• Calendario settembre 2020

  • Contratti a termine

  • Rateizzazione versamenti sospesi

  • INPS

  • INAIL

  • CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2020

Calendario settembre 2020

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

Contratti a termine

Con Nota 713/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse in ordine alle novità introdotte dal DL n. 104/2020 del 14 agosto scorso recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

In particolare viene data un’interpretazione estensiva dell’articolo 8 del decreto legge n. 104/2020 in tema di proroga e rinnovo dei contratti a termine (v. Circolare Lavoro n. 8/2020).

La norma consente, fino al 31 dicembre 2020 e in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle casuali di cui all’articolo 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Sul punto l’INL, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto” contenuta nell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (10 o 20 giorni che devono intercorrere prima della stipula del nuovo contratto a termine in funzione della durata di quello precedente se inferiore o maggiore di sei mesi). Per conseguenza, laddove il rapporto di lavoro sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

L’Ispettorato chiarisce inoltre che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente articolo 93 del DL n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi (v. Circolare Lavoro n. 5/2020).

 

Rateizzazione versamenti sospesi

A seguito del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, che ha disposto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti delle somme dovute per ritenute fiscali, contribuzione e premi INAIL, sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, INPS e INAIL hanno diramato le istruzioni operative ai fini dell’applicazione della norma.

I nuovi termini di versamento disposti dall’articolo 97 del DL n. 104/2020 sono stati già illustrati nella Circolare Lavoro n. 8/2020. La norma, nel riconfermare quanto già stabilito dagli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (pagamento in unica soluzione il 16/9/2020 o rateazione fino a 4 rate con pagamento della prima rata sempre il 16/9/2020) ha introdotto due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • Versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
  • Versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50

Ai fini di agevolare l’interpretazione delle nuove disposizioni, si riassumono di seguito le ipotesi maggiormente ricorrenti di sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica.

  1. Articolo 62, comma 2, lett. c) del DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019

  1. Articolo 18, commi 1 e 2 DL n. 23/2020

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta

  1. Articolo 18 commi 3 e 4 DL n. 23/2020

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta

  1. Articolo 18 comma 5 DL n. 23/2020

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Per tutte le altre ipotesi qui non contemplate si rimanda alla normativa emergenziale di riferimento.

INPS

Con Messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020, l’INPS ha fornito le prime indicazioni inerenti la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali alla luce del nuovo dettato normativo.

Già con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 erano state illustrate le modalità con cui era possibile effettuare i versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in unica soluzione o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 (v. Circolare Lavoro 7 bis /2020)

L’Istituto conferma le procedure e i codici per il versamento degli importi in rateazione per l’anno 2020, la prima delle quali scaduta il 16 settembre 2020, sia per quanto riguarda la comunicazione on line da effettuare sul portale denominata “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. Con successivo Messaggio saranno fornite le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Il Messaggio n. 3331 del 14 settembre 2019 precisa inoltre che la comunicazione telematica di sospensione del versamento dei contributi, da effettuare sul portale dell’istituto, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

INAIL

Con la Circolare n. 35 del 14 settembre 2020, pubblicata sul proprio sito il giorno successivo, l’INAIL ha reso noti i numeri di riferimento da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, che si aggiungono a quelli già riportati nella Circolare n. 23 del 27 maggio 2020.

I codici riferimento previsti per il versamento delle rate precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 104/2020 erano (e sono se non dovesse venire sfruttata la possibilità offerta di rateizzare il 50% delle somme dal 2021) i seguenti:

Per il versamento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020:

  • 999190 per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
  • 999192 per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub b)
  • 999194 per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub c)
  • 999196 per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

Per il versamento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020:

  • 999191 per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
  • 999193 per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub b)
  • 999195 per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub c)
  • 999197 per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

I codici di riferimento pubblicati nella Circolare 35/2020, che riguardano le ipotesi di rateizzazione del 50% del debito a partire dal gennaio 2021 sono i seguenti:

Per il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

  • 999232 per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
  • 999234 per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub b)
  • 999236 per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub c)
  • 999238 per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

Per il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

  • 999233 per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
  • 999235 per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub b)
  • 999237 per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d’imposta (sub c)
  • 999239 per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

La comunicazione on line, circa la sospensione dei versamenti, dovrà essere eventualmente integrata con le nuove modalità di rateizzazione prescelte, non appena il sito dell’istituto sarà aggiornato.

Con successivo messaggio l’INAIL ha precisato che, l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare 27 maggio 2020 n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese.

Nel Modello F24, sezione INAIL, si deve quindi intervenire per inserire il valore della rata indicando il numero riferimento sulla base delle istruzioni fornite dall’INAIL

CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo

A seguito dell’accordo nazionale del 18 luglio 2018 tra ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL), dal 1 settembre 2020 aumenta la retribuzione base nel CCNL Edilizia Industria.

Come si ricorderà (v. Circolare lavoro 7/2018), l’accordo prevede un aumento contrattuale da riconoscersi in tre tranches, la prima dal 1 luglio 2018, la seconda dal 1 luglio 2019 e la terza dal 1 settembre 2020. Di seguito i valori minimi di Paga Base valevoli dal 1/9/2020

Livello Dal 01/09/2020
C4 – Caposquadra IV livello 7,98
O4 – IV livello 7,25
C3 – Caposquadra specializzato 7,40
O3 – Operaio specializzato 6,73
C2 – Caposquadra qualificato 6,67
O2 – Operaio qualificato 6,06
O1 – Operaio comune 5,18
Impiegati 7° livello (1° super) 1.790,71
Impiegati 6° livello (1° cat) 1.611,63
Impiegati 5° livello (2° cat) 1.343,02
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 1.253,51
Impiegati 3° livello (3° cat) 1.163,96
Impiegati 2° livello (4° cat) 1.047,57
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 895,36

Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all’aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. Nell’esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L’operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.

Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2020

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 14 settembre 2020 è pari a 102,5.