• Decreto Cura Italia

  • Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

  • Cassa integrazione in deroga

  • Congedo e indennità per lavoratori, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi

  • Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992

  • Tutela del periodo di sorveglianza attiva

  • Indennità professionisti e lavoratori co.co.co.

  • Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

  • Misure fiscali

  • Premio ai lavoratori dipendenti

Decreto Cura Italia

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 dedicato alla misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Nel Decreto in premessa sono, fra le altre, ricomprese le misure di sostegno del lavoro, con particolare riferimento alla estensione delle possibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L’articolo 29 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), o di accesso all’assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale (FIS) con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane, entro il mese di agosto 2020.

Per i datori di lavoro che presentano domanda CIGO o FIS è stato previsto l’esonero degli adempimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero l’esonero dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale, tranne poi precisare “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in modalità telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”. Sembrerebbe quindi rimanere in capo alle aziende richiedenti CIGO e FIS l’obbligo di comunicare alle RSA o alle RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori coinvolti. A richiesta dell’impresa o delle OO.SS., entro i tre giorni successivi, si dovrà procedere all’esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Per il settore edile l’articolo 14 del decreto legislativo 148/2015 prevede l’attivazione della procedura solo in caso di proroga. Per la causale “emergenza COVID – 19” potrebbe essere invece necessaria anche per quest’ultimo comparto l’attivazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.

La domanda CIGO o FIS potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti inerenti il ricorrere di situazione per eventi temporanei e non imputabili all’impresa e ai lavoratori o a situazioni temporanee di mercato.

I periodi di CIGO o FIS concessi con causale “emergenza COVID-19” non entrano nei conteggi che limitano l’accesso alla Integrazione Salariale a 24 mesi nel quinquennio mobile e alle 52 settimane nel biennio mobile.

Alla fattispecie di integrazione salariale “emergenza COVID – 19” non si applica il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore.

Ulteriore deroga viene stabilita per quanto concerne l’anzianità di servizio dei lavoratori sospesi, che devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, senza necessità di avere un’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni.

Prima dell’emanazione delle indispensabili istruzioni INPS non sarà possibile attivare alcuna domanda di Cigo o Fis. D’altronde non vi è necessità di rispettare i termini di presentazione dei 15 giorni dall’inizio dell’evento che ordinariamente venivano richiesti.

Cassa integrazione in deroga

L’articolo 22 del DL n. 18/2020 stabilisce che le regioni e le province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele CIGO o FIS, possano riconoscere, previo accordo con le OO.SS., trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa. L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, così come sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le prestazioni di Cassa integrazione in deroga sono erogate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.

In attesa dell’accordo preventivo tra la Regione e le OO.SS. non si potrà accedere a questo strumento.

Congedo e indennità per lavoratori, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi

L’articolo 23 del DL n. 18/2020 riporta la possibilità, a decorrere dal 5 marzo 2020, concessa ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo specifico, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo è concesso per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui all’articolo 23 sono convertiti nel congedo in parola con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS hanno diritto a fruire, sempre per 15 giorni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilità annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti e autonomi è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa fra i 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione del congedo parentale, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall’INPS.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992

L’articolo 24 del DL n. 18/2020 prevede l’estensione, per i mesi di marzo e aprile, del numero giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, In particolare i giorni di permesso sono incrementati di ulteriori 12 giornate complessive.

Tutela del periodo di sorveglianza attiva

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

A tal fine il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. I certificati di malattia trasmessi, prima del 18/03, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, sono considerati comunque validi anche in assenza del provvedimento.

Gli oneri a carico del datore di lavoro, in deroga alla normativa vigente, sono posti a carico dello Stato, nei limiti della spesa stanziata (130 milioni nel 2020).

Indennità professionisti e lavoratori co.co.co.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi sempre al 23/02/2020, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziato (203,4 milioni nel 2020).

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 18/2020, ovvero dal 17/03/2020, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del termine dei 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Misure fiscali

L’articolo 60 del DL n. 18/2020 proroga le scadenze dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, al 20 marzo 2020.

Le disposizioni di sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti di ritenute, contributi e premi previste per il settore turistico alberghiero dal Decreto n. 9 del 2 marzo 2020 sono estese anche a:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (solo per questi soggetti la sospensione viene estesa fino al 31 maggio);
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali e centri di benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo. Fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportine e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per questi soggetti particolarmente danneggiati, i versamenti rimangono sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso non superiori a 2 milioni di euro, per l’intero territorio nazionale, sono sospesi i versamenti scadenti fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  1. ritenute alla fonte Irpef e delle addizionali regionale e comunali all’Irpef che sono stati operati in qualità di sostituti d’imposta;
  2. imposta sul valore aggiunto (a prescindere dal volume dei ricavi o compensi per le sole province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
  3. contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Con riferimento alla sospensione contributiva, che comprende anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti, l’INPS aveva precisato con la Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 inerente la sospensione dei medesimi versamenti dei soggetti con sede nelle prime zone rosse individuate dall’art. 5 del D.L. n. 9/2020 (Casalpusterlengo, Codogno, ecc.), che il datore di lavoro o il committente che hanno operato la trattenuta della quota a carico del lavoratore o collaboratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze. Se questa prima interpretazione fosse confermata, la sospensione contributiva di marzo, a valere sulle retribuzioni e compensi di febbraio per i quali la trattenuta a carico del lavoratore è già stata operata, varrebbe solo per le quote a carico azienda, con la conseguenza del permanere dell’obbligo di versare la quota trattenuta ai lavoratori come risultante dai Libri Unici del lavoro.

Premio ai lavoratori dipendenti

L’articolo 63 del DL 18/2020 stabilisce a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo in parola a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’incentivo sarà poi compensato dal datore di lavoro in F24.