• Calendario aprile 2020

  • Premio Lavoratori marzo 2020 COVID 19

  • Sospensione versamenti contributivi

  • Esonero contributivo giovani under 35

  • Conguaglio CIGO COVID 19

  • CIGO

  • FIS

  • Pagamento Diretto

  • Novità CIGO COVID 19

  • Estensione assunti dal 23/02 al 17/03

  • Contratti a termine

  • Accordo sindacale

  • Computo limiti temporali

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2020

Calendario aprile 2020

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Premio Lavoratori marzo 2020 COVID 19

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 ha istituto i codici tributo per il recupero in compensazione del premio da erogare ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge n. 18/2020.

Il D.L. n. 18/2020 ha previsto che, ai titolari di redditi di lavoro subordinato che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente 2019 non superiore a euro 40.000, debba essere erogato un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a euro 100, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nel marzo 2019 nella propria sede di lavoro.

Detto premio potrà essere corrisposto a partire dalle retribuzioni del mese di aprile 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 17/E/2020, al fine di consentire il recupero in F24 dei predetti importi, ha istituito il codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge n.18 del 2020”. Il codice tributo “1699” dovrà essere inserito nella Sezione Erario, indicando nei campi Mese e Anno di riferimento il mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio nei formati “00MM” e “AAAA”, oltre naturalmente all’importo a credito da compensare.

Ai fini del recupero del credito il mod. F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline e non è soggetto ai limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, né tantomeno alla preventiva presentazione della dichiarazione reddituale.

Nella tabella codici tributo dal Menù Anagrafiche/Tabelle/Fiscali creare il nuovo codice “1699”

Creare una nuova Voce di Calcolo dedicata all’erogazione del Premio agganciata al codice Tributo 1699 e al conto contabile del debito erariale.

La successiva Circolare 8/E del 3 aprile 2020, e la Risoluzione 18/E del 9 aprile 2019, sempre a firma dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito le modalità di calcolo del premio in parola.

In particolare:

  • Il numero giorni rilevanti ai fini della determinazione del premio si deve prendere a riferimento il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili da contratto, o in alternativa può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsti dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso;
  • Il premio spetta anche per le prestazioni lavorative svolte in trasferta presso clienti o presso sedi secondarie dell’azienda. Rimane preclusa la possibilità di erogare il premio a fronte delle attività lavorative svolte in modalità di smart working;
  • L’importo del premio non subisce riduzioni nei rapporti di lavoro part-time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo del premio, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time in essere, fermo restando il limite massimo di euro 100, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tale fine il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo del premio;
  • Le assenze per ferie, malattia, congedo, ecc. non vanno considerate al numeratore della frazione ore-giorni lavorati/ore-giorni lavorabili.

Poiché la precondizione per poter accedere al bonus è il limite reddituale da lavoro dipendente di euro 40.000 dell’anno 2019, sorge il problema di verificare tale situazione per i dipendenti assunti nel corso del 2020 o per i quali non si conosce la situazione reddituale dell’anno precedente. In questo caso il datore di lavoro per poter erogare il premio, dovrà ottenere dal dipendente un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in cui venga attestato l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

Per la dichiarazione del limite reddituale massimo ai fini dell’erogazione del premio, nonché della compresenza di eventuali altri rapporti di lavoro part-time, può essere utilizzata la bozza di autodichiarazione allegata alla presente circolare.

Nei cedolini dei dipendenti in possesso dei requisiti reddituali e in presenza di attività operativa presso la sede aziendale nel mese di marzo, dovrà essere inserita la voce di calcolo creata secondo le indicazioni fornite.

Tale voce di calcolo dovrà essere valorizzata nell’elemento “Ore/gg” con indicazione del rapporto fra ore/giorni lavorati in sede e ore/giorni lavorabili, e quindi con un numero compreso fra 0,01 e 1,00. Il rapporto, moltiplicato per 100 darà come risultato il premio erogato. La preparazione delle voci di calcolo di premio potrà essere preimpostata, così come per tutte le altre voci, in gestione Automatismi mensili del mese di aprile o dei mesi successivi se l’erogazione avverrà nei mesi seguenti.

Nell’esempio il lavoratore ha svolto attività lavorativa in sede aziendale per la totalità del numero di ore /giorni lavorabili nel mese di marzo.

Sospensione versamenti contributivi

Con Messaggio n. 1754 del 24/04/2020 e successivo n. 1789 del 28/04/2020 l’INPS ha diramato le proprie istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Va preliminarmente ricordato il regime di sospensione dei versamenti delle ritenute, contributi e premi assicurativi introdotti prima dagli articoli 61 e 62 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 e poi dall’articolo 18 del decreto legge n. 23/2020. Tralasciando le sospensioni inerenti le attività sportive e/o ricreative contenute nell’articolo 61 del D.L. n. 18/2020, è prevista, ai sensi dell’articolo 62 co. 2 del DL n. 18/2020, per le aziende con ricavi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 2 milioni, la sospensione dei versamenti delle ritenute, contribuzioni e premi assicurativi scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, e quindi inerenti il DM10 di competenza febbraio 2020. Inoltre sono previste, per l’articolo 18 del DL n. 23/2020, tre differenti tipologie di sospensione dei versamenti in funzione della dimensione aziendale, della percentuale di riduzione del fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e alla data in cui l’azienda ha intrapreso l’attività. In dettaglio:

  • Aziende con ricavi 2019 inferiori ai 50 milioni e con diminuzione del fatturato marzo/aprile 2020 superiore al 33% rispetto a marzo/aprile 2019 (art. 18 commi 1 e 2);
  • Aziende con ricavi superiori a 50 milioni e con diminuzione del fatturato marzo/aprile 2020 superiore al 50% rispetto a marzo/aprile 2019 (art. 18 commi 3 e 4);
  • Aziende che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 marzo 2019 (art. 18 comma 5)

Il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In presenza delle condizioni legali evidenziate dall’articolo 62 comma 2 del DL n. 18/2020 e/o dall’articolo 18 del DL n. 23/2020, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono sospesi.

Le aziende con dipendenti che beneficiano della sospensione devono indicare, nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEMens i seguenti codici di nuova istituzione:

  • N969” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 18/2020 art. 62 comma 2”.

I versamenti sospesi riferiti al DL. 18/2020, ovvero alla scadenza di pagamento di marzo 2020, competenza febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • N970” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 commi 1 e 2”;
  • N971” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 commi 3 e 4”;
  • N973” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 comma 5”.

I versamenti sospesi riferiti al DL 23/2020, ovvero alle scadenze di aprile e maggio, competenza marzo e aprile 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L’importo da indicare nel codice sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti e sospesi.

Con l’inserimento dei codici di sospensione relativi all’articolo 8 del DL n. 23/2020 all’interno del flusso UniEMens, l’INPS provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 23/2020, art. 18”.

In Anagrafica, Tabelle, DM10 /UniEMens, inserire nella tabella Codici DM10 la nuova causale in funzione della tipologia di sospensione utilizzata.

In gestione UniEMens, dopo la fase di elaborazione della denuncia mensile è necessario effettuare nella denuncia aziendale, Pagina Generale, l’inserimento del codice sospensione nella gestione crediti, inserendo anche l’importo a credito risultante dal saldo della denuncia medesima, importo oggetto di sospensione. Tale importo è la differenza del valore tra l’importo totale a debito e l’importo totale a credito della denuncia UniEMens.

Nell’esempio viene riportato il mese di marzo, anche se appare improbabile l’utilizzo tempestivo di tale codice per quel mese, considerato che l’ultimo giorno utile per inviare la denuncia Uniemens di marzo è il 30 aprile 2020. L’inserimento del codice sospensione nelle denuncia aziendale Uniemens potrà essere fatta tempestivamente solo per il mese di aprile.

Con Messaggio n. 1789 del 28/04/2020 l’INPS chiarisce poi che, le aziende che abbiano già inviato il flusso UniEMens relativo ai mesi di febbraio e di marzo 2020 senza indicazione del codice di sospensione, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo e, contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

In questo caso è necessario modificare la denuncia aziendale UniEMens già inoltrata all’INPS, creando una denuncia “FC – Denuncia frazionata di completamento” che si riferisce solo al flusso XML “Aziendale” e inserire nella gestione crediti il codice sospensione con l’importo a credito secondo le istruzioni già riportate.

Ricordiamo che la creazione del file .xml avviene per mese di elaborazione e non per mese di competenza. La data di elaborazione, per creare per esempio un flusso aziendale di completamento riferito a marzo 2020, ma da elaborare e inviare all’istituto nel mese di maggio, devi quindi essere una data ricompresa nel mese di maggio.

Nella fase di elaborazione del file Uniemens, inoltre, si dovrà optare per la composizione della denuncia frazionata di completamento e non per la denuncia completa.

Allo stesso modo, i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995, che usufruiscono della sospensione dei versamenti nell’arco temporale ricompreso fra il 1 aprile 2020 e il 31 maggio 2020, fermo restando l’eventuale operatività disgiunta per i due mesi, nel flusso UniEMens riferito ai periodi di sospensione, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> indicheranno i seguenti nuovi codici:

  • 27” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 18/2020 art. 62 comma 2”;
  • 28” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 commi 1 e 2”;
  • 29” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 commi 3 e 4”;
  • 30” avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 DL n. 23/2020 art. 18 comma 5”.

In Gestione denunce retributive e contributive UniEMens, in Pagina Denunce individuali, per ciascun iscritto alla gestione separata a cui è stato attribuito un compenso e per il quale è stato sospeso il versamento contributivo, dovrà essere indicato nel campo “Codice calamità” il relativo codice.

Allo stesso modo anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEMens relativo al mese di febbraio e/o marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità della sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso UniEMens secondo le indicazioni fornite dal precedente messaggio 1754/2020.

In Pagina Generale della Gestione UniEMens dei collaboratori, ovvero quella senza matricola INPS, dovrà essere sempre indicata quale modalità di composizione del flusso quella “FC – Denuncia frazionata di completamento”.

Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi UniEMens in riferimento alla Gestione Separata, consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che saranno oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto legge n. 18/2020 e dal decreto legge n. 23/2020.

Esonero contributivo giovani under 35

Con Circolare n. 57 del 28 aprile 2020 l’INPS illustra le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160

La novità introdotta dalla Legge di Stabilità n. 160/2019, ha previsto l’estensione dell’incentivo, già contemplato dalla Legge n. 205/2017 fino al 2018, alle assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato dei lavoratori under 35, per i quali non erano mai stati attivati precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1/1/2019, e quindi anche retroattivamente per tutti i rapporti instaurati/trasformati nel corso dello scorso anno (ved. Circolare Lavoro n. 1/2020).

Ricordo che l’esonero è pari al 50% delle contribuzioni previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e con un tetto di euro 3.000 annui.

Per un approfondimento della modalità di calcolo dell’incentivo rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 03/2018

L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero, deve contenere in Pagina Contributi, il codice incentivo GECO, con la percentuale di esonero oltre che la data inizio e fine del medesimo.

I limiti mensili e giornalieri, se non indicati, vengono prelevati dalla Pagina Incentivi della Tabella Minimali Massimali INPS.

Il recupero in UniEMens delle somme incentivo mensile, per i dipendenti agevolati, viene effettuato automaticamente in sede di elaborazione della denuncia contributiva, inserendo il valore nell’elemento Incentivo presente nel Bottone “Lav. Diversamente abile – Incentivo” di Pagina Dati Retributivi.

La Circolare n. 57/2020 dell’INPS, nel ribadire le modalità di calcolo ed esposizione dell’incentivo in parola già fornite con propria Circolare n. 40/2018, prevede la possibilità di recuperare gli incentivi persi a partire dal gennaio 2019, mese dal quale possono essere fatte valere, retroattivamente, le agevolazioni.

In particolare nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo> si potrà indicare l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 e il mese di esposizione, ma solo ed esclusivamente per i flussi UniEMens di competenza aprile, maggio e giugno 2020.

Il recupero in UniEMens dell’incentivo arretrato 2019 può quindi essere fatto in unica soluzione, indicando il valore complessivo dell’incentivo non recuperato a partire dal 1/1/2019.

Per effettuare il calcolo dell’arretrato da recuperare, nel rispetto dei limiti massimali prefissati, è necessario calcolare il 50% dell’importo contributi c/azienda al netto del Recupero contributivo per il versamento del TFR a Fondo Tesoreria o Previdenza Complementare, del Recupero ex DL 203/2005 e della contribuzione versata al Fondo formazione continua.

Nell’esempio proposto l’incentivo è pari al 50% di euro 421,34 – (2.96 + 3.77 + 4.04) = 205,28      

 

Conguaglio CIGO COVID 19

Con Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 l’INPS ha diramato le istruzioni operative in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEMens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice conguaglio che verrà comunicato dall’INPS tramite Cassetto bidirezionale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione.

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali, sia di CIGO che del FIS, dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri rimane a carico delle rispettive gestioni, devono essere riportati i consueti codici già in uso, ovvero  “L038” per l’integrazione salariale ordinaria ed “L001” per il Conguaglio assegno ordinario FIS.

CIGO

Per le autorizzazioni inerenti il conguaglio delle prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DL n. 9/2020, ovvero quelle richieste dalle aziende site nei territori classificati come “zone rosse” ovvero aziende fuori dal perimetro delle “zone rosse” ma relativamente a propri dipendenti aventi il proprio domicilio al loro interno, si dovrà invece utilizzare il codice di nuova istituzione “L048” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto legge n. 9/2020”.

Per le autorizzazioni inerenti il conguaglio delle prestazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DL n. 18/2020, ovvero quelle richieste per un massimo di nove settimane nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, si dovrà utilizzare il codice di nuova istituzione “L068” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto legge n. 18/2020”.

Nella Tabella Codici DM10 in Anagrafica, Tabelle, DM10 / UniEMens creare i codici di nuova istituzione. Nell’esempio il codice L068 dedicato al conguaglio CIGO COVID 19 nazionale per i periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.

Creare una nuova voce di calcolo per ogni nuova tipologia di conguaglio CIGO, agganciata al codice DM10 di nuova istituzione. Nell’esempio la voce di calcolo per il conguaglio CIGO COVID 19 di cui all’articolo 19 del decreto legge n. 18/2020.

La voce di calcolo di conguaglio e il nuovo codice DM10 devono essere quindi associati alla gestione Cassa Integrazione Guadagni contenente l’autorizzazione.

La voce di calcolo sarà riportata in automatico nei cedolini di conguaglio CIGO e tramite il codice DM10 associato, in fase di elaborazione della denuncia UniEMens, sarà inserito il codice DM10 corretto.

FIS

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. In particolare nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

Le aziende autorizzate all’assegno straordinario a carico dello Stato, valorizzeranno il nuovo codice causale “L003” avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 9/2020” ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legge n. 18/2020”.

Le aziende autorizzate all’assegno ordinario, iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005” avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto legge n. 9/2020”.

Nella Tabella Codici DM10 in Anagrafica, Tabelle, DM10 / UniEMens creare i codici di nuova istituzione. Nell’esempio il codice L004 dedicato al conguaglio Assegno Ordinario FIS COVID 19 nazionale per i periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.

Creare una nuova voce di calcolo per ogni nuova tipologia di conguaglio FIS, agganciata al codice DM10 di nuova istituzione. Nell’esempio la voce di calcolo per il conguaglio Assegno Ordinario FIS COVID 19 di cui all’articolo 19 del decreto legge n. 18/2020.

La voce di calcolo di conguaglio e il nuovo codice DM10 devono essere quindi associati alla gestione del Fondo Integrazione Salariale contenente l’autorizzazione.

La voce di calcolo sarà riportata in automatico nei cedolini di conguaglio Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e tramite il codice DM10 associato, in fase di elaborazione della denuncia Uniemens, sarà inserito il codice DM10 corretto.

 

Pagamento Diretto

Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Nel Menù Libro Unico, Gestione CIG è stata implementata l’elaborazione del modello SR41

Il flusso UniEMens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “NR00” senza indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

In presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso UniEMens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.

 In caso di richiesta di Cassa Integrazione Guadagni o di Assegno Ordinario FIS con Pagamento Diretto, nella testa del cedolino, in sezione INPS, dovranno essere presenti solo le ore, giorni e settimane che sono coperti da contribuzione, ancorché figurativa. Le giornate e le settimane di assenza per CGO dovranno quindi essere sottratte, in quanto non ci sarà una copertura figurativa per questo evento. La copertura figurativa sarà effettuata dall’INPS in sede di elaborazione del file SR41 contenente i giorni di Cassa.

Ipotizziamo che per il mese di aprile un calendario presenze con CGO che parte dal giorno 6 e prosegue ininterrotta.

 La festività del Lunedì dell’Angelo è pagata dall’azienda, in quanto trattasi di operaio e in quanto interviene dopo un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. La festività del 25 aprile non viene pagata, ne coperta da CGO in quanto cadente di sabato e il dipendente ha una distribuzione del proprio orario di lavoro settimanale da lunedì a venerdì. Di seguito il cedolino.

Nel cedolino, nella Sezione INPS della testata, le settimane coperte, anche se parzialmente, da retribuzione sono 2, i giorni sono 5 (si contano anche il sabato della prima settimana) e le ore sono 33 (6,6 ore per 5 giorni).

Dopo aver elaborato il flusso UniEMens si dovrà intervenire per andare a cancellare le settimane che, a causa della presenza di CGO con pagamento diretto, non sono oggetto di accredito figurativo. Rimarranno solo le settimane nr. 14 (lavorata) e 16 (presenza della festività pagata dal datore di lavoro).

Novità CIGO COVID 19

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) sono intervenuti sulla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni COVID 19, estendendo la platea dei beneficiari e semplificando l’iter procedurale.

Estensione assunti dal 23/02 al 17/03

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e ‘processuali”, nell’ambito delle norme in materia di lavoro, all’articolo 41 ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

L’INPS, con proprio messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, ha pertanto esteso le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale” anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impegnato presso il precedente datore di lavoro.

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVI-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nei beneficiari della prestazione perché assunti successivamente al 23/02/2020. La domanda integrativa dovrà riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva della prima istanza.

Con riferimento alle domande integrativa di assegno ordinario (FIS) l’INPS precisa che per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Contratti a termine

La legge di conversione del decreto legge 18/2020 prevede una estensione delle agevolazioni per i contratti a termine, mediante l’inserimento di un articolo 19-bis, secondo il quale, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali è consentita la possibilità – in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/15, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Vengono quindi meno, nel regime di CIGO COVID 19, le norme che impedivano la proroga o il rinnovo di contrati a termine per le aziende che hanno in atto sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa con richieste di interventi a sostegno del reddito, così come le norme che prevedono il trascorrere di un intervallo di tempo minimo tra la fine di un contratto a termine e il suo rinnovo (10 giorni per contratti fino a 6 mesi o 20 giorni per contratti a termine di durata superiore).

Accordo sindacale

Il testo originario dell’articolo 19 del DL n. 18/2020 aveva mantenuto inalterato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sia per la Cigo, sia per l’assegno ordinario FIS. La disposizione non obbligava il datore di lavoro, ad eccezione della cassa in deroga per aziende con organico superiore ai 5 dipendenti, a concludere un accordo con le OO.SS. L’obbligo riguardava però l’informazione preventiva che doveva essere data alle parti sociali in attesa di una loro, eventuale, richiesta di esame congiunto da esaurirsi nel limite temporale di tre giorni.

ll Parlamento, in sede di conversione in legge del DL n. 18/2020, ha eliminato l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto.

La modifica interviene tardivamente, quando ormai le informative sono state inviate e, per i datori di lavoro che hanno accolto le richieste sindacali, gli accordi sono stati per la maggior parte conclusi. In quest’ultimo caso, la formalizzazione dell’accordo sindacale, anche se avviato sulla base di una norma soppressa, mantiene inalterato il suo valore. L’accordo sindacale è infatti un contratto fra le parti.

Computo limiti temporali

L’INPS ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento in tema di limiti temporali della durata di Cassa Integrazione richiesta per la causale COVID – 19 nazionale. Anche in questo caso, nell’ambito dell’arco temporale dal 23/02/2020 al 31/08/2020, le nove settimane massime di CIGO o di FIS devono intendersi come numero settimane effettivamente utilizzate, anche se solo per un lavoratore. Ad esplicitare tale orientamento è la Circolare n. 58 del 20 aprile 2009 alla quale l’Istituto rimanda.

Nella Circolare evocata si precisa l’interpretazione che deve essere data al criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

In primo luogo i limiti massimi devono essere computati avendo riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Ne consegue che il periodo delle nove settimane richiesto ex ante in sede di presentazione della domanda di Cassa Integrazione, ben può essere prorogato in caso di non utilizzo della Integrazione per singole giornate o addirittura settimane.

Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2020

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 14 aprile 2020 è pari a 102,6.