Calendario luglio 2025
Giorni lavorabili | 23 |
Ore lavorabili | 184 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
F24 agosto: differimento dei termini
Gli adempimenti e i versamenti fiscali in scadenza dal 1 al 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro martedì 20 agosto 2025. L’indicazione è contenuta nell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, portando il differimento dei termini ferragostano a regime.
Import tabelle Rel. 36.06
Dopo aver installato la versione 36.06 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle, importare automaticamente i codici DM10, gli Eventi e le Voci di calcolo per recepire le modifiche illustrate nei paragrafi successivi in materia di Donazione sangue.
- Selezionare gli archivi codici DM10, Eventi e Voci di calcolo
- Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
- Confermare con F10
INPS: Donazione sangue e accertamento inidoneità donazione sangue
Con Circolare n. 96 del 26/05/2025 l’INPS detta le istruzioni operative in materia di rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.
L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
Il successivo articolo 2 della medesima legge dispone che il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltà di chiedere il rimborso della somma anticipata all’INPS.
Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo (cfr. l’art. 3 del D.M. 8 aprile 1968).
Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (cfr. l’art. 1 del D.I. 18 novembre 2015).
Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (cfr. la circolare n. 29/2017).
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
Tanto premesso, gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso UniEMens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per ventisei (cfr. la circolare n. 25/1981).
L’importo della retribuzione, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere diviso per il divisore orario del mese considerato.
Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:
- lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1, lettera A) e C), della circolare Inps n. 96/2025;
- lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della circolare Inps n. 96/2025.
In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.
I codici evento da utilizzare in UniEMens sono:
- “DON” avente il significato di “Assenza per donazione di sangue”;
- “IDS” avente il significato di “Assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”.
Nel flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” (1 o 2) delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Si precisa che qualora il permesso “IDS” sia abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e tale giornata si colloca in una settimana con valorizzazione “1” per altro evento, o costituisca l’unica giornata componente la settimana, la valorizzazione dell’elemento <TipoCopertura> di <Settimana> deve essere “1”.
L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa nel mese riferita alle giornate “DON” e alle ore “IDS”.
Inoltre, è prevista la compilazione dell’elemento <Giorno> per evento “IDS”, trattandosi di evento su base oraria, secondo le seguenti indicazioni:
- Elemento <Lavorato> = “S”, o “N” qualora il lavoratore abbini nella giornata un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”, o “1” qualora il lavoratore abbini nella giornata un permesso di altro tipo NON retribuito;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “IDS”;
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore “IDS” fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> = Codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata l’inidoneità alla donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza di ottobre 2025 Msg. Inps n. 2067/2025)
A decorrere dal 1° luglio 2025, è prevista la compilazione dell’elemento <Giorno> anche per gli eventi donazione sangue “DON” secondo le seguenti indicazioni:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1”;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “DON”;
- Elemento <InfoAggEvento> = Codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata l’inidoneità alla donazione e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza di ottobre 2025 Msg. Inps n. 2067/2025)
Ai fini del conguaglio dell’indennità in trattazione, dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati i codici conguaglio di nuova istituzione sotto riportati in <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib>.
L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.
Dovranno essere valorizzati:
- Elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici:
- “S127” di nuova istituzione, avente il significato di “Indennità Donatori sangue” (codice evento “DON”);
- “S129” di nuova istituzione, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue”. Circ. n. 29/2017 (codice evento “IDS”);
- “S211” di nuova istituzione, avente il significato di “Differenze Donatori sangue” (codice evento “DON”).
- Elemento <AnnoMeseRif> = Anno/Mese della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata. Come sopra ricordato il dato non può essere antecedente al mese di luglio 2025;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif> = importo della prestazione conguagliata;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> = Codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l’inidoneità alla donazione;
- Elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> di < IdentMotivoUtilizzoCausale> = “CF_PERS_GIU” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza di ottobre 2025 Msg. Inps n. 2067/2025)
Dopo aver effettuato la procedura di import tabelle di cui in premessa sono disponibili i codici Evento di Donazione sangue “DON” e Inidoneità donazione sangue “IDS” nella pagina Eventi della tabella Codici comuni DM10 / UniEMens.
I codici DM10, di nuova istituzione, “S127”, “S129” e “S211, sempre dopo le operazioni di import tabelle, risultano così impostati:
In Anagrafica – Tabelle – Parametri pagina Inps vanno inserite le voci di calcolo relative alla donazione sangue e all’inidoneità donazione sangue. Questa operazione va effettuata manualmente dall’operatore.
In fase di inserimento dell’evento nella gestione dedicata Donazione sangue è opportuno inserire Il CF ASL/Associazione e il flag ‘Inidoneità’ se trattasi di permesso per accertamento inidoneità alla donazione.
In fase di elaborazione del cedolino sarà inserita la voce di calcolo corrispondente all’evento Donazione sangue ovvero Inidoneità alla donazione (se attivo l’apposito flag in gestione dedicata). Si ricorda di inserire manualmente la voce di trattenuta per assenza donazione nel caso di dipendente con paga mensilizzata.
Nella denuncia UniEMens Individuale, in Pagina Generale, per le settimane interessate dall’Evento Donazione sangue sarà inserito il Tipo Copertura “2” Parzialmente Retribuita con il relativo codice Evento. Altresì sarà valorizzata la Differenza Retributiva da accreditare.
Nella Pagina Giorno – CIG il giorno di Donazione sangue sarà identificato con codice 1, Tipo Evento DON e Codice Fiscale dell’ASL/Associazione.
Da ultimo, nella Pagina Info aggiuntive, sarà valorizzato l’elemento economico dell’indennità Donazione sangue con codice “S127”, a conguaglio della somma anticipate dal datore di lavoro.
Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate
Con Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 l’INPS ritorna sul tema delle richieste di integrazione salariale a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
La tematica è già stata da noi affrontata con la Circolare 6/bis/2025.
Anche l’INPS, con il messaggio n. 2130, ha voluto riassumere le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale a fronte di condizioni climatiche estreme.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità (v. per esempio l’ordinanza della Regione Lombardia), i datori di lavoro possono richiedere la CIGO utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso nella relazione tecnica si dovrà soltanto indicare gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione, senza doverla allegare. Naturalmente le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione e le fasce orarie di riduzione delle attività previste dalle medesime ordinanze.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta comunque ferma la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con casuale “evento meteo” per “elevate temperature”.
Naturalmente la presentazione di due distinte domande riferite agli stessi lavoratori per le due diverse causali di “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e “evento meteo” per “elevate temperature” risulta incompatibile.
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione delle autorità per caldo eccessivo, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale evenienza.
Come già specificato nel messaggio del luglio scorso (v. Circolare Lavoro 7/2024), in caso di domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° C, anche se, il verificarsi anche di temperature inferiori può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale, qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura percepita, più elevata di quella reale. Tale situazione si può per esempio determinare se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o macchinari che producono a loro volta calore. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc. può comportare la percezione di una temperatura più elevata.
Per la valutazione dell’integrabilità si deve quindi far riferimento non solo ai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali di trovano ad operare i lavoratori. Per questo la relazione tecnica dovrà essere arricchita con adeguati elementi informativi.
Anche l’elevato tasso di umidità può concorrere a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale.
La valutazione delle condizioni di lavoro che con il cado non sono consentite, valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibili con le lavorazioni stesse.
E’ possibile anche valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.
Si ricorda infine che entrambe le causali di “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori“ e “evento meteo” per “elevate temperature” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili e che pertanto:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2025
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2025 e il 14 luglio 2025 è pari a 121,3.