• Calendario gennaio 2025

  • Legge di Bilancio 2025

  • Aliquote per scaglioni di reddito

  • Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

  • Trattamento Integrativo Retribuzione

  • Nuovo Bonus esente e detrazione aggiuntiva

  • Detrazioni per carichi di famiglia

  • Welfare per trasferimento novi assunti

  • Esonero lavoratrici con figli

  • Fringe Benefit

  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato

  • Congedo parentale

  • Procedura apertura anno 2025

  • Maggiorazione deduzione nuove assunzioni

  • Incremento occupazionale

  • Determinazione della maggiorazione

  • Ulteriore maggiorazione

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2024

  • INPS: aggiornamenti 2025

  • INPS: Minimali Massimali 2025

  • Massimali CIG per il 2025

  • Decontribuzione Sud

  • Certificazione Unica 2025

  • CCPL Edilizia Industria

  • Bergamo EVR 2025

  • Altre Casse Edili EVR 2025

  • Dirigenti Previndai: contributi

  • CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni

  • Trattamento economico

  • Indennità di trasferta

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2024

Calendario gennaio 2025

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 2
Festività non godute 0
Sabati (settimane) 4

Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) interviene su vari istituti con conferme, modifiche e novità che impattano direttamente in ambito lavorativo nella configurazione del prelievo contributivo e fiscale dal 1 gennaio 2025.

Aliquote per scaglioni di reddito

Le aliquote e gli scaglioni fiscali in vigore nel 2024 vengono confermate e rese strutturali dal 2025.

Vengono così a regime le tre aliquote per scaglioni di reddito da applicare sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, utili per la determinazione dell’imposta lorda.

Reddito annuale Euro Aliquota %
Fino a 28.000 23,00
Fino a 50.000 35,00
Oltre 50.000 43,00

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Anche la detrazione per redditi di lavoro dipendente viene confermata in via strutturale.

In particolare il lavoratore dipendente avrà diritto a una detrazione per reddito di lavoro dipendente e assimilato pari a:

  • 955 se il reddito complessivo non supera € 15.000 e in ogni caso la detrazione non potrà essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione spettante non potrà essere inferiore a € 1.380. Entrambe le detrazioni minime vanno rapportate al periodo di lavoro se il lavoratore non dichiara di possedere altri redditi
  • Se il reddito complessivo è compreso fra € 15.000 e € 28.000 spettano € 1.910 + € 1.190 x (28.000 – RC) / 13.000
  • Se il reddito complessivo è compreso tra € 28.000 e € 50.000 spettano € 1.910 x (50.000 – RC) / 22.000
  • Se il reddito complessivo è maggiore di € 50.000 non spetta alcuna detrazione

La detrazione va aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è compreso fra € 25.000 e € 35.000.

La detrazione è comunque rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

Nel calcolo del reddito complessivo non si deve tener conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Trattamento Integrativo Retribuzione

Trova conferma nella Legge di Bilancio 205 anche il Trattamento Integrativo della Retribuzione (TIR) con le medesime regole di applicazione già in vigore nel 2024.

Per i redditi di lavoro dipendente non superiori a € 15.000, il Trattamento Integrativo il cui importo annuale è pari a € 1.200,00, spetterà solo a condizione che il valore della detrazione per lavoro dipendente, diminuita di € 75,00, non vada ad azzerare l’imposta lorda (€ 1.955,00 – € 75,00 = € 1.880,00).

Nuovo Bonus esente e detrazione aggiuntiva

La legge 207/2024 introduce due nuovi istituti fiscali che, nelle intenzioni del legislatore, vanno a sostituire l’esonero contributivo che dal 2025 non trova più applicazione.

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 disciplinano l’erogazione di un bonus, differenziato in funzione del reddito complessivo del lavoratore, nelle seguenti misure:

Soglia reddito Aliquota Valore Massimo
8.500 7,10 % 603,50
15.000 5,30 % 795,00
20.000 4,80 % 960,00

Il valore del Bonus introdotto dalla Legge Finanziaria, in attesa delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere riproporzionato, come già avviene per le detrazioni per lavoro dipendente, in funzione dei giorni di lavoro del mese.

Il comma 6 dell’articolo 1 introduce poi un’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori con reddito compreso fra € 20.000,00 e € 40.000,00, detrazione sempre rapportata al periodo di lavoro. Tale ulteriore detrazione è di importo pari a:

  • Se il reddito complessivo è compreso fra € 20.000,00 e € 32.000,00 l’ulteriore detrazione vale € 1.000
  • Se il reddito complessivo è compreso fra € 32.000,00 e € 40.000,00 l’ulteriore detrazione vale € 1.000 x (40.000 – RC) / 8.000

Il reddito complessivo utile ai fini dell’erogazione del bonus e dell’ulteriore detrazione deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La norma stabilisce che i sostituti d’imposta debbano riconoscere in via automatica sia il bonus sia l’ulteriore detrazione, salvo la verifica in sede di conguaglio fiscale della spettanza degli stessi. In ogni caso il lavoratore potrà comunicare a proprio datore di lavoro di non aver diritto ai benefici fisali in parola. Qualora in sede di conguaglio si rilevi non spettante o spettante in misura ridotta sia il bonus sia l’ulteriore detrazione, il sostituto d’imposta provvede al recupero e qualora la somma da recuperare risulti superiore a € 60,00, il recupero dovrà essere effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio secondo uno schema già conosciuto per il Trattamento Integrativo della Retribuzione.

Naturalmente, in sede di conguaglio di fine rapporto, sarà giocoforza indispensabile trattenere in un’unica soluzione il bonus e l’ulteriore detrazione non spettante.

I sostituti d’imposta recupereranno il bonus mediante compensazione in F24 tramite i codici tributo che saranno emanati dall’Agenzia Entrate.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il comma 11 dell’articolo 1 introduce alcune modifiche ai fini dell’assegnazione delle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare:

  • Il valore della detrazione per i figli, di età superiore ai 21 anni è confermato in € 950,00, ma vengono esclusi i figli di età pari o superiore a 30 anni;
  • Le detrazioni per altri familiari a carico, dal 2025, riguarderanno solo gli ascendenti che convivono con il contribuente, quindi solo padre, madre, nonni e bisnonni.

Le detrazioni per coniuge, figli e ascendenti, per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.

Welfare per trasferimento novi assunti

I commi da 386 a 389 dell’articolo 1 prevedono che l’erogazione o il rimborso delle somme per il pagamento di canoni di locazione e delle spese di manutenzione di fabbricati locati dai dipendenti assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025, con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000,00 nell’anno precedente la data di assunzione, non concorrono a formare reddito, né imponibile contributivo, entro il limite di € 5.000,00 annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

La condizione per poter accedere all’esonero è quella che il dipendente abbia trasferito la residenza nel comune di lavoro situato a oltre 100 km. di distanza dal comune di precedente residenza.

Pur essendo una misura di welfare, la norma non prevede che questo tipo di agevolazione sia condizionato alla mesa a disposizione della generalità o categoria omogena di dipendenti. Potrà essere indirizzata quindi a singoli lavoratori in modo discrezionale.

Esonero lavoratrici con figli

I commi 219 e 220 dell’articolo 1 introducono un regime di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo a carico delle medesime per il triennio 2025-2027.

L’esonero spetta alle lavoratrici madri di due o più figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero spetta anche alle lavoratrici a tempo determinato, che nella versione dell’esonero in vigore nel 2024 ne erano escluse.

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua.

Il beneficio in esame, per gli anni 2025 e 2026, non si applica alle lavoratrici che risultano già beneficiarie dell’esonero contributivo del comma 180 articolo 1 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ovvero le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ricordo che la norma del 2024 prevede l’esonero totale al 100 della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, fino a un massimo di € 3.000 riparametrati su base mensile.

Si attendono le istruzioni operative dell’INPS per poter attivare la misura dell’esonero, ma a partire dal mese di gennaio, la misura agevolativa prevista per le lavoratrici madri di due o più figli non potrà trovare applicazione.

Per bloccare l’esonero contributivo collegato alle lavoratrici madri di due figli, attivo per l’anno 2024, da gennaio 2025 si consiglia di non cancellare le informazioni di Anagrafica Personale, ma solo di non indicare la voce di calcolo ELA.02 nel campo Esonero 2 figli nella tabella Minimali/Massimali INPS 2025.

In questo modo, quando l’esonero lavoratrici madri di due figli previsto dalla nuova legge finanziaria entrerà a regime, non sarà necessario riscrivere i codici fiscali dei figli della lavoratrice in Pagina Contributi di Anagrafica Personale, perché già presenti.

Fringe Benefit

I commi 16 e 17 dell’articolo 1 hanno previsto che, per il 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

E’ confermato per il 2025 l’imposizione al 5%, con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Congedo parentale

I commi da 217 a 218 dell’articolo 1 intervengono in materia di congedo parentale aumentando i mesi per i quali è possibile fruire dell’indennizzo maggiorato al 80% per i genitori di figli fino ai sei anni di età

Le nuove regole si applicano ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità ex art. 16 del D. Lgs. 151/2001 o il congedo di paternità, successivamente al 31.12.2024 e che fruiscono del congedo parentale entro il sesto anno di vita del figlio.

E’ in ogni caso necessario attendere il prossimo provvedimento dell’INPS al fine di verificare le istruzioni di prassi e gli specifici codici da utilizzare per esporre gli eventi nel flusso UniEMens.

Procedura apertura anno 2025

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2024 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2025.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2024 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2025 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2025.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2024 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2025. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2024. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Installare la nuova versione di UNO Rel. 36.01

Effettuare l’import delle voci di calcolo che consentiranno la corretta gestione del Bonus e Ulteriore Detrazione L. 207/2024.

Per procedere all’import è necessario seguire le consuete modalità:

  1. Da Menù Utility – Import Tabelle selezionare i flags Voci di calcolo e Voci di calcolo comuni;
  2. Selezionare l’opzione Sovrascrivi a parità di codice;
  3. Confermare con il comando F10 – Salva.

Al termine dell’operazione la tabella Voci di calcolo comuni sarà completata con le nuove voci di calcolo in pagina Bonus/Ulteriore detrazione L. 207/2024 nel seguente modo:

Le voci di calcolo di recupero Bonus esente “BON.32, BON.32, BON.34” importate dovranno essere poi completate con il nuovo codice tributo di prossima pubblicazione, oltre che agganciate al conto contabile Erario c/ritenute.

Le voci di calcolo di recupero Ulteriore detrazione “UDE.08, UDE.09” importate dovranno essere agganciate al conto contabile Erario c/ritenute. Il codice tributo ad esse riferibili 1001 è già stato impostato.

  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2024 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2024. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2024. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2024 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2025, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2025 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

Tramite la stampa di riepilogo TFR sarà possibile anche ottenere i valori utili alla scrittura contabile di assestamento relativa all’accantonamento TFR per l’anno appena trascorso, comprendente anche la registrazione del debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In dettaglio:

La stampa riepilogo TFR può essere realizzata comprendendo tutti i rapporti di lavoro dell’anno ovvero, tramite l’attivazione del flag “Escludi rapporti con erogazione a saldo TFR dell’anno”, con solo i dipendenti ancora in forza alla data del 14 dicembre 2024. 

La stampa completa (senza attivazione flag) consente di verificare che il TFR al 31/12/2023 (accantonato in azienda) sia allineato con quello contabile, così come risulta dalle aperture di bilancio al 1/1/2024, nonché di verificare che il valore dell’imposta sostitutiva corrisponda alla somma dell’acconto e del saldo della medesima (ved. successivo punto7).

La stampa con esclusione dei rapporti di lavoro con erogazione a saldo TFR nell’anno (con attivazione flag) fornisce il valore dell’accantonamento TFR al 31/12/2024 per i dipendenti ancora in essere (la quota TFR per i dipendenti cessati è già stata contabilizzata in corso d’anno). L’accantonamento TFR, corrispondente alla quota TFR (colonna L) dell’anno al netto di quanto destinato a Previdenza complementare e Fondo Tesoreria INPS (colonne F e F1) dovrà essere contabilizzato portando a debito il Fondo TFR al netto dell’imposta sostitutiva (colonna C).

Nella stampa saldo TFR per i dipendenti ancora in essere viene inoltre evidenziato il valore di eventuali anticipazioni TFR di quote maturate nell’anno (colonna L “*” di cui erogato A.C.)

Dopo la registrazione della scrittura di assestamento in parola, il saldo del conto contabile Fondo TFR dovrà coincidere al Fondo TFR accantonato al 31/12/2024 (colonna I).

  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2024 al 2025 è necessario selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2024, ovvero, quelli con residuo TFR) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

Nella procedura di apertura anno per la parte relativa agli Archivi dipendente prestare attenzione all’opzione “Non applicazione TIR Anno Corrente” (ved. punto e). Lasciando attivo il flag nella Pagina IRPEF 2025 del dipendente sarà automaticamente disattivato l’applicazione del TIR.

Anche per il Bonus L. 207/2024 esiste la possibilità di abilitazione automatica della scelta “Applicazione mensile” che applicherà il Bonus in funzione del reddito presunto calcolato, o di quello inserito, per l’anno 2025 (ved. punto f).

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2025 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2024 nel campo indice anno precedente;
  1. Per l’anno 2025 vengono create le nuove tabelle aliquote / scaglioni Irpef e Detrazioni Irpef, il cui contenuto deve essere rettificato come illustrato di seguito.

Nella tabella IRPEF 2025 devono essere rettificati i valori limite di fringe benefit e gli scaglioni IRPEF.

Per quanto riguarda la disciplina dei fringe benefit applicabile, con riferimento al solo periodo d’imposta 2025, la legge di bilancio 2025 ha confermato i valori del 2024. Quindi non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi presati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

Confermate le aliquote e gli scaglioni di reddito 2024 per il 2025:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

E‘ confermata la tassazione sugli emolumenti collegati alla produttività nella misura del 5%, nel rispetto del limite reddituale e di importo.

Nella tabella Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni 2025 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto.

Nella nuova Pagina L. 207/2024 i valori Bonus e Ulteriore Detrazione devono essere impostati come segue

  1. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2024 al successivo anno.
  1. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2025 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2025, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2025 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2024 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2024 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2024. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

  1. Le condizioni di spettanza del TIR possono essere recuperate dai valori impostati nel 2024 in mancanza di attivazione del flag “Non applicazione TIR Anno Corrente”. Viceversa, in caso di attivazione del flag, la selezione di spettanza TIR 2024 sarà azzerata con indicazione di “Non applicazione”. Sarà onere dell’utente reimpostare le scelte effettuate dai dipendenti.
  1. Le condizioni di spettanza del Bonus e Ulteriore Detrazione previsti dalla Legge di Bilancio 2025 sono verificate per ogni singolo mese in presenza di attivazione della scelta “Applicazione mensili Bonus L. 207/2024”. Viceversa la scelta sarà azzerata e il Bonus non sarà applicato
  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;
  1. Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2025. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2024 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2025;
  1. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2024. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.
  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2024 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 17/2/2025 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2024.
  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2025 con i valori pubblicati in questa circolare
  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2025 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori pubblicati in questa circolare.
  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2025. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.
  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

La creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”

Maggiorazione deduzione nuove assunzioni

E’ stata pubblicata in data 20 gennaio 2025 la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E esplicativa della norma di maggiorazione del costo complessivo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 e del decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il beneficio fiscale è stato introdotto in attuazione dell’art. 6, comma 1 lett. b) della Legge 9 agosto 2023 n. 111 di delega al Governo all’adozione di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

L’articolo 1, commi 399 e 400 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha disposto una proroga della norma ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Possono fruire della maggiorazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che, nel corso del 2024, abbiano proceduto a nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, generando un incremento della media degli occupati in relazione all’anno precedente. Per poter aver accesso all’agevolazione le aziende devono aver esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (366 per il 2024).

Incremento occupazionale

L’agevolazione spetta in presenza di incremento occupazionale, al verificarsi delle seguenti due condizioni:

  • Incremento occupazionale: nel periodo d’imposta agevolato si deve essere registrato un incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto a quello precedente. Ciò significa che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2024) deve essere superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
  • Incremento occupazionale complessivo: al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2024), il numero dei lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.

Entrambe le condizioni devono essere avverate, per cui, anche in presenza di un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, l’agevolazione è esclusa se il numero complessivo di dipendenti sia pari a quello della totalità degli occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

La media dei lavoratori è calcolata sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365.

I contratti di apprendistato devono intendersi quali contratti a tempo indeterminato.

Per la determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e per il calcolo dell’incremento / decremento occupazionale, sia tempo indeterminato che complessivo, in particolare:

  • Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti (trasferimento di aziende / rami d’azienda, cessioni di contratto di lavoro ex art. 1406 cc). Pertanto, se nel periodo oggetto di verifica di agevolazione, si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie / cessioni di contratto, tali dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell’incremento occupazione, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, né per il datore di lavoro cedente, né per il cessionario. Rilevano invece gli assunti a tempo indeterminato nel 2024, sia per il cedente che per il cessionario, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, il nuovo datore di lavoro non può fruire del benefico qualora il contratto non sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Invece, nel caso in cui le ipotesi di cui sopra si realizzino nel periodo d’imposta 2024, i dipendenti a tempo indeterminato rilevano ai fini della determinazione del benefico sia per l’originario datore di lavoro sia per il nuovo, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro ciascuno.

  • Rilevano i lavoratori dipendenti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2024.
  • I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste per i lavoratori full time.
  • Nel distacco di personale, per l’impresa distaccataria non rileva il personale a tempo indeterminato in distacco. Rilevano quindi solo per l’impresa distaccante, se non distaccati all’estero.
  • Nelle ipotesi di somministrazione la maggiorazione spetta all’impresa utilizzatrice in relazione ai lavoratori somministrati, purché assunti a tempo indeterminato dal somministratore, in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro presso l’impresa utilizzatrice.

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore tra:

  • Il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lett. B) n. 9 del codice civile;
  • L’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Deve dunque farsi riferimento al dato contabile, rilevando le seguenti voci di bilancio:

  • B9 Personale
    • B9a) Salari e stipendi
    • B9b) Oneri sociali
    • B9c) Trattamento di fine rapporto
    • B9d) Trattamento di quiescenza e simili
    • B9e) Altri costi

Dal costo complessivo del personale su cui applicare la maggiorazione devono essere eliminati gli importi relativi al costo del personale relativo ai dipendenti i cui contratti soni stati ceduti.

Al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024 si potrà applicare una maggiorazione di costo pari al 20%.

Ulteriore maggiorazione

La maggiorazione di deduzione viene incrementa di un ulteriore 10% in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili alle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell’Allegato 1 del D. Lgs. n. 216/2023.

L’Allegato 1 indica quali lavoratori meritevoli di maggior tutela:

  • Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, n. 99 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione
  • Persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/99, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori di età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione
  • Le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea
  • Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione
  • Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile
  • Lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale
  • Soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza

La norma dispone che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

In gestioni annuali è stato creato il modulo Maxideduzione 120% art. 4 D. Lgs. n. 216/2023. Il modulo comprende le fasi di elaborazione, gestione e stampa che consentono di verificare le condizioni di accesso alla misura agevolativa e di quantificare i costi da maggiorare.

Nella fase di elaborazione del costo da maggiorare l’utente può scegliere se includere o meno il costo delle ferie e permessi maturati in corso d’anno. I ratei ferie e permessi potranno essere inseriti nel costo, alternativamente, o solo per i dipendenti a cui risulti attivato il flag di Anagrafica Personale Pagina Cedolino/Varie denominato “Calcola ferie e permessi in costi”, ovvero potranno essere calcolati e applicati per tutti i dipendenti. Viene prevista anche l’alternativa di non applicare al costo i ratei di ferie a permessi.

Nella gestione sono messe a disposizione le informazioni circa l’incremento del personale a tempo indeterminato e dell’incremento occupazionale complessivo che vengono estratti dalla lettura delle anagrafiche personale, ma che possono anche essere oggetto di gestione manuale (per esempio quando l’azienda non ha a disposizione gli archivi aggiornati relativi agli anni precedenti). Sia il saldo dell’incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato che quello complessivo devono risultare positivi.

Viene inoltre proposto il costo del personale Anno Corrente e Anno Precedente riportando i valori contabili del gruppo 4400000 Costi del Personale inserito nei parametri aziendali. Anche in questo caso è possibile effettuare interventi manuali per inserire valori non presenti nel Sistema Informativo o per modificare quelli estratti. La differenza fra il costo Anno Corrente e quello Anno Precedente deve risultare positiva.

Dopo le verifiche effettuate sugli incrementi di cui sopra, sarà possibile verificare e gestire la maggiorazione della deduzione di costo per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Per ciascun lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato nell’anno preso in considerazione la procedura evidenzia il costo così come risulta dagli archivi dell’Area Paghe. Se il costo complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato risulta inferiore all’incremento di costo del personale, come risulta dal bilancio di esercizio, l’intera quota di costo viene assunta come base di calcolo per la maggiorazione del 20%. Se viceversa l’incremento di costo del personale, come risulta dal bilancio contabile, dovesse risultare inferiore alla somma dei costi dei lavoratori neoassunti a tempo indeterminato, allora la base di calcolo per la maggiorazione sarà riproporzionata.

E’ inoltre possibile per i lavoratori individuati dalla norma come destinatari di maggior tutela inserire l’ulteriore maggiorazione del 10%.

Il Bottone ricalcola che in fase di elaborazione è di colore rosso, effettuerà il calcolo definitivo delle basi di calcolo e delle maggiorazioni spettanti divenendo di colore verde.

Per verificare in dettaglio il calcolo della media occupazione sia dei lavoratori a tempo indeterminato che complessivo si può attivare la stampa Media forza lavoro per anno presente nel Menù Gestioni annuali.

Saldo Imposta Sostitutiva 2024

Scade il 17/2/2025 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2024.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2025, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2024, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2024, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2025 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Nel caso in cui la differenza sia negativa, il credito potrà essere portato in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:

  • sia nel quadro ST come versamento in eccesso,
  • sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e risultante dalla dichiarazione annuale.

Tale credito potrà essere utilizzato, solo dopo la presentazione del modello 770, con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

È opportuno ricordare che, qualora il credito complessivo sia di importo superiore a 5mila euro, sarà obbligatorio apporre alla dichiarazione del sostituto d’imposta il visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 241/1997 o l’alternativa attestazione del soggetto che effettua il controllo contabile, limitatamente al caso in cui quel credito venga utilizzato in compensazione orizzontale, cioè con debiti di natura diversa (ad esempio, Iva, contributi Inps, premi Inail, ecc.).

INPS: aggiornamenti 2025

INPS: Minimali Massimali 2025

Con circolare n. 26 del 30 gennaio 2025 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, i dati ufficiali degli importi dei minimi di retribuzione giornaliera e aggiornamento di altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Nella Tabella Minimali / Massimali devono quindi essere verificati i valori.

Nella Tabella Massimali per Congedo Straordinario 2024 devono essere applicati i valori.

Massimali CIG per il 2025

Con circolare n. 25 del 29 gennaio 2025 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e d’Indennità Naspi in vigore dal 1 gennaio 2025.

Per il 2025 i valori dei massimali CIG per il settore edile e per quello ordinario devono essere i seguenti.

Decontribuzione Sud

Dal 1 gennaio 2025, in assenza di una nuova autorizzazione da pate della Commissione europea, non sarà più applicabile l’esonero contributivo di cui all’articolo 1 comma 161 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Come chiarito nella Circolare n. 7/2024 l’esonero ha potuto trovare applicazione solo fino al 31/12/2024.

Per i lavoratori beneficiari della Decontribuzione Sud, data la scadenza fissata al 31/12/2024, non sarà necessario procedere ad alcuna variazione della loro anagrafica. La misura agevolativa non sarà più calcolata a partire da gennaio 2025.

Certificazione Unica 2025

Con provvedimento del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2025 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, unitamente alle istruzioni per la compilazione

La Certificazione Unica 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2025, prorogato al 17.03.2025 essendo il 16 marzo una domenica.

Sarà a breve disponibile la nuova versione UNO con il manuale aggiornato contenente le novità del modello e le nuove procedure di stampa e creazione file telematico. 

CCPL Edilizia Industria

Riportiamo di seguito le novità retributive e contributive per alcune province. Non si escludono altri rinnovi provinciali per i quali rimandiamo alle rispettive informative messe a disposizione dalle Casse Edili

Bergamo EVR 2025

In attesa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale e Integrativo Provinciale, le parti sociali hanno ritenuto di proseguire con l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) valido fino al 31/12/2024 anche per l’anno 2025.

Tal erogazione è da considerarsi quale anticipazione dell’EVR che sarà introdotta in via definitiva con successiva decisione.

I valori di riferimento per il 2025 rimangono inalterati. Di seguito gli importi

Operai

Livello EVR 2024 / ora
4 Livello 032
3 Livello / Operaio Specializzato 030
2 Livello / Operaio Qualificato 0,27
1 Livello / Operaio Comune 0,23

Impiegati

Livello EVR 2024 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 78,99
6 Livello / 1° Categoria 71,09
5 Livello / 2° Categoria 59,24
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 55,29
3 Livello / 3° Categoria 51,34
2 Livello / 4° Categoria 46,21
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 39,49

La tabella retributiva del Contratto Collettivo Edilizia Industria Bergamo riporterà in automatico i valori erogati fino a dicembre 2024 a gennaio 2025 in Pagna Retribuzione del Personale in sede di caricamento dei cedolini.

Altre Casse Edili EVR 2025

In attesa della verifica dell’andamento congiunturale del settore nelle diverse province che non abbiano già pubblicato i valori EVR per il 2025, mediante l’utilizzo dei parametri del triennio 2024/2023/2022 rapportati al triennio 2023/2022/2021, l’Elemento Variabile della Retribuzione, da gennaio 2025 va azzerato. Eventuali recuperi saranno disposti successivamente.

Le tabelle retributive del Contratto Collettivo Edilizia Industria dovranno quindi essere modificate azzerando l’importo relativo all’EVR.

Dirigenti Previndai: contributi

A seguito dell’accordo del 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager sono stati fissati nuovi valori per il massimale contributivo e la distribuzione dell’onere a carico azienda e dipendente.

L’Accordo del 13 novembre 2024, per quanto concerne la previdenza complementare, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, ha stabilito:

  • innalzamento del massimale contributivo annuo da 180.000 a 200.000 euro;
  • fermo restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8%, la distribuzione del carico fra azienda e lavoratore non sarà più uniforme. Dalle percentuali del 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente, si passa alle misure del 6% a carico azienda e 2% a carico del dirigente. Rimane fermo il principio di flessibilità con facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell’1%.

Per il 2025 è confermato un livello minimo di contribuzione a carico dell’azienda di 4.800 euro, indipendentemente dall’anzianità di servizio.

La nuova tabella c/s dei dirigenti deve quindi essere modificata, per l’ipotesi minimale, nel seguente modo.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni

In data 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Logistica Trasporto Merci e Spedizioni.

Trattamento economico

E’ previsto l’incremento dei minimi tabellari a partire da gennaio 2025 fino a dicembre 2027, che coincide con la scadenza del rinnovo contrattuale, oltre che la fine della corresponsione dell’indennità di copertura economica (ICE)

Livelli Dal 01/01/2025 Dal 01/01/2026 Dal 01/01/2027 Dal 01/06/2027
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Q 2.523,77 2.574,98 2.621,65 2.681,13
1 2.363,28 2.411,46 2.448,13 2.496,85
2 2.173,97 2.218,21 2.254,88 2.302,61
3S 1.960,37 2.000,37 2.030,37 2.070,37
3 1.908,05 1.946,84 1.976,84 2.016,54
4 1.813,29 1.850,26 1.876,93 1.912,84
4J 1.766,86 1.802,92 1.829,59 1.865,28
5 1.726,49 1.761,64 1.784,97 1.817,09
6 1.615,71 1.648,74 1.672,07 1.703,66
PERSONALE VIAGGIANTE
C3 1.981,46 2.021,61 2.071,61 2.131,65
B3 1.970,37 2.010,37 2.050,37 2.100,37
A3 1.962,62 2.002,47 2.035,80 2.079,10
F2 1.909,14 1.948,09 1.978,09 2.017,83
E2 1.908,11 1.946,91 1.976,91 2.016,61
D2 1.907,03 1.945,68 1.975,68 2.015,34
H1 1.847,75 1.885,20 1.913,53 1.951,22
G1 1.838,78 1.876,08 1.902,75 1.938,73

Indennità di trasferta

Sono state aggiornate le misure dell’indennità di trasferta per il personale viaggiante che con decorrenza dal 1 gennaio 2025, per il territorio nazionale sono le seguenti:

Quantità Indennità giornaliera
dalle 6 alle 12 ore Euro 23,80
dalle 12 alle 18 ore Euro 35,02
dalle 18 alle 24 ore Euro 43,16

Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e il 14 gennaio 2025 è pari a 120,2.