• Calendario agosto 2018

  • Modello 770 / 2018

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di luglio 2018

Calendario agosto 2018

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute 1
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

Modello 770/2018

L’art.1, comma 933, Legge n. 205/2017 ha spostato il termine di trasmissione della dichiarazione 770 dal 31 luglio al 31 ottobre. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 15 gennaio 2018 ha approvato la dichiarazione del sostituto d’imposta 2018 (redditi 2017) e le relative istruzioni. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del 770/2018 sono state approvate con provvedimento del 15 febbraio 2018. Con provvedimento del 15 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha corretto i modelli dichiarazione e le istruzioni.

La dichiarazione 2018 contiene una serie di novità, oltre allo slittamento, strutturale, del termine di presentazione al 31 ottobre.

Sono state riviste le istruzioni per la trasmissione separata della dichiarazione, in particolare nella sezione “Tipo dichiarazione” è stata eliminata la casella “tipologia sostituto” ed è stata inserita la casella “protocollo dichiarazione inviata in gestione separata”. Questa ultima deve essere indicata per indicare il protocollo della dichiarazione da correggere o integrare solo qualora il sostituto d’imposta abbia inviato la dichiarazione in più flussi ed abbia inserito il codice “2” (da indicare nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi – di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitale, di locazione breve e redditi diversi) nella casella “Tipologia invio” della sezione redazione della dichiarazione. La nuova dichiarazione in gestione separata andrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

Nella sezione redazione della dichiarazione è stato inerito uno spazio denominato “gestione separata” finalizzato alla gestione dell’invio separato dei dati riguardanti i dipendenti, gli autonomi, i redditi di capitale, le locazioni brevi e altre trattenute. Questa sezione deve essere compilata se il sostituto si vuole avvalere della facoltà di trasmettere i flussi separatamente (massimo 3) ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio” indicando il codice fiscale dell’altro incaricato o degli altri incaricati (massimo 2).

Il quadro SX dedicato al riepilogo dei crediti e delle compensazioni è stato interessato da alcune modifiche. Per l’indicazione dei crediti utilizzati in compensazione in F24 le nuove istruzioni hanno rivisto la sequenza delle informazioni:

  • nel rigo SX1 colonna 5 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1 (conguagli di fine anno e di fine rapporto), 2 (versamenti in eccesso risultanti dai quadri ST e SV), 3 (conguagli imposta sostitutiva) e 4 (conguagli con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogati in anni precedente) utilizzati in compensazione mediante mod. F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671,1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E);
  • nel rigo SX2, colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 (credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale) utilizzato in compensazione mediante mod. F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E);
  • nel rigo SX3, colonna 4 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonna 1 (famiglie numerose), 2 (canoni di locazione) e 3 (personale di bordo imbarcato sulle navi) utilizzato in compensazione mediante mod. F24 (cod. trib. 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E).

Per il Bonus DL 66/2014 (Rigo SX47) sono state parzialmente riviste le istruzioni che ora prevedono:

  • nella colonna 1, il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2017;
  • nella colonna 3 l’ammontare del credito riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
  • nella colonna 4 l’ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1655 e 165E) fino al 16 marzo 2018
  • nella colonna 5 il credito Bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2018.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno – 770 2018 di prossima pubblicazione nell’Area riservata del nostro sito www.licon.it.

 A breve verrà pubblicata la versione 29.01 utile per l’elaborazione e la gestione del modello 770 2018.


Rivalutazione TFR: coeff. di luglio 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2018 e il 14 agosto 2018 è pari a 102,5.