• Calendario gennaio 2022

  • Legge di Bilancio 2022

  • Riforma IRPEF

  • Detrazioni carichi familiari e assegno unico

  • Parziale esonero contributivo IVS c/dipendente

  • Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri

  • Ammortizzatori sociali

  • Procedura apertura anno 2022

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2021

  • INPS: aggiornamenti 2022

  • Massimali CIG per il 2022

  • Indennità di disoccupazione Naspi per il 2022

  • Congedo paternità

  • INPS: Minimali Massimali 2022

  • Proroga Esonero Under 36 e Decontribuzione Sud

  • Tasso legale 1,25% dal 1/1/2022

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2022

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2021

Calendario gennaio 2022

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Legge di Bilancio 2022

Riforma IRPEF

L’articolo 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) interviene su aliquote e detrazioni fiscali che trovano applicazione dal 1 gennaio 2022.

Per quanto concerne la sequenza delle aliquote a scaglioni del prelievo IRPEF, vengono ridotte da 5 a 4 eliminando lo scaglione del 41%, riducendo la seconda aliquota dal 27% al 25%, la terza dal 38 al 35% e con limite di reddito a 50.000 euro, nonché con assoggettamento dei redditi superiori all’aliquota del 43%. In particolare:

Aliquote e scaglioni 2022
Fino a 15.000 euro 23%
Da 15.000 a 28.000 euro 25%
Da 28.000 a 50.000 euro 35%
Oltre 50.000 euro 43%

Anche il calcolo delle detrazioni di lavoro dipendente, di cui all’articolo 13 comma 1 lettere a), b) e c) del TUIR risultano variate. L’ammontare della detrazione spettante, rapportata al periodo di lavoro risulta essere di:

  • 880 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La detrazione non può comunque essere inferiore a 690 euro aumentati a 1.380 euro in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato
  • 910 euro, aumentato del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, in caso di reddito complessivo compreso fra 15.001 e 28.000 euro
  • Prodotto tra 1.910 e il rapporto tra 50.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro, se il reddito complessivo è compreso fra 28.001 e 50.000 euro.

La detrazione per lavoro dipendente viene ulteriormente aumentata di un importo di euro 65 se il reddito complessivo è compreso fra 25.000 e 35.000 euro.

La legge di Bilancio interviene anche sull’istituto del Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 5 febbraio 2020 n. 3. In questo caso viene ridotto il limite di reddito al di sotto del quale spetta l’importo di euro 1.200 a titolo di TIR portandolo a 15.000 euro.

Il TIR viene riconosciuti anche per i redditi ricompresi fra 15.001 e 28.000 euro nel limite della differenza fra le detrazioni fiscali per carichi famiglia, lavoro dipendente, interessi sui mutui, spese sanitarie, ecc. e l’imposta lorda e comunque per un importo massimo di euro 1.200.

L’Ulteriore Detrazione di cui potevano beneficiare i redditi superiori a 28.000 euro ma non a 40.000 euro è stata cancellata.

Detrazioni carichi familiari e assegno unico

L’articolo 12 del TUIR dedicato alle detrazioni per familiari a carico, non è stato oggetto di intervento normativo ad opera della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). La modifica del regime fiscale riservato ai carichi di famiglia è contenuta nel Decreto Legislativo n. 230/2021 di recepimento della riforma dell’assegno unico, che entrerà in vigore il prossimo 1 marzo 2022.

La riforma delle detrazioni fiscali per familiari a carico prevede la perdita delle predette detrazioni per:

  • Figli fino a 18 anni di età
  • Figli fino al compimento dei 21 anni di età se il figlio, in alternativa studia, lavora percependo meno di 8 mila euro l’anno o è registrato presso i servizi per l’impiego o fa il servizio civile
  • Figli portatori di handicap senza limiti di età

Per tali soggetti, da marzo 2022 non si applicheranno più le detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR. L’articolo 10 del D.Lgss. n. 230/2021 prevede l’erogazione diretta dell’Assegno Unico. Permane per figli a carico la detrazione “teorica” di euro 950 per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni. I figli con età ricompresa fra i 18 e i 20 anni che non beneficiano dell’Assegno Unico per carenza delle condizioni fissate dalla norma (figli maggiorenni NEET che non studiano, non lavorano ne tantomeno sono alla ricerca di un impiego). Sono soppresse le maggiorazioni delle detrazioni per figli fino a tre anni, le maggiorazioni delle detrazioni per i figli portatori di handicap e quelle per famiglie numerose.

E’ confermato l’impianto normativo delle detrazioni per coniuge a carico, e per altri familiari a carico.

Per accedere al beneficio dell’Assegno Unico, il richiedente dovrà essere provvisto dell’Isee, poiché i nuovi importi di Assegno Unico sono ancorati all’indicatore della situazione economica del nucleo familiare e non più al reddito individuale.

I datori di lavoro, che sono sempre stati impegnati nella raccolta delle informazioni relative ai carichi di famiglia per poter riconoscere nel cedolino le conseguenti detrazioni, da marzo 2022 non gestiranno più le detrazioni fiscali per figli inferiori ai 12 anni, mentre continueranno a d applicare quelle per coniuge, altri familiari e figli dai 21 anni.

Per il 2022 saranno quindi gestiti due periodi per quanto concerne le detrazioni fiscali per familiari a carico:

  • Periodo gennaio – febbraio 2022

Le detrazioni valgono per tutti i familiari a carico compresi i figli.

  • Periodo marzo – dicembre 2022

Le detrazioni per Coniuge e Altri Familiari vengono estese a questi mesi mentre le detrazioni per figli a carico vengono sospese, indipendentemente dall’età anagrafica del figlio

Parziale esonero contributivo IVS c/dipendente

Il comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 prevede, in via eccezionale, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore pari allo 0,8 %.

L’esonero riguarda solo le retribuzioni imponibili, parametrate su base mensile per 13 mensilità, di importo inferiore a Euro 2.692, maggiorato per la competenza di dicembre del rateo di tredicesima. La retribuzione limite annua per l’applicazione dell’esonero è quindi pari a Euro 35.000.

Rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si attende la circolare dell’Istituto per dettare le regole applicative.

Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri

Il comma 137 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 introduce, in via sperimentale per il solo anno 2022, il riconoscimento dell’esonero per un anno, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, nella misura del 50% per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

La trattenuta c/dipendente della contribuzione IVS viene quindi dimezzata passando dal 9,19% al 4,595% per le lavoratrici operai e impiegate, mentre per le lavoratrici apprendiste dal 5,84% si passerà al 2,92%.

Rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per il periodo di esonero la tabella contributi sociali da associare alle lavoratrici per l’anno post congedo maternità, dovrà quindi essere modificata riducendo la percentuale di contribuzione IVS c/dip al 50%. Nell’esempio seguente la tabella per un’impiegata del settore edilizia industria fino a 50 dipendenti.

Va ridotta l’aliquota complessiva riducendola del 50% della quota c/dip e contestualmente la quota dipendete.

Anche la pagina InfoDM10 subisce la riduzione.

Ammortizzatori sociali

La legge 30 dicembre 2021 n. 234 è intervenuta a riformare il sistema di sostegno al reddito in costanza di lavoro, modificando numerose norme contenute nel D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183” (ved. Circolare 11/2021 bis).

Le modifiche risultano operative dal 1 gennaio 2022 ma non incidono sulle richieste di Cassa Integrazione che coinvolgo periodi a cavallo fra il 2021 e il 2022.

La legge di Bilancio 2022 include nei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali tutte le tipologie di apprendisti, ricomprendono quindi anche l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. A queste categorie viene pertanto esteso l’obbligo contributivo previsto per le integrazioni salariali.

L’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda scende da 90 a 30 giorni.

Per tutte le tipologie di sostegno al reddito previste dal D.Lgs. n. 148/2015 per il computo del numero dei lavoratori sono da ricomprendere tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti e gli apprendisti.

Rimane confermata la misura dell’integrazione salariale nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, comprese tra le zero e il limite dell’orario contrattuale, previa la decurtazione del contributo apprendisti, ma viene introdotto un solo tetto massimale di erogazione mensile in luogo dei due precedenti. Dal 1 gennaio 2022, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, questo non può superare l’importo mensile stabilito dall’attuale massimale “alto”.

A favore dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti ordinari o straordinari di sostegno al reddito è confermato il riconoscimento dell’istituto dell’ANF (almeno fino a febbraio 2022 da cui partirà l’erogazione dell’Assegno Unico)

Procedura apertura anno 2022

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2021 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2022.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2021 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2022 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2022.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2021 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2022. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2021. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Installare la nuova versione di UNO Rel. 33.02
  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2021 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2021. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2021. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2021 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2022, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2022 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

Tramite la stampa di riepilogo TFR sarà possibile anche ottenere i valori utili alla scrittura contabile di assestamento relativa all’accantonamento TFR per l’anno appena trascorso, comprendente anche la registrazione del debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In dettaglio:

La stampa riepilogo TFR può essere realizzata comprendendo tutti i rapporti di lavoro dell’anno ovvero, tramite l’attivazione del flag “Escludi rapporti con erogazione a saldo TFR dell’anno”, con solo i dipendenti ancora in forza alla data del 14 dicembre 2021.

La stampa completa (senza attivazione flag) consente di verificare che il TFR al 31/12/2020 (accantonato in azienda) sia allineato con quello contabile, così come risulta dalle aperture di bilancio al 1/1/2021, nonché di verificare che il valore dell’imposta sostitutiva corrisponda alla somma dell’acconto e del saldo della medesima (ved. successivo punto7).

La stampa con esclusione dei rapporti di lavoro con erogazione a saldo TFR nell’anno (con attivazione flag) fornisce il valore dell’accantonamento TFR al 31/12/2021 per i dipendenti ancora in essere (la quota TFR per i dipendenti cessati è già stata contabilizzata in corso d’anno). L’accantonamento TFR, corrispondente alla quota TFR (colonna L) dell’anno al netto di quanto destinato a Previdenza complementare e Fondo Tesoreria INPS (colonne F e F1) dovrà essere contabilizzato portando a debito il Fondo TFR al netto dell’imposta sostitutiva (colonna C).

Nella stampa saldo TFR per i dipendenti ancora in essere viene inoltre evidenziato il valore di eventuali anticipazioni TFR di quote maturate nell’anno (colonna L “*” di cui erogato A.C.)

Dopo la registrazione della scrittura di assestamento in parola, il saldo del conto contabile Fondo TFR dovrà coincidere al Fondo TFR accantonato al 31/12/2021 (colonna I).

  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2021 al 2022 è necessario selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2021, ovvero, quelli con residuo TFR) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

Nella procedura di apertura anno per la parte relativa agli Archivi dipendente prestare attenzione all’opzione “Non applicazione TIR Anno Corrente” (ved. punto e)

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2022 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2021 nel campo indice anno precedente;
  2. Per l’anno 2022 vengono create le nuove tabelle aliquote / scaglioni Irpef e Detrazioni Irpef (v. Riforma fiscale), il cui contenuto deve essere verificato non prima di aver effettuato l’operazione di Import Tabelle illustrato di seguito:
  • Verificare di avere installato la versione di UNO Rel. 33.02
  • Da Menù Utility – Import Tabelle selezionare il flag ‘IRPEF/Detrazioni’;
  • Selezionare l’opzione Sovrascrivi a parità di codice;
  • Confermare con il comando F10 – Salva.

Nella Tabella Altre Detrazioni 2022 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto:

Nella Tabella Detrazioni in Pagina TIR/Ulteriore det., per l’anno 2022, devono essere adeguati i valori del TIR al limite di 15.000 euro.

L’eventuale erogazione del TIR, per le situazioni reddituali di incapienza dei soggetti con reddito complessivo fra 15.001 e 28.000 euro, non può essere gestita dal sostituto d’imposta in mancanza delle informazioni sulle detrazioni fiscali complessive del contribuente.

La parte dedicata al calcolo dell’ulteriore detrazione viene eliminata.

  1. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2021 al successivo anno.
  1. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2022 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2022, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2022 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2021 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2022 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2021. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

  1. Nella procedura di passaggio anno della Pagina Irpef di Anagrafica dipendente, i carichi familiari presenti nel mese di dicembre 2021 vengono riproposti per i mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre dal mese di marzo le detrazioni collegate alla tipologia “F” vengono impostate a “N”. L’utente, in presenza delle condizioni previste dalla norma per i figli di età compiuta di 21 anni, possono modificare manualmente le impostazioni predeterminate in automatico dalla procedura

Le condizioni di spettanza del TIR possono essere recuperate dai valori impostati nel 2021 in mancanza di attivazione del flag “Non applicazione TIR Anno Corrente”. Viceversa, in caso di attivazione del flag, la selezione di spettanza TIR 2022 sarà azzerata con indicazione di “Non applicazione”. Sarà onere dell’utente reimpostare le scelte effettuate dai dipendenti. 

  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;
  1. Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2021. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2021 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2022;
  2. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2021. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.
  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2021 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2022 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2021.
  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2022 in funzione dei nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2022 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2022. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.
  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

La creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”.

Saldo Imposta Sostitutiva 2021

Scade il 16/2/2022 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2021.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2022, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2021, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2021, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2022 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario (inserito nella Tabella Codici Tributi F24).

INPS: aggiornamenti 2022

Massimali CIG per il 2022

Per il 2022 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2022

Per il 2022 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

Congedo paternità

L’articolo 1 comma 134 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 conferma e rende strutturale, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il congedo già previsto dall’art. 4 co. 24 lett. a) della legge n. 92/2012, e ampliato dalla Legge n. 178/2020. Sono previsti, come per lo scorso anno:

  • Congedo obbligatorio 10 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
  • Congedo facoltativo 1 giorno, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura del 100% della retribuzione a carico dell’Inps.

INPS: Minimali Massimali 2022

Per il 2022 rimaniamo in attesa della pubblicazione della Circolare dell’INPS con i valori ufficiali.

Proroga Esonero Under 36 e Decontribuzione Sud

Con Messaggio n. 403 del 26/01/2022 l’INPS comunica la proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 1863 final del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ciò premesso si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022 C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Per conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

La Commissione europea, inoltre, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 è innalzato a 2,3 milioni di euro per le imprese diverse da quella della produzione di prodotti agricoli e operanti nel settore della pesca.

Per le modalità operative di applicazione dell’esonero contributivo per assunzioni / trasformazioni di giovani under 36 rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 10/2021, mentre per la Decontribuzione Sud alla Circolare Lavoro n. 02/2021.

Per i lavoratori beneficiari della Decontribuzione Sud, è necessario posticipare la fine del beneficio al 30/06/2022.

Tasso legale 1,25% dal 1/1/2022

Il Ministero dell’Economia con decreto 13 dicembre 2021 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale subisca un aumento passando dalla misura dello 0,01% a quella dello 1,25%.

L’aumento del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2022, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura del 1,25%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

L’aumento riguarderà anche la rateazione INAIL da autoliquidazione, di prossima scadenza, per le rate successive al 16 febbraio 2022, così come le sanzioni INPS per mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2022

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2022 al 31/12/2022.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2022, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto. In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.

Per i contratti di nuova immatricolazione stipulati dal 1 luglio 2020 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:

  • 25% di 15.000 km per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
  • 30% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
  • 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • 60% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’ necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2021 e il 14 gennaio 2022 è pari a 106,2.