Settore Edile: novità per permessi e accantonamenti alla Cassa

Ambito

Il Verbale di accordo del 29 gennaio 2000, di rinnovo del CCNL per i lavoratori delle imprese edili ed affini ha stabilito che a decorrere dal 1 ottobre 2000, gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali pari a 88 ore.

 

La nuova disciplina si sostituisce alla precedente normativa che prevedeva il diritto per gli operai di usufruire di riposi annui mediante:

  • 48 ore di permessi individuali;
  • determinazione dell’orario di lavoro (non tassativo) in 35 ore in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.

 

L’ammontare delle ore di riduzione rimane quindi immutato. Le modifiche introdotte incidono invece sostanzialmente sotto l’aspetto gestionale:

  • non esiste più una vera riduzione di orario da adottarsi nel periodo invernale, in quanto a norma del nuovo articolo contrattuale sull’orario di lavoro e dell’art.13 della L.196/97, la parti possono concordare la pratica distribuzione dell’orario normale di lavoro;
  • sarà possibile, anche nelle otto settimane invernali, richiedere l’intervento della CIG per 40 ore settimanali (anziché 35).

 

Retribuzione

A decorrere dal 1° ottobre 2000 la retribuzione spettante all’operaio per le ore di permesso individuale (4,95%) è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività (escluse 2 giugno e 4 novembre).

Detta retribuzione concorre alla formazione della base imponibile e fiscale.

Dalla medesima data cessa l’obbligo di accantonare la predetta retribuzione presso la Cassa Edile. A quest’ultima si continuerà a versare il trattamento economico per gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,5%), corrispondente al 18,5% della retribuzione ordinaria.

Per effetto di quanto disposto dai ccnl nella parte relativa agli allegati l’effettivo versamento risulterà del 14,2%, vale a dire:

  1. nella busta paga si esporrà, ai fini del calcolo dei contributi e delle imposte, l’ammontare del 18,5%;
  2. alla Cassa Edile si verserà l’ammontare corrispondente al 14,2%.

In caso di malattia e infortunio le aliquote saranno opportunamente riproporzinate.

 

Impiegati

Anche per impiegati addetti ai lavori di cantiere, vale la medesima disciplina degli operai.

I permessi individuali devono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Le eventuali ore residue e non godute verranno monetizzate.