• Calendario dicembre 2019

  • Conguaglio Contributivo di Fine Anno

  • Contributo aggiuntivo IVS 1%

  • Massimale contributivo e pensionabile

  • Fringe Benefit

  • Conguaglio Fiscale di Fine Anno

  • Il calcolo del conguaglio

  • Principio di cassa allargato

  • La determinazione dell’imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

  • Detrazione per famiglie numerose

  • Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

  • Premi di produttività

  • Oneri detraibili e deducibili

  • Contributi previdenziali volontariamente versati

  • Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

  • Contributo di assistenza sanitaria

  • Conguaglio contribuzione Casse Edili

  • Operazioni di conguaglio fiscale

  • Richiesta applicazione aliquota più elevata

  • Conguaglio incapiente

  • Conguaglio riepilogativo annuale

  • Conguaglio doppio rapporto

  • Conguaglio Addizionali all’Irpef

  • Addizionali Comunali

  • Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

  • Modalità e termini di versamento delle ritenute

  • IRPEF: novità fiscali 2020

  • Obbligatorietà F24 Entratel/Fisconline per le compensazioni

  • Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

  • Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

  • Previndai: contributo aziendale minimo annuo

  • Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2019

Calendario dicembre 2019

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 2
Festività non godute 1
Sabati (settimane) 4

Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell’anno per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVS aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

L’art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2019 risulta pari a € 47.143,00.

L’INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2019, € 3.929,00 (€ 47.143,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l’esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell’addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi – Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

L’INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell’anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Ciò significa che l’informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell’Anagrafica dipendente deve essere impostato su Annuale. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conguaglio.

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

Serve verificare l’esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell’Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell’imponibile da conguagliare.

Nella Pagina Conguagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell’elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2019 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2019, a € 102.543,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2019, € 47.143,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull’intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l’imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L’imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l’errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l’imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell’anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

Nell’esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 ( 2.851,00 x 34%).

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l’anno 2019 € 102.543,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l’eccedenza è contabilizzata dall’INPS come acconto sugli importi dovuti nell’anno successivo, oppure su richiesta dell’interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

Fringe Benefit

A norma dell’articolo 51, comma 3, del DPR 917/1986, il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefici corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta a € 258,23.

Per avere una voce che vada a scrivere nella pagina dei progressivi IRPEF il valore come Fringe benefit è necessario impostare nella voce di calcolo, pagina Contributi, il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit.

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.

Il benefit di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposti risulta superiore al predetto limite di € 258,23 occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell’intero valore).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2019, ovvero con quella di gennaio 2020.

Le istruzioni operative sono le seguenti:

  • il valore del fringe benefit imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
  • la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

N.B: il fringe benefit concesso al dipendente in corso d’anno che si prevede essere già superiore in termini di valore a € 258,23, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma non deve essere attivato nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione “Fringe Benefit”, per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d’anno.

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d’imposta.

Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e delle altre detrazioni per particolari redditi (art. 13 Tuir).

Principio di cassa allargato

In base all’art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato” in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2020). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2020, e relativi all’anno 2019, deve avvenire entro il 17/02/2020 (il giorno 16/02 è domenica).

Il termine del 17/02/2020 non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell’intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2019 entro il 16/01/2020.

Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, nella sola eventualità che l’azienda non retribuisca nel mese (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell’Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag Chiusura Irpef per competenza. In questo modo nell’Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2019 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2020 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2019.

La determinazione dell’imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni “teoriche” commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d’imposta deve verificare l’importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l’attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d’imposta.

Il sostituto d’imposta, per determinare il “reddito complessivo” ai fini dell’attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir”. La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l’amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l’assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

Per completezza ricorso che, ai sensi dell’art. 12 co. 4 bis del Tuir, il reddito complessivo è al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2019, nonché quelle contenenti i valori per l’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia).

Nell’Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplificato, si raccomanda inserire anche i codici fiscali.

Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all’importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

Dal Bottone Detrazioni è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d’imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
  • altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell’approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di “coniuge” devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile (“coniugi assimilati”)

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal conteggio alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, l’indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai non vedenti. Va conteggiata, invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l’attribuzione delle stesse, ad eccezione dell’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli (ved. sotto).

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari non residenti, dal 2015 è entrata in vigore il regime di tassazione cosiddetto “non residenti Schumaker”.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione della norma è la residenza fiscale del contribuente in uno Stato che assicuri un adeguato scambio informativo, mentre presupposti oggettivi sono la produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato nell’anno e la non fruibilità di agevolazioni fiscali analoghe nel proprio stato di residenza.

La norma emanata il 21 settembre 2015 fornisce inoltre indicazioni ai sostituti d’imposta al fine di permettere agli stessi di poter riconoscere ai contribuenti rientranti nella disciplina “non residenti Schumaker” di vedersi attribuite le detrazioni d’imposta. Il Lavoratore non residente dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti:

  1. Stato di residenza fiscale
  2. di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta
  3. di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia
  4. i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’art. 12 Tuir
  5. che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro

Detrazione per famiglie numerose

L’art. 1, co. 15, lett. A) legge n. 244/2007 ha previsto, in favore dei genitori un’ulteriore detrazione di € 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero a quest’ultimo per l’intero importo. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi fra i genitori.

La detrazione in parola spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che da diritto alla detrazione.

Con riferimento a questa tipologia di detrazione è previsto che, in caso di incapienza dell’imposta lorda diminuita delle detrazioni ordinarie, sia riconosciuto al contribuente un credito di ammontare pari alla quota della detrazione in commento che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

In occasione dell’effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti devono rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito riconosciuto dal sostituto è, comunque, rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi, come avviene ordinariamente per le altre detrazioni.

Si ricorda che le Entrate, con circolare n. 1/2008 hanno precisato che l’ulteriore detrazione per figli a carico di famiglie numerose trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma sussiste solo per una parte dell’anno e, quindi, non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che da diritto alla detrazione stessa. Infine si ritiene opportuno ricordare che, come recita espressamente la norma, il beneficio previsto in presenza di 4 o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dell’art. 12. Ne deriva che l’ulteriore detrazione di € 1.200,00 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. In pratica, se un genitore ha un reddito superiore a 140.000 euro e 4 figli a carico, poiché non gli spetta l’ordinaria detrazione per figli a carico non gli spetterà neppure la detrazione in commento.

Infine con la circolare n. 19 del 2012, l’Agenzia delle entrate, ha affrontato un problema posto da un contribuente in materia di ripartizione della detrazione per famiglie numerose.

Nella particolare ipotesi illustrata nel quesito, un genitore ha avuto due figli con un coniuge e due con un altro e, pertanto, è stato richiesto se l’unico genitore che ha quatto figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100%, pur non avendo il coniuge a carico. Al riguardo, premesso che l’ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12 del Tuir, è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo, l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore. Ciò anche se l’articolo 12, comma 1-bis, del Tuir, dispone che la detrazione per l’intero importo spetta in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro.

Nel cedolino dei dipendenti che fruiscono di tale particolare detrazione deve essere utilizzata la voce di calcolo inserita in gestione Voci di calcolo comuni nel campo del credito nuclei 4 figli per l’anno corrente.

Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l’applicazione di un credito di imposta sui redditi di fonte estera imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il credito di imposta per imposte assolte all’estero, di cui all’articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall’applicazione del c.d. “world-wide principle”. Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell’articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il credito di imposta deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di definitività delle imposte estere, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall’imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all’amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente documentazione probatoria di supporto:

  1. Copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero;
  2. Eventuale richiesta di rimborso delle imposte pagate all’estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
  3. Le ricevute o le distinte attestanti il versamento delle imposte pagate all’estero;
  4. La certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l’ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di controlli. I termini sono quelli previsti per l’accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i lavoratori dipendenti l’articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all’estero possa avvenire ad opera del sostituto d’imposta, in sede di conguaglio. In questo modo si evita al lavoratore l’onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d’imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell’imposta pagata all’estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituito, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di redditi prodotti all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo, le relative imposte estere sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo, che costituisce il “rapporto di detraibilità” di cui all’ articolo 165, comma 1, TUIR. Il “rapporto di detraibilità”, esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all’attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell’anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

Il comma 10 dell’articolo 165 del TUIR prevede che se il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base convenzionale. L’applicazione delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all’estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 48/E/2013, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell’articolo 165, comma 10. In particolare l’imposta estera deve essere ridotta in base al rapporto tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l’articolo 51, commi da 1 a 8.

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all’estero è la capienza dell’imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

Per il recupero del credito d’imposta sui redditi esteri, nella Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri, prima di procedere con l’elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l’imposta effettivamente pagata all’estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.

Se in corso d’anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all’estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l’inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 “Recupero reddito ordinario per estero” e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 “Reddito convenzionale estero”, i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Irpef, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

In presenza di Progressivi redditi esteri, nel Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni è stata quindi inserita una nuova pagina denominata Estero dove vengono riepilogati i calcoli dell’eventuale Credito d’imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

  • Rapporto di detraibilità
  • Retribuzioni convenzionali
  • Imposta netta

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d’imposta per imposte pagate all’estero come risultato finale dell’applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.

Credito per redditi di lavoro dipendente

L’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono un reddito contenuto in determinate soglie.

Il credito ammonta a Euro 960 annui per i possessori di reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) non superiore a € 24.600, mentre in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di un livello di reddito pari a € 26.600. Il comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 66/2014 stabilisce inoltre che il credito è rapportato al periodo di lavoro dell’anno considerando i giorni coperti da un rapporto di lavoro.

Il credito non spetta in presenza di detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 Tuir, che vadano a superare l’imposta lorda a debito del contribuente (reddito fino a € 8.145,32).

La norma prevede che l’applicazione del credito in corso d’anno debba avvenire automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza la necessità di ricevere nessuna esplicita richiesta da parte dei beneficiari stessi, sulla base dei dati reddituali a disposizione dei datori di lavoro. A fine anno questi ultimi, avendo a disposizione tutti i dati reddituali per il calcolo del reddito complessivo (chiaramente solo se comunicati per tempo dal lavoratore) deve quindi verificare i presupposti di spettanza. In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:

  1. Non sussistono le condizioni di spettanza del credito, perché il reddito complessivo ha superato la soglia max ovvero perché le detrazioni per lavoro dipendente superano l’imposta lorda. In questo caso il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve eventualmente recuperare quanto erogato in corso d’anno.
  2. Sussistono le condizioni di spettanza del credito. In questo caso il datore di lavoro conferma il credito già riconosciuto in corso d’anno ovvero, se non riconosciuto in corso d’anno, attribuisce in sede di conguaglio l’intero bonus.
  3. Sussistono le condizioni di spettanza del credito ma in misura diversa rispetto a quella riconosciuta in corso d’anno. Il datore di lavoro provvede a rettificare, in positivo o negativo, il valore del bonus erogato con un conguaglio fiscale a credito / debito.

Se il lavoratore, prestando attività presso due diversi datori di lavoro, vorrà conguagliare il bonus erogato da entrambi, deve necessariamente consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno la certificazione dei redditi del precedente sostituto, contenente fra le altre anche l’informazione sul Bonus attribuito, dei precedenti rapporti di lavoro.

Il credito fiscale riconosciuto ai dipendenti può essere recuperato dai sostituti d’imposta solo mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241/1997 (cosiddetta compensazione orizzontale), da effettuarsi mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “1655”.

Prima di procedere alle operazioni di conguaglio è opportuno verificare i valori per l’attribuzione del bonus DL. 66/2014 inseriti nella tabella fiscale Irpef.

Nell’Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l’impostazione del campo Bonus DL. 66/2014. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Bonus DL. 66/2014 spettante. Nell’esempio riportato sotto, a fronte di un Bonus applicato in corso d’anno pari a € 525,64, dal reddito complessivo di fine anno al dipendente spettano € 456,86, pertanto verranno trattenuti € 68,78 come conguaglio a debito.

Si ricorda che in presenza di conguagli Bonus DL. 66/2014 sia a credito che a debito, in fase di elaborazione Mod. F24, la procedura inserisce nella delega sezione Erario un’unica riga con codice ‘1655’ riportando sia l’importo a debito che l’importo compensabile. E’ compito dell’utente intervenire manualmente ad inserire su una riga distinta con codice ‘1655’ uno dei due importi, così da esporli su righi separati.

Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali all’Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • l’importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
  • l’erogazione spetta solo ai lavoratori che nell’anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l’incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sano sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Per l’identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag “Emolumento di produttività” presente nelle Voci di Calcolo.

L’importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei Progressivi Irpef nei campi “Imp. Teorico produttività” e “Imp. Applicato produttività”.

Prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d’anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E’ altresì consentita l’operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d’anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E’ attivabile a questo scopo la “Manutenzione emolumenti di produttività” attivabile dal Menù Gestione Mensili – Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag “Emolumento di produttività” presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d’anno.

Oneri detraibili e deducibili

L’art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

Evidentemente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.

Va ricordato che per l’anno 2019 la detrazione max riconosciuta per i contratti di assicurazione sulla vita, per il caso di morte e per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante è pari a € 530. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di natura quotidiana a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto (polizze Ltc) vale il previgente limite di € 1.291,14.

Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche – Personale prima dell’elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relative agli oneri detraibili al 19%, quella relativa ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.

 

Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell’art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell’ipotesi in cui, nel 2019, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest’ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l’importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all’ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell’art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1°gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell’art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

Nell’Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall’azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall’azienda.

Contributo di assistenza sanitaria

L’articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell’assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all’Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d’imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

Verificare la presenza del flag “Fine esclusivamente assistenziale” nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.

Conguaglio contribuzione Casse Edili

I datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte di contributo cassa edile destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che quelle destinate a prestazioni di carattere sanitario.

Ciascuna Cassa Edile ha comunicato o sta per comunicare ai propri iscritti la quota percentuale del contributo soggetto a prelievo Irpef che normalmente è entrato a far parte dell’imponibile 2019 attraverso l’utilizzo di una voce di calcolo.

Se tuttavia l’elaborazione dei dati riferibili alle prestazioni erogate rispetto alla massa dei salari dovesse fare emergere una differenza fra quanto operato in corso d’anno e quanto dovuto, in termini di maggior imponibile fiscale, per l’anno in corso si rendono necessarie operazioni di conguaglio che recuperino le differenze oltre alla rettifica della voce di calcolo di cui sopra.

Se, per esempio, a fronte di un prelievo in corso d’anno dello 0,44% sull’imponibile cassa edile si dovesse operare a conguaglio una ritenuta dello 0,39%, la differenza dello 0,05% dovrà essere applicata all’imponibile cassa edile da gennaio a novembre per poi essere inserita nel cedolino di conguaglio con voce di calcolo autonoma. L’imponibile cassa edile da recuperare può essere velocemente estrapolato dalla stampa dei progressivi cassa edile nella colonna Salari. Naturalmente dovrà essere modificata anche la voce di prelievo Irpef ordinario di cui al punto precedente, inserendo la percentuale comunicata/pubblicata dalla Cassa Edile da utilizzare anche per l’anno 2020.

Se nei progressivi Cassa Edile da gennaio a novembre il monte salari già assoggettato a prelievo fiscale nella misura dello 0,44% risultasse pari a € 16.903,60, e il prelievo a conguaglio dovesse essere effettuato nella diversa misura dello 0,39%, nella voce di calcolo CAS.80 deve essere inserito il valore di € 8,45  =  (€ 16.903,60 * (0,44% – 0,39%)). L’esempio è riferibile alle stampe riportate per un operaio edile iscritto alla Cassa Edile di Bergamo.

A titolo esemplificativo, per le Casse Edili che hanno già pubblicato i valori, riportiamo le percentuali 2019 presunti e a consuntivo del prelievo fiscale applicabile all’imponibile cassa edile per prestazioni sanitarie e non sanitarie per alcune di esse:

Cassa Edile Valore presuntivo Valore definitivo Valore conguaglio
Cassa Edile Bergamo 0,44 % 0,39 % +0,05 %
Cassa Edile Milano 0,46 % 0,39 % + 0,07 %
CAPE Brescia 0,69 % 0,63 % + 0,03 %

Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d’imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

  • determinare l’ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
  • sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
  • calcolare l’imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2019;
  • riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:

  • conguaglio a debito, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro;
  • conguaglio a credito, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d’imposta provvederà a rimborsare al sostituito l’imposta trattenuta in eccedenza.

Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d’imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell’applicazione dell’aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l’effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d’imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall’applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall’art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d’anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.

Nella pagina Irpef dell’Anagrafica dipendente impostare il flag ‘Applicazione maggiore ritenuta’, impostando anche il relativo scaglione percentuale.

 

Conguaglio incapiente

Nell’ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l’articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l’importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell’eccedenza d’imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 29 febbraio 2020. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 29 febbraio 2020, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo) si applica l’interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell’ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d’imposta è tenuto a restituire in ogni caso l’importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All’atto della restituzione si origina un credito del sostituto d’imposta nei confronti dell’erario pari all’importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice “1627”.

 

Conguaglio riepilogativo annuale

L’art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d’imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito comunica al sostituto d’imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l’importo mancante ovvero se l’autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell’Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

Nell’Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente.

L’art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d’imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d’imposta deve tener conto anche dell’ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciati.

Conguaglio doppio rapporto

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l’azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.

Conguaglio Addizionali all’Irpef

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’Irpef.

In base a quanto disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 è stata uniformata per i tributi addizionale all’Irpef regionale e comunale la data di riferimento del domicilio fiscale, portandola dal 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce l’addizionale stessa al 1 gennaio dell’anno.

E’ stato inoltre stabilito che l’acconto dell’addizionale comunale sia versato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente.

Addizionali Comunali

L’articolo 1, comma 11 del Dl n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un’aliquota propria che si incrementa all’aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l’addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l’addizionale si applicherà sull’intero reddito complessivo al superamento della soglia.

Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali comunali, anche utilizzando la procedura di Import sotto descritta che consente l’aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall’Amministrazione Finanziaria il 27 dicembre 2019.

E’ necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero http://www.finanze.it.

L’elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa ‘Codici Comuni/Regioni per conguaglio’ presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

Per procedere all’import delle addizionali è necessario seguire le consuete modalità:

  • Installare la nuova versione di UNO Rel. 31.01
  • Da Menù Utility – Import Tabelle selezionare il flag ‘Addizionali Comunali (Excel)’;
  • Selezionare l’opzione Sovrascrivi a parità di codice;
  • Confermare con il comando F10 – Salva.

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all’atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell’ipotesi di conguaglio di fine anno, l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l’importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, e comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l’applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l’acconto dell’addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale comunale viene determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d’imposta nel corso del 2019 hanno dovuto trattenere l’addizionale comunale dovuta per il 2018 nonché l’acconto per il 2019. L’acconto dell’addizionale comunale dovuta per il 2019 è stato determinato dai sostituti d’imposta utilizzando l’aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2019.

Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nei quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2019. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell’anno corrente (Pagina Irpef 2019 – Anagrafica dipendente).

Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in pagina Generale – Anagrafica dipendente, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell’anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall’informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione di tale imposta, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l’addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d’anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto dell’addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d’anno.

Il valore delle addizionali viene memorizzato nei progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2019 nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l’utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default = 11.

Il valore dell’acconto della comunale viene viceversa inserito nei Progressivi Irpef dell’anno 2020 nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all’anagrafica azienda).

 

Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d’anno relativamente all’applicazione delle norme di determinazione dell’imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

  1. Erogazione di compensi con cadenza periodica

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d’imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d’anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l’ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d’imposta.

  1. Erogazione del compenso in unica soluzione

Se il sostituto d’imposta ha corrisposto il compenso in un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all’intero ammontare del compenso. Infatti, nell’ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d’imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell’effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.

  1. Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare complessivo degli stessi per periodo d’imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all’atto dell’effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all’art. 12 e all’art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell’ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l’ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d’imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l’attribuzione delle detrazioni cui all’articolo 12 e quella dell’articolo 13, saranno state applicate fina dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all’ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d’imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

Solo per l’ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la pagina Irpef dell’anagrafica dipendente deve avere attivo il flag Conguaglio Progressivo co.co.co..

Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull’erogazione di altri compensi nell’anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

 

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive. Dal 1 gennaio 2017 il codice tributo 1001 è altresì utilizzato per il versamento delle ritenute sul conguaglio dei collaboratori coordinati e continuativi nonché per il versamento delle ritenute a conguaglio effettuate entro il 29 febbraio 2020 (ex codice 1013).

Il recupero del Bonus credito fiscale avviene con il codice tributo 1655.

Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell’addizionale regionale in undicesimi nell’anno seguente, a partire da gennaio 2020, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2019.

Per il versamento dell’addizionale comunale rateizzata, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2020, il codice tributo 3848, sempre con anno di riferimento 2019. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell’addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il codice tributo 3847 con riferimento all’anno 2020 e al mese di trattenuta.

IRPEF: novità fiscali 2020

La legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto importati novità per i datori di lavoro sostituti d’imposta in tema di compensazioni utilizzabili nei modd. F24 e di regime di responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui lavoratori dei committenti.

Obbligatorietà F24 Entratel/Fisconline per le compensazioni

A partire dai crediti maturati nell’anno 2019 in corso, anche i modelli F24 contenenti il Bonus DL 66/2014 (80 euro) o conguagli per assistenza fiscale o per cessazione del rapporto di lavoro, devono essere versati solo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, in vigore dal 27 ottobre 2019, convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni fraudolenti di abuso dell’istituto della compensazione, con l’utilizzo di crediti inesistenti. Il testo normativo ha ampliato le fattispecie in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, per quanto di interesse, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si estende anche ai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, dei rimborsi di assistenza fiscale e dei bonus / crediti d’imposta erogati ai dipendenti. Non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri canali messi a disposizione dagli istituti di credito per la trasmissione dei modelli F24 in cui siano presenti compensazioni di debiti e crediti.

Dall’entrata in vigore del DL 124/2019, ovvero dal 27 ottobre 2019, tutti i soggetti che intendano effettuare compensazioni tributarie ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna) devono quindi avvalersi esclusivamente del canale Entratel o Fisconline. Segnalo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), le disposizioni che introducono nuovi obblighi a carico del contribuente non possono che disporre per gli adempimenti seguenti i 60 giorni dall’entrata in vigore delle norme-. Ciò significa che, ai sensi dello Statuto del Contribuente, le nuove regole di compensazione tributaria non possono che trovare applicazione che dal 27 dicembre 2019 e che, eventuali presentazioni di mod. F24 contenenti compensazioni tributarie dei sostituti d’imposta, non potranno essere sanzionati.

Stante la presenza dei crediti d’imposta o per assistenza fiscale praticamente in ogni mese, diventa quindi obbligatorio, in fase di stampa F24, utilizzare solo i Tipi importazione “Agenzia delle entrate contribuenti” e “Agenzia delle entrate intermediari”. L’opzione “Remote banking” rimane comunque a disposizione degli utenti.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

La legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha modificato profondamente la norma del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019) in materia di responsabilità dei committenti per le ritenute del personale degli appaltatori e subappaltatori impiegato nell’appalto.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

  • questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
  • il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,

quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, ha confermato l’istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2019 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall’accordo del 25 novembre 2009, integrato dall’accordo del 30 dicembre 2014, e confermato dall’accordo del 30 luglio 2019, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2019, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 66.000,00 euro.

Il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell’azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall’anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell’azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell’anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l’importo di € 80.000.

Il TMCG sarà incrementato a:

  • 69.000 euro dal 2020;
  • 72.000 euro dal 2022;
  • 75.000 euro dal 2023.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

  1. minimo contrattuale;
  2. importo ex elemento di maggiorazione;
  3. aumenti di anzianità;
  4. superminimi e/o assegni ad personam;
  5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

  1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
  2. le gratifiche una tantum;
  3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l’erogazione di un importo una tantum a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Previndai: contributo aziendale minimo annuo

Come noto dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previndai a carico dell’azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L’accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l’istituto della contribuzione minima.

L’Accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per quanto concerne la previdenza complementare, con decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2020, ha stabilito:

  • innalzamento del massimale contributivo annuo da 150.000 a 180.000 euro;
  • fermo restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), introduzione di un principio di flessibilità con facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore al vigente 5% e fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell’1%.

Sempre secondo l’Accordo del luglio 2019, il contributo minimo aziendale Previndai, dal 1 gennaio 2020, rimane confermato in valore assoluto in euro 4.800 annui per dirigenti con almeno sei anni di anzianità dirigenziale presso l’impresa. Dal 1 gennaio 2022 il versamento del contributo minimo prescinderà dall’anzianità di servizio. Per quanto di interesse ai fini del conguaglio 2019, segnalo che per il periodo dal 2019 al 2021, è comunque facoltà dell’impresa anticipare tale previsione versamento il contributo minimo di euro 4.800 anche per i Dirigenti che non raggiungano l’anzianità dirigenziale di sei anni.

Quindi è confermato anche per il 2019, un livello minimo di contribuzione a carico dell’azienda di 4.800 euro. Tale disposizione opera di diritto in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa, superiore a 6 anni compiuti. Per il 2019 è facoltà dell’impresa garantire questo trattamento minimo anche ai dirigenti con anzianità inferiore ai 6 anni.

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l’obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l’intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d’anno:

  1. la maturazione del requisito dell’anzianità dei 6 anni (salvo l’applicazione trattamento miglior favore): la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di servizio prestati a partire dalla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale;
  2. l’adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
  3. un periodo di aspettativa non retribuita: la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.

All’importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l’aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l’eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

Nell’ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella tabella Contributi Sociali e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l’accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.

Per una corretta memorizzazione, nei progressivi C.S., della quota Previndai inserita a forfait nella tabella C.S., quest’ultima deve essere agganciata ad un numero colonna diverso da quello del contributo Previndai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).

 

Nell’esempio l’importo a forfait pari a 1.721,88 €, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di 4.800 € la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai progressivi Irpef del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità (4.800 – 2.821,61 – 256,51 = 1.721,88).

 

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2019 e il 14 dicembre 2019 è pari a 102,3.