• Calendario aprile 2018

  • Incentivo assunzione iscritti Garanzia Giovani

  • METASALUTE: nuova modalità di versamento

  • Rivalutazione TFR: coeff. di marzo 2018

Calendario aprile 2018

Giorni lavorabili 19
Ore lavorabili 152
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

Incentivo assunzione iscritti Garanzia Giovani

Con Circolare 19 marzo 2018 n. 48 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto direttoriale dell’Anpal n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018 e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, teso a favorire l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Il beneficio previsto dal decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro è già stato oggetto di trattazione nella Circolare n. 2/2018 alla quale rimandiamo.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

Possono accedere al beneficio in parola tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. Il decreto prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo legale o contrattuale.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, al quale possono registrarsi i giovani di età compresa tra i 16 anni (purché abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione) e i 29 anni cosiddetti NEET – Not Engaged, in Education, Employment or Training.

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, con eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziate di € 100.000.000.

Rapporti incentivati

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante, sia full time che part time, effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. L’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto il giovane non avrebbe il requisito della condizione di NEET. L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto per lo stesso lavoratore a prescindere dalla causa della cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di rapporti part time le misure dell’esonero vanno proporzionalmente ridotte.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermo restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui si ricorda:
    1. l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
    2. l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
    3. l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
    4. l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
    5. l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti de minimis) o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto direttoriale istitutivo dell’esonero.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale dell’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018 (ved. Circolari 1 e 3/2018).

Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo è fruibile per la parte residua fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 8.060,00 euro su base annua. Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è apri a € 5.060,00 (8.060 euro totali per l’incentivo NEET cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero della legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo , riparametrato su base mensile, pari a € 421,66 (5.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Procedimento di ammissione all’incentivo

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANAPL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it

L’INPS mediante i propri sistemi informativi:

  • consulta gli archivi informatici dell’ANPAL al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia Giovani”, sia profilato e preso in carico:
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
  • informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta. Diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio ANPAL, risulti che il giovane sia registrato nel Programma “Garanzia Giovani” ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida per 30 giorni. Durante tale periodo l’ANPAL interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma “Garanzia Giovani”. A seguito della segnalazione dell’ANPAL la Regione, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nell’ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l’ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme.

UniEMens: esposizione dati per fruizione del solo incentivo Occupazione NEET

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEMens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEET” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione di detto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

UniEMens: esposizione dati per fruizione Incentivo Occupazione NEET in cumulo con esonero Legge Bilancio 2018

I datori di lavoro autorizzati all’incentivo che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’art.1 comma 100 e ss. della Legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEMens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IONC” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss. della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione di detto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Nella tabella Minimali Massimali INPS – pagina Incentivi devono essere inseriti i limiti annuali, mensili e giornalieri dell’Incentivo occupazione giovani NEET.

Inserire nelle Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10 i codici di nuova istituzione denominati “NEET” e “IONC”:

Per i dipendenti per i quali la domanda di incentivo Garanzia Giovani è andata a buon fine deve essere inserito, nel campo ‘Incentivo’, il corretto codice di recupero UniEMens, ovvero NEET o IONC se in concomitanza con l’esonero contributivo di cui alla Legge n. 205/2017, la % di applicazione dell’esonero (100% proposto in automatico) e le relative date di durata del beneficio. In caso di rapporto iniziato nel corso del mese (giorno assunzione diverso da uno) il calcolo avverrà su base giornaliera.

Nel cedolino del dipendente a cui è stato attivato l’incentivo il calcolo dell’esonero è effettuato automaticamente dalla procedura, applicando le opportune soglie impostate nella tabella Minimali – Massimali Inps.

L’incentivo è calcolato sui contributi al netto delle misure compensative dello 0,20% e 0,28% a sconto dei contributi per i lavoratori che destinano il Tfr maturato ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria Inps.

Nella elaborazione della denuncia UniEMens è quindi valorizzato, nella Pagina Dati Retributivi, Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo”, il valore dell’esonero contributivo con i codici “NEET” o “IONC”. Per default viene inserito il Codice ente Stato “H00”. Se vi sono importi arretrati da recuperare questi dovranno essere inseriti manualmente nel campo “Importo arretrato” accanto al campo “Importo corrente”.

La procedura di aggiornamento archivi mensile provvede a memorizzare nei progressivi Contributi Sociali la soglia massima, il contributo corrente (fino alla soglia massima). I valori del residuo mese corrente e il valore del Residuo Progressivo non vengono gestiti perché non sono previsti conguagli nei mesi successivi.

Per poter agevolare il compito dell’utente di monitorare l’utilizzo dell’esonero è disponibile nel menù Personale – Stampe la stampa dedicata denominata “Progressivi Incentivi”, già utilizzata per l’incentivo Occupazione giovani del 2017 e per l’esonero contributivo di cui alla legge 205/2017.

Recupero arretrati

Nel cedolino di aprile 2018, ma anche per i cedolini dei successivi mesi di maggio e giugno 2018, deve essere eventualmente impostata la voce di calcolo necessaria al recupero dell’incentivo relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.

La voce da utilizzare dovrebbe già essere codificata perché utile al recupero dell’incentivo Garanzia Giovani per il 2017.

La voce in questione ha codice “INC.16”.

L’inserimento del valore nella voce di calcolo deve essere effettuato manualmente, esclusivamente nei mesi di aprile, maggio e giugno, anche sfruttando le informazioni presenti nei progressivi contributi sociali del dipendente (contributo c/azienda) e serve esclusivamente per la corretta contabilizzazione del recupero esonero.

Chiaramente, in sede di recupero, non potrà essere superata la soglia massima di € 671,66 mensili.

METASALUTE: nuova modalità di versamento

Con Risoluzione n. 90/E del 14 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo MET1 per la riscossione tramite modello F24 dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione impianti.

E’ stata inoltre siglata la convenzione tra l’INPS e il Fondo “METASALUTE” avente ad oggetto la riscossione, mediante modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.

Come previsto dall’art. 16 dell’ipotesi di accordo del 26 novembre 2016 di rinnovo contrattuale Metalmeccanici Industria (ved. Circolare n. 12/2016), a decorre dal 1 ottobre 2017 i lavoratori in forza a cui si applica il CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione Impianti, saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominata Metasalute, con la facoltà per i dipendenti di esercitare rinuncia in forma scritta.

E’ prevista una contribuzione di Euro 156,00 per anno (Euro 13,00 per 12 mesi) totalmente a carico dell’azienda.

Dal 1 aprile 2018 il servizio di riscossione dei contributi, di cui sopra, potrà essere affidato all’INPS.

Il versamento di tali contributi avverrà tramite modello F24, utilizzando il codice “MET1” denominato “Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione impianti METASALUTE”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice sede” il codice della sede INPS competente
  • nel campo “matricola INPS” la matricola dell’azienda
  • nel campo “periodo di riferimento” nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”

La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

In Tabelle, Fiscali, Codici Tributo deve essere inserita la nuova causale secondo le indicazioni della Risoluzione.

Le aziende che decidono di versare la contribuzione al Fondo tramite modello F24, in Anagrafica Enti, in corrispondenza all’ente Fondo METASALUTE, nella sezione Enti Bilaterali, devono inserire il codice di versamento “MET1” precedentemente creato attivando il flag “Abilita per gestione ente bilaterale”.

I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo Metsalute tramite F24, dovranno inoltre indicare nel flusso Uniemens, sempre a partire da aprile 2018, il medesimo codice “MET1” in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari> valorizzando l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il codice “MET1” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> la quota parte del contributo relativa ad ogni singolo lavoratore.

Nella tabella c/s dei dipendenti iscritti al Fondo METASALUTE, deve essere verificata la riga contenente il contributo mensile aziendale da destinare, per ciascun lavoratore al Fondo.

Nell’esempio proposto di seguito è evidenziata la riga del Fondo METASALUTE applicata alla tabella c/s Impiegati Industria fino a 15 dipendenti. L’inserimento della riga METSALUTE andrà gestito per tutte le tabelle c/s collegate ai dipendenti iscritti al Fondo.

Tale aggancio permette inoltre il calcolo e il versamento del contributo di solidarietà 10% da pagare all’Inps con codice “M980” avente il significato di “Contributo solidarietà 10% diverso diverso da previdenza complementare”.

Dopo aver elaborato la denuncia mensile UniEMens, nella sezione Dati Particolari del dipendente viene automaticamente compilato il bottone ‘Convenzioni bilaterali’ con il codice identificativo del Piano di adesione, l’importo del contributo da versare al Fondo e il periodo di competenza.

Per una corretta riconciliazione della contribuzione versata nonché l’assegnazione dei lavoratori all’azienda, è importante che ciascuna azienda acceda all’Area Riservata del sito di Metasalute ad inserire nella propria anagrafica la matricola INPS che verrà indicata nel modello F24 e nel flusso UniEMens. In caso di più sedi è necessario specificare per ognuna di esse la matricola INPS corrispondente.

In alternativa al pagamento F24 l’azienda potrà continuare a versare la contribuzione con MAV, il quale verrà generato dalla piattaforma Metasalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quello di competenza (es. MAV di competenza di aprile disponibile a maggio).

In tal caso il datore di lavoro dovrà inserire mensilmente nell’Area Riservata – sez. Sedi/Dipendenti, tutte le nuove assunzioni per permettere al Fondo di generare i MAV successivi con l’importo contributo dovuto in modo corretto.

Tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia di versamento della contribuzione tramite flusso UniEMens o tramite MAV, continueranno ad indicare mensilmente nell’Ara Riservata – sez. Sedi/Dipendenti del Fondo le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti.

Rivalutazione TFR: coeff. di marzo 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2018 e il 14 aprile 2018 è pari a 101,70.