• Calendario luglio 2021

  • Decreto Legge 99/2021

  • Industrie tessili, abbigliamento

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

  • Assegno temporaneo e maggiorazione ANF

  • Assegno temporaneo per i figli minori

  • Maggiorazione ANF

  • Assistenza fiscale 2021

  • Le operazioni di conguaglio

  • Conguaglio a debito

  • Conguaglio a credito

  • Pagamenti rateali

  • Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

  • Interruzione del rapporto di lavoro

  • Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

  • Versamento Irpef – Cedolare secca

  • Versamento addizionali regionale e comunale

  • Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

  • INPS: conguaglio articolo 26 DL 18/2020

  • CCNL Chimici e Chimici Farmaceutici: nuovi valori EDR

  • CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni

  • Trattamento economico

  • Una tantum

  • CCNL Pulizia Multiservizi

  • CCNL Metalmeccanici Industria Trasferta e Reperibilità

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2021

Calendario luglio 2021

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Decreto Legge 99/2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il decreto legge 30 giugno 2021 n. 99 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Il decreto legge all’articolo 4 introduce una serie di misure a tutela del lavoro, tra le quali alcuni speciali trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di imprese che vanno di pari passo con la proroga del divieto di licenziamento.

Industrie tessili, abbigliamento

Viene introdotta una speciale disciplina per i datori di lavoro che appartengono ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Per i datori di lavoro di questi settori che sospendono o riducono l’attività lavorativa viene concessa la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “Covid-19” in favore dei lavoratori in forza al 30 giugno 2021 e per una durata massima di 17 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2021.

A fronte di questa possibilità, che peraltro non comporta il pagamento di contributi addizionali, è preclusa sino al 31 ottobre 2021 la facoltà di avviare procedure di licenziamenti collettivi nonché di recedere per giustificato motivo oggettivo, salvo i casi di cessazione dell’attività, liquidazione dell’azienda, cambio appalto o il caso in cui il lavoratore aderisca all’accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Il comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 99/2021 inserisce all’interno del Decreto Sostegni bis (DL 25 maggio 2021 n. 73, v. Circolare Lavoro 6/2021) l’articolo 40 bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale), 12 (durata CIGO) e 22 (durata CIGS) del D.Lgs. n. 148/2015 in favore delle imprese industriali e artigiane che altrimenti non potrebbero ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al medesimo D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento può avere una durata massima di 13 settimane fruibili sino al 31 dicembre 2021.

Contestualmente, per i datori di lavoro che presenteranno domanda di integrazione salariale ai sensi del citato articolo 40 bis, comma 1 del DL n. 73/2021, è preclusa, per tutta la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo e di recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Anche in questo caso operano le eccezioni al divieto di licenziamento in caso di subentro nell’appalto, cessazione definitiva dell’attività, adesione all’accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.

Assegno temporaneo e maggiorazione ANF

Con il decreto legge 8 giugno 2021 n. 79 è stata disposto, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, la temporanea applicazione delle misure a sostegno della famiglia che dovrebbero trovare accoglimento nella complessiva riforma, in materia di assegno unico universale, di cui alla legge delega 46/2021. L’INPS ha diramato le istruzioni operative con Messaggio 17 giugno 2021 n. 2331 e successiva Circolare 30 giugno 2021 n. 92.

Assegno temporaneo per i figli minori

Solo per completezza argomentativa segnalo che dal 1 luglio 2021 è attivo l’Assegno temporaneo per i figli minori, che è destinato ai nuclei familiari che non rientrano nel campo di applicazione dell’assegno per il nucleo familiare.

I requisiti per accedere all’assegno temporaneo sono:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggezione al pagamento delle imposte sul reddito in Italia;
  • domicilio e residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata almeno semestrale e avere figli fiscalmente a carico che non abbiano compiuto 18 anni;
  • il nucleo familiare non deve possedere un indicatore ISEE superiore a euro 50.000.

Le domande devono essere fatte direttamente all’Istituto di Previdenza.

Maggiorazione ANF

Per i percettori di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base del proprio reddito complessivo e della composizione del proprio nucleo, un importo ANF superiore a zero. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili al lavoro oltre che di figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti.

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare rimangono in vigore le modalità di presentazione della domanda. In particolare, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura telematica. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro tramite visione del Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile massima indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando in <CodiceCausale> uno dei seguenti elementi:

  • 0035 – ANF assegni correnti
  • L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati
  • H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per TBC
  • F101 – Restituz. Assegni nucleo famil. (lav assist. Per TBC)
  • 0036 – Maggiorazione ANF assegni correnti (nuova istituzione)
  • L035 – Recupero maggiorazioni ANF arretrati (nuova istituzione)
  • F111 – Restituzione ANF maggiorazioni indebite (nuova istituzione)

Nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

La nuova Maggiorazione ANF di cui al Dl 79/2021 deve essere valorizzata separatamente dall’ANF ordinario, sia per quanto concerne l’erogazione al dipendente, che per quanto riguarda l’esposizione in UniEMens. E’ necessario procedere in primis alla creazione dei codici DM10 di nuova istituzione da associare alle voci di calcolo di Maggiorazione ANF.

Devono poi essere create le nuove voci di calcolo delle maggiorazioni ANF, ASS.M1 Maggiorazione ANF Corrente, ASS.M2 Recupero Maggiorazione ANF Arretrati e ASS.M3 Restituzione Maggiorazione ANF indebiti.

Voce di calcolo ASS.M1 Maggiorazione ANF Corrente

Voce di calcolo ASS.M2 Recupero Maggiorazione ANF Arretrati

Voce di calcolo ASS.M3 Restituzione Maggiorazione ANF indebiti.

Le Voci di calcolo di Maggiorazione Anf devono quindi essere inserite nei parametri aziendali in Pagina INPS nei campi di Maggiorazione DL 79/2021.

Dopo aver importato il file ANF messo a disposizione dall’INPS secondo le consuete modalità, la Gestione Assegni Nucleo Personale potrà essere popolata anche dalle nuove maggiorazioni, che si aggiungono all’ANF Ordinario. Allo scopo sono state create le colonne di Maggiorazione DL 79/2021.

Per i dipendenti con Maggiorazione ANF nel cedolino saranno automaticamente inserite le voci di calcolo Maggiorazione ANF DL 79/2021 presenti nei parametri aziendali.

In sede di aggiornamento archivi mensili gli importi ANF ordinari e quelli di Maggiorazione saranno inseriti nei progressivi ANF sempre separatamente.

Nella denuncia UniEMens, la sezione <InfoAggCausaliContrib> sarà compilata con i codici causali ANF, ovvero con i nuovi codici causali Maggiorazione DL. 79/21.

Assistenza fiscale 2021

Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

  • con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
  • con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio dipende dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti e dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro/sostituto d’imposta che, pagando i compensi di competenza di un mese nei primi giorni del mese successivo provvede, entro il 30 del mese di giugno, ad effettuare le operazioni di conguaglio già con la retribuzione del mese di giugno pagata in luglio, sia il comportamento del sostituto che, al contrario, provvede ad effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del mese di luglio pagate entro i primi giorni del mese di agosto, ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto 730/4. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2021. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale deve essere impostato obbligatoriamente a luglio “07”, indipendentemente dalla applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.

Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

  1. Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).

Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

  1. Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2021 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.

Conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24 del mese di agosto/settembre (in funzione dell’applicazione del principio di competenza o di cassa).

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà:

  • trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2021 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
  • applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
  • se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2022 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2021, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

 

Conguaglio a credito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.

L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di luglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2021.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2021, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770/Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

Con riferimento all’obbligo, inserito dall’articolo 3 del DL 50/2017 nell’articolo 37, comma 49 bis, del DL 223/2006, per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in luogo dell’home banking qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, ricordo il contenuto della Risoluzione n. 68/E/2017 che ha individuato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita della trasmissione della delega esclusivamente tramite i canali telematici delle Entratel (v. Circolare Lavoro 06/2017). Con la predetta Risoluzione viene chiarito che i vincoli di utilizzo del sistema telematico Entratel o Fisconline riguardano solo la compensazione orizzontale sul modello F24 con imposte diverse, mentre nulla cambia per le compensazioni “ritenuta da ritenuta” effettuate con il codice 1627, 1669 o 1671. Inoltre, per quanto qui di interesse, le somme rimborsate ai percipienti a seguito dei crediti per assistenza fiscale scaturenti dai modelli 730/4, la Risoluzione precisa che la compensazione può essere effettuata anche in home banking.

La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.

Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre. A seguito della novità introdotta negli anni passati inerente il mese di inizio delle operazioni (retribuzioni di competenza del mese di luglio), per quelle aziende che operano utilizzando il principio di cassa e quindi effettuano i pagamenti di dette retribuzioni nei primi giorni del mese di agosto, l’inizio del conguaglio in F24 parte con il mese di settembre e quindi non pare ci sia la possibilità di utilizzare per i debiti le 5 rate previste, ma solo 4.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2022 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca

In merito al versamento dell’Irpef e della cedolare secca risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice Denominazione
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1057 Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
4201 Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
1846 Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
1845 Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1630 Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

 

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Denominazione
3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
3790 Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846 Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta
3845 Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795 Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

  • compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
  • effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice Denominazione
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta
3796 Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
3797 Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta

INPS: conguaglio articolo 26 DL 18/2020

Stanno pervenendo dall’INPS alle aziende interessate i codici conguaglio che devono essere utilizzati in riferimento al disposto dell’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il quadro normativo di riferimento di cui al comma 1 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020 è quello che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico (v. Circolare Lavoro n. 6/2020). La tutela viene riconosciuta a fronte dell’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. In questo caso, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale con relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020 dispone, inoltre, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita. In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.

Da ultimo, il comma 6 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Nei casi sopra esposti di cui al comma 1 e 2 (quarantene e indennità lavoratori fragili) dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, gli uffici territoriali dell’INPS stanno provvedendo, a seguito anche di una valutazione medico legale e procedimento istruttorio, a comunicare alle aziende le richieste di conguaglio. I datori di lavoro possono quindi, a seguito della comunicazione ricevuta, conguagliare gli importi anticipati nella misura dell’indennità di malattia.

Secondo quanto previsto dal messaggio INPS 3871 del 23 ottobre 2020, per gli eventi introdotti dall’articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel flusso UniEMens sono stati previsti nuovi codici evento:

  • MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
  • MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie;
  • MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19

Nella compilazione del flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

E’ prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice PUC (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell’attributo “TipoInfoAggEvento” con il codice “CM”.

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero con indicazione nell’elemento <Giorno> di:

  • <Lavorato> = N
  • <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2
  • <CodiceEventoGiorn> = MV6 / MV7 / MV8
  • <InfoAggEvento> = PUC

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi di cui sopra deve essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> che assume valenza contributiva con indicazione nell’elemento <CodiceCausale> dello specifico evento:

  • S116 (evento MV6) avente il significato di DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena
  • S117 (evento MV7) avente il significato di Quarantena – DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie;
  • S118 (evento MV8) avente il significato di “DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19”

<IdentMotivo UtilizzoCausale> indicare il codice PUC (Protocollo Unico Certificato)

<AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi;

<ImportoAnnoMeserif> indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Nel caso in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” avente il significato di ‘Restituzione indennità di malattia’, presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.

Nel menù Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens tabella Eventi devono essere creati, se non già esistenti, i nuovi codici MV6, MV7 e MV8:

Nel menù Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens tabella Codici DM10, si rende quindi necessario inserire, se non già esistenti, i nuovi codici DM10 S116, S117 e S118 riferibili ai conguagli identificati rispettivamente dai codici evento MV6, MV7 e MV8.

Nel menù Anagrafiche, Voci di calcolo deve essere creata la voce di calcolo MAL.26 (Restituzione indennità malattia Art. 26 DL 18/2020) da utilizzare per la restituzione dell’indennità di malattia già conguagliata, associando in Pagina Contributi il codice DM10 a debito E775.

L’inserimento della voce a cedolino permette la compilazione automatica in UniEMens dell’elemento <DatiRetributivi/Malattia/MalADebito> con causale E775 e relativo importo da restituire.

Contestualmente, in pagina Info Aggiuntive è necessario intervenire per inserire le informazioni mancati:

  • Causale S116 (evento MV6) o S117 (evento MV7) o S118 (evento MV8)
  • Identificativo utilizzo causale = codice PUC
  • Anno/Mese riferimento
  • Importo

Sempre nel caso di importi già conguagliati come indennità di malattia, nel flusso UniEMens corrente è necessario, inoltre, effettuare un intervento manuale nella sezione <MesePrecedente> per la sistemazione dei relativi codici evento.

Selezionando l’apposito flag ‘M.P.’ a fianco del dipendente, si attiva il bottone ‘Mese Precedente’.

Proseguendo con l’inserimento del periodo Anno/Mese da rettificare, tramite il bottone Riporta valori, la procedura copia automaticamente tutti i dati dalla denuncia originale.

Successivamente, sarà necessario modificare i codici sia del Bottone Eventi, per tutte le settimane coinvolte, che il codice evento riferibile alla Differenza da accreditare, inserendo MV6 o MV7 o MV8 al posto del codice evento proposto in automatico MA2.

Nel bottone Giorno è quindi necessario intervenire sui giorni coperti da malattia per inserire le informazioni mancanti:

  • Tipo copertura = 2 in caso di integrazione malattia da parte dell’azienda, oppure 1 in caso di non integrazione azienda
  • Codice Evento = MV6, MV7 o MV8
  • Ore = Numero ore evento x 100
  • Tipo = CM Certificato Medico
  • Info aggiuntive informazione = PUC della malattia da sostituire

CCNL Chimici e Chimici Farmaceutici: nuovi valori EDR

Il punto 5 dell’articolo 15 del CCNL 19 luglio 2018 del CCNL Chimici prevede che vengano riallineati i valori EDR in funzione degli scostamenti dell’inflazione.

Il 4 giugno 2021 l’ISTAT ha reso noto il dato ufficiale dell’inflazione di riferimento (IPCA al netto degli energetici importati) per gli anni 2019 e 2020.

Alla luce di quanto previsto dal CCNL Chimici quini, in data 11 giugno 2021, Federchimica, Farmindustria con FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL hanno pubblicato i nuovi valori di EDR decorrenti dal 1 luglio 2021. I nuovi valori sono quelli della tabella seguente:

Livelli EDR dal 1° luglio 2021
A1 81,00
A2 73,00
A3 69,00
B1 67,00
B2 63,00
C1 60,00
C2 56,00
D1 55,00
D2 51,00
D3 49,00
E1 47,00
E2 42,00
E3 40,00
E4 39,00
F 37,00

Sono oggetto di rettifica i valori EDR per i diversi livelli a partire dalla validità del 30/06/2021 in poi.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni

In data 18 maggio 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCBL della Logistica Trasporto Merci e Spedizioni.

Trattamento economico

E’ previsto l’incremento dei minimi tabellari a partire da ottobre 2021 fino a marzo 2024, che coincide con la scadenza del rinnovo contrattuale, oltre che la corresponsione di un Elemento Distinto della Retribuzione a decorrere da gennaio 2022.

Livelli Dal 01/10/2021 Dal 01/10/2022 Dal 01/10/2023 Dal 01/03/2024
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Q 2.265,86 2.297,87 2.323,48 2.361,89
1 2.127,87 2.157,98 2.182,07 2.218,21
2 1.954,81 1.982,46 2.004,58 2.037,76
3S 1.765,37 1.790,37 1.810,37 1.840,37
3 1.718,06 1.742,30 1.761,69 1.790,78
4 1.634,10 1.657,21 1.675,69 1.703,42
4J 1.591,45 1.613,99 1.632,02 1.659,07
5 1.558,15 1.580,12 1.597,70 1.624,06
6 1.456,12 1.476,76 1.493,28 1.518,05
6J 1.339,53 1.358,47 1.373,62 1.396,35
PERSONALE VIAGGIANTE
C3 1.765,84 1.790,93 1.811,01 1.841,12
B3 1.765,78 1.790,78 1.810,78 1.840,78
A3 1.764,90 1.789,81 1.809,73 1.839,62
F2 1.718,55 1.742,89 1.762,36 1.791,57
E2 1.718,08 1.742,33 1.761,73 1.790,83
D2 1.717,62 1.741,77 1.761,09 1.790,07
H1 1.664,96 1.688,36 1.707,08 1.735,16
G1 1.658,27 1.681,58 1.700,23 1.728,20

L’Elemento Distinto della Retribuzione non ha incidenza su nessun istituto contrattuale.

Livelli EDR dal 01/01/2022
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Q 12,80
1 12,05
2 11,06
3S 10,00
3 9,70
4 9,24
4J 9,02
5 8,79
6 8,26
6J 7,58
PERSONALE VIAGGIANTE
C3 10,04
B3 10,00
A3 9,96
F2 9,74
E2 9,70
D2 9,66
H1 9,36
G1 9,32

Una tantum

L’accordo di rinnovo CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni ha disposto l’erogazione di un’indennità Una Tantum finalizzata al ristoro dei lavoratori per il periodo della vacanza contrattuale.

Ai lavoratori in servizio alla data del 18 maggio 2021 sarà corrisposto un importo di euro 230,00 maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il gennaio 2020 e il maggio 2021. I mesi di carenza contrattuale sono quindi pari a 17 (12 maturati nel 2020 e 5 nel 2021), ragion per cui l’Una tantum si può considerare maturata per un importo di euro 13,52 al mese. Ai lavoratori sarà corrisposta una quota di Una tantum mensile per ogni mese di presenza nel periodo da 01/2020 a 05/2021 utilizzando il criterio della maturazione ratei (il rapporto che inizia o finisce nel mese e ha meno della metà di copertura non matura il diritto).

L’importo va erogato in tre tranche:

  • luglio 2021 euro 100
  • ottobre 2021 euro 50
  • aprile 2022 euro 80

In quanto trattasi di importi riferibili a precedenti periodi d’imposta, (le due tranche del 2021 sono riferibili al periodo del 2020 mentre la tranche di aprile 2022 è riferibile al periodo 2021), si applica la tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR.

CCNL Pulizia Multiservizi

In data 9 luglio 2021 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Multiservizi con scadenza al 31 dicembre 2024.

E’ l’incremento dei minimi tabellari a partire da luglio 2021 fino a luglio 2025, prevedendo quindi un aumento contrattuale anche in assenza di rinnovo alla scadenza.

Livelli Dal 01/07/2021 Dal 01/07/2022 Dal 01/07/2023 Dal 01/07/2024 Dal 01/07/2025
Q 1.411,23 1.451,60 1.512,15 1.552,52 1.572,70
7 1.289,36 1.326,24 1.381,59 1.418,47 1.436,91
6 1.116,15 1.148,08 1.195,97 1.227,90 1.243,86
5 898,06 923,75 962,28 987,97 1.000,81
4 821,08 844,57 879,80 903,29 915,03
3 756,94 778,59 811,07 832,72 843,55
2 699,21 719,21 749,21 769,21 779,21
1 641,48 659,83 687,35 705,70 714,87

 

CCNL Metalmeccanici Industria Trasferta e Reperibilità

Ad integrazione della Circolare Lavoro 06/2021 con riferimento al rinnovo contrattuale Metalmeccanici Industria di Federmeccanica, riportiamo di seguito i valori delle indennità di trasferta e reperibilità in vigore dal 1 giugno 2021

Dal 1/6/2021 le indennità di trasferta sono le seguenti:

Tipologia Importo
Trasferta intera 44,12
Quota pasto pranzo o cena 11,92
Quota pernottamento 20,28

Dal 1/6/2021 le indennità di reperibilità sono le seguenti:

 

Livello

16 h

(gg lavorato)

24 h

(gg lavorato)

24 h

(festive)

6 gg 6 gg

con festivo

6 gg

con festivo e gg libero

D1 – D2 – C1 4,95 7,45 8,05 32,20 32,80 35,30
C2 – C3 5,90 9,26 9,93 38,76 39,43 42,79
Superiore al B1 6,78 11,15 11,74 45,05 45,64 50,01

Rivalutazione TFR: coeff. di giugno 2021

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2021 e il 14 luglio 2021 è pari a 103,8.