Esposizione al rumore e protezione dei lavoratori

Una recente nota della Confartigianato pone in luce il problema dell’adibizione dei minori a lavorazioni comportanti rischio da rumore. Ritorna in auge il problema del danno uditivo, che forse fino a questo punto è stato sottovalutato.

 

Tra gli obblighi più significativi (penalmente sanzionati) in materia di prevenzione del danno uditivo da rumore vanno indicati quelli contenuti negli articoli 40, 41, 43, 44 e 46 del D.Lgs.277/1991.

 

Articolo 40 – Obbligo a carico del datore di procedere alla valutazione (programmata e a opportuni intervalli) del rumore durante il lavoro.

Articolo 41 – Il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore adottando le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili in base al progresso tecnico e a prescindere dal superamento o dal raggiungimento di predeterminati valori limite di esposizione al rumore ed escludendo che un elemento quale il costo delle opere da realizzare costituisca un limite decisivo rispetto alla concreta attuabilità delle misure predette (max sicurezza possibile)

Articolo 46 – Obblighi in materia di protezione dei lavoratori dal rumore a carico di chi progetta, costruisce e realizza nuovi impianti, macchine e attrezzature, ampliamenti e modifiche sostanziali di fabbriche e impianti esistenti.

Articolo 43 – Onere a carico del datore di lavoro di fornire a tutti i lavoratori i mezzi personali di protezione qualora l’esposizione quotidiana personale possa verosimilmente superare gli 85 dBA.

Articolo 44 – Oltre gli 85 dBA di esposizione quotidiana personale al rumore i lavoratori devono essere obbligatoriamente sottoposti a controllo sanitario, preventivo e periodico.

 

La valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro rumorosi a rischio di danno uditivo per adottare le necessarie misure preventive e protettive rappresenta la prima misura di tutela che il datore di lavoro deve adottare per la protezione della salute dei lavoratori. A tal fine si deve misurare l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore ovvero quella settimanale se quella quotidiana risulta variabile nell’arco della settimana. La valutazione deve essere fatta da personale competente a intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. In caso di variazioni degli impianti e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono essere fatte di nuovo.

Il rapporto deve:

  • contenere l’indagine fonometrica;
  • indicare i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente;
  • essere a disposizione degli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro non è autorizzato a sostituirsi a personale competente nella valutazione del rumore, che deve essere effettuata anche con strumenti adeguati. Non sono da ritenersi valide autocertificazioni di nessun tipo.

 

Le recenti disposizioni a tutela del lavoro minorile, sono alquanto restrittive, vietando categoricamente ai minori le lavorazioni che risultano comportare un valore dell’esposizione quotidiana superiore agli 80 dBA, salvo preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e solo per il periodo di tempo necessario agli obblighi formativi.

La Confartigianato ha diffuso quindi un elenco delle lavorazioni che con tutta probabilità sono precluse ai minori:

  • Falegname;
  • Pulitura metalli;
  • Saldatore;
  • Rubinetterie;
  • Metalmeccanica (carpenteria);
  • Settore tessile.

 

Accanto all’elenco Confartigianato possiamo trovare in letteratura altre lavorazioni, specie nel settore edile che presumibilmente sono fuori dal valore 80 dBA:

  • Posatore pavimenti e rivestimenti;
  • Operaio comune (carpentiere);
  • Operaio comune (muratore);
  • Operaio comune (intonaci);
  • Operaio comune (assistenza impianti);
  • Aiuto muratore;
  • Decoratore (sabbiatura e tinteggiatura);
  • Etc.