• Calendario marzo 2025

  • Lavoro usurante / notturno

  • Lavori usuranti

  • Lavoro notturno

  • Lavorazioni a catena

  • Modalità denuncia

  • Esonero contributivo certificazione parità di genere

  • CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2024

  • CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2025

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2025

Calendario marzo 2025

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Lavoro usurante / notturno

Il decreto legislativo 67/2011 prevede la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Ai fini del monitoraggio di tali lavorazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi per i quali i dipendenti hanno svolto:

  • Lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro notturno (articolo 1 comma 1 lett. b) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro a catena (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 67/2011)
  • Conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011)

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è consentito per coloro che possano far valere un’attività di lavoro usurante, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa.

Lavori usuranti

Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli che richiedono un impegno psicofisico continuativo e di particolare intensità, condizionato da particolari fattori, talvolta logoranti, fonte di stress e che presentano un rischio rilevante di infortuni.

I criteri per l’individuazione delle lavorazioni usuranti sono definiti dall’articolo 2 del DM 19 maggio 1999. Nella tabella A allegata al decreto sono individuate le attività particolarmente usuranti:

  • Lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori in casoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori ad alte temperature
  • Lavorazioni del vetro cavo;
  • Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • Lavori di asportazione dell’amianto;
  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza;
  • Trattoristi
  • Addetti alle serre e fungaie.

L’elenco non è esaustivo e viene aggiornato periodicamente per consentire l’adeguamento ai mutamenti sociali, economici e normativi. A seguito delle integrazioni intervenute con i DM 20 settembre 2017 e DM 5 febbraio 2018 la lista comprende anche:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali, altri macchinari per la perforazione di costruzioni o, in generale, per movimentazioni delicate di materiali pesanti o per la costruzione di edifici e simili;
  • Conciatori di pelli e pellicce;
  • Maestri/e di asili nido e scuole dell’infanzia;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni;
  • Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conducenti di mezzi pesanti e camion;
  • Addetti alle pulizie;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai agricoli o della zootecnia, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento e braccianti agricoli;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne;
  • Addetti alla pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori a alte temperature.

Lavoro notturno

Per lavoratore notturno si intende, alternativamente,

  • il soggetto turnista che svolge la sua attività per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • il soggetto che svolge attività lavorativa ordinaria per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Il Ministero del Lavoro, con nota 23 maggio 2012 n. 9630, ha chiarito che la comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro notturno svolto per periodi inferiori.

Lavorazioni a catena

Si considerano lavorazioni a catena quelle individuate dalle voci di tariffa INAIL di cui alla tabella allegata al D. Lgs. 67/2011 e quelle svolte in imprese contraddistinte da un processo produttivo in serie, con un ritmo determinato dalla misurazione dei tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Le voci di tariffa Inail che sono riportate nella tabella:

1462        Produzione di prodotti dolciari

2197        Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti

6322        Macchine per cucire

6411        Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e rimorchi

6580        Apparecchi termici e in pressione per la produzione di vapore

6590        Strumenti e apparecchi metallici

8210        Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l’abbigliamento e accessori

8230        Confezione di calzature

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono interessate solo le imprese nelle quali si svolgono attività che soddisfano contemporaneamente i requisiti di:

  • Applicazione delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco della tabella
  • Applicazione dei criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 cod. civ.
  • Utilizzino processi produttivi in serie

La comunicazione del lavoro a catena è soggetta anche a una comunicazione iniziale da effettuarsi entro 30 gg dall’inizio del lavoro.

Modalità denuncia

Per adempiere alla comunicazione è necessario collegarsi al portale www.cliclavoro.gov.it e accedere alla funzione LAV_US.

L’inserimento della comunicazione è strutturato in 5 moduli diversi in funzione della tipologia di denuncia:

  • Inizio lavoro a catena
  • Monitoraggio lavoro usurante
  • Monitoraggio lavoro notturno
  • Monitoraggio lavoro a catena
  • Monitoraggio autisti

Dopo aver scelto il modulo da compilare, e l’unità produttiva in cui si volgono le attività, devono essere indicati i lavoratori impegnati con indicazione del periodo nella quale si è svolta la lavorazione e per il lavoro notturno il numero dei giorni.

L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. La sanzione è diffidabile.

Mancando un’espressa previsione legislativa non è però sanzionabile la tardiva presentazione della denuncia, ma solo le ipotesi di omissione o invio della denuncia contenente dati errati o non rispondenti al vero.

Esonero contributivo certificazione parità di genere

L’Istituto previdenziale, con propria circolare del 27 dicembre 2022, n. 137 e i successivi messaggi n. 4614 del 21 dicembre 2023 e n. 4479 del 30 dicembre 2024, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo di cui alla Legge n. 162/2021.

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.

Le certificazioni utili all’esonero in commento sono quelle rilasciate in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 dagli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. L’elenco degli organismi accreditati è reperibile al link https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione

La sola presentazione, anche su base volontaria, del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità non consente alle aziende di accedere al beneficio.

Il decreto 20 ottobre 2022, del Ministro del lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere all’esonero.

Successivamente, con Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

Da ultimo, con Messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’INPS ha reso noto il rilascio del modulo di istanza on lineSGRAVIO PAR_GEN” per l’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024. Per l’anno 2024 le richieste di riconoscimento dell’agevolazione potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025.

La domanda da inoltrare tramite il portale Agevolazioni del sito INPS, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Data identificatici del datore di lavoro (matricola e codice fiscale)
  • La retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere, intesa come cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte
  • L’aliquota datoriale media
  • La forza aziendale media stimata
  • La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso della Certificazione della parità di genere
  • La data di emissione della certificazione e il suo periodo di validità.

L’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio in misura non superiore all’1% dei complessi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. Per beneficiario è inteso il medesimo soggetto giuridico, anche se in possesso di diverse matricole aziendali.

L’importo autorizzato dovrà inoltre tener conto del limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui stabilito dall’articolo 6 comma 1 del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 e, quindi, nell’ipotesi di insufficienza di risorse, l’importo autorizzato sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari.

All’esito positivo dell’elaborazione sarà attribuito alle aziende beneficiarie il codice autorizzazione “4R” avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, che evidentemente è riferibile solo per le domande presentate per gli anni 2022 e 2023, i datori di lavoro a cui sia stato attribuito il ca “4R” all’esito dell’accoglimento della propria istanza, e per le mensilità di validità della certificazione, esporranno a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento la quota di esonero spettante, valorizzando all’interno dell’elemento di di il codice causale “L238” avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 della legge n. 162/2021” e nell’elemento il relativo importo dell’esonero da conguagliare.

Per il recupero delle mensilità pregresse, dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di di di il codice causale “L239” avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 della legge n. 162/2021” e nell’elemento il relativo importo dell’esonero arretrato da conguagliare

In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 inserire i nuovi codici “L238” e “L239” per il conguaglio dell’esonero contributivo parità di genere art. 5 L. 162/2021.

In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici Comuni inserire i due nuovi codici nella sezione dedicata “Esonero certificazione parità di genere”.

In Anagrafiche – Aziende – Gestione in corrispondenza della matricola Inps autorizzata all’esonero contributivo va compilata la sezione dedicata ‘Esonero certificazione parità di genere’.

In particolare va inserita la validità della certificazione (anno/mese inizio – anno/mese fine), l’importo mensile riconosciuto come esonero, l’anno/mese di recupero mesi precedenti e il nr. dei mesi da recuperare.

In denuncia UniEmens, a partire dal mese di recupero dell’esonero, verrà inserito in denuncia aziendale Altri Crediti il codice L238 ed il relativo importo corrente, nonché, per il solo mese di recupero mesi precedenti il codice L239 con l’importo totale da recuperare pari al limite mensile * il nr. mesi da recuperare.

In fase di contabilizzazione cedolini verrà rilevato il minor debito Inps a fronte dell’applicazione esonero contributivo certificazione parità di genere utilizzando i conti contabili inseriti nei parametri di Area Amministrativa – pagina Paghe.

Per recepire le novità illustrate in materia di Esonero certificazione parità di genere è necessario installare la nuova versione di UNO rel. 36.03 di prossima pubblicazione.

CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2024

L’ ANCE Brescia ha diramato le istruzioni operative per l’erogazione dell’EVR della provincia di Brescia 2024.

Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2022 – 2023 – 2024” rispetto al triennio “2021 – 2022 – 2023” ha dato esito positivo solo per tre dei parametri presi in considerazione:

  • Numero dei lavoratori iscritti a CAPE Brescia;
  • Monte salari denunciato;
  • Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Numero delle notifiche preliminari.

In particolare in numero delle notifiche preliminari nella comparazione dei trienni è risultato più basso.

Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2024 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura del 75% dei minimi di paga in vigore al 1 settembre 2020.

Operai

Livello EVR 2024 / ora
4 Livello 0,22
3 Livello / Operaio Specializzato 0,20
2 Livello / Operaio Qualificato 0,18
1 Livello / Operaio Comune 0,16

Impiegati

Livello EVR 2024 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 53,72
6 Livello / 1° Categoria 48,35
5 Livello / 2° Categoria 40,29
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 37,61
3 Livello / 3° Categoria 34,92
2 Livello / 4° Categoria 31,43
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 26,86

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2024 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2024 – 2023 – 2022” rispetto al triennio “2023 – 2022 – 2021”, ovvero:

  • Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Se una dei due parametri non risultasse positivo l’erogazione EVR 2024 dovrà essere effettuata nella misura del 50%, mentre in presenza dei due parametri entrambi negativi non si darà luogo ad alcuna erogazione.

La verifica del numero di ore denunciate sarà effettuata direttamente da Cassa Edile, mentre per il volume d’affari IVA sarà l’impresa ad effettuare il raffronto.

In presenza del requisito positivo di cui sopra (numero ore denunciate), l’erogazione EVR 2024 avverrà in due quote, pari ciascuna al 50% dell’importo EVR totale, nelle denunce di competenza dei mesi di Aprile 2025 e Settembre 2025.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2024 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5% in quanto erogazioni ricollegabili all’incremento della produttività ed efficienza organizzativa.

Per le imprese operanti in provincia di Brescia ma provenienti da fuori provincia l’erogazione EVR agli operai operanti a Brescia va effettuata con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore della provincia di provenienza.

Per gli operai l’erogazione non sarà a beneficio diretto del lavoratore, e quindi non sarà direttamente inserita nel cedolino del dipendente, ma sarà effettuato un accantonamento presso la Cassa Edile del valore dell’EVR, al netto del prelievo contributivo e fiscale. Sarà poi la Cassa Edile a provvedere alla corresponsione ai lavoratori dell’Elemento accantonato.

Se anche l’andamento del volume d’affari IVA dovesse dare un risultato positivo, il rimanente 50% dell’EVR 2024 sarà erogato / accantonato nel mese di settembre 2025.

Per il 2024 sarà direttamente l’impresa che dovrà verificare in autonomia il numero delle ore denunciate in Cassa Edile per ogni singolo operaio.

Per verificare il numero di ore accantonate dell’anno 2024 è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – dicembre 2024 con selezione delle sole attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.

Il monte ore sarà moltiplicato per gli importi orari stabiliti per l’EVR 2024 e inserito al 50% nel cedolino di aprile 2025 e il restante 50% nel cedolino di settembre 2025. La voce di calcolo da utilizzare deve essere di tipo competenza con assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale, senza maturazione TFR. Si può ipotizzare una voce di calcolo che funzioni moltiplicando il numero delle ore accantonate nel 2024 di cui sopra per l’importo unitario dell’EVR, già riproporzionata al 50%.

A differenza delle voci utilizzate per l’accontamento degli anni precedenti, CAPE Brescia ha specificato che l’Elemento Variabile della Retribuzione 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive (reddito imponibile 2024 inferiore a 80.000 euro e per un massimo di euro 3.000 annui), gli importi sono soggetti a tassazione sostitutiva del 5%.

Per l’applicazione concreta della tassazione sostitutiva in Anagrafica Personale Pagina IRPEF anno 2025 deve essere attivato il flag ‘Detassazione emolumenti di produttività’.

Nella voce di calcolo per l’erogazione EVR 2024 da riversare in CAPE sarà attivo il flag “Emolumento di Produttività”.

La voce di calcolo di competenza deve essere accompagnata dalla voce di calcolo di trattenuta per accantonamento in Cassa Edile. La voce potrebbe essere gestita solo ad importo per un valore convenzionale pari all’importo erogato al netto del prelievo contributivo e fiscale.          

Nel cedolino le due voci di calcolo CAS.E4 “EVR Brescia 2024” e CAS.E5 “Accantonamento EVR Brescia 2024” saranno quindi impostate secondo le modalità sopra illustrate.

Per gli impiegati l’importo sarà erogato direttamente dall’impresa a partire dal cedolino di aprile 2025 secondo le percentuali prefissate.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si dovranno liquidare gli importi totali residui in unica soluzione insieme con le competenze di fine rapporto.

Nel caso di modifica dell’inquadramento del lavoratore, sia esso impiegato che operaio, sarà dovuto l’importo dell’EVR secondo il livello di appartenenza al 31 dicembre 2024.

La voce di calcolo da utilizzare per il recupero EVR 2024 potrebbe essere la medesima già utilizzata per gli operai CAS.E4 “EVR Brescia 2024”. La base di calcolo da impostare sarà l’importo lordo mensile, moltiplicato per il 50% del numero di mensilità del 2024 da recuperare (se il recupero è per l’anno intero impostare il valore 6).

CCPL Edilizia Industria Milano: EVR 2025

Come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di Milano le parti sociali hanno effettuato la verifica dei parametri territoriali utili al riconoscimento dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025.

Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2024 – 2023 – 2022” rispetto al triennio “2023 – 2022 – 2021” ha dato esito positivo in ordine a tutti e 4 i parametri presi in considerazione:

  • Numero dei lavoratori iscritti a Cassa Edile Milano;
  • Monte salari denunciato;
  • Ore denunciate a Cassa Edile, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Numero delle notifiche preliminari.

Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2024 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura piena secondo gli importi di seguito indicati che corrispondo al 4% dei minimi di dicembre 2024.

Operai

Livello EVR 2025 / ora
4 Livello 0,32
3 Livello / Operaio Specializzato 0,30
2 Livello / Operaio Qualificato 0,27
1 Livello / Operaio Comune 0,23

Impiegati

Livello EVR 2025 / mese
7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super 78,99
6 Livello / 1° Categoria 71,09
5 Livello / 2° Categoria 59,24
4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico 55,29
3 Livello / 3° Categoria 51,34
2 Livello / 4° Categoria 46,21
1 Livello / 4° Categoria primo impiego 39,49

L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2025 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2024 – 2023 – 2022” rispetto al triennio “2023 – 2022 – 2021”, ovvero:

  • Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
  • Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora l’andamento di entrambi i suddetti parametri risulti negativo l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2025.

Se l’andamento negativo riguarda solo uno dei due parametri, l’impresa deve riconoscere l’EVR 2025 in misura ridotta, ovvero pari al 65% della misura intera. In tale caso le imprese, entro il 30 ottobre 2025 devono inviare ad Assimpredil ANCE e a Cassa Edile di Milano un’autodichiarazione redatta su fac-simile allegato alla presente circolare, unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC a:

Le ore denunciate presso la Cassa Edile di Milano, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni sono disponibili nell’area “Servizi on-line” nella sezione “Rendiconti – Estratto conto – EVR”.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2025 è applicabile l’imposta sostitutiva del 5%.

Per il recupero arretrati 2025 degli operai è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – febbraio 2025 con selezione solo sulle attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.

Naturalmente devono essere ripristinate da MARZO 2025 le quote EVR nelle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Milano per poter valorizzare correttamente l’importo ordinario alla scadenza del 28/06/2026 (data prossimo scatto minimo nazionale).

Le voci di calcolo utilizzate dovranno essere collegate al flag “Emolumenti di Produttività” per poter beneficiare della tassazione agevolata del 5%.

Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2025

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2025 e il 14 marzo 2025 è pari a 121,1.