• Calendario luglio 2018

  • Quota integrativa della retribuzione

  • Pagamento retribuzione con modalità tracciabili

  • CCPL Edilizia Industria Bergamo: rinnovo contrattuale

  • CCNL Metalmeccanici Industria

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2018

Calendario giugno 2018

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

Quota integrativa della retribuzione

Il 30 giugno 2018 scade il periodo sperimentale introdotto dall’art. 1, co. da 26 a 34 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che consentiva ai lavoratori di ricevere direttamente con la retribuzione mensile anche la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

La legge di stabilità 2015, aveva previsto, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del TFR, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (ved. Circolare n. 3/2015).

La scelta del lavoratore poteva essere espressa anche successivamente al 1 marzo 2015 rimanendo comunque vincolante fino al 30 giugno 2018. Per i lavoratori che hanno optato per la liquidazione mensile della Quir, dal 1 luglio 2018 non riceveranno più tale Quota Integrativa della Retribuzione nel cedolino.


Pagamento retribuzione con modalità tracciabili

L’articolo 1, commi da 910 a 913 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 stabilisce che dal 1 luglio 2018 il pagamento della retribuzione possa avvenire solo con modalità tracciabili.

La legge di bilancio 2018 impone ai datori di lavoro e ai committenti di provvedere al pagamento delle retribuzioni e di eventuali acconti delle stesse unicamente con modalità tracciabili. Il comma 912 dell’articolo 1 della summenzionata legge stabilisce che la modalità di pagamento in modo tracciabile è obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico, nonché, in quanto non richiamati dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità di pagamento tracciabile possono sostanzialmente sintetizzarsi nei seguenti:

  • Bonifico bancario sul cc indicato dal lavoratore;
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno consegnato al dipendente o suo delegato.

Come precisato dalla circolare del 25 gennaio 2018 n. 2 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

E’ prevista dal comma 913 dell’art. 1 della legge 205/2017 una sanzione da € 1.000 a € 5.000 per il datore di lavoro/committente che viola il predetto sistema di pagamento.

La norma in questione fa esclusivo riferimento alla “retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”, non comprendendo, letteralmente, elargizioni in denaro che non rientrano nella nozione di retribuzione, ovvero del corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore.

Nel cedolino sono però ricompresi elementi di natura diversa, in particolare possono esservi prestazioni di natura assistenziale che sono conguagliati dal datore di lavoro con le denunce contributive mensili (Assegno Nucleo familiare, indennità malattia, maternità ecc.) e rimborsi spese, ovvero erogazioni patrimoniali che risarciscono il lavoratore delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazione lavorativa nell’interesse del datore di lavoro (esempio tipico il rimborso dell’indennità chilometrica a fronte dell’utilizzo dell’autovettura privata del lavoratore per esigenze di servizio), ed anche indennità di trasferta che costituiscono, ancorché in misura forfettaria, rimborsi delle spese di vitto e alloggio. In questi casi parrebbe non operante il divieto di pagamento in contanti, chiaramente solo per le somme erogate per tali scopi.

 

In Anagrafica personale pagina Altre Info, nella sezione Modalità di pagamento il Tipo pagamento ‘Contanti’ non potrà quindi più essere utilizzato dal 1 luglio 2018.

 

CPL Edilizia Industria Bergamo: rinnovo contrattuale

In data 11 giugno 2018 fra ANCE Bergamo e FeNEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo provinciale di Bergamo per i dipendenti delle imprese industriali e affini della Provincia di Bergamo.

L’accordo provinciale siglato fra le parti sociali del settore edile della provincia di Bergamo interviene sulle aliquote contributive dovute alla Cassa Edile di Bergamo, introduce un sistema premiale a beneficio delle imprese regolari, rivede gli importi dovuti agli operai e impiegati a titolo di indennità di mensa e trasporto, introduce il Premio Provinciale che assorbe gli importi fino ad ora erogati a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).

L’accordo inoltre introduce e disciplina l’indennità di Guida da erogare ai lavoratori che conducono mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta.

Gli autisti di autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, che siano stati assunti con mansione esclusiva o prevalente corrispondente a tale qualifica, vengono considerati, in applicazione dell’art. 6 del CCNL Edilizia Industria, Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, con conseguente applicazione della normativa che stabilisce un orario normale contrattuale di lavoro di 48 ore settimanali medie annue.

 

Indennità di mensa e trasporto

Operai

Dal 1/6/2018 l’indennità giornaliera sostitutiva di mensa per gli operai diventa pari a € 8,30 mentre l’indennità di trasporto passa a € 2,40 giornaliere.

Ricordo che l’indennità sostitutiva di mensa giornaliera è esente da prelievo contributivo e fiscale fino alla soglia di € 5,29. Normalmente per inserire nel cedolino i valori dell’indennità sostitutiva di mensa vengono utilizzate due voci di calcolo: la prima contenente il valore esente senza prelievo e la seconda, soggetta a prelievo, contenente la differenza fra l’importo complessivo dell’indennità sostitutiva e il valore esente. Lasciando invariato il valore della voce di calcolo della quota esente che rimane di € 5,29 giornaliere, si rende quindi necessario intervenire sul valore della voce di calcolo dell’indennità di mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale aumentandola all’importo a € 3,01 (8,30 – 5,29).

Per quanto riguarda la voce di calcolo dedicata all’indennità di trasporto operai questa deve essere semplicemente adeguata al nuovo valore.

Impiegati

Dal 1/6/2018 l’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati passa a € 158,00 mensili mentre l’indennità di trasporto sale a € 45,00 mensili.

Il valore dell’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati può essere ricompreso nei valori mensili da erogare invariabilmente e quindi trattato come elemento retributivo a tutti gli effetti, compresi quelli dell’assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale. In questo caso è necessario intervenire sull’elemento in Pagina Retribuzione dell’Anagrafica personale. La stessa cosa per quanto concerne l’indennità mensile di trasporto.

Se invece viene trattata come indennità sostitutiva di mensa giornaliera valgono le stesse considerazioni già viste per gli operai.

Indennità di guida

A decorrere dal 1 giugno 2018, per i lavoratori che conducono mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta, è introdotta una nuova indennità economica detta “di guida”, differenziata in funzione della distanza chilometrica del cantiere dalla sede aziendale:

  • 2% da 6 a 20 Km
  • 3% oltre 20 e fino a 50 Km
  • 4% oltre 50 e fino a 65 Km
  • 5% oltre 65 Km

Tale indennità va applicata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL Edilizia Industria per ogni ora di lavoro prestata in cantiere, ovvero Paga Base (compresa di eventuale superminimo), indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

L’indennità è soggetta a prelievo contributivo e fiscale nella misura piena.

Se nella stessa giornata due o più lavoratori si alternano alla guida del mezzo, l’importo dell’indennità deve essere proporzionalmente diviso tra i medesimi lavoratori.

L’importo dell’indennità è dimezzato se il viaggio verso o dal cantiere è unico, per esempio perché il lavoratore si è fermato presso il cantiere per il pernottamento.

Il tempo di guida non va computato ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro e perciò non va retribuito secondo le regole ordinarie.

Per la gestione dell’indennità in questione è consigliato il Caricamento di 4 Voci di Calcolo la cui struttura è quella rappresentata nell’esempio seguente, che si riferisce all’indennità di Guida del 2% per la fascia da 6 a 20 km.

Nel campo % Maggiorazione è impostata la percentuale che viene calcolata sugli elementi della retribuzione selezionati nella parte sottostante.

Naturalmente dovranno essere inserite anche le ulteriori Voci di Calcolo per le fasce successive.

 

Autisti autocarri – Orario di lavoro

Gli operai assunti con qualifica di autista autocarro con massa complessiva superiore a 3,5 T, addetti in via esclusiva o prevalente a tale mansione, rientrano, a seguito del chiarimento introdotto dal rinnovo contrattuale provinciale in parola, nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del CCNL Edilizia Industria, ovvero nella definizione di lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella del R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657.

Per questi lavoratori il normale orario di lavoro contrattuale è stabilito in 48 ore settimanali medie annue.

Le ore prestate nei limiti delle 48 ore settimanali saranno retribuite come lavoro ordinario, con l’obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile della maggiorazione ferie e gratifica natalizia (18,50%) nonché della corresponsione, ad opera del datore di lavoro, della percentuale di maggiorazione per riposi annui (4,95%).

Ciò significa che le ore di lavoro ordinario da indicare nel Foglio Presenze nell’Attività “O” potranno per questi lavoratori essere fino a 48 per ogni settimana. Nel cedolino le ore di lavoro ordinario saranno soggette a prelievo contributivo, fiscale e assoggettate ad accantonamento alla Cassa Edile come avviene normalmente.

Nell’esempio proposto nella settimana da Lunedì 4 a Sabato 9 e in quella successiva, da Lunedì 11 a Sabato 16, per il lavoratore sono state individuate 48 ore di lavoro ordinario, distribuite in modo differenziato all’interno delle settimane. Il lavoro straordinario tipo ‘ST’ deve essere attivato solo al superamento della soglia delle 48 ore settimanali. L’eventuale lavoro straordinario deve essere gestito manualmente all’interno del cedolino.

Per le ore di lavoro ordinario effettuate dalla 41° alla 48° ora settimanale è dovuta inoltre agli autisti autocarro una maggiorazione del 10% sui seguenti elementi della retribuzione:

  • paga base
  • ex indennità di contingenza
  • indennità territoriale di settore

La maggiorazione non è dovuta agli autisti di autobetoniera che già rientravano nella definizione di lavoratori discontinui secondo il contratto collettivo nazionale.

Per retribuire la maggiorazione del 10% da applicare alle ore di lavoro dalla 41° alla 48° è possibile utilizzare una Voce di Calcolo con % Maggiorazione = 10%, Base = Retribuzione e selezione degli elementi retributivi solo per quelli indicati dalla contrattazione.

Le maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario degli autisti autocarro scatteranno al superamento della 48° ora settimanale.

Elemento variabile della retribuzione

L’elemento variabile della retribuzione, introdotto dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e disciplinato a livello provinciale dall’accordo integrativo del 24 luglio 2012, dal 1 giugno 2018 cessa di essere erogato.

 

Premio Provinciale

Dal 1 giugno 2018 e sino al dicembre 2018 è erogato un premio, di importo variabile, collegato alle presenze individuali. Il premio viene corrisposto esclusivamente per le ore di lavoro / giornate di effettiva presenza, nonché per le ore / giornate di assenza per malattia e infortunio.

Per gli operai il premio è corrisposto su base oraria mentre per gli impiegati è stabilito in misura mensile. Per questi ultimi la quota giornaliera, opportunamente riproporzionata per i rapporti di lavoro part time, è determinata utilizzando i divisori mobili orari che fanno riferimento alle ore lavorabili nel mese.

LIVELLI Premio orario Premio MENSILE
O4 – IV livello 0,20
O3 – Operaio specializzato 0,19
O2 – Operaio qualificato 0,17
O1 – Operaio comune 0,15
Impiegati 7° livello (1° super) 50,56
Impiegati 6° livello (1° cat) 45,51
Impiegati 5° livello (2° cat) 37,92
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 35,39
Impiegati 3° livello (3° cat) 32,87
Impiegati 2° livello (4° cat) 29,58
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 25,28

Per il CCNL Edilizia Industria Bergamo è quindi necessario procedere all’inserimento di un nuovo elemento contrattuale denominato “PREMIO PROVINCIALE”, che può sostituire l’elemento E.V.R. la cui erogazione non è più prevista. Per ogni livello sarà quindi necessario aggiornare la scadenza contrattuale portandola al 31/12/2018 e contestualmente inserendo il valore del Premio Provinciale di presenza, sia esso orario che mensile.

I nuovi valori retributivi, dal 1 giugno 2018, sono riepilogati nella stampa dei livelli contrattuali del Contratto Collettivo Edilizia Industria di Bergamo di seguito proposto per gli operai:

Per gli impiegati sono i seguenti:

Il premio viene erogato mensilmente, concorre alla formazione dell’imponibile contributivo e fiscale, ma non è utile per il calcolo dell’accantonamento alla Cassa Edile. Inoltre non ha alcun riflesso su nessun istituto contrattuale, incluso il TFR.

Per gli operai l’inserimento del valore del Premio Provinciale di Presenza è semplice, in quanto è sufficiente agganciare la Voce di Calcolo “Premio Provinciale Presenza” alle ore di lavoro ordinario, malattia e infortunio.

Inserire nelle Voci di calcolo la nuova “DEC.20 Premio Provinciale Presenza”.

Inserire negli automatismi Qualifiche / Personale la nuova Voce di Calcolo in sostituzione dell’Elemento Variabile Retribuzione (ex DEC.10) e impostare le Attività “O” Lavoro ordinario, “M” Malattia e “I” Infortunio.

Per gli impiegati con retribuzione mensilizzata il premio presenza va erogato per quote giornaliere il cui valore deve essere ricavato dalla divisione dell’importo del Premio Provinciale di Presenza per le ore lavorabili del mese. Se tutte le ore lavorabili del mese saranno coperte da Lavoro Ordinario, Malattia e Infortunio, il Premio Provinciale risulterà pieno. Viceversa sarà proporzionalmente ridotto.

Inserire nelle Voci di Calcolo la nuova “DEI.20 Premio Provinciale Presenza”.

La retribuzione base di questa voce di calcolo è pari alla retribuzione mensile diviso le ore lavorabili del mese.

Trattandosi di voce di calcolo che retribuisce le singole ore non è da attivare il Flag “Ripartizione Part Time”.

Inserire negli automatismi Qualifiche / Personale la nuova Voce di Calcolo in sostituzione dell’Elemento Variabile Retribuzione (ex DEI.01) e impostare le Attività “O” Lavoro ordinario, “M” Malattia e “I” Infortunio.

 

Contribuzione Cassa Edile Bergamo

L’accordo sindacale ha rivisto le aliquote contributive da applicare a decorrere dalla denuncia di giugno 2018.

In particolare:

  • il contributo per Anzianità Professionale Edile viene ridotto al 4,80%
  • il contributo di finanziamento del Fondo mutualizzazione di oneri vari viene ridotto allo 0,72%
  • l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenza complementare viene ridotto allo 0,16%
  • l’aliquota di finanziamento del Fondo sicurezza viene incrementata allo 0,22%

La tabella Cassa Edile di Bergamo risulta pertanto essere modificata nel seguente modo:

Conseguentemente la voce di calcolo utilizzata per l’assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale degli oneri di mutualizzazione va modificata.

Deve essere inoltre rettificata anche la percentuale legata alla voce di calcolo del contributo Inps nella misura del 15% delle contribuzioni diverse dalla mutualizzazione e dal contributo sindacale. Il nuovo valore risulta essere pari a 9,17 (somma di APE + Scuola Edile + Contributo CE + Fondo Sicurezza + Fondo lavori usuranti).

A decorrere da 1 giugno 2018 e sino al 31 maggio 2020 alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo nel periodo intercorrente fra il 01/10/2014 e il 31/05/2020 in regola con i versamenti contributivi arretrati e correnti, è riconosciuta un riduzione dello 0,53% dell’aliquota di finanziamento del Fondo Anzianità Professionale Edile sotto forma di rimborso.

Una ulteriore riduzione dello 0,10%, sempre a valere sull’aliquota di finanziamento del fondo Anzianità Professionale Edile, e sempre sotto forma di rimborso, è riconosciuta alle aziende che si avvalgono del servizio di sorveglianza sanitaria presso la Scuola Edile di Bergamo.

 

CCNL Metalmeccanici Industria

Flexible benefits

Dal 1 giugno 2018 l’importo dei piani di flexible benefits a favore dei dipendenti viene elevato a € 150,00.

L’articolo 17, definito dall’accordo integrativo del nuovo CCNL Metalmeccanici, ha introdotto l’obbligo per le aziende di mettere a disposizione dei lavoratori beni e i servizi di welfare.

A decorrere dal 1 giungo 2018 l’importo del valore dei beni e servizi è pari a € 150.00, e tali beni e servizi andranno utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.

Si specifica che per i lavoratori part-time i valori definiti non sono riproporzionabili.

Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute secondo regole emodalità previste dai rispettivi Fondi.

Nell’accordo integrativo vengono forniti esempi dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi, e ai beni in natura come carburante, ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo.

  

Nuovi minimi retributivi

A seguito dell’accordo del 31 maggio 2018 tra Federmeccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil dal 1/6/2018 fino al 31 maggio 2019  sono in vigore i nuovi minimi retributivi per il Ccnl dei dipendenti per l’industria metalmeccanica privata e della installazione impianti.

Dal 1/6/2018 sono previsti i seguenti nuovi minimi retributivi.

Livello Dal 1/6/2018
8 Quadri 2.356,52
7 2.301,37
6 2.061,41
5s 1.921,46
5 1.792,65
4 1.673,87
3s 1.639,20
3 1.604,53
2 1.446,92
1 1.310,80

Tali valori devono essere presenti nei livelli contrattuali agganciati al CCNL Metalmeccanici Industria Confindustria, con validità fino al 31/05/2019.


Rivalutazione TFR: coeff. di maggio 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2018 e il 14 giugno 2018 è pari a 102,0.