Obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni (Regolamento 257/2000)

L’art.68 della legge 17 maggio 199 n.144 prevede l’obbligo della frequenza di attività formative per i giovani fino a 18 anni d’età.

I percorsi possono essere di tre tipi:

  • sistema di istruzione scolastica;
  • sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  • rapporto di apprendistato.

 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

L’obbligo di frequenza si applica progressivamente ai giovani presenti nel territorio dello Stato (anche i minori stranieri) i quali:

  • nel 2000 abbiano compiuto 15 anni ed abbiano assolto l’obbligo di istruzione (9 anni di scuola e 15 anni di età);
  • nel 2001 abbiano compiuto 15 e 16 anni;
  • a partire dal 2002 compieranno 15, 16 e 17 anni.

 

Obbligo formativo nell’apprendistato

L’obbligo formativo può essere assolto nel corso dell’apprendistato attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi a quelli già previsti per la durata di almeno 120 ore.

I contenuti, gli obiettivi ed i criteri generali di svolgimento di tali attività formative dovranno essere oggetto di un apposito decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministero delle Pubblica Istruzione entro 4 mesi dalla pubblicazione del regolamento in oggetto.

 

Passaggio tra sistemi e percorsi integrati

Il regolamento prevede che le conoscenze acquisite nel sistema della formazione professionale, nello svolgimento dell’apprendistato o di altra attività lavorativa danno luogo a crediti formativi utilizzabili dai giovani per poter rientrare nel sistema dell’istruzione scolastica.

 

 

Estensione Congedi familiari

E’ entrato in vigore l’11 ottobre il Regolamento in attuazione dell’art.4 della legge 8 marzo 2000 n.53 istitutivo dei congedi per gravi motivi familiari.

 

Le disposizioni regolano due tipologie di permessi:

  • 3 giorni lavorativi di permesso in caso di gravi eventi (decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore);
  • congedo non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi inerenti la persona del lavoratore o i componenti della sua famiglia.

 

Permessi Retribuiti

I permessi motivati da una grave infermità devono essere documentati dalla certificazione sanitaria entro 5 gg dalla ripresa dell’attività lavorativa.

I 3 gg all’anno sono complessivi e devono essere utilizzati entro 7 gg dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità che li ha provocati.

 

Congedi Non Retribuiti

Rientrano fra i gravi motivi le necessità familiari conseguenti al decesso di uno dei familiari (riferiti alla famiglia anagrafica), l’impegno nell’assistenza per patologie croniche o acute, per programmi di riabilitazione e cura.

Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà tener conto il datore di lavoro successivo.

 

Sconti fiscali per nuove assunzioni

La Finanziaria 2001 prevede sconti fiscali per nuove assunzioni, per il periodo che va dal 1/10/2000 al 31/12/2003. Gli sconti sono rivolti a tutti i datori di lavoro, siano essi imprese o professionisti.

Rispetto ai precedenti bonus fiscali, questa agevolazione riguarda l’intero territorio nazionale, non solo le aree svantaggiate.

Per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, a incremento del numero medio dei lavoratori in forza occupati nel periodo 1/10/1999 – 30/9/2000 viene riconosciuto un credito d’imposta di Lit. 800.000 per ogni mese compreso nel periodo agevolato (totale di 39 mesi), con uno sconto annuo di Lit. 9,6 milioni.

L’incentivo spetta anche se l’assunzione è a tempo parziale.

 

Condizioni

Oltre all’assunzione a tempo indeterminato e ad incremento della forza occupazionale, le nuove norme prevederanno anche le seguenti condizioni aggiuntive:

  1. i nuovi assunti siano soggetti d’età non inferiore a 18 anni;
  2. i nuovi assunti riguardino soggetti che, da almeno 24 mesi, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato (la condizione viene quindi rispettata se il lavoratore ha svolto attività di lavoro autonomo o è stato assunto a tempo determinato, o come apprendista o con CFL);
  3. i datori di lavoro osservino per tutti i dipendenti i ccnl;

i datori di lavoro rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.626/94).