Calendario luglio 2024
Giorni lavorabili | 23 |
Ore lavorabili | 184 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
F24 agosto: differimento dei termini
Gli adempimenti e i versamenti fiscali in scadenza dal 1 al 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro martedì 20 agosto 2024. L’indicazione è contenuta nell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, portando il differimento dei termini ferragostano a regime.
Compensazione modello F24
L’Agenzia delle Entrate con Circolare 28 giugno 2024 n. 16/E ha fornito le indicazioni operative in materia di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, come modificate dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e dall’articolo 4 commi 2 e 3 del decreto legge n. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni)
Le nuove disposizioni in materia di compensazioni tramite mod. F24, in vigore dal 1 luglio 2024, riguardano:
- obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi fiscali affidati all’Agente della Riscossione di importo complessivo superiore a 100.000 euro.
Compensazioni
A partire dal 1 luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, potranno essere eseguite esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La novità riguarda tutti i versamenti effettuati a partire dal 1 luglio 2024, prescindendo dal fatto che i debiti e i crediti indicati nel modello F24 riguardino dichiarazioni o presupposti di periodi precedenti.
Il nuovo obbligo riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali o esterne (fra tributi diversi) che quelle verticali o interne (che riguardano lo stesso tributo), inclusi i crediti INPS e INAIL.
Blocco compensazioni per soggetti debitori
A partire dal 1 luglio 2024 è entrato in vigore anche il blocco delle compensazioni orizzontali in caso di debiti del soggetto superiori a 100.000 euro, intesi come ammontare complessivo dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. Ciò in funzione della nuova previsione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, introdotto dall’articolo 1 comma 94 lett. b) della Legge di Bilancio 2024 e sostituito dall’articolo 4 comma 2 del Decreto Agevolazioni.
Gli importi si considerano scaduti al verificarsi delle seguenti condizioni:
- è scaduto il termine di pagamento;
- non sono presenti provvedimenti di sospensione;
- non sono in corso piani di rateazione.
Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento della soglia, vi rientrano le iscrizioni a ruolo riguardanti:
- imposte erariali;
- carichi affidati all’Agente della Riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- atti di accertamento esecutivi, se trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento.
Il divieto di compensazione opera per i crediti erariali anche di natura agevolativa, ma non per l’utilizzo di crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.
Compensazione crediti contributivi
Con Messaggio n. 2639 del 17/07/2024 l’INPS fornisce precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative di cui all’’articolo 1 commi 97 e 98 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024).
In particolare l’articolo 1 comma 97 lett. a) della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modd. F24 (v. Circolare Lavoro n. 1/bis/2024).
In particolare è previsto un periodo di attesa prima di procedere con l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Per i datori di lavoro non agricoli si dovranno attendere 15 giorni
- dalla scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge oppure
- dal termine di presentazione, se la trasmissione è stata effettuata oltre la scadenza ordinaria;
- dalla data di notifica in caso di note di rettifica passive.
Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile, sia registrato negli archivi dell’Istituto.
A decorrere dal 1 luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite dall’Amministrazione.
L’articolo 1 comma 98 della legge di Bilancio 2024 specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.
Tanto rappresentato, l’INPS comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24.
Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.
Decontribuzione SUD proroga al 31/12/2024
Con Circolare n. 82 del 17/07/2024, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, l’INPS precisa che l’applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud è stata prorogato fino al 31 dicembre 2024.
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 si applichi fino al 31 dicembre 2029 modulato come segue (ve. Circolare Lavoro 2/2021):
- In misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- In misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- In misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero è stato applicato, a partire da luglio 2022, sulla base delle disposizioni del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (v. Circolare Lavoro 8/2022).
L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le autorità italiane a notificare alla Commissione europea le modifiche al regime di aiuto esistente. La Commissione europea, con la decisione C(0223) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024 (v. Circolare Lavoro 1/bis/2024)
Da ultimo la Commissione europea, con la decisine C(2024) 4512 final del 25 giungo 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giungo 2024.
Con riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a far data dal 1 luglio 2024. Conseguentemente la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea, trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Qualora, entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la contribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, come di consueto, a partire dalla denuncia UniEMens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando gli elementi <Imponibile>. <Contributo> nella sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale di riferimento. Nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> deve essere valorizzato l’elemento <CodiceCausale> con “DESU” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, commi da 161 a 168 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Dalla denuncia di agosto 2024 sarà obbligatorio l’indicazione della data di instaurazione del rapporto di lavoro, sempre all’interno dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> con indicazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> con la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Per i lavoratori beneficiari della Decontribuzione Sud, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato entro il 30 giugno 2024, è necessario posticipare la fine del beneficio al 31/12/2024.
Esonero contributivo per assunzioni percettori reddito cittadinanza
Con Circolare n. 75 del 28 giugno 2024, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), ovvero dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza.
Il comma 299 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, aveva inoltre subordinato l’efficacia della previsione dell’esonero all’autorizzazione della Commissione europea. Con decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, la Commissione ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 del 5 aprile 2024 l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024 (v. Circolare 1/bis/2023).
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
Non rientra nell’ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, né per i rapporti di lavoro intermittente né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Restano, inoltre, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto quella ordinaria.
Sono esonerabili i rapporti di lavoro part-time.
Misura dell’incentivo
L’incentivo in esame è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel mese detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euri (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 8TFR al Fondo Tesoreria INPS)
- il contributo previsto dall’articolo 25, 4 comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 845 in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali, quali il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
Trattandosi dell’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, 15 comma della legge 29 maggio 1982 n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, risulta anch’esso esonerabile. Il successivo comma dell’articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di bilancio 2023 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta dovranno, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, relative alla destinazione del TFR ai fondi pensione o al fondo tesoreria INPS, l’esonero sarà calcolato al netto delle predette riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative (riduzione dello 0,20% + 0,28%)
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 1 comma 294 della legge di bilancio 2023, stabilisce che l’esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di dodici mesi.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare:
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. A titolo esemplificativo, non può fruire dell’esonero il datore di lavoro che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo le istruzioni INPS precisano che, in caso di trasformazione di un rapporto in essere, non viene in rilievo l’ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Nella fattispecie quindi il lavoratore non diventa titolare di un diritto di precedenza, poiché il rapporto originariamente instaurato non è mai stato interrotto, né può essere identificato il momento nel quale il lavoratore può esercitare il diritto alla riassunzione, in quanto il datore di lavoro non sta effettuando una nuova assunzione, bensì trasformando un rapporto di lavoro in essere;
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. La previsione può trovare applicazione solo per espressa volontà per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto. In mancanza il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’inserimento di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In riferimento al rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni di cui all’articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006:
- regolarità degli obblighi contributivi ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Fruizione dell’esonero
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza, effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1 comma 294 della legge n. 197/2022, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando , secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasfomazioni dall’articolo 1 comma 294 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024) deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 inserire il nuovo codice “ERCI” per il conguaglio dell’esonero assunzioni/trasformazioni percettori reddito di cittadinanza (art. 1 c. 294 L. 167/2022).
L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero, deve contenere in Pagina Contributi, il codice incentivo ERCI per assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con la percentuale di esonero impostata al 100%, oltre che la data inizio e fine del medesimo e i limiti mensile e giornaliero. La data di inizio deve coincidere con la data di assunzione ovvero di trasformazione a tempo indeterminato.
Si precisa che il limite mensile per l’esonero è pari a € 666,66 e quello giornaliero è pari a € 21,50.
La durata del beneficio, intesa come differenza tra data fine e data inizio, sarà pari a 12 mesi e non oltre il 30 giugno 2024.
La circolare INPS n. 75 del 28/06/2024 precisa che il recupero dell’esonero percettori reddito di cittadinanza dei mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei mesi da luglio a settembre 2024. Per il recupero dell’esonero, nella denuncia UniEMens di competenza luglio, agosto o settembre 2024, andranno inseriti manualmente gli importi riferiti ai periodi pregressi gennaio 2023 – giugno 2024.
Per ottenere i valori da recuperare a titolo di esonero contributivo per il periodo da gennaio 2023 a giugno 2024 è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero esonero contributivo percettori reddito di cittadinanza”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.
Nella stampa sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.
Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.
La stampa prevede anche la possibilità, attivando l’apposito flag “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nella sezione ‘Incentivo/Esonero contributivo’, la Soglia mensile e l’Importo corrente, così calcolati e indicati nella stampa.
Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tali valori dovranno essere recuperati manualmente nella denuncia UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, con causale IRCE, come impostata in Anagrafica Personale Pagina Contributi, specificando per ciascuna riga il periodo Anno/Mese di riferimento, nonché nell’identificativo utilizzo causale la data inizio dell’esonero contributivo nel formato AAAA-MM-GG.
Contabilmente andrà rilevato manualmente il minor debito v/INPS c/azienda.
Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate
A seguito dell’eccezionale ondata di calore che ha interessato l’Italia nel mese di luglio, con Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 l’INPS interviene per chiarire le condizioni che possono essere richiamate al fine di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione.
In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.
Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.
In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2024
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2024 e il 14 luglio 2024 è pari a 119,5.