Riforma del Collocamento: gli adempimenti del datore di lavoro

             A decorrere dalla data che verrà fissata con apposito decreto, l’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà essere comunicata contestualmente al centro per l’impiego.

Il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2003, n.11, dà il via alla prima parte della riforma del mercato del lavoro che interessa il collocamento.

Il nuovo decreto legislativo n.297/2002 introduce una serie di nuove procedure in materia di rapporti con il collocamento, a cui i datori di lavoro privati si devono attenere (non tutte le disposizioni sono però immediatamente operative).

 

Norme immediatamente applicabili

Le disposizioni immediatamente applicabili (il provvedimento è entrato il vigore il 30/1/2003) riguardano:

  • l’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto. Per le assunzioni indirizzate ai lavoratori extracomunitari e ai disabili continuano a valere le vigenti norme che prevedono il relativo nulla osta (autorizzazione) all’avviamento;
  • i lavoratori dipendenti devono continuare a ricevere, all’atto dell’assunzione, la dichiarazione del numero di iscrizione nel libro matricola, nonché la comunicazione inerente le condizioni contrattuali di cui al decreto legislativo n.152/1997 (durata delle ferie, periodicità della retribuzione, i termini del preavviso e del licenziamento, la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro);
  • l’onere della riserva (assunzioni da indirizzare a particolari categorie di lavoratori svantaggiati) verrà regolamentato dalle singole Regioni.

 

Norme in attesa del decreto

Le disposizioni che riguardano le procedure, i tempi e le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego diventeranno operative a decorrere dalla data che verrà fissata con decreto del Ministero del Lavoro.

Tale decreto dovrà approvare la modulistica che i datori di lavoro dovranno utilizzare per le comunicazioni obbligatorie previste dal nuovo decreto.

Occorrerà, quindi, attendere il predetto decreto prima di adempiere ai seguenti obblighi:

  • comunicazione contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego competente. Il termine si sposta al primo giorno utile successivo se l’assunzione è effettuata in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, in caso di emergenza;
  • entro 5 giorni deve essere comunicata la trasformazione del rapporto di apprendistato o CFL in contratto a tempo indeterminato, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato e da tempo parziale a tempo pieno. La comunicazione assolve gli eventuali obblighi di comunicazione alla Direzione Prov.le del lavoro, all’INPS, all’INAIL e agli altri Enti Previdenziali;
  • le cessazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato devono essere comunicate entro 5 giorni;
  • viene abrogata la legge in materia di libretto di lavoro e di tutte le norme in materia di collocamento.

 

 

 

Detrazioni d’imposta: la modulistica per la richiesta

Le detrazioni d’imposta di cui all’art.12 e al nuovo art.13 TUIR devono essere concesse dal sostituto d’imposta, in funzione del reddito complessivo e sulla base di specifica richiesta del dipendente o collaboratore.

Con l’introduzione della cosiddetta “no tax area” sono state riviste con decorrenza 1/1/2003 le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti qualora nel reddito complessivo del contribuente affluiscano anche redditi di lavoro dipendente.

Le predette detrazioni, ora finalizzate al mantenimento della progressività dell’imposizione spettano solo per alcune fasce di reddito e non sono più da ragguagliare al periodo di lavoro.

Sono state soppresse le ulteriori detrazioni per redditi minori.

 

Il datore di lavoro deve assegnare la detrazione in funzione quindi del reddito complessivo e non più solo lo specifico di lavoro dipendente. In assenza della specifica dichiarazione del reddito complessivo da parte del contribuente, va individuato in via presuntiva nel reddito che il sostituto d’imposta corrisponderà nel corso dell’anno, salvo conguaglio a fine anno o a fine rapporto.

 

Le detrazioni per carichi familiari non hanno subito modifiche sia nei valori sia nelle modalità di assegnazione.

 

Le detrazioni d’imposta da corrispondersi, come sopra precisato, in ciascun periodo di paga, vengono concesse dal sostituto d’imposta sulla base di una specifica richiesta sottoscritta dal dipendente, che dichiara di avervi diritto e ne indichi la misura, impegnandosi a comunicare tempestivamente le successive variazioni (in allegato alla presente potrete trovare anche il fac simile di dichiarazione da far sottoscrivere).

 

La nuova deduzione di cui all’art. 10/bis TUIR (No Tax Area) deve invece essere riconosciuta automaticamente dal sostituto d’imposta sulla base del reddito che lo stesso corrisponde. Il lavoratore ha comunque la facoltà di comunicare allo stesso sostituito quanto segue:

  • che la deduzione non gli venga riconosciuta per evitare conguagli onerosi;
  • che in sede di conguaglio di fine anno la deduzione forfetaria di 3000 € gli venga riconosciuta in misura piena.

 

 

Minimali giornalieri dal 1/1/2003 al 31/12/2003

L’INPS con circolare n. 26 del 6 febbraio 2003 ha rivalutato per il 2003 i principali valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali. Di seguito vengono evidenziati i nuovi valori.

 

Minimali di retribuzione

  • Minimale di retribuzione industria/commercio operai e impiegati 38,20 € al giorno;
  • Minimale di retribuzione industria/commercio dirigenti 105,69 € al giorno;

 

Aliquota aggiuntiva IVS

La fascia di retribuzione oltre la quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva IVS nel caso di aliquote contributive a carico lavoratore inferiori al 10% è pari a 36.959,00 € annuali (3.080,00 € mensili).

 

Contribuzione fissa apprendisti

Apprendisti soggetti INAIL 2,81 € settimanali

Apprendisti non soggetti INAIL 2,72 € settimanali

 

Valori non imponibili

Non essendosi verificata la variazione minima richiesta dal D.Lgs. n.314/1997 restano confermati per il 2003 i valori non imponibili ai fini contributivi, come ad esempio l’indennità di trasferta, trasferimento, erogazioni liberali, buoni pasto, etc.

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di gennaio 2003

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2003 e il 14 febbraio 2003 è pari a 119,6.