La nuova IRPEF: finanziaria 2003 

Una delle tante novità apportate nel nostro sistema tributario dalla Finanziaria per il 2033 deriva dall’introduzione di una serie di modifiche strutturali al meccanismo di tassazione delle persone fisiche che siano soggetti passivi d’imposta.

L’art. 2 della legge finanziaria 2003 (L. 289 del 27-12-2002 – G.U. 305/2002), approvata definitivamente dal Parlamento il 23-12-2002, anticipa, parzialmente la riforma del sistema fiscale proposta dall’attuale Esecutivo (D.d.L. attualmente all’esame del Parlamento), mediante modifiche e integrazioni al DPR 917/86 (TUIR), al DPR 600/1973,  al D.Lgs. 446/1997 e al D.Lgs. 360/1998, in particolare dal 1° gennaio 2003:

  1. la base imponibile IRPEF (art. 3, TUIR) è costituita dal reddito complessivo del soggetto (salvo le esclusioni stabilite dal medesimo T.U.), formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, e per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, nonché dalla deduzione spettante ai sensi del nuovo art. 10-bis, di cui al punto successivo;
  2. è istituita una deduzione dal reddito (nuovo art. 10-bis del TUIR), cosiddetta “no tax area” (vale a dire ammontare del reddito escluso da tassazione), composta da un valore fisso e da un valore differenziato in funzione della tipologia del reddito (lavoro dipendente e assimilato; pensione; autonomo e d’impresa minore);
  3. le aliquote per scaglioni di reddito (art. 11 del TUIR) rimangono cinque ma i valori sono stati rimodulati (vedere la tabella allegata);
  4. le detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e da attività autonoma e d’impresa minore (art. 13 del TUIR) spettano solo a determinate fasce di reddito, per rendere in ogni caso favorevole il nuovo sistema di tassazione (vedere le tabelle allegate). Le detrazioni per i redditi minimi sono, invece, state soppresse;
  5. i sostituti d’imposta dovranno applicare la nuova deduzione (art. 10-bis) in sede di determinazione della ritenuta sulla parte imponibile delle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga (art. 23 del DPR 600/1973), salvo conguaglio a fine anno;
  6. la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito non si applica, fino al 31-12-2004, sugli emolumenti arretrati anni precedenti (art. 16, c. 1, lettera b, del TUIR);
  7. la deduzione introdotta dal nuovo art. 10 bis del TUIR non rileva ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo delle  addizionali all’IRPEF (art. art. 50 , D. Lgs. 446/1997 e art. 1, c. 4, D. Lgs. 360/1998).

 

La “no tax area”

A decorrere dal 1’ gennaio 2003, la base imponibile ai fini dell’IRPEF è determinata dal reddito complessivo (aumentato del credito d’imposta di cui all’art. 14 del TUIR, per utili distribuiti da società ed enti) al netto degli oneri deducibili (art. 10 del TUIR) e dalla nuova deduzione prevista dall’art. 10-bis del medesimo TUIR (introdotto dall’art. 2 della L. 289/2002).

La nuova deduzione, di cui al citato art. 10-bis, è, in via generale (per tutti i redditi soggetti a IRPEF), pari a € 3.000, più una delle seguenti maggiorazioni (non cumulabili tra loro):

  • € 4.500, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione), comprese le somme per interessi e rivalutazione monetaria, e/o assimilati quali: compensi ai soci lavoratori di cooperative (di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca); indennità e compensi percepiti a carico di terzi; borse di studio; compensi ai collaboratori coordinati e continuativi; remunerazioni ai sacerdoti; prestazioni pensionistiche da previdenza complementare; compensi per lavori socialmente utili;
  • € 4.000, da rapportare al periodo di pensione nell’anno, se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di pensione;
  • € 1.500 se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo (art. 49. c. 1, del TUIR) o d’impresa minore (art. 79 del TUIR).

 

Così la nuova deduzione dal reddito applicabile dal 1’-1-2003

 In misura fissa annua per tutti i contribuenti

 € 3.000

 

                                                                           +

 

Se concorrono redditi di lavoro dipendente e assimilato

 

€ 4.500

 

Se concorrono redditi di pensione

 

 

€ 4.000

 

Se concorrono redditi di lavoro autonomo (art. 49, c. 1) o d’impresa (art. 79)

€ 1.500

Da rapportare al periodo di lavoro nell’anno Da rapportare al periodo di pensione nell’anno
 

Nota: Le predette maggiorazioni non sono cumulabili

La deduzione di cui sopra spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 26.000, aumentato delle deduzioni teoricamente spettanti e degli oneri deducibili di cui all’art. 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’art. 14 del TUIR (per gli utili distribuiti da società ed enti), e l’importo di € 26.000.

Se il rapporto è maggiore o uguale a “1” la deduzione compete per intero; se il rapporto è uguale o minore di “zero” la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime 4 cifre decimali, vale a dire che l’ammontare della deduzione è pari all’importo che scaturisce moltiplicando il valore teorico della deduzione per il coefficiente (quattro decimali) emerso dal citato rapporto.

 

Calcolo dell’effettiva deduzione spettante

 

€ 26.000
+
Deduzione teorica (€ 3.000 + maggiorazione)
+
Oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR
Credito d’imposta di cui all’art. 14 del TUIR (per gli utili distribuiti da società e enti)
Reddito complessivo
 
/ 26.000
=
Coefficiente per il calcolo della deduzione
Se uguale o superiore a “1”   Se compreso tra “0” e “1”   Se uguale o inferiore a “0”
Le deduzione compete per intero   La deduzione compete moltiplicando l’ammontare teorico per il coefficiente (utilizzando 4 decimali)   La deduzione non compete

 

Esempi di calcolo

 

·         Reddito di lavoro dipendente: € 11.000

Deduzione dal reddito: € 7.500

Oneri deducibili art. 10: € 4.000

Si avrà:

26.000 + 7.500 + 4.000 – 11.000 = 26.500

26.500/26.000 = 1,0192 = > di 1, la deduzione compete per intero

 

·         Reddito di lavoro dipendente: €  30.000

Deduzione dal reddito: € 7.500

Oneri deducibili art. 10: € 4.000

Si avrà:

26.000 + 7.500 + 4.000 – 30.000 = 7.500

7.500/26.000  = 0,2885 = < di 1 > di 0, la deduzione compete per € 2.163,75 (€ 7.500 x 0,2885)

 

·         Reddito di lavoro dipendente: € 60.000

Deduzione dal reddito: € 7.500

Oneri deducibili:           € 6.000

Si avrà:

26.000+7.500+6.000-60.000 = – 20.500

– 20.500/26.000 = – 0,7885 = < di 0, la deduzione non compete

 

·         Reddito di lavoro dipendente: € 7.000 (ipotesi di conguaglio definitivo)

Periodo di lavoro: 1/1/2003 – 30/6/2003

Deduzione dal reddito: € 3.000 + € 2.231,51 (€ 4.500/365 gg. x 181gg.) = € 5.231,51

Si avrà:

26.000 + 5.231,51 – 7.000 = 24.231,51

24.231,51/26.000 = 0,9320 = >  di 0 < di 1, la deduzione compete per € 4875,77 (€ 5.231,51 x 0,9320)

 

 

Aliquote per scaglioni di reddito

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’imposta lorda è determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art. 10 del TUIR) e della nuova deduzione (art. 10-bis del TUIR), le aliquote per scaglioni di reddito così come modificate dall’art. 2 della legge finanziaria 2003 (v. tabelle). Sono state mantenute, in attesa della riforma, 5 aliquote.

 

Redditi da pensione

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, redditi da terreni non superiori a € 185,92 e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’imposta non è dovuta. Se i redditi di pensione superano € 7.500 ma non € 7.800, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e € 7.500.

 

Detrazioni d’imposta

Con l’introduzione della “no tax area” (deduzione dal reddito imponibile) sono state riviste le detrazioni d’imposta (riformulazione dell’art. 13 del TUIR) sia per i redditi di lavoro dipendente, sia per i redditi di pensione, sia per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Le nuove detrazioni spettano solo per alcune fasce di reddito (v. tabelle) per rendere in ogni caso, più favorevole il nuovo sistema di tassazione. Sono state invece soppresse le ulteriori detrazioni per redditi minori.

Con la nuova formulazione dell’art. 13 del TUIR, a decorrere dal 2003, sia le detrazioni per lavoro dipendente sia quelle per i redditi di pensione,  competono (dal 2003) in funzione del livello di reddito complessivo del lavoratore e non più del solo reddito specifico (dipendente o pensione), inoltre non sono più da ragguagliare al periodo di lavoro nell’anno. Ciò poiché il riconoscimento di tali detrazioni risponde a finalità in parte diverse da quelle perseguite dalle disposizioni in vigore fino al 31/12/2002. Mentre le detrazioni precedenti erano finalizzate al riconoscimento delle spese sostenute per la produzione dei redditi, il riconoscimento delle nuove detrazioni è invece finalizzato al mantenimento della progressività dell’imposizione.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati gli importi delle detrazioni dall’imposta lorda spettanti risultano pari a:

  1. 130 € se il reddito complessivo è superiore a 27.000€ ma non a 29.500 €;
  2. 235 € se il reddito complessivo è superiore a 29.500€ ma non a 36.500 €;
  3. 180 € se il reddito complessivo è superiore a 36.500€ ma non a 41.500 €;
  4. 130 € se il reddito complessivo è superiore a 41.500€ ma non a 46.700 €;
  5. 25 € se il reddito complessivo è superiore a 46.700€ ma non a 52.000 €.

Si precisa che le detrazioni stabilite per le diverse tipologie di reddito non sono cumulabili fra di loro. Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più tipologie reddituali contemplate dalla predetta disposizione, il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole.

 

Il sostituto d’imposta

Le modifiche apportate dall’art. 2 della L. 289/2002 al sistema di tassazione dovranno essere osservate, dai sostituti d’imposta, già a partire dalle retribuzioni e/o compensi che verranno corrisposti nel mese di gennaio 2003 (anche su quelli corrisposti dopo il 12 gennaio e riferiti all’anno 2002 – applicazione del principio di cassa).

Secondo la nuova formulazione dell’art.23, comma 2, lettera a) del DPR 600/1973, la ritenuta deve essere operata dal sostituto d’imposta sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 48 del TUIR, escluse le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni di reddito, al netto della deduzione di cui all’art. 10-bis del TUIR, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.

Sebbene ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’art.23, il sostituto, in sede di effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive non deve applicare le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 (e si ritiene, neppure la deduzione di cui all’art. 10-bis), tuttavia il medesimo sostituto deve considerare le richiamate mensilità aggiuntive nel reddito complessivamente erogato al dipendente in base al quale va  a calcolare l’importo spettante della deduzione per assicurare la progressività.

Detta deduzione, in funzione del periodo di paga adottato, deve essere assegnata nel seguente modo (salvo conguaglio di fine anno o di fine rapporto):

 

Somme e valori determinati a norma dell’art. 48 del TUIR
 

 

Deduzione art. 10-bis del TUIR Così calcolata
 

=

 

Reddito da assoggettare a imposte Determinazione del rapporto:

 

26.000

+ 7.500

+ Oneri ded. art.10 TUIR

– Reddito Lav. Dip.

_____________________          26.000

 

Ammontare della deduzione spettante (*):

–       se il coefficiente è uguale o superiore a 1: € 7. 500, rapportati al periodo di paga (*) (**);

–       se il coefficiente è maggiore di zero e inferiore di uno: € 7.500, rapportati al periodo di paga adottato (*) (**), moltiplicato il medesimo coefficiente;

–       se il coefficiente è uguale o minore di zero: la deduzione non spetta.

Applicazione delle aliquote IRPEF ragguagliando al periodo di paga (*) i corrispondenti scaglioni di annui reddito

 

(*) Il ragguaglio al periodo il rapporto è: 1/12 per il mese; 1/24 per la quindicina; 1/52 per la settimana; 1/365 per il giorno (può anche essere effettuato dividendo per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di spettanza

(**) In sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno la deduzione compete nella seguente misura: € 3.000 in misura fissa più € 4.500 da rapportare al periodo di lavoro nell’anno (in trecentosessantanciquesimi). I 3.000 € in misura fissa vengono conteggiati per intero solo su richiesta del sostituito.

 

In relazione alla nuova deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione il sostituto deve riconoscere la stessa sulla base del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde. Tuttavia il dipendente può richiedere al sostituto di non applicare la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione  nelle ipotesi in cui, per esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo possa ragionevolmente presumere di avere diritto ad una deduzione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.

Se nel corso del periodo d’imposta le retribuzioni aumentano per effetto, ad esempio di una promozione, il sostituto ridetermina l’importo della deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvede ad adeguare le ritenute a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata. Per quanto riguarda le retribuzioni già corrisposte in precedenza, la correzione delle ritenute operate può essere realizzata in sede di conguaglio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre prima di tutto rapportare la deduzione teorica spettante (per i lavoratori dipendenti e assimilati 3.000 + 4.500 €) al periodo di durata del rapporto di lavoro, quindi seguire il procedimento sopra illustrato per determinare l’imposta provvisoria.

Tenuto conto che le condizioni di spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione non devono essere dichiarate dal dipendente appare coerente rapportare al periodo di durata del rapporto di lavoro anche la deduzione di 3.000 €. Peraltro, considerato che la norma attribuisce il diritto alla deduzione a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il dipendente potrà fruire della parte di deduzione non goduta in sede di dichirazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

 

  • Contratto di lavoro dal 1/1/2003 al 30/4/2003

Deduzione teorica = 7.500 : 365 x 120 = 2.465,75

Stipendio mensile = 1.500

Calcolo coefficiente = (26.000 + 2.465,75 – 6.000) : 26.000 = 0,8640

Calcolo deduzione mensile = 2.465,75 x 0,8640 / 4 = 532,60

Reddito imponibile = 1.500 – 532,60 = 967,40

 

Va segnalato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2003, lo schema di certificazione mod. CUD vigente (approvato per certificare i redditi 2002 e, in attesa dell’approvazione di un nuovo schema, anche per quelli riferiti agli anni successivi), eventualmente da rilasciare su richiesta del lavoratore, non contiene appositi spazi per inserire le novità in argomento,  conseguentemente i sostituti d’imposta dovranno adattarlo, in particolare si potrebbero osservare le seguenti indicazioni:

  • nei punti 1 e 2 continuare ad indicare il redditi determinato a norma dell’art. 48 del TUIR;
  • nello spazio riservato alle annotazioni indicare l’effettiva base imponibile IRPEF determinata per effetto dell’applicazione della deduzione di cui al nuovo art. 10-bis del TUIR, nel seguente modo:

 

Imponibile IRPEF € ……… così determinato:

Reddito complessivo                                     € ………….. (punto 1 + punto2)

(-) meno

deduzione art. 10-bis del TUIR          € ………….. (deduzione fissa € 3.000 + deduzione per reddito di lavoro dipendente rapportata al periodo di lavoro nell’anno – gg. …. – € ………..)

 

Le detrazioni d’imposta per tipologia di reddito, eventualmente spettanti, dovranno essere assegnate ai soli dipendenti, o percettori di redditi assimilati o pensionati rientranti delle nuove fasce di reddito, tenendo presente che il reddito di riferimento, ai fini dell’individuazione del corrispondente importo, è quello complessivo e non più solo quello specifico e che le stesse non sono più legate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno.

Si ritiene, in attesa delle istruzioni ministeriali, che la detrazione possa essere assegnata, in assenza della specifica dichiarazione del reddito complessivo da parte del contribuente, tenendo conto del reddito corrisposto dal sostituto e che la stessa detrazione venga assegnata mensilmente in funzione del periodo di lavoro, salvo conguaglio a fine anno o a fine rapporto.

Le detrazioni per familiari a carico continueranno invece ad essere assegnate con le consuete modalità, in quanto non hanno subito variazioni.

Si ricorda che le detrazioni d’imposta devono essere concesse sulla base di specifica richiesta del lavoratore (la dichiarazione, in mancanza di variazioni, ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi).

 

La tassazione separata

Per la determinazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separa occorre tenere presente quanto segue:

  • per il TFR le altre indennità e somme di fine lavoro, il cui diritto alla percezione sorge dal 2003, l’aliquota di tassazione sarà determinata utilizzando le nuove aliquote per scaglioni di reddito così come individuate dall’art. 2 della finanziaria;
  • per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (e assimilato) riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, l’aliquota di tassazione sarà calcolata utilizzando, fino al 31-12-2004, le aliquote per scaglioni di reddito in vigore al 31-12-2002 (per tali redditi le nuove aliquote fissate dall’art. 2 della finanziaria si applicheranno quindi dal 2005).

 

Clausola di salvaguardia

L’art. 2, c. 3 della legge in esame prevede, per il solo anno 2003, una clausola di salvaguardia, vale a dire la possibilità per  il contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO), per l’applicazione delle disposizioni in vigore al 31-12-2002, se più favorevoli.

La Circolare n.2 del 15 gennaio 2003 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sostituto d’imposta non deve tener conto di tale disposizione né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto relative ai singoli periodi di paga, né in sede i conguaglio.

 

Addizionali all’IRPEF

Il comma 4 del medesimo art.  2 prevede altresì che la deduzione dal reddito introdotto dal nuovo art. 10-bis del TUIR non rileva ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo delle addizionali all’IRPEF (regionale-provinciale/comunale).

Conseguentemente, dal 2003, i sostituti d’imposta dovranno tenere presente che l’IRPEF e le addizionali potrebbero aver una diversa base di calcolo, in particolare:

  • per l’IRPEF il reddito imponibile sarà determinato a norma dell’art. 48 del TUIR meno, ove spettante, la deduzione di cui all’art. 10-bis (per i redditi di lavoro dipendente pari € 3.000 + € 4.500 o minor valore se il periodo di lavoro non copre l’intero anno);
  • per le addizionali il reddito imponibile sarà determinato solo a norma dell’art. 48 del TUIR; in ogni caso l’addizionale è dovuta se è dovuta anche l’IRPEF.

 

 Novità DM 10/2 per datori di lavoro edili

L’INPS con circolare 7 gennaio 2003, n.1, illustra le principali novità per i datori di lavoro relative alla compilazione del modello DM10/2 per l’anno 2003. Il nostro interesse riguarda in questo caso la novità riguardante i datori di lavoro edili.

Le giornate di ferie degli operai edili sono, dal punto di vista contributivo, giornate “retribuite”, in quanto il lavoratore viene regolarmente retribuito, anche se non direttamente dal datore di lavoro, ma tramite la Cassa Edile.

Pertanto, sul modello DM10, nella colonna giornate retribuite del quadro B, i giorni di ferie devono essere compresi nel numero dei giorni retribuiti.

Considerato, tuttavia, che non esiste la corrispondente retribuzione imponibile, il sistema di controllo del modello DM10 ha proceduto spesso alla emissione della nota di rettifica per mancato adeguamento al minimale contributivo.

Per evitare l’emissione delle note, l’INPS ha disposto che questa situazione venga equiparata a quella prevista per l’esposizione delle somme corrisposte ad integrazione di indennità previdenziali (malattia, maternità, infortuni, etc.)

Pertanto i dati retributivi del mese in cui l’operaio edile usufruisce delle ferie andranno esposti in un rigo in bianco del modello DM10, utilizzando i codici normali seguiti come 4° carattere dalla lettera M (100M per gli operai normali, 153M per gli operai con CFL, etc.)

 

 

Dirigenti industriali: trasferimento dall’INPDAI all’INPS

L’art. 42 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce la soppressione, con decorrenza 1° gennaio 2003 dell’INPDAI, trasferendo strutture e funzioni all’INPS. L’INPDAI e l’INPS, al fine di agevolare le modalità di svolgimento della transizione, hanno predisposto le prime istruzioni operative.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, tutti i dirigenti industriali dovranno essere denunciati all’INPS, non solo per le prestazioni assistenziali, ma anche per le prestazioni pensionistiche e per quelle a garanzia del TFR. Per i dirigenti iscritti all’INPDAI al 31/12/2002 il passaggio al fondo pensioni lavoratori dipendenti avverrà automaticamente, mentre per le nuove assunzioni il rapporto dovrà essere denunciato all’INPS con le modalità proprie di questo istituto (presumibilmente con il mod.770/semplificato).

A decorrere dal periodo di paga del mese gennaio 2003, le aziende dovranno versare l’intera contribuzione (previdenziale e assistenziale) all’INPS secondo le aliquote che sono sotto indicate:

 

Settore FPLD DS F.g. TFR CUAF Mobilità TOTALE Carico dip. Esonero CUAF
Industria <= 15 dip. 32,70 1,61 0,40 2,48 37,19 8,89 0,80
Industria > 15 dip. 32,70 1,61 0,40 2,48 0,30 37,49 8,89 0,80
Industria edile 32,70 1,61 0,40 2,48 37,19 8,89 0,80

 

I contributi relativi a tutti i dirigenti in forza alle imprese industriali, a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2003, dovranno essere denunciati mensilmente all’INPS attraverso il consueto modello DM10/2 e dovranno essere versati, unitamente ai contributi degli altri dipendenti, entro il 16 del mese successivo attraverso il modello F24 sezione INPS.

Per la corretta compilazione del modello DM10/2 occorre tener distinti i dirigenti già iscritti all’INPDAI alla data del 31/12/2002 (codice 3) da quelli assunti dal 1/1/2003 (codice 9).

 

 

Denuncia annuale disabili

Scade il 31/1/2003 il termine entro il quale i datori di lavoro devono inviare ai Centri per l’impiego la denuncia annuale dei disabili.

L’art.9, comma 6, della legge n.68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro che hanno più di 14 dipendenti sono tenuti ad inviare al Servizio Prov.le Politiche del lavoro per il collocamento dei disabili entro il 31 gennaio un prospetto informativo sul personale complessivamente occupato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la denuncia.

I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendneti non sono tenuti a presentare all’ufficio all’ufficio competente il prospetto informativo annuale dei lavoratori occupati se, dopo il 18 gennaio 2000, non hanno effettuato nuove assunzioni. Il prospetto informativo in oggetto, infatti, valendo come richiesta di avviamento al lavoro, deve essere presentato al momento dell’insorgenza dell’obbligo.

L’art.15, comma 1 della legge 68/1999 prevede, nel caso in cui il datore obbligato non invii entro il termine previsto del 31 gennaio il prospetto informativo al servizio provinciale competente, una sanzione pari a € 516,00, maggiorato di 25,00 € per ogni giorno di ritardo.

 

CCNL Edilizia Industria: nuovi minimi retributivi

A partire dal 1/1/2003, in base all’accordo di rinnovo del 29 gennaio 2002, sono in vigore i nuovi minimi retributivi per operai e impiegati aderenti al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro dell’Edilizia Industria.

I nuovi importi, da corrispondere a titolo di minimo retributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono i seguenti:

 

Livello Minimo
7 997,17
6 897,46
5 747,88
4 698,02
3 648,16
2 583,35
1 498,59

 

 

Accordo Prov.le BG Industria Edile

Tra l’ACEB e le Organizzazioni Sindacali territoriali il 24 ottobre 2002 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di lavoro nella provincia di Bergamo per tutte le imprese edili.

 

Tra le altre pattuizioni segnaliamo in questa sede le seguenti novità dell’accordo:

 

– Indennità sostitutiva di mensa operai                     € 5,28 al giorno;

– Indennità di trasporto operai                                   € 1,36 al giorno (dal 1/12/2003 € 1,60);

– Indennità di mensa impiegati                                  € 105,60 mensili;

– Indennità di trasporto impiegati                               € 27,20 mensili (dal 1/12/2003 € 32,00).

 

 

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2002

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 è pari a 119,1.