• Calendario febbraio 2023

  • Indennità di disoccupazione Naspi per il 2023: errata corrige

  • Permessi elettorali elezioni regionali

  • Bonus Carburante 2023

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2023

Calendario febbraio 2023

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2023: errata corrige

A rettifica di quanto riportato nella circolare lavoro 01\2023\quater, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NAspi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale, come riportato nella circolare n. 14/2023 dell’Inps, ad € 1.352,19 per il 2023.

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile Naspi, per il 2023 pari a € 1.470.99, per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2023 è quindi pari a € 603,11 annui per cui la misura del contributo può raggiungere, per un’anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € 1809,32.

Permessi elettorali elezioni regionali

Nei giorni 12 e 13 febbraio 2023 si sono svolte le elezioni regionali per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia nonché dell’elezione del Presidente di Regione.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Bonus Carburante 2023

Il Decreto Legge 14 gennaio 2023 n. 5 ha previsto anche per l’anno 2023 la possibilità per i datori di lavoro privati di cedere ai propri dipendenti, in regime di esenzione contributiva e fiscale, buoni carburante sino a un valore massimo di euro 200.

La norma replica quanto già disposto per il 2022 dal DL n. 21/2022 (ved. Circolare n. 4/2022) e stabilisce che non concorrono alla formazione dei redditi da lavoro dipendente i buoni carburante erogati al singolo lavoratore fino all’importo di 200 euro.

I buoni carburante sono cumulabili con eventuali altri fringe benefit che per l’anno 2023 sono ritornati alla loro originale soglia di esenzione di euro 258,23. A loro volta i fringe benefit possono essere erogati sotto forma di buoni carburante, ma non vale il viceversa, perché la norma del DL 5/2023 si riferisce esclusivamente al carburante.

Trattandosi della riproposizione della stessa disciplina del 2022, è possibile utilizzare la medesima voce di calcolo già utilizzata per i buoni carburante 2022 che riproponiamo sotto.

Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15gennaio 2023 e il 14 febbraio 2023 è pari a 118,3