Lavoro straordinario: comunicazione al 30 settembre

            Modificando la precedente circolare n.27/2003, il Ministero del lavoro, con lettera circolare dell’11 settembre 2003, fissa il termine entro il quale comunicare alla Direzione provinciale del lavoro l’avvenuto superamento delle 48 ore di lavoro settimanale entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del quadrimestre di riferimento; inoltre, chiarisce le modalità per identificare le settimane da includere nella comunicazione.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamando la propria precedente circolare n.27 del 30 luglio 2003 in materia di orario di lavoro, torna nuovamente sull’argomento con una nuova circolare e modifica i termini per la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezioni del superamento delle 48 ore settimanali che sarebbero già scaduti il 1° settembre 2003 (ved. ns. circolare 8/2003).

Con la nuova nota ministeriale il termine di comunicazione di cui all’art.4 comma 5 D.Lgs. n.66/2003 viene differito non alla immediata scadenza del periodo di riferimento ma entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento. Pertanto per il primo quadrimestre (maggio – agosto) la scadenza è il 30 settembre.

La nota ministeriale sofferma poi la propria attenzione sulla definizione della settimana lavorativa. A tale riguardo viene precisato che, non potendosi dare di essa una nozione rigida, si può considerare tale ogni periodo di sette giorni, con conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, ovvero considerare la settimana lavorativa quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica).

 

             In GEPAG è stato inserito nel menù documenti la lettera di comunicazione di cui all’oggetto.

 

 

 Servizio di leva: dispensa per motivi di lavoro

 

            La proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto di formazione e lavoro o apprendistato ovvero le assunzioni già in essere con contratto di formazione e lavoro o apprendistato della durata di almeno 12 mesi costituiscono condizione per la concessione della dispensa dal servizio di leva.

 

Con il decreto 13 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n.69 del 24 marzo 2003, il Ministero della difesa ha rideterminato le condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva previste dal decreto legislativo n.504 del 1997, abrogando il DM 16 ottobre 2000 ed il successivo DM 30 luglio 2001.

Assume particolare rilievo, in quanto di interesse per i datori di lavoro, la modifica apportata alla lettera m) dell’art.7, comma 3 del suddetto decreto legislativo, la quale ha riscritto la condizione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro come motivo di dispensa dal servizio di leva obbligatoria.

Il nuovo testo dell’art.7 del D.Lgs. citato, infatti, precisa che possono essere dispensati dal prestare il servizio militare i seguenti soggetti:

  • destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
  • destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi; non vengono più menzionati i contratti a tempo determinato e a tempo pieno della durata di almeno 9 mesi, che pertanto, non sono più motivo di dispensa.

 

Il decreto ministeriale 13 marzo 2003 ha inoltre introdotto la possibilità di essere dispensati dal servizio di leva anche per i soggetti già titolari di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato che preveda, alla data della presentazione della domanda, l’espletamento di almeno 12 mesi di attività lavorativa. Rispetto alla condizione precedente che si basa sulla semplice proposta di assunzione, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia già stato attivato prima della presentazione della domanda di dispensa, il legislatore non cita più il contratto a tempo indeterminato  a tempo pieno.

 

E’ previsto che gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l’assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il 210° giorno e il 270° giorno dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa l’interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.

 

 

 

 Assistenza fiscale: riduzione secondo acconto

 

            Entro il 30 settembre il lavoratore assistito può chiedere al sostituto d’imposta la minor trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF.

 

Il lavoratore assistito secondo le vigenti disposizioni che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF o effettuare un versamento inferiore a quello risultato dall’elaborazione del modello 730 presentato, deve presentare al sostituto d’imposta che sta effettuando i conguagli, entro il 30 settembre 2003, sotto la propria responsabilità, apposita richiesta (anche se l’assistenza è stata prestata da un CAF).

Tale possibilità può essere attivata anche se l’assistito, in sede di dichiarazione, aveva già optato per un minor acconto (rigo F7, colonna 2 del modello 730/2003). Pertanto, il sostituto d’imposta, nel mese di novembre, quando dovrà provvedere a recuperare la seconda o unica rata di acconto, si atterrà alla predetta dichiarazione.

 

Spett.le

Azienda

 

Data …./…../……..

 

OGGETTO: Assistenza fiscale mod. 730/2003 – richiesta di riduzione (o azzeramento) della seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2003.

 

Il sottoscritto……………………………….. nato a ……………………….. il……………………….

Residente in ………………………Via………………………………………………….n…………..

Codice Fiscale……………………………………………dipendente (o Collaboratore Coordinato e Continuativo) di codesta ditta ……………………………………………….

 

CHIEDE

 

A norma dell’art. 19, comma 6, del DM 31/5/1999, n.164 e dell’art.4, comma 2, del DL 69/1989 (L.154/1989), che, sotto la propria responsabilità, l’ammontare della seconda o unica rata di acconto IRPEF 2003 (da rigo 48 – mod. 730/3 oppure da rigo “seconda o unica rata di acconto IRPEF 2003 del mod.730/4), da recuperare dalle competenze che mi verranno erogate nel mese di novembre 2003, venga ridotto a € ………………..

 

Oppure

 

CHIEDE

 

a norma dell’art.19, comma 6, del DM 31/5/1999, n.164 e dell’art.4, comma 2, del DL 69/1989 (L.154/1989), che, dalle competenze che mi verranno erogate nel mese di novembre 2003, non mi venga recuperato alcun importo a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2003.

 

In fede

                                                                                                          ……………………

 

 In GEPAG, a seguito della richiesta del dipendente, l’utente deve modificare la cifra che compare nella pagina di assistenza fiscale del dipendente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assunzione disabili

 

            Il Ministero del lavoro con la circolare n.932 del 31 luglio 2003 sancisce la non sanzionabilità della mancata richiesta nominativa dei disabili.

 

La legge n.68/99 detta la disciplina cosiddetta del collocamento obbligatorio e fissa l’obbligo a carico dei datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti di riservare un certo numero di posti di lavoro, stabiliti in funzione delle dimensioni aziendali, ai lavoratori disabili. Allorché si verifica quest’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di assunzione di disabili nel termine di 60 giorni. Altro adempimento richiesto ai datori di lavoro con più di 14 dipendenti è quello di presentare annualmente, entro il 31 gennaio, un prospetto informativo dal quale risultino il numero dei lavoratori occupati e di quelli computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro disponibili per i disabili. Tale prospetto sostituisce la richiesta nominativa.

La recente precisazione del Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro, pur avendo presentato i prospetti informativi nei termini di legge, non si avvalga della facoltà di cui ha titolo di coprire una quota di assunzioni con chiamata nominativa, non è sanzionabile in quanto il predetto prospetto sostituisce l’avviamento al lavoro dei disabili. In particolare il ministero ha precisato che “valendo la trasmissione del prospetto informativo come richiesta di avviamento, sembra difficile imputare al datore di lavoro la mancata copertura dell’aliquota d’obbligo, essendo comunque possibile l’avviamento numerico da parte del centro per l’impiego competente”.

Vale la pena precisare, in altre parole, che l’applicabilità della sanzione (pari a € 51,00 per ciascun giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota d’obbligo e per ciascun lavoratore) può ravvisarsi nella sola ipotesi in cui il prospetto informativo non venga inviato (in tal modo adempiendo alla richiesta di assunzione) nel prescritto termine di 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo dell’assunzione dei disabili, entro cui, in linea di principio, la legge pone l’obbligo di presentare agli uffici la richiesta d’assunzione di lavoratori disabili.

 

 

 

Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2003

 

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2003 e il 14 settembre 2003 è pari a 121,1.

 

 

In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese di agosto dell’anno 2003.