Straordinari: notifica a consuntivo

            Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n.27 del 30 luglio 2003 in materia di “Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66, art.4, comma 5, inerente agli obblighi della comunicazione”. La prima scadenza per la comunicazione degli straordinari in base alle nuove regole è fissata per il 1° settembre 2003.

La riforma dell’orario di lavoro (ved. Circolare Sezione Lavoro n.4/2003) del D.Lgs.66/2003 è in vigore dal 29 aprile 2003. La disciplina del lavoro straordinario dipende dalla contrattazione collettiva, incaricata di fissare la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. Salvo il principio di legge che vuole che la durata media non superi, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese anche le ore di straordinario.

Ereditando una disciplina prevista per il passato con riferimento alle sole imprese industriali, la riforma dell’orario di lavoro ripropone l’obbligo di comunicazione delle prestazioni straordinarie. Con diverse modalità rispetto al passato:

  • la comunicazione diventa consuntiva (in precedenza era preventiva);
  • riguarda tutte le imprese a prescindere dal settore produttivo di appartenenza;
  • concerne il superamento del limite di 48 ore di lavoro settimanale (prima era di 45).

La disposizione di legge in particolare stabilisce che in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro è tenuto ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro, competente per territorio. Il periodo di riferimento in cui determinare la durata media dell’orario di lavoro non può essere superiore a 4 mesi (salva la possibilità per la contrattazione collettiva di elevare tale periodo a 6 ovvero a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro).

Per quanto riguarda le modalità di computo delle prestazioni lavorative, ai fini del calcolo del superamento del limite di 48 ore, nella media dell’orario di lavoro non sono tenuti in considerazione i periodi di ferie  annue e i periodi di assenza per malattia. Inoltre, nel caso di disciplina del lavoro straordinario che contempli, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, il diritto al lavoratore di fruire di riposi compensativi, queste ore di lavoro straordinario vanno tenute fuori dal calcolo della media dell’orario di lavoro.

Essendo il D.Lgs. 66/2003 entrato in vigore il 29 aprile 2003, il primo periodo di riferimento di 4 mesi viene a scadere il 29 agosto 2003. Il termine per l’adempimento della comunicazione è fissato nelle 48 ore successive, ossia entro il 31 agosto 2003 che essendo festivo slitta al giorno seguente, 1° settembre 2003.

Il ministero del lavoro con la circolare n.27 del 30 luglio 2003 ha confermato le precedenti direttive (circolare n.10/99) per quanto concerne le informazioni da rendere, ossia quelle riferite alla generalità dei dipendenti interessati, attraverso un’indicazione numerica e cumulativa, fermo restando il diritto degli organi ispettivi, nell’ipotesi di comunicazioni carenti, di disporre opportune verifiche.

Considerata l’imminenza della prima fase applicativa della norma e comunque allo scopo di agevolare l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, la circolare allega uno schema di modulistica per i datori di lavoro che di seguito si riporta.

 

Spett.le

Direzione provinciale del lavoro

Settore ispezione del lavoro

Via ……………

CAP…….    Città …………

 

 

OGGETTO: Lavoro Straordinario. Comunicazione ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.Lgs. 8/4/2003,n.66

 

 

In adempimento dell’obbligo di informazione di cui alla disposizione in oggetto e conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo ………………………………………………., la scrivente società, con sede in ……………………………, comunica che nel periodo dal ………………. Al …………………… nell’unità produttiva di ……………………………………. sono state superate, attraverso lavoro straordinario, le 48 ore settimanali nelle seguenti settimane:

  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti
  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti
  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti
  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti
  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti
  • settimana dal …………… al …………….. da n. …….. dipendenti

 

 

Timbro e Firma

                                                                                                          ……………………

 

 E’ in corso di preparazione in GEPAG la stampa della comunicazione che verrà distribuita non appena disponibile.

 

 

 

 Sicurezza del lavoro: nuovi requisiti dei responsabili del servizio di prevenzione

 

            Il D.Lgs.n.195 del 23 giugno 2003, ridefinisce i requisiti che devono essere posseduti dagli addetti e dal responsabile del servizio di prevenzione aziendale.

 

L’art.8 del D.Lgs. n.626/1994 stabilisce che il datore di lavoro deve organizzare all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incaricare personale o servizi esterni all’azienda. Il datore di lavoro è altresì obbligato a nominare un responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro, in alcuni casi, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.

Il Decreto Legislativo n195/2003, introducendo l’articolo 8-bis al D.Lgs. 626/1994, ridefinisce i requisiti che devono essere posseduti dagli addetti e dal responsabile del servizio di prevenzione. I requisiti individuati varranno fino a che le Regioni non avranno individuato ulteriori caratteristiche e profili specifici, in linea con la disciplina nazionale e comunitaria.

Innanzitutto le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I soggetti stessi devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma della scuola secondaria superiore e avere conseguito un attestato di frequenza a corsi formativi relativi ai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Il responsabile del predetto servizio deve avere inoltre un attestato di partecipazione a corsi relativi anche alle conoscenze ergonomiche e psico-sociali e alle tecniche di comunicazione.

I corsi di formazione in oggetto sono organizzati dalle Regioni e Province autonome; dalle università; dall’ISPESL, dall’INAIL; dall’Istituto italiano di medicina legale; dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione; dalle associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.

Coloro che svolgono le predette attività da almeno sei mesi possono continuare a svolgerle, con l’obbligo però di acquisire un attestato di frequenza ai corsi indicati in precedenza. Fino alla istituzione dei predetti corsi formativi possono svolgere l’attività di addetto o responsabile del servizio di prevenzione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle Regioni.

 

 

 

 Codice sulla protezione dei dati personali

 

            E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n.123 alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n.174 il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n.27 del 30 giugno 2003 (Testo Unico Privacy).

 

In questa sede non intendiamo approfondire una tematica così ampia e complessa come quella della protezione dei dati personali, ma solo citare le norme riguardanti in modo particolare la tutela della privacy nei rapporti di lavoro e nei rapporti con gli enti previdenziali. In particolare gli artt. da 111 a 115 del Decreto Legislativo in oggetto.

 

Art. 111 – La norma si impernia sulla previsione della futura adozione di appositi codici deontologici relativi alla gestione dei rapporti di lavoro e di quelli previdenziali.

Devono essere previste anche modalità specifiche per il rilascio dell’informativa e del consenso nella fase di pubblicazione di annunci di lavoro e di ricezione dei curriculum.

 

Art. 112 – L’instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro (anche autonomi) con soggetti pubblici è considerata di rilevante interesse pubblico.

Ciò significa (in base agli artt. 20 e 21 del codice) che i soggetti pubblici possono trattare eventuali dati sensibili senza necessità di specifiche autorizzazioni.

Rientrano a titolo di esempio tra i trattamenti di rilevante interesse pubblico quelli effettuati, tra l’altro, per rispettare la disciplina sul collocamento obbligatorio, per garantire le pari opportunità, per adempiere alle norme di sicurezza, per svolgere indagini presso altri soggetti pubblici e per valutare la qualità dei servizi resi dal lavoratore.

 

Art. 113 – Nella raccolta dei dati relativi al lavoratore e nella predisposizione degli annunci di lavoro si deve rispettare l’art.8 dello Statuto dei Lavoratori che vieta, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

 

Art. 114 – Il controllo a distanza, in particolare la videosorveglianza, devono uniformarsi all’art.4 dello Statuto dei Lavoratori e quindi:

  • vige un divieto generale;
  • se il controllo è necessario da esigenze organizzative o di sicurezza sul lavoro deve esserci il preventivo accordo sindacale, in mancanza del quale occorre l’autorizzazione della Direzione Prov.le del lavoro.

 

Art. 115 – Nel caso del telelavoro e del lavoro domestico il datore di lavoro deve garantire il rispetto della personalità e libertà morale del lavoratore.

Nel lavoro domestico il lavoratore deve mantenere la riservatezza sulla vita familiare del proprio datore di lavoro. In tal senso l’art.179 del codice abroga l’art.6 della legge n.338/1958 sui doveri di riservatezza della colf.

 

Per approfondire le tematiche sulla protezione dei dati personali, non solo relativamente al rapporto di lavoro, ma anche per tutti gli altri aspetti della vita aziendale, e soprattutto per evidenziare le novità introdotte dal nuovo codice in materia di trattamento e salvaguardia del dato informatico, rimandiamo ad un incontro che vedrà coinvolti tutti gli utenti di Progetto Impresa Integrato e che si terrà a fine settembre.

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di luglio 2003

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2003 e il 14 agosto 2003 è pari a 120,9.

 

In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese luglio dell’anno 2003.