Comunicazione infortuni brevi
Con Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 l’Inail fornisce le prime istruzioni operative sulla presentazione della comunicazione degli infortuni di almeno un giorno prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera r) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Dal 12 ottobre 2017 è operativa la norma che sancisce l’obbligo della comunicazione, on-line entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, degli infortuni brevi, ovvero degli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965. Quindi, per prognosi superiori ai tre giorni, sarà sufficiente inoltrare la consueta denuncia di infortunio.
E’ disponibile sul portale INAIL, all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Nel caso in cui, a fronte di una prima prognosi inferiore ai tre giorni, venga inviata la Comunicazione Infortuni e poi, successivamente, la prognosi venga prolungata ad un periodo superiore ai tre giorni, rimane invariato l’obbligo di invio della successiva denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965. In quest’ultimo caso, tramite la funzione “Comunicazioni inviate” del menù “Comunicazione di infortunio” sarà possibile ricercare la comunicazione inoltrata e tramite la funzione “Converti in denuncia” integrare la medesima con le informazioni supplementari richieste dalla denuncia di infortunio.
Non sussiste l’obbligo, come peraltro già previsto per la Denuncia di infortunio, di allegare alla Comunicazione di infortunio il certificato medico. Tale certificato sarà acquisito telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato e viene reso disponibile sul sito nel servizio “Ricerca certificati medici” oppure nella funzione a ciò dedicata nella “Comunicazione di infortunio”.
E’ possibile ricercare la certificazione medica trasmessa all’INAIL tramite il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio del certificato.
Se il certificato medico è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’INAIL via PEC, tale documento non sarà immediatamente disponibile nell’applicativo e in questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la comunicazione di infortunio indicando negli appositi spazi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella “Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri. Gli identificati del certificato devono, comunque, essere forniti al datore di lavoro dal lavoratore infortunato.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della “Comunicazione di infortunio” determina, ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Sgravi contributivi per accordi conciliazione tempi vita / lavoro
Il Ministero del Lavoro con Decreto 12 settembre 2017 e con Comunicato del 17 ottobre 2017 ha dato attuazione al disposto dell’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, definendo criteri e modalità per poter beneficiare degli sgravi contributivi a seguito di accordi di secondo livello finalizzati all’istituzione di interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Per poter accedere al beneficio contributivo è necessario sottoscrivere contratti collettivi aziendali, anche mediante il recepimento di contratti collettivi territoriali, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie. La sottoscrizione dei contratti deve avvenire nel periodo compreso fra il 1.1.2017 e il 31.8.2018.
I contratti collettivi di cui sopra devono stabilire misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalle normative vigenti e dai CCNL di riferimento. Il beneficio è riconosciuto anche se trattasi di integrazioni di misure già presenti in precedenti accordi aziendali.
I contratti sottoscritti devono essere obbligatoriamente depositati telematicamente, attraverso il portale dei servizi del Ministero del Lavoro (Cliclavoro) entro il 31 ottobre 2017 con riferimento alle risorse 2017 mentre con riferimento alle risorse 2018 entro e non oltre il 31 agosto 2018.
I contratti collettivi aziendali devono contenere un minimo di due misure tra quelle riportate nell’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro 12 settembre 2017, di cui una almeno individuata tra le aree di intervento A) o B).
- Area di intervento genitorialità
- estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia / asili nido / spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto del servizio di baby sitting.
- Area di intervento flessibilità organizzativa
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
- Welfare aziendale
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, ovvero servizi di disbrigo di pratiche amministrative, spesa, lavanderia, consulenze fiscali, ecc.
Il beneficio, ai sensi dell’art. 8 del DM, sarà concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate che sono:
- per il 2017 euro 55.200.000;
- per il 2018 euro 54.600.000.
Le predette risorse finanziarie saranno attribuite nella misura del 20% in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi allo sgravio, e nella misura dell’80% in base al numero medio dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente la domanda da ciascun richiedente ammesso allo sgravio.
Il beneficio può essere richiesto una sola volta nel biennio 2017/2018 e, comunque, non potrà superare il valore del 5% dell’imponibile previdenziale denunciato nell’anno civile precedente la domanda. Il valore del beneficio sarà calcolato direttamente dall’Inps a cui dovranno essere inoltrate le domande, sulla base delle risorse finanziarie stanziate, del numero dei datori di lavoro richiedenti e dalla consistenza della loro forza lavoro nell’anno precedente.
Ad oggi non sono state ancora messe a disposizione le funzionalità operative e le relative istruzioni da parte dell’istituto previdenziale per l’inoltro della domanda telematica, che dovrà in ogni caso essere presentata entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 (risorse 2017) ovvero entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018 (risorse 2018).
L’ammissione al beneficio dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione del’istanza.
Assistenza Fiscale: seconda rata di Acconto Irpef
Con la retribuzione di ottobre, per le aziende che operano le trattenute e i versamenti Irpef secondo il criterio di cassa, è necessario provvedere alla trattenuta della seconda rata di acconto per assistenza fiscale eventualmente dovuta dai lavoratori.
Le aziende che operano, viceversa, per competenza, rimanderanno tale operazione alla retribuzione di novembre.