• Calendario febbraio 2022

  • INPS: aggiornamenti 2022

  • Massimali CIG per il 2022

  • Indennità di disoccupazione Naspi per il 2022

  • Gestione Separata: aliquota contributiva DIS COLL

  • UniEMens: codice alfanumerico unico CCNL

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2022

Calendario febbraio 2022

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

INPS: aggiornamenti 2022

Massimali CIG per il 2022

Con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e d’Indennità Naspi in vigore dal 1 gennaio 2022.

L’articolo 1, comma 194, lettera a) della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), come già anticipato nella Circolare 1/ter/2022, ha stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive con l’introduzione di un unico massimale, quello più elevato, annualmente rivalutato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.                                   

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2022

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NAspi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale, come riportato nella circolare n. 20/2020 dell’Inps, ad € 1.250,87 per il 2022.

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NAspi di cui sopra per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2022 è quindi pari a € 512,86 annui per cui la misura del contributo può raggiungere, per un’anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € 1.538,57.

Gestione Separata: aliquota contributiva DIS COLL

Con circolare n. 25 del 11 febbraio 2022 l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e quello massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15 quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la Naspi”.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15 bis dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, così come modificato dall’articolo 7 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • Rapporti di collaborazione coordinate e continuative;
  • Dottore di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote contributive (in percentuale) per questi soggetti diventano:

IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex DM 12.07.2007 DIS- COLL TOTALE
33,00 0,50 0,22 1,31 35,03

Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS – COLL i compensi corrisposti come:

  • Componenti di commissioni e collegi;
  • Amministratori di enti locali
  • Venditori porta a porta
  • Attività di lavoro autonomo occasionale
  • Associati in partecipazione
  • Medici in formazione specialistica

Le aliquote contributive (in percentuale) per questi soggetti rimangono inalterate:

IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex DM 12.07.2007 DIS- COLL TOTALE
33,00 0,50 0,22 33,72

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Con Comunicato stampa del 14 febbraio 2022 l’INPS ha comunicato che per le aziende committenti che hanno già elaborato e inviato i flussi UniEMens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS – COLL, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), il flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle nuove misure previste, può essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento, senza oneri aggiuntivi.

A tale fine le aziende potranno, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti. 

UniEMens: codice alfanumerico unico CCNL

L’INPS, con circolare 12 novembre 2021 n. 170, dà attuazione all’art. 16 – quater del DL. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.10 (c.d. Decreto Semplificazioni), con cui è stato istituito il codice alfanumerico unico dei CCNL, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato.

L’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha istituito il codice alfanumerico unico per l’indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La predetta disposizione prevede che, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all’INPS, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

L’informazione sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore subordinato era resa mediante indicazione in Uniemens di un codice numerico, assegnato dall’INPS e definito in un apposito elenco, pubblicato sul sito internet dell’Istituto. Tale codifica non si estendeva alla totalità dei CCNL oggi vigenti (circa 900) e depositati al CNEL.

Dopo un periodo transitorio nel quale potevano coesistere le due tipologie di codice contratto, dalla denuncia Uniemens di febbraio 2022 si dispone il definitivo passaggio al codice alfanumerico unico del CNEL. Il codice attribuito dal CNEL si compone di quattro caratteri alfanumerici che dovranno essere indicati in denuncia individuale. L’elenco dei contratti collettivi, con l’indicazione del nuovo codice e anche di quello precedente, è allegato alla presente circolare.

Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15gennaio 2022 e il 14 febbraio 2022 è pari a 107,7.