• Calendario marzo 2018

  • Incentivo Occupazione Giovani

  • Congedo paternità

  • Permessi elettorali

  • Rivalutazione TFR: coeff. di febbraio 2018

Calendario marzo 2018

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 5

 

Incentivo Occupazione Giovani

Con Circolare 2 marzo 2018 n. 40 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riservato alle assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2018 previsto dall’art. 1 commi 100 e ss. della Legge n. 205/2017.

Scopo della normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, per il cui approfondimento rimandiamo alla Circolare n. 1/2018, è la promozione, in via strutturale, di forme di occupazione giovanile stabile, con riguardo ai giovani che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tipologie incentivo

Assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani con età fino a 35 anni (età anagrafica valida per il 2018), ovvero per trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, la misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Apprendistato

La medesima agevolazione è concessa nelle ipotesi di mantenimento in servizio, sempre a partire dal 1/1/2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo di € 3.000 annui.

In tale ipotesi l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

Alternanza scuola – lavoro

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite di € 3.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Misura incentivo

L’esonero contributivo è stabilito in massimo 36 mesi (12 per la stabilizzazione degli apprendisti) a decorrere dalla data di assunzione. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’incentivo, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione, riguarda il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di € 3.000,00 annui per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La soglia massima di esonero contributivo è rapportata a mese e vale € 250,00. Per i rapporti instaurati ovvero risolti nel corso del mese, le soglie predette devono essere riproporzionate assumendo per ogni giorno di fruizione del beneficio l’importo massimo di € 8,06.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro con eccezione dei premi e contributi Inail e del contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006. Sono inoltre escluse dall’incentivo le contribuzioni non aventi natura previdenziale quali:

  • Contributo per la garanzia sul finanziamento del Qu.I.R.;
  • Contributo dello 0,30% destinato/destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali;
  • Contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il contributo aggiuntivo Ivs previsto dall’art. 3 co. 15 della legge 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’agevolazione, ragion per cui, con l’applicazione dell’esonero, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare detto abbattimento nei limiti della quota del contributo esclusa, per effetto dell’applicazione dei massimali, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta. In caso di applicazione delle misure compensati vedi cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005 per destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato di TFR dell’art. 2120 c.c. nonché dell’erogazione in busta paga della Qu.I.R., l’agevolazione è quindi calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta al netto delle predette misure compensative.

Condizioni

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006 inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali / aziendali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, in particolare l’incentivo non spetta se:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di essere riassunto;
  • presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Fra i principi generali che regolano il diritto di fruizione degli incentivi si ritrova il disposto dell’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contrattazione collettiva. Tale disposizione è preordinata ad assicurare che l’incentivo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”. Nel caso dell’incentivo di cui in parola, preordinato, strutturalmente, a “promuovere l’occupazione giovanile stabile” la finalità perseguita è quella della massima espansione possibile dell’occupazione giovanile tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per tale motivo, la specifica regolamentazione introdotta dalla Legge n. 205/2017, nonostante l’espresso riferimento della medesima legge al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, ha natura speciale e, in quanto tale, prevalente sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015. Pertanto le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Inoltre non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale gli incentivi alle assunzioni non spettano qualora riguardino lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o sussistenza di rapporti di controllo o collegamento con il datore di lavoro che assume. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Nel caso dell’esonero in questione tale finalità è assorbita dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017 secondo il quale “Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello residuo.

L’esonero contributivo non spetta inoltre ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Tale divieto tuttavia non opera nel caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore inquadrato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Anche tale divieto non opera nel caso di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

La fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non siano mai stati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

Con riferimento ai rapporti part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Compatibilità con altre forme di incentivo

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto non è cumulabile, per esempio, con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 (ved. Circolare n. 1/2018).

L’esonero è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica, tra i quali:

  1. incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999;
  2. incentivo per l’assunzione di beneficiari di trattamenti NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012 pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  3. incentivo “Occupazione NEET” disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (ved. Circolare n. 2/2018) nel limite massimo di € 8.060 su base annua.

Accertamento requisiti soggettivi del lavoratore

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dalla norma per poter accedere all’esonero (non avere mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), l’Inps ha realizzato un’apposita utility che permette l’accesso alle informazioni di precedenti lavoro svolti. L’applicativo, fruibile dal sito www.inps.it al percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” può essere consultato attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione

In particolare, attraverso l’utility, i datori di lavoro e/o i loro intermediari, potranno interrogare il sistema che restituirà le informazioni così come sono pervenute all’istituto dalle denunce retributive e dalle comunicazioni obbligatorie.

Tuttavia il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi. Pertanto l’Inps invita i datori di lavoro ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Di seguito proponiamo le maschere del sito INPS per la verifica di cui sopra.

Il controllo in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INL.

UNIEMENS per assunzione / trasformazione giovani tempo indeterminato

A partire dalla denuncia di competenza del mese di marzo 2018, per i lavoratori esonerati vanno indicate in denuncia individuale, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> calcolato al lordo dell’esonero.

Il beneficio deve essere indicato in <DatiRetributivi>, <Incentivo> valorizzando i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo> deve essere inserito il codice “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”;
  • <CodEnteFinanziatore> deve essere valorizzato con “H00” (Stato);
  • <ImportoCorrIncentivo> deve essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • <ImportoArrIncentivo> deve essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di marzo, aprile e maggio 2018.

UNIEMENS per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato

A partire dalla denuncia di competenza del mese di marzo 2018, per i lavoratori esonerati vanno indicate in denuncia individuale, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> calcolato al lordo dell’esonero.

Il beneficio deve essere indicato in <DatiRetributivi>, <Incentivo> valorizzando i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo> deve essere inserito il codice “GAPP” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”
  • <CodEnteFinanziatore> deve essere valorizzato con “H00” (Stato)
  • <ImportoCorrIncentivo> deve essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
  • <ImportoArrIncentivo> deve essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di marzo, aprile e maggio 2018.

UNIEMENS per assunzione / trasformazione giovani tempo indeterminato dopo alternanza scuola/lavoro

A partire dalla denuncia di competenza del mese di marzo 2018, per i lavoratori esonerati vanno indicate in denuncia individuale, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> calcolato al lordo dell’esonero.

Il beneficio deve essere indicato in <DatiRetributivi>, <Incentivo> valorizzando i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo> deve essere inserito il codice “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”
  • <CodEnteFinanziatore> deve essere valorizzato con “H00” (Stato)
  • <ImportoCorrIncentivo> deve essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
  • <ImportoArrIncentivo> deve essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di marzo, aprile e maggio 2018.

Nella tabella Minimali Massimali INPS – pagina Incentivi devono essere inseriti i limiti annuali, mensili e giornalieri dell’esonero contributivo L. 205/2017.

Inserire nelle Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10 i codici di nuova istituzione denominati “GECO”, “GAPP” e “GALT”:

Per i dipendenti per i quali è stato autorizzato l’esonero contributivo deve essere inserito il codice di recupero UniEMens (GECO – GAPP – GALT) nel campo di nuova istituzione ‘Incentivo’, la % di applicazione dell’esonero (50% o 100% proposti in automatico) e le relative date di durata del beneficio. In caso di rapporto iniziato nel corso del mese (giorno assunzione diverso da uno) il calcolo avverrà su base giornaliera.

Nel cedolino del dipendente a cui è stato attivato l’incentivo il calcolo dell’esonero è effettuato automaticamente dalla procedura, applicando le opportune soglie impostate nella tabella Minimali – Massimali Inps.

L’incentivo è calcolato sui contributi al netto delle misure compensative dello 0,20% e 0,28% a sconto dei contributi per i lavoratori che destinano il Tfr maturato ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria Inps.

Nella elaborazione della denuncia UniEMens è quindi valorizzato, nella Pagina Dati Retributivi, Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo”, il valore dell’esonero contributivo con i codici “GECO”, “GAPP” o “GALT”. Per default viene inserito il Codice ente Stato “H00”. Naturalmente il valore inserito in importo corrente potrà essere al massimo € 250,00 o il minor valore calcolato per giorni in caso di assunzione o cessazione del rapporto nel mese di rapporto di lavoro a termine.

La procedura di aggiornamento archivi mensile provvede a memorizzare nei progressivi Contributi Sociali la soglia massima, il contributo corrente (fino alla soglia massima). I valori del residuo mese corrente e il valore del Residuo Progressivo non vengono gestiti perché non sono previsti conguagli nei mesi successivi.

Per poter agevolare il compito dell’utente di monitorare l’utilizzo dell’esonero è disponibile nel menù Personale – Stampe la stampa dedicata denominata “Progressivi Incentivi”, nella quale trova già posto l’incentivo Occupazione giovani del 2017.

Recupero arretrati

Nel cedolino di marzo 2018 deve essere eventualmente impostata la voce di calcolo necessaria al recupero dell’esonero contributivo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018.

L’inserimento del valore nella voce di calcolo deve essere effettuato manualmente, esclusivamente nei mesi di marzo, aprile e maggio, anche sfruttando le informazioni presenti nei progressivi contributi sociali del dipendente (contributo c/azienda) e serve esclusivamente per la corretta contabilizzazione del recupero esonero.

Chiaramente, in sede di recupero, non potrà essere superata la soglia massima di € 250,00 mensili.

Il valore recupero deve poi essere inserito manualmente anche in denuncia UniEMens, naturalmente dopo l’elaborazione della stessa, nel campo Importo arretrato del Bottone “Lav. diversamente abile – Incentivo” della Pagina Dati Retributivi.

Il valore deve inoltre essere inserito, sempre in forma manuale, nei Progressivi c/s del dipendente, per i mesi ai quali si riferisce.

Il recupero del beneficio contributivo per i mesi gennaio, febbraio e marzo determina anche la restituzione al dipendente della quota accantonata dello 0,50% al Tfr. Se per il dipendente il Tfr viene riversato al F.do di tesoreria Inps, tale recupero potrà essere effettuato utilizzando il codice CF03.

Congedo paternità

Con Messaggio 27 febbraio 2018 n. 894 l’Inps fornisce le istruzioni operative a cui devono attenersi i lavoratori in tema di congedo parentale ala luce delle proroghe e ampliamenti introdotti dalla Legge 232/2016.

L’articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha prorogato per il 2017 e 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Per il 2018 è stata ampliata la durata del congedo obbligatorio a 4 giorni.

Il messaggio Inps 27 febbraio 2018 n. 894 ricorda le novità normative intervenute e chiarisce che per la modalità di presentazione della domanda si deve ancora far riferimento alla precedente circolare Inps n. 40/2013.

Le modalità di richiesta sono due:

  1. In caso di anticipo della indennità da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno 15 giorni di anticipo. Se la richiesta è per la fruizione del congedo facoltativo è necessario allegare la dichiarazione della madre di rinuncia al giorno di maternità
  2. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps la domanda deve essere presentata direttamente all’Istituto tramite modello SR136 unitamente alla copia della dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della madre con il documento d’identità.

L’indennità è a carico dell’Inps e l’importo è pari al 100% della retribuzione. L’indennità è soggetta a tassazione corrente.

Permessi elettorali

Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. Nello stesso giorno si è votato per l’elezione del Presidente e dei consiglieri regionali di Lazio e Lombardia.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Rivalutazione TFR: coeff. di febbraio 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2018 e il 14 marzo 2018 è pari a 101,50.