Import tabelle e Manutenzione Rel. 36.05
Dopo aver installato la versione 36.05 di UNO è necessario:
- da menù Utility – Travasi e manutenzioni eseguire la Manutenzione Anagrafica personale Rel. 36.05, per ciascuna azienda in gestione;
- da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i codici DM10, gli elementi codici UniEMens, gli Eventi, le Indennità maternità c/INPS nonché le Voci di calcolo per recepire le modifiche illustrate nei paragrafi successivi in materia di Esonero giovani under 35 e donne e di Indennità congedo parentale 80%.
- Selezionare gli archivi codici DM10, elementi codici UniEMens, Eventi, Indennità maternità c/INPS e Voci di calcolo
- Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
- Confermare con F10
Esonero contributivo giovani under 35 e donne svantaggiate
Con Circolari n. 90 e 91 del 12 maggio 2025 e successivo Messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, l’INPS ha reso note le proprie istruzioni operative in ordine all’esonero per l’assunzione / trasformazione di giovani under 35 a tempo indeterminato e per l’assunzione di donne svantaggiate di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legge 7 maggio 2024 n. 60 convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95.
Esonero Under 35
Il decreto legge n. 60/2024, meglio noto come Decreto Coesione” all’articolo 22 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati per i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Resta escluso il personale dirigenziale e i contratti di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente.
L’esonero spetta a condizione che alla data dell’assunzione / trasformazione il soggetto lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età (34 anni e 364 giorni max) e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione / trasformazione non pregiudica la fruibilità dell’esonero, a condizione che l’apprendistato non sia proseguito al termine in un ordinario rapporto di lavoro.
Il requisito dell’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore, come anche il requisito anagrafico, deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti l’articolo 22 comma 4 del DL n. 60/2024, stabilisce che se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l’esonero, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può comunque fruire dell’agevolazione, chiaramente solo per i mesi residui, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione, purché intervenuta entro il 31 dicembre 2025.
L’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Bonus Donne
Il decreto legge n. 60/2024 all’articolo 23 ha introdotto un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, e comunque nei limiti di spesa autorizzati dal decreto, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati per le lavoratrici donne di qualsiasi età con qualifica di operaia, impiegata o quadro. Resta escluso il personale dirigenziale e i contratti di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente.
L’esonero spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di donne che:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, per un max di 24 mesi per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, per un max di 24 mesi per le assunzioni effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, per un max di 12 mesi per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
La condizione di essere privo di impiego, in accordo con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, si riferisce a quelle lavoratrici che non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero colo che hanno svolto un’attività di lavoro in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (euro 5.500 per il lavoro autonomo ed euro 8.500 per il lavoro parasubordinato).
Misura incentivi under 35
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 500 euro su base mensile (euro 16,12 per ogni giorno) per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’articolo 22, comma 3, del DL n. 60/2024, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economia Speciale unica per il Mezzogiorno, comprendente le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna prevede inoltre il riconoscimento dell’esonero in argomento nel limite massimo di euro 650 su base mensile (euro 20,96 per ogni giorno). Tale ultima disposizione, in quanto diretta a incentivare le assunzioni con misure differenziate per una specifica area geografica, ha dovuto necessariamente ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, intervenuta in data 31 gennaio 2025. Pertanto le assunzioni / trasformazioni incentivate per la Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno sono quelle effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni / trasformazioni di lavoratori part-time, ma in questo caso i limiti stabiliti dalla norma devono essere riproporzionati in funzione del rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto individuale e quelle previste per i lavoratori full time.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto o successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli al finanziamento di cui parleremo oltre, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo in funzione dell’importo ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario far riferimento alla contribuzione datoriale che può effettivamente essere oggetto di sgravio. In particolare non possono essere oggetto di sgravio:
- il contributo dovuto al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del cod. civ. di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006 n. 206 (Fondo Tesoreria);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria in misura pari al 10% degli importi destinati;
- misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, relative alla destinazione del trattamento fi fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’articolo 2120 del cod. civ..
Il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro previsto dall’articolo 3 comma 15 della legge 29 maggio 1982 n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del FPLD in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile è esonerabile. Contestualmente dovrà essere abbattuta la quota annua di trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Quindi, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del TFR o dovrà effettuare l’abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo per effetto dell’applicazione del massimale mensile, esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 22 del DL n. 60/2024, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate e nel rispetto delle procedure previste dalla norma.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Misura incentivi donne
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile (euro 20,96 per ogni giorno) per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni di lavoratrici part-time, ma in questo caso i limiti stabiliti dalla norma devono essere riproporzionati in funzione del rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto individuale e quelle previste per i lavoratori full time.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto o successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli al finanziamento di cui parleremo oltre, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo in funzione dell’importo ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario far riferimento alla contribuzione datoriale che può effettivamente essere oggetto di sgravio. In particolare non possono essere oggetto di sgravio:
- il contributo dovuto al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del cod. civ. di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006 n. 206 (Fondo Tesoreria);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria in misura pari al 10% degli importi destinati;
- misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, relative alla destinazione del trattamento fi fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’articolo 2120 del cod. civ..
Il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro previsto dall’articolo 3 comma 15 della legge 29 maggio 1982 n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del FPLD in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile è esonerabile. Contestualmente dovrà essere abbattuta la quota annua di trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Quindi, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del TFR o dovrà effettuare l’abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo per effetto dell’applicazione del massimale mensile, esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 22 del DL n. 60/2024, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate e nel rispetto delle procedure previste dalla norma.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Condizioni di spettanza generali
L’articolo 22 comma 5 del decreto legge n. 60/2024 prevede che il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare gli esoneri contributivi non spettano se:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di essere riassunto;
- presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione sia finalizzata all’inserimento di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- in mancanza la regolarità contributiva (DURC);
- in presenza di violazioni in materia previdenziale comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in mancanza del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. La violazione del divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzione in date differenti, il datore di lavoro che assume successivamente perde il requisito legittimante l’esonero, ovvero che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 del cod. civ., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al cessionario per il periodo residuo non goduto. Allo stesso modo, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente nelle ipotesi di cui all’art. 2112 cod. civ., ovvero in caso di trasferimento di azienda o di ramo della stessa.
Da ultimo, per quanto concerne la legittimazione a fruire dell’esonero contributivo a favore delle donne svantaggiate, va segnalata l’inapplicabilità ai casi di cambio di appalto di servizi, dove l’azienda che subentra a un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente. In questo caso l’assunzione discende da un obbligo previsto specificamente dalla contrattazione collettiva.
Ulteriori condizioni di spettanza Zes
Per gli esoneri previsti per le assunzioni / trasformazioni effettuate nella Zona Economia Speciale unica per il Mezzogiorno, è previsto inoltre il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
In particolare l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, ovvero dell’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendete la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori. Tenuto conto che i costi salariali comprendono sia la retribuzione che la contribuzione, il beneficio di cui all’articolo 22 comma 3 non potrà mai superare il 50% dei costi salariali.
Ulteriore requisito richiesto dall’autorizzazione della Commissione Europea è che l’assunzione del lavoratore deve comportare un incremento occupazionale netto.
In virtù del criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, per la verifica dell’incremento occupazionale si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione. Il datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione. Per questo motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione non si riscontri un incremento occupazionale netto, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute. L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- Dimissioni volontarie
- Pensionamento per raggiunti limiti di età
- Invalidità
- Licenziamento per giusta causa
- Riduzione volontaria dell’orario di lavoro
Inoltre, in forza dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si deve effettuare mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti. Il venir meno dell’incremento fa perdere il benefico per il mese di calendario di riferimento, mentre l’eventuale ripristino per i mesi successivi consente la fruizione del benefico dal mese di ripristino fino a scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
A seguito dell’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha precisato che anche la fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legge 60/2024 (assunzioni / trasformazioni under 35) è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione, ma solo per le assunzioni / trasformazioni effettuate a decorrere dal 1 lugli 2025.
Sarà cura dell’INPS registrare la misura dell’agevolazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
La verifica dell’incremento occupazionale netto con riferimento, sia alla regolamentazione comunitaria che alla norma interna, può essere verificata utilizzando la procedura Calcolo incremento occupazionale ULA presente nelle Gestioni Mensili / Servizi.
Coordinamento con altri incentivi
Le agevolazioni di cui all’articolo 22 e 23 del DL n. 60/2024 non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. A titolo esemplificativo:
- non è cumulabile con l’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi a appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articoli 4 commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012;
- non è cumulabile con la Decontribuzione Sud, disciplinata da ultimo dall’articolo 1 commi da 406 a 422 della legge di Bilancio 2025 (ved. Circolare n. 1/2025/ter);
- non è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi di cui all’articolo 2 comma 10-bis della legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
Fa eccezione l’esonero di cui all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162 pari al 1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Procedimento di ammissione under 35
Per conoscere l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, è necessario inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione utilizzando il modulo di istanza disponibile sul sito www.inps.it nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani” disponibile dal 16 maggio 2025.
Nel modulo di istanza on line devono essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore;
- tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive e l’aliquota contributiva datoriale;
- indicazione della regione o provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Per l’esonero di cui all’articolo 22 comma 1 (500 euro su tutto il territorio nazionale) la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Per l’esonero di cui all’articolo 22 comma 3 (650 euro Zone Economica speciale Sud) la domanda può essere invece presentata solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso, prima di assumere. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non saranno ammesse al beneficio.
L’INPS, ricevuta la domanda provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- per le domande Under 35 Sud consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare se sussistono le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornire, qualora vi sia capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, per le domande Under 35 Sud, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Se la domanda si riferisce ad un’assunzione in corso, e quindi solo per le domande articolo 22 comma 1, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria di assunzione / trasformazione, l’INPS fornisce mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito dell’accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Qualora invece l’istanza sia inviata per un’assunzione / trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC e una notifica nell’area delle comunicazioni bidirezionali, con le quali invita il soggetto richiedente a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Ai fini della fruizione delle misure di esonero, che costituiscono l’ammontare massimo dell’agevolazione, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo dove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.
Procedimento di ammissione donne
Per conoscere l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, è necessario inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione utilizzando il modulo di istanza disponibile sul sito www.inps.it nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne” disponibile dal 16 maggio 2025.
Nel modulo di istanza on line devono essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi della lavoratrice;
- tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive e l’aliquota contributiva datoriale;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con il quale si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle contribuzioni.
Per l’esonero donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e per quelle impiegate in settori di attività o professioni caratterizzate da accentuata disparità occupazionale di genere la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Per l’esonero donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nella Zes la domanda può essere invece presentata solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso, prima di assumere. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non saranno ammesse al beneficio.
L’INPS, ricevuta la domanda provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- per le domande Zes consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare se sussistono le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornire, qualora vi sia capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, per le domande Zes, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Se la domanda si riferisce ad un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria di assunzione, l’INPS fornisce mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito dell’accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Qualora invece l’istanza sia inviata per un’assunzione / trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC e una notifica nell’area delle comunicazioni bidirezionali, con le quali invita il soggetto richiedente a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Ai fini della fruizione delle misure di esonero, che costituiscono l’ammontare massimo dell’agevolazione, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo dove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i mesi di agevolazione spettante.
Sul sito INPS, nel portale Agevolazioni, è stata attivata la nuova procedura Incentivi Decreto Coesione dove è possibile inoltrare le nuove domande per gli esoneri Giovani under 35 e donne svantaggiate.
Conguaglio esoneri in UniEMens under 35
L’agevolazione contributiva di cui all’articolo 22 comma 1 (500 euro su tutto il territorio nazionale) può essere inserita nei flussi UniEMens a partire da giugno 2025 all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRteributivi> nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:
- nell’elemento <CodiceCausale> il valore “EG35” avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 1 – DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ovvero tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.
Le valorizzazioni dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
L’esonero contributivo di cui all’articolo 22 comma 3 (650 euro per la Zona Speciale per il Mezzogiorno) ferme restando le istruzioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere associati al <Codice Causale> “ES35” avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 – DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95”.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo, per il medesimo rapporto di lavoro, dell’esonero 50% “giovani under 30” di cui alla legge di bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda procedere all’applicazione della nuova e più favorevole agevolazione, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”;
- nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
Conguaglio esoneri in UniEMens donne
L’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2 commi 1 e 3 del decreto attuativo (donne prive di un impiegato regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e donne impiegate in settori di attività o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere) può essere inserita nei flussi UniEMens a partire da giugno 2025 all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRteributivi> nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:
- nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ED25” avente il significato di “Esonero contributivo Donne articolo 23 DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95 in esenzione”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ovvero tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato relativo alla specifica competenza.
Le valorizzazioni dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
L’esonero contributivo di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto attuativo (donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi per la Zona Speciale per il Mezzogiorno) ferme restando le istruzioni di cui ai punti precedenti, dovrà essere associato al <Codice Causale> “EDZE” avente il significato di “Esonero contributivo Donne articolo 23 DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95 in autorizzazione”.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo, per il medesimo rapporto di lavoro, dell’esonero 50% per l’assunzione di donne svantaggiate di cui all’articolo 4 commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012, e intenda procedere all’applicazione della nuova e più favorevole agevolazione, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M431” avente il significato di “Restituzione contribuzione della legge n. 92/2012”;
- nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
In Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 verificare la presenza dei nuovi codici per il conguaglio dell’esonero contributivo under 35 di cui al DL n. 60/2024. Particolare attenzione deve essere prestata all’attivazione del flag “Non riproporzionare al part-time”.
Dovranno inoltre essere disponibili anche i nuovi codici per i conguagli degli esoneri lavoratrici svantaggiate.
La circolare INPS n. 90 del 12/05/2025 precisa che il recupero dell’esonero under 35 e donne svantaggiate dei mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei mesi da giugno ad agosto 2025. La scelta del mese di recupero va effettuata inserendo in Anagrafica – Tabelle – Minimali Massimali INPS (anno 2025) Pagina Esoneri/Incentivi il mese di giugno, luglio o agosto 2025, oltre che i codici di conguaglio.
L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero deve contenere, in Pagina Contributi, il codice incentivo EG35 o ES35 per assunzioni/trasformazioni avvenute rispettivamente dal 1 settembre 2024 e dal 31 gennaio 2025.
Per le assunzioni / trasformazioni dei lavoratori full time, i limiti mensili e giornalieri sono indicati nei loro valori massimi, ovvero:
- articolo 22 comma 1 limite mensile 500 euro limite giornaliero 16,12 euro;
- articolo 22 comma 3 limite mensile 650 euro limite giornaliero 20,96 euro.
Si precisa che per gli esoneri dei dipendenti part-time vanno inseriti i limiti mensile e giornaliero riproporzionati in funzione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno. Tali limiti dovranno essere riproporzionati manualmente e rimarranno inalterati in caso di trasformazione del rapporto in full time o in un part-time con incremento dell’orario. Viceversa, in caso di riduzione dell’orario di lavoro o di trasformazione di un rapporto di lavoro full time in uno part-time sarà necessario intervenire sui limiti inseriti per ridurli proporzionalmente.
La durata del beneficio, intesa come differenza tra data fine e data inizio, sarà per entrambi gli esoneri pari a 24 mesi, ovvero per un periodo inferiore nel caso in cui sia stato ripreso un precedente esonero sfruttando il tempo residuo agevolato.
Per ottenere i valori da recuperare a titolo di esonero contributivo per i periodi arretrati al mese precedente a quello indicato nella tabella Minimali / Massimali INPS 2025, che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di giugno, luglio o agosto, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero esonero giovani under 35 e donne”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.
La stampa suddivide i dipendenti con esonero DL. 60/2024 Art. 22 c. 1, codice Incentivo pari a ‘EG35’, da esonero DL. 60/2024 Art. 22 c. 2, codice Incentivo ‘ES35’, nonché dai dipendenti con esonero DL. 60/2024 Art. 23, codice Incentivo pari a ‘ED35’ o ‘EDZE’ (per residenti nelle regioni della ZES) in pagina Contributi di Anagrafica personale.
Nella stampa sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al DL. 60/2024 Art. 22, commi 1 e 3, e Art. 23.
Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.
La stampa prevede anche la possibilità, attivando gli apposti flags “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nella sezione ‘Incentivo/Esonero contributivo’, la Soglia mensile e l’Importo corrente, così calcolati e indicati nella stampa.
Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps 2025 come mese di recupero dell’esonero contributivo, e inserito nella denuncia Individuale del flusso UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, con causale EG35 o ES35 o ED25 o EDZE, come impostata in Anagrafica Personale Pagina Contributi.
Il recupero arretrati esonero giovani under 35 e donne viene inserito mese per mese dopo il calcolo e il recupero esonero del mese corrente, che a regime dal mese successivo a quello di recupero arretrati, sarà l’unica indicazione all’interno dell’elemento InfoAggiuntive.
Per il Personale non più in forza nel mese di recupero arretrati (dimessi / licenziati) la procedura di elaborazione UniEMens inserirà in automatico i predetti lavoratori solo al fine di recuperare l’esonero spettante, lasciando le altre informazioni retributive e contributive completamente vuote.
Indennità Congedo Parentale 80%
Con Circolare n. 95 del 26/05/2025 l’INPS detta le istruzioni operative in materia di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 apportata dall’articolo 1 comma 217 della legge di Bilancio 2025.
L’articolo 1 comma 217 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, elevando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), dal 60% al 80% della retribuzione e disponendo l’elevazione dal 30% al 80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
L’elevazione dell’indennità in parola segue quelle già previste dall’articolo 1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023 (v. Circolare Lavoro 7/2023) e dalla Legge di Bilancio 2024 (v. Circolare Lavoro 4/2024).
La previsione normativa, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2024. Il diritto all’ulteriore mese di congedo indennizzato nella misura maggiorata spetta anche solo ci sia un solo giorno di congedo fruito dopo il 31 dicembre 2024.
E’ utile ricordare che la modifica normativa aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% elevando i mesi ad un massimo di 3 per ogni coppia genitoriale.
Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile, per un massimo di dieci mesi (elevati a 11 se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), come di seguito indicato:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023). Minore nato/adottato/affidato/collocato prima del 01 gennaio 2023 e periodo di congedo di maternità o paternità terminato dopo il 31/12/2022, ovvero, minore nato/adottato/affidato/collocato dal 01 gennaio 2023;
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023 e legge di Bilancio 2024). Minore nato/adottato/affidato/collocato prima del 01 gennaio 2024 e periodo di congedo di maternità o paternità terminato dopo il 31/12/2023, ovvero, minore nato/adottato/affidato/collocato dal 01 gennaio 2024;
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025). Minore nato/adottato/affidato/collocato prima del 01 gennaio 2025 e periodo di congedo di maternità o paternità terminato dopo il 31/12/2024, ovvero, minore nato/adottato/affidato/collocato dal 01 gennaio 2025;
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
I nuovi codici evento da utilizzare in UniEMens, a partire dal mese di gennaio 2025, sono:
- PG4 avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/202”;
- PG5 avente il significato di “Periodo di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”.
Si precisa che i congedi di cui ai codici “PG4” e “PG5” possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.
Inoltre, i medesimi codici “PG4” e “PG5” sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.
Nel flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Inoltre, è prevista la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.
In particolare, per l’evento “PG4” con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:
- Elemento <Lavorato> = “S”, o “N” qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”, o “1” qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “PG4”;
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi sempre a prescindere dalla presenza o meno di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione oraria);
- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.
Inoltre, per l’evento “PG4” con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- <TipoApplCongedoParOre>, indicando la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore “N”;
- <MonteOreGiornEquivalente>, da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore “C”); in tale caso deve essere indicato il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.
Il valore deve essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre>.
Per l’evento “PG5” con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:
- Elemento <Lavorato> = “N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1”, o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “PG5”;
- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.
Ai fini del conguaglio del congedo dovrà essere valorizzato in <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L331” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art.1, comma 217, della legge 207/2024”
Dovranno essere valorizzati:
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> con indicazione del codice fiscale del minore;
- <TipoIdentMotivoUtilizzo> di < IdentMotivoUtilizzoCausale> = “CF_PERS_FIS”;
- <AnnoMeseRif> con riferimento all’anno e mese della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata. Come sopra ricordato il dato non può essere antecedente al mese di gennaio 2025;
- <ImportoAnnoMeseRif> importo della prestazione conguagliata.
Si conferma che i codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025.
Tali codici, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, sostituiscono i codici già in uso, “PG0”, “PG1”¸ “PG2”, “PG3”, “L328” e “L330”, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2024.
Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.
Per quanto attiene agli eventi già denunciati con i codici evento e con i codici di conguaglio in vigore fino al 31/12/2024, ricadenti nel periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% – 60% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% – 60% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047” (v. Circolare n. 8/2023), che assume il più ampio significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30% – 60%”; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione nella misura dell’80% utilizzando il nuovo codice conguaglio “L331”.
La sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2025 a settembre 2025.
Infine, per la sistemazione degli eventi giornalieri, i datori di lavoro devono comunque procedere, tramite l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> o tramite l’invio di flussi di variazione delle denunce individuali, alla variazione dei codici evento con i nuovi codici “PG4” o “PG5”.
A seguito della procedura di import tabelle sono disponibili i due nuovi codici Evento di Congedo Parentale “PG4” e “PG5” nella pagina Eventi Maternità della tabella Codici comuni DM10 / UniEMens.
Il codice evento “PG5”, già presente nella tabella Codici comuni DM10/UniEMens – pagina Eventi Maternità (v. sopra), a seguito della procedura di import, contiene le info che permettono alla procedura di gestire l’evento in denuncia UniEMens (Tipo fruizione, Differenza da accreditare, indicazione giorni coperti da congedo e codice fiscale del figlio).
Anche il codice DM10 “L331”, importato come il codice evento “PG5”, è disponibile e collegato alle info necessarie ai conguagli dell’evento Congedo Parentale.
La liquidazione del terzo mese di Congedo Parentale nella misura dell’80%, che precede l’elaborazione del cedolino, avviene come di consueto in Gestione Maternità nel Menù Libro Unico del Lavoro. E’ necessario selezionare come Congedo parentale l’opzione ‘Congedo parentale 80% max 3 mesi’.
Con il Bottone Liquidazione sarà possibile effettuare, mese per mese, il calcolo dell’indennità Congedo.
In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo della Tabella Evento valorizzata.
Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Congedo Parentale, sarà inserito il Tipo Copertura “2” Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.
Nella Pagina Giorno – CIG i giorni di Congedo Parentale saranno identificati con codice 1, Tipo Evento PG5 e Codice Fiscale del Figlio.
Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità di Congedo Parentale 3 mesi con codice “L331”, a conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro.
Per comodità riepiloghiamo i passaggi da effettuarsi per il recupero del Congedo parentale terzo mese fruito dal 01/01/2025 al 30/06/2025, nella misura del 30% invece che nella nuova misura del 80%.
La restituzione può essere applicata nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025.
Come da istruzioni fornite dall’Istituto è necessario procedere alla restituzione della prestazione conguagliata al 30% e al conguaglio della prestazione all’ 80%.
Nel cedolino di recupero, che nel ns. esempio è quello di luglio 2025, andranno, pertanto, inserite manualmente le seguenti voci:
- 30 per il recupero del 30% dell’indennità già conguagliata, il cui importo è reperibile o dalla Liquidazione della maternità di 04/2025 o dal cedolino del medesimo periodo (nell’esempio pari a 322,11 €). La voce è collegata al codice UniEMens M047, che automaticamente verrà esposto nella denuncia individuale del dipendente nell’elemento <InfoAggcausaliContrib>. Sarà necessario inserire manualmente il periodo di riferimento Anno/Mese pari a 2025/04.
- PG5 per conguagliare la prestazione nella misura dell’80%. L’importo può essere ricalcolato manualmente partendo dalla retribuzione media giornaliera calcolata nella gestione Maternità della dipendente: RMG * NR. GG indennizzati * 80% (es.: 35,79 * 30 * 80% = 858,96). La voce è collegata al codice UniEMens L331, che automaticamente verrà esposto nella denuncia individuale del dipendente nell’elemento <InfoAggcausaliContrib>. Sarà necessario inserire manualmente il periodo di riferimento Anno/Mese pari a 205/04.
Da ultimo, nella denuncia individuale UniEMens, pagina Info aggiuntive, in corrispondenza dei codici causale “M047” e “L331”, dovrà essere modificato il periodo di riferimento Anno/Mese 2025 Luglio in 2025 Aprile, inserendo a fianco del codice causale L331, come Identificativo utilizzo causale, il codice fiscale del minore a cui si riferisce il congedo.
Infine, per ciascuna denuncia di competenza da Gennaio a Giugno 2025, già liquidata all’80% con i vecchi codici evento ‘PG0’, ‘PG1’, ‘PG2’, ‘PG3’, si deve procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> o tramite l’invio di flussi di variazione delle denunce individuali.
In particolare, vanno rettificati i codici evento nei seguenti elementi:
- <Settimana>
- <DifferenzeAccredito>
- <Giorno>
Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2025
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2025 e il 14 giugno 2025 è pari a 121,20.