Ordinanza Regione Lombardia rischio calore

Con Ordinanza n. 348 del 1 luglio 2025, la Regione Lombardia ha previsto che, per la tutela dei lavoratori esposti a un rischio calore eccessivo, possa essere disposta la sospensione dal lavoro per il periodo che va dal 2 luglio al 15 settembre 2025.

In particolare viene previsto il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 per le aziende edili, le cave e le aziende agricole, quando il rischio di esposizione al sole per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa alle ore 12:00 di ciascun giorno sia classificato “ALTO” secondo gli indicatori del sito https://www.worklimate.it.

L’Ordinanza della Regione Lombardia riporta anche le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare (allegata).

La mancata osservanza del divieto comporta le conseguenze sanzionatorie stabilite dall’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi ed ammenda fino a euro 206,00), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

In presenza delle condizioni di cui sopra sarà possibile richiedere l’intervento della CIGO. In particolare nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori di cui all’ art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016.

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nell’ordinanza, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni in essa prevista, ovvero:

  • nella fascia oraria 12.30 – 16.00, dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025;
  • limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensaore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” e, più specificatamente. Per conoscere il livello di rischio è disponibile una ricerca per singolo Comune e Provincia sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, rimane anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con la consueta causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In tal caso rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 7/2024 contenente le indicazioni fornite dall’Istituto Previdenziale con Messaggio 2736 del 26 luglio 2024.

Non sarà comunque possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per temperature elevate.