• Calendario gennaio 2020

  • Procedura apertura anno 2020

  • INPS: aggiornamenti 2020

  • Congedo paternità

  • Esonero contributivo under 35

  • INPS: Minimali Massimali 2020

  • Incentivi assunzione donne 2020

  • ANF: domanda da parte del datore di lavoro

  • INPS: congedo maternità post parto

  • Tasso legale 0,05% dal 1/1/2020

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2020

  • Buoni pasto

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2019

  • Autoliquidazione INAIL 2019/2020

  • Prospetto disabili 2020

  • INAIL: mod. OT23/2020

  • Certificazione Unica 2020

  • CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio)

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2019

Calendario gennaio 2020

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 2
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Procedura apertura anno 2020

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2019 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2020.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2019 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2020 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2020.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2019 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2020. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2019. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2019 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2019. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2019. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2019 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2020, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2020 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

Tramite la stampa di riepilogo TFR sarà possibile anche ottenere i valori utili alla scrittura contabile di assestamento relativa all’accantonamento TFR per l’anno appena trascorso, comprendente anche la registrazione del debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In dettaglio:

La stampa riepilogo TFR può essere realizzata comprendendo tutti i rapporti di lavoro dell’anno ovvero, tramite l’attivazione del flag “Escludi rapporti con erogazione a saldo TFR dell’anno”, con solo i dipendenti ancora in forza alla data del 14 dicembre 2019.

La stampa completa (senza attivazione flag) consente di verificare che il TFR al 31/12/2018 (accantonato in azienda) sia allineato con quello contabile, così come risulta dalle aperture di bilancio al 1/1/2019, nonché di verificare che il valore dell’imposta sostitutiva corrisponda alla somma dell’acconto e del saldo della medesima (ved. successivo punto7).

La stampa con esclusione dei rapporti di lavoro con erogazione a saldo TFR nell’anno (con attivazione flag) fornisce il valore dell’accantonamento TFR al 31/12/2019 per i dipendenti ancora in essere (la quota TFR per i dipendenti cessati è già stata contabilizzata in corso d’anno). L’accantonamento TFR, corrispondente alla quota TFR (colonna F) dell’anno al netto di quanto destinato a Previdenza complementare e Fondo Tesoreria INPS (colonne F e F1) dovrà essere contabilizzato portando a debito il Fondo TFR al netto dell’imposta sostitutiva (colonna C)

Dopo la registrazione della scrittura di assestamento in parola, il saldo del conto contabile Fondo TFR dovrà coincidere al Fondo TFR accantonato al 31/12/2019 (colonna I).

  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2019 al 2020 è necessario selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2019) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2020 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2019 nel campo indice anno precedente;
  2. Crea per l’anno 2020 una nuova tabella Irpef e Detrazioni Irpef identica a quella del 2019.

 Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2019 al successivo anno.

  1. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2020 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2020, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2020 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2019 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2020 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2019. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

Le condizioni di spettanza del Bonus DL 66/2014 sono recuperate dai valori impostati nel 2019.

  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;

 

Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2020. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2019 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2020;

  1. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2019. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.
  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2019 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 17/2/2020 (per effetto dello slittamento della scadenza domenicale del 16/2) come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2019.
  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2020 in funzione dei nuovi valori che sono pubblicati in questa stessa circolare.
  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2020 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2020. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.
  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

La creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”

 

INPS: aggiornamenti 2020

Congedo paternità

L’articolo 1 comma 342 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, proroga al 2020, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il congedo già previsto dall’art. 4 co. 24 lett. a) della legge n. 92/2012, ampliandone la durata da 5 a 7 giorni. Sono ora previsti:

  • Congedo obbligatorio 7 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
  • Congedo facoltativo 1 giorno, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura del 100% della retribuzione a carico dell’Inps.

Esonero contributivo under 35

La legge 27 dicembre 2019 n. 160   mette ordine alla disciplina delle agevolazioni contributive riservate alle assunzioni a tempo indeterminato o alle trasformazioni a tempo indeterminato dei giovani che non abbiano intrattenuto precedenti rapporti di lavoro dello stesso tipo.

L’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 30 (under 35 per il solo anno 2018) previsto dalla Legge 205/2017 dispone l’esonero al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e con un tetto di euro 3.000 annui. L’esonero è riservato ai soli lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (trentacinque per il 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo a altro datore di lavoro. Per una disamina della normativa rimando alla

Il Decreto Legge 87/2018 poi convertito nella Legge n. 96/2018 aveva introdotto, per il biennio 2019-2020, una disposizione analoga ma estesa agli under 35. Tale norma è rimasta lettera morta in assenza dell’emanazione dei decreti attuativi.

La nuova Legge di Bilancio n. 160/2019 amplia la misura già prevista della Legge n. 205/2017 agli under 35, per le assunzioni / trasformazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 per poi riportare la misura all’originario limite dei 30 anni dal 2021. Restano ferme tutte le condizioni già previste dalla norma precedente (non deve sussistere un obbligo di precedenza nella assunzione, non devono essere stati posti in essere licenziamenti per giustificativo motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti, ecc.)

Per le assunzioni / trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2020, sono quindi da ritenersi applicabili le istruzioni operative fornite dall’INPS con la Circolare n. 40/2018 e riassunte nella già citata nostra Circolare Lavoro n. 3/2018.

L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero, deve contenere in Pagina Contributi, il codice incentivo GECO, con la percentuale di esonero oltre che la data inizio e fine del medesimo.

Per quanto riguarda invece il recupero dell’esonero per le assunzioni di giovani per l’anno 2019, recupero dovuto all’innalzamento del requisito anagrafico dai 30 ai 35 anni, si attendono istruzioni dall’Istituto Previdenziale.

INPS: Minimali Massimali 2020

Con la Circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 l’Inps ha comunicato il limite minimo di retribuzione giornaliera, quello relativo ai lavoratori part-time, la quota di retribuzione soggetta per l’anno 2020 all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario, valevoli per il 2020.

Nella Tabella Minimali / Massimali devono quindi essere aggiornati i valori.

Nella Tabella Massimali per Congedo Straordinario devono essere applicati i seguenti nuovi valori.

Incentivi assunzione donne 2020

Con Decreto Interministeriale del 25 novembre 2019 sono stati individuati per l’anno 2020 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L’incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

  • con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l’assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell’articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell’incentivo è necessario attivare la richiesta on-line del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo “92-2012” (ved. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L’Istituto assegna il codice autorizzazione “2H” e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nella denuncia mensile UniEMens l’elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice “55”.

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all’assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall’Istat riferibile al 2018 per l’intero contesto nazionale e pari a 9,3%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 11,6% (9,3% + (9,3×25%)).

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all’incentivo sono allegati al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le “costruzioni”. Per le professioni si distinguono per disparità gli operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici e gli operai metalmeccanici specializzati e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

 

ANF: domanda da parte del datore di lavoro

Con Messaggio 6 dicembre 2019 n. 4583 l’INPS ha spiegato le modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare riservate ai datori di lavoro e ai loro intermediari

Tale nuova possibilità è attiva dal 3 novembre 2019.

La presentazione della domanda ANF in modalità telematica rimane l’unico canale consentito dall’INPS. La novità riguarda l’implementazione della procedura per consentire anche ai datori di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, di presentare la domanda tramite portale, sia direttamente che tramite gli intermediari di cui eventualmente si avvale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, naturalmente la richiesta di ANF dovrà essere effettuata direttamente all’Istituto per il suo pagamento diretto.

La funzione per la presentazione telematica della domanda ANF/DIP è disponibile all’interno del menù Cassetto Previdenziale Aziende al link “Richieste ANF Dip. Az. Att.”

All’accesso del servizio, nel menù a tendina è possibile selezionare il codice fiscale dell’azienda per la quale inserire la domanda ANF/DIP. Con il tasto “AGGIORNA” diventano quindi disponibili le funzioni di :

  • Nuova domanda;
  • Consultazione;
  • Domanda di variazione

Nuova domanda

Per la presentazione di una nuova domanda deve essere indicato il periodo di interesse e i dati anagrafici del lavoratore, nonché la composizione del suo nucleo familiare, che richiede l’inserimento di tutti i dati anagrafici dei suoi componenti.

L’acquisizione della domanda ANF/DIP prevede l’inserimento dei dati reddituali del richiedente e del nucleo familiare.

Al termine della compilazione dei dati richiesti viene proposto il riepilogo della domanda acquisita, prima di effettuare la sua conferma. Il sistema rilascerà quindi il numero di protocollo con possibilità di stampare la ricevuta e il modello della domanda.

Domanda di variazione

Con questa funzione è possibile inserire una variazione di una domanda già presentata a seguito di un’intervenuta variazione della situazione familiare, sia in termini di composizione del nucleo (es. nascita di un figlio) che in termini di variazione di reddito.

Verranno quindi visualizzati i periodi per i quali è già presente una domanda per consentire l’inserimento dei dati di variazione per il periodo di interesse. Il periodo potrà essere modificato dalla data in cui si è verificato l’evento.

Consultazione

Con questa funzione è possibile verificare lo stato di una domanda.

Protezione dati personali

Se la presentazione della domanda avviene tramite il proprio datore di lavoro, la raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore all’atta della presentazione della domanda saranno a cura del datore medesimo, il quale deve garantire il rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali, adottando misure sufficienti e adeguate a che il trattamento soddisfi i requisiti dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679,  oltre che tutelare i diritti dell’interessato.

 

INPS: congedo maternità post parto

Con Circolare 12 dicembre 2019 l’INPS, a seguito dell’articolo 1 comma 485 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo di maternità dopo l’evento del parto.

L’articolo 1, comma 485, della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ciò in alternativa all’astensione obbligatoria ordinaria (2 mesi prima del parto e 3 mesi successivi) o posticipata (1 mese prima del parto e 4 mesi successivi).

La disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2019, ma fino ad oggi è rimasta priva di istruzioni operative.

La documentazione sanitaria del medico SSN e, ove presente, del medico competente del lavoro, deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Le predette attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese di gestazione, e, anche se prodotte oltre tale termine, devono comunque essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.

Le certificazioni mediche dovranno attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizi per la gestante e per il nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Se la certificazione attesta l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto, e il parto effettivo dovesse sopraggiungere successivamente, i giorni intercorrenti tra la data presunta e il giorno prima del parto saranno conteggiati nel congedo di maternità, ma non indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro

In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 1, lettera d) dell’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, ovvero i giorni intercorrente fra il parto effettivo e la data presunta del medesimo, si sommano al periodo di congedo obbligatorio.

In Gestione Maternità, in funzione delle date presunte ed effettive di parto, dovrà essere correttamente valorizzato il periodo coperto da indennità INPS. Se l’opzione della lavoratrice è di astensione post parto, chiaramente in presenza dei requisiti di certificazione medica, l’utente dovrà intervenire manualmente sulle date di inizio e fine astensione obbligatoria.

Tasso legale 0,05% dal 1/1/2020

Il Ministero dell’Economia con decreto 12 dicembre 2019 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2020 il tasso di interesse legale subisca una riduzione passando dalla misura dello 0,80% a quella dello 0,05%.

La riduzione del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2020, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura dello 0,05%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2020

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2020 al 30/6/2020 e dal 1/7/2020 al 31/12/2020.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2019, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto. In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.

Per i contratti di nuova immatricolazione stipulati dal 1 luglio 2020 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:

  • 25% di 15.000 km per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
  • 30% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
  • per il 2020 40% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • dal 2021 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • per il 2020 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km
  • dal 2021 60% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’ necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

 

Buoni pasto

Il comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha sostituito la lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR.

Dal 1 gennaio 2020, le soglie esenzione contributiva e fiscale per i cosiddetti “buoni pasto” si riducono per i buoni cartacei e si elevano per i buoni elettronici.

In particolare l’ammontare massimo giornaliero esente risulta essere il seguente:

  • Buoni pasto cartacei: € 4,00
  • Buoni pasto elettronici: € 8,00

L’indennità sostitutiva corrisposta agli addetti ai cantieri edili, e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione è confermata in € 5,29.

Parimenti confermato rimane l’esenzione totale del corrispettivo del servizio di mensa, comprensivo delle convenzioni tra datore di lavoro ed esercizi di ristorazione.

Le voci di calcolo che vengono normalmente inserite in modalità descrittiva nel cedolino devono conseguentemente essere adeguate ai nuovi valori esenti, salvo la ripresa di eventuali importi superiori ai massimi esenti consentiti.

 

Saldo Imposta Sostitutiva 2019

Scade il 17/2/2020 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2019.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2020, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2019, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2019, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2020 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Se invece il saldo è negativo, il codice da utilizzare per la compensazione nel mod. F24 è il 6781 in Sezione Erario (inserito nella Tabella Codici Tributi F24).

Autoliquidazione INAIL 2019/2020

Sono state diffuse le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2019/2020. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 2 marzo 2020 mentre per il versamento del premio o della prima rata di premio il termine è fissato al 17 febbraio 2020.

Redazione dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI on-line che calcolano anche il premio dovuto.

Riduzione premi Legge n.147/2013

Con l’introduzione delle nuove tariffe dei premi dal 1 gennaio 2019 viene meno l’applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128.

Riduzione delle retribuzioni presunte

Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2018), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato.

Posizioni nuove

Se l’attività è iniziata nel corso del 2019, il premio anticipato dovuto per il 2020 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

Sconto edile

Dal 1 gennaio 2019 la riduzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi.

Premio supplementare silicosi e asbestosi

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 non è più dovuto.

Addizionale amianto

Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è apri al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020).

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.

Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2019, a € 7,31, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.

Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.

Modalità di rateazione

Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire o in unica soluzione entro il 17/2/2020, ovvero anche in 4 rate scadenti il 17/2, 18/5, 20/8 e 16/11/2020. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa in sede di autoliquidazione premi.

Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura dello 0,93% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate di maggio, agosto e novembre per autoliquidazione premi Inail 2019/2020.

I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate Coefficienti
18 maggio 2020 0,00226767
20 agosto 2020 0.00461178
16 novembre 2020 0.00695589

Pagamento

La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:

  • “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
  • nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
  • nel campo “cc” indicare il codice controllo;
  • nel “N. di riferimento” si indica “902020”;
  • nel campo causale il codice “P”.

L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.

Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti

Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.

Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2019 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l’anno.

Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2019.

Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2019 al 30/6/2019 e dal 1/7/2019 al 31/12/2019.

Autoliquidazione On-line

La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.

Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.

In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.

Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.

Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:

  • Verificare la presenza della tabella Tassi Silicosi e Asbestosi in Anagrafiche – Tabelle – INAIL.
  • Verificare la Tabella Minimali / Massimali e Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2019 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti. Nessuna percentuale di Addizionale amianto L. 244/2007 e Riduzione Legge n. 147/2013 deve essere presente nell’anno 2019. Verificare ulteriormente che nella Tabella Minimali-Massimali INAIL 2018 le percentuali di cui sopra non siano inserite.

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.

Provincia Retribuzione annua Retribuzione mensile Decreto
Bergamo 15143,77 1.261,98 Decreto provinciale
Brescia Nessun decreto
Como Nessun decreto
Cremona Nessun decreto
Lecco Nessun decreto
Lodi 15.245,12 1.270,43 Decreto provinciale
Mantova Nessun decreto
Milano 15.245,12 1.270,43 Decreto provinciale
Monza Brianza Nessun decreto
Pavia 15.997,46 1.333,12 Decreto provinciale
Sondrio Nessun decreto
Varese Nessun decreto
  • Inserire nel Menù Anagrafiche – Tabelle – INAIL – Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2019 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con le scadenze del 16/05/2019 (termine posticipato al 18/5), 16/08/2019 (termine posticipato al 20/8) e del 16/11/2019 con i coefficienti individuati applicando il tasso di interesse del 0,93%.
  • Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica azienda dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi
  • Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.

Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

In presenza di retribuzioni parzialmente esenti (es. assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi), selezionare il codice da associare ad ogni singola riga di mese.

  • Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2019 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).
  • Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo in Autoliquidazione INAIL
  • In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura;
  • Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio

La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa all’eventuale calcolo del premio silicosi / asbestosi

La terza concerne il calcolo degli sconti per regolazione e rata. Ricordo che lo sconto edile è astato abrogato

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata.

  • Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2020. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

 

Prospetto disabili 2020

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 151/2015, le aziende con un numero di dipendenti costituenti base di computo superiore ai 14, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, sono tenute alla presentazione del prospetto informativo disabili.

Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2020.

Operativamente i soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, al 31 dicembre 2019, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informativo inviato l’anno precedente.

Il prospetto deve inoltre essere presentato anche se non si è obbligati alla quota di riserva per disabili, ma si è tenuti alla copertura ex art. 18 L. 68/1999 in quanto la base di computo supera le 50 unità. La copertura in parola si riferisce agli orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.

Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell’anno precedente.

Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:

Numero addetti Quota obbligatoria d’assunzione
Fino a 14 dipendenti Nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti 1 disabile
Da 36 a 50 dipendenti 2 disabili
Oltre 50 dipendenti 7% disabili
Da 51 a 150 dipendenti 1 assunzione in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati
Oltre 150 dipendenti 1% lavoratori di cui alla casella precedente

Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:

  • disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
  • disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
  • occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
  • occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
  • dirigenti;
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  • apprendisti;
  • personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall’inquadramento previdenziale);
  • lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

I datori di lavoro impossibilitati, per la peculiarità della attività svolte, ad assumere lavoratori avviati obbligatoriamente, possono presentare istanza per l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’esonero parziale può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile. Da tale previsione sono però esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Sono tenute all’invio, tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull’organico computabile per la cosiddetta quota di riserva.

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell’invio telematico è quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 635,11 + € 30,76 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell’importo edittale.

Nell’Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti che consente di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.

Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.

INAIL: mod. OT23/2020

E’ disponibile sul portale dell’Istituto il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane.

L’articolo 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale.

La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza e sarà applicata in sede di regolazione del premio nell’autoliquidazione del 2021.

Le condizioni di base per poter presentare la domanda sono quelle di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, quali requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Durc), e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro. Dovrà anche risultare che le aziende richiedenti applichino integralmente la parte economica/normativa degli accordi e dei contratti collettivi siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Sono previsti i seguenti tipi di interventi:

  1. Interventi di carattere generale
  2. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  3. Interventi trasversali
  4. Interventi settoriali generali
  5. Interventi settoriali

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata con i documenti a supporto delle scelte operate in sede di compilazione del modello, utilizzando l’apposita funzionalità.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività PAT, la riduzione è applicata nella misura dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

Certificazione Unica 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica dei redditi lavoro dipendente e assimilati nonché autonomi corrisposti nel 2019.

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dal sostituto d’imposta per certificare, ai sostituiti, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, sia che essi siano assoggettati a tassazione ordinaria che separata. Vanno inoltre indicate le ritenute fiscali operate e le detrazioni applicate nel 2019.

L’adempimento prevede due diverse certificazioni:

  • CU sintetica da consegnare entro il 31.03.2020 ai lavoratori;
  • CU ordinaria da spedire all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2020

CU sintetico

Questa certificazione, destinata come detto ai lavoratori dipendenti, si compone di:

  • Dati anagrafici sostituto d’imposta e percettore delle somme;
  • Dati fiscali con indicazione delle somme percepite, delle ritenute effettuate, dei valori di assistenza fiscale in acconto e dei crediti non rimborsati, dei dati relativi alle detrazioni fiscali, alla previdenza complementare, ai conguagli di altri redditi, ai carichi familiari e al Trattamento di Fine Rapporto;
  • Dati previdenziali e assistenziali;
  • Dati assicurativi Inail;

La certificazione dei lavoratori autonomi comprende solo i valori di reddito e ritenute fiscali operate.

CU ordinario

La Certificazione Unica ordinaria si compone di:

  • Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, del rappresentante firmatario della comunicazione e dell’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica per l’indicazione dei redditi, le ritenute e le detrazioni dei sostituiti, sulla falsariga della Certificazione Sintetica, ma con l’indicazione analitica delle somme e valori che fino allo scorso anno trovavano ospitalità nel modello 770/semplificato.

Prima di effettuare le operazioni di elaborazione CU, è necessario provvedere all’installazione della nuova release di UNO 31.02 (di prossima pubblicazione).

Per ulteriori dettagli sulla procedura di elaborazione e stampa CU 2020 rimando al manuale CU 2020 di prossima pubblicazione nell’Area riservata – Manuali – Area Paghe del nostro sito www.licon.it.

 

CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio)

A decorrere dal 1 gennaio 2020 i minimi contrattuali sono stabiliti negli importi fissati nell’Accordo del 10/09/2019. Le parti sociali hanno inoltre escluso l’applicazione di recuperi retributivi a titolo di una tantum per i periodi precedenti al 01/01/2020.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

L’accordo prevede che dal 01/01/2020 i nuovi minimi contrattuali per il CCNL Commercio e Terziario siano stabiliti nei seguenti importi:

Livello Dal 01/01/2020
Q 1.896,64
1 1.708,49
2 1.477,84
3 1.263,15
4 1.092,46
5 987,01
6 886,11
7 758,64

Per il CCNL Commercio e Terziario è quindi necessario procedere alla verifica dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali.

Rivalutazione TFR: coeff. di dicembre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 14 gennaio 2020 è pari a 102,5.