imprese l’obbligo di trasmettere alle sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente cassa, attestante che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i versamenti a essa dovuti. Tale dichiarazione può essere prodotta dalla aziende entro il 31/12/2003.
Sicurezza del lavoro: requisiti di addetti e responsabili SPP
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo al alcuni specifici quesiti, fornisce utili elementi di valutazione per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell’art.21 della legge 1 marzo 2002, n.39.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.39 del 3 dicembre 2003, fornisce alcuni importanti chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626. Con quest’ultima disposizione l’Italia si era infatti adeguata alla direttiva comunitaria n.89/391/CE che, pur recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.626/94, nella sua trasposizione era stata censurata dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 15 novembre 2001. La problematica sollevata dalla Corte riguardava, tra l’altro, l’articolo 7, n.5 della direttiva, in quanto non erano state individuate le capacità tecniche necessarie che devono essere possedute dal responsabile del servizio di prevenzione.
Con il D.Lgs. 195/2003, a modifica di quanto in precedenza stabilito circa la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il quale doveva essere in possesso di generiche “attitudini e capacità adeguate”) sono state finalmente individuate tali attitudini e capacità, nonché le modalità per acquisirle, che riguarderanno non solo il responsabile ma anche gli addetti al servizio (ved. circolare sez. lavoro n.8/2003).
In merito ai requisiti, ne sono stati individuati due:
- il titolo di studio, che deve essere non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- il possesso di una formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, da conseguire mediante la frequenza, con verifica finale, di appositi corsi.
Per i soli responsabili, oltre ai requisiti di cui sopra, è stato previsto il possesso di un attestato di frequenza, con valutazione finale, a specifici corsi di formazione nella materia della sicurezza nonché in quella di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico – amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni industriali.
Infine, sia per gli addetti che per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, è stata prevista la frequenza a corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
In deroga a quanto sopra era stato previsto che non sono soggetti alla frequenza dei corsi coloro i quali siano in possesso di laurea triennale di ingegneria della sicurezza e protezione, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Su tali punti ora il Ministero del Lavoro, con la circolar citata, precisa che, in merito ai titoli accademici, ai quali si è fatto cenno, l’elencazione fatta non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, salvo che non sia il Ministero dell’istruzione a dichiarare l’eventuale equipollenza.
Per quanto concerne poi l’esonero dalla frequenza dei corsi, da parte di questi ultimi, esso si riferisce, secondo la circolare, all’esonero dai corsi che riguardano soltanto l’aggiornamento quinquennale. Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di frequenza dei corsi specifici di formazione.
Per quanto concerne la possibilità di consentire lo svolgimento dell’attività di addetto o responsabile del servizio a coloro che, pur non in possesso dl diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, il Ministero del lavoro precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre prima del 13 agosto 2003 (data di entrata in vigore del decreto), ma è necessario che, a tale data, tali funzioni fossero, documentalmente, ancora in corso.
Tra la documentazione a sostegno del possesso di tale requisito vengono evidenziati:
- l’atto di nomina;
- la comunicazione fatta, ai sensi dell’art.8, comma 11, del D.Lgs.626/94 all’Ispettorato del lavoro e all’ASL;
- l’indicazione circa la redazione del documento della sicurezza.
E’ da precisare che ciò può riguardare i responsabili del servizio, ma , probabilmente, nessuna documentazione certa potrebbe valere, invece, per gli addetti al servizio.
Poiché la norma transitoria trova validità per un anno, a partire dal 13 agosto 2003, la circolare ministeriale precisa che, comunque, tale termine decorrerà sempreché entro tale periodo i corsi citati saranno stati attivati dalla Conferenza permanente.
Pertanto, fino a tale data, non sarà applicata la nuova disposizione di legge e non incomberà l’obbligo di frequenza delle nuove tipologie di corsi sopra richiamati.
Infine, la mancata attivazione delle nuove procedure per i corsi non può pregiudicare gli aspiranti a tale professionalità. Infatti, viene precisato che nelle more dell’entrata a regime della nuova disposizione, gli aspiranti, addetti o responsabili, dei servizi di prevenzione e protezione che siano in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria e superiore, ma che non svolgevano ancora tale attività alla data del 13 agosto 2003, possano iniziare a svolgerla purché abbiano frequentato o frequentino appositi corsi di formazione, organizzati da enti ed organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle Regioni, con contenuti minimi di formazione previsti dall’art.3 del DM 16/01/1997, il quale, peraltro, più che ai servizi di prevenzione e protezione, è destinato alla formazione dei datori di lavoro.
Resta comunque salvo che, allorché saranno attivati i corsi generali e specifici tali soggetti sono tenuti a frequentarli per continuare a svolgere l’attività in questione.
Dovrebbero essere, infine, le nuove disposizioni corsuali a stabilire il termine entro il quale tali soggetti dovranno frequentare i corsi in questione per poter legittimamente continuare a svolgere la loro attività nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.
Nuove tabelle accordo provinciale BG Edili Industria e Artigiani
In forza dell’accordo provinciale del 24 ottobre 2002, dal 1/12/2003 cambia l’elemento economico territoriale e l’indennità di trasporto da corrispondere agli operai ed agli impiegati.
Nella seguente tabella sono riepilogate le modifiche all’elemento economico territoriale per la provincia di Bergamo Edili Industria dal 1/12/2003:
Livello | E.E.T.- BG – orario | E.E.T – BG – mensile |
C4 – IV livello caposquadra | 0,62 | |
O4 – IV livello | 0,56 | |
C3 – Caposquadra specializzato | 0,57 | |
O3 – Operaio specializzato | 0,52 | |
C2 – Caposquadra qualificato | 0,52 | |
O2 – Operaio qualificato | 0,47 | |
O1 – Operaio comune | 0,40 | |
D1 – Discontinui 50 ore | 0,36 | |
D2 – Discontinui 60 ore | 0,32 | |
Impiegati 7° livello | 139,60 | |
Impiegati 6° livello | 125,64 | |
Impiegati 5° livello | 104,70 | |
Impiegati 4° livello | 97,72 | |
Impiegati 3° livello | 90,74 | |
Impiegati 2° livello | 81,67 | |
Impiegati 1° livello | 69,80 |
L’indennità di trasporto per gli operai viene fissata in € 1,60 giornaliere.
L’indennità di trasporto per gli impiegati viene fissata in € 32,00 mensili.
Nella seguente tabella sono riepilogate le modifiche all’elemento economico territoriale per la provincia di Bergamo Edili Artigiani dal 1/12/2003:
Livello | E.E.T.- BG – orario | E.E.T – BG – mensile |
7° Impiegato 1^ super | 143,44 | |
6° Impiegato 1^ super | 125,95 | |
5° Impiegato 2^ | 104,96 | |
4° Assistente Tecnico | 97,26 | |
4° Operaio IV livello | 0,56 | |
3° Impiegato 3^ | 90,96 | |
3° Operaio specializzato | 0,53 | |
2° Impiegato di 4^ | 80,47 | |
2° Operaio qualificato | 0,47 | |
1° Impiegato primo impiego | 69,97 | |
1° Operaio comune | 0,40 |
L’indennità di trasporto per gli operai viene fissata in € 1,60 giornaliere.
L’indennità di trasporto per gli impiegati viene fissata in € 32,00 mensili.
In allegato alla presente, potrete trovare i file da inserire nella cartelle dev:\licon\exe\expo e da importare utilizzando il modulo di import dati.
Per la modifica dell’indennità di trasporto degli operai è preferibile effettuare una modifica manuale dell’importo automatico collegato alla voce di calcolo. Per l’indennità di trasporto degli impiegati è necessario intervenire sulla retribuzione dell’Anagrafica dipendente.
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2003
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2003 è pari a 121,8.
In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese novembre dell’anno 2003.