Conguaglio Contributivo di Fine Anno

             Alla fine dell’anno per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di decontribuzione delle retribuzioni variabili, dell’applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVS aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore.

 

Contributo aggiuntivo IVS 1%

L’art.3 del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione  eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2002 risulta pari a € 36.093,00.

L’INPS ha chiarito con circolare n.298 del 30/12/1992 che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2002, € 3.008,00 (€ 36.093,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il Contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l’esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. DM10/2 relativo al mese di conguaglio (dicembre) utilizzando i seguenti codici:

 

Quadro Dizione Codice
Conguaglio a debito del lavoratore B/C Cong.Contr.Agg.1% M951
Conguaglio a credito del lavoratore D Rec.Contr.Agg. 1% L951

 

L’INPS, sempre con circolare n.298 del 1992, ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell’anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (mod. CUD). Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

 

Decontribuzione della retribuzione variabile

I datori di lavoro che hanno corrisposto nel corso del 2002 compensi interessati al regime della decontribuzione (art.2 legge 135/1997) devono verificare a fine anno l’esatto ammontare da esentare  da contribuzione tenendo conto della retribuzione effettivamente corrisposta nell’anno 2002. Ciò in quanto la misura massima consentita di decontribuzione è fissata per il 2002 nel 3% della retribuzione contrattuale corrisposta al lavoratore nello stesso anno (non è influente la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto).

Un esempio significativo di decontribuzione è quello fornito dal settore Edilizia, nei cui contratti compare l’Elemento Economico Territoriale, soggetto a tale regime.

Si ricorda che gli elementi di retribuzione variabile vanno esclusi dall’imponibile contributivo e assoggettati al contributo di solidarietà nella misura del 10%.

La formula per calcolare l’esatto ammontare della massima erogazione variabile da escludere dalla base imponibile contributiva è la seguente:

 

(Retribuzione annua + Erogazione variabile) / 34,33

 

Il confronto di tale valore massimo con il totale degli elementi già decontribuiti in corso d’anno può produrre le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se l’importo soggetto a decontribuzione, a consuntivo, risulta superiore a quello utilizzato in corso d’anno l’ulteriore quota soggetta a decontribuzione andrà portata in diminuzione dalla retribuzione imponibile dal mese di Dicembre 2002, il corrispondente contributo di solidarietà del 10% andrà indicato nel modello DM 10/2 – quadro B/C – dizione Cong. contr. solid. 10% – codice M931 e la differenza dell’importo della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura superiore in corso d’anno andrà allo stesso lavoratore rimborsata.

Se l’importo soggetto a decontribuzione, a consuntivo, risulta inferiore a quello utilizzato in corso d’anno l’ulteriore quota non soggetta a decontribuzione andrà sommata alla retribuzione imponibile ai fini contributivi del mese di Dicembre 2002, il maggior contributo di solidarietà del 10% versato sulla predetta quota andrà recuperato indicando nel mod. DM 10/2 – quadro D – dizione Rec. Contr. solid 10% – codice L931 e la differenza della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura inferiore nel corso dell’anno andrà allo stesso lavoratore trattenuta.

 

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 Dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2002, a € 78.507,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS). Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull’intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, si procederà a versare la contribuzione diversa da quella pensionistica.

 

Collaborati coordinati e massimali contributivi

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l’anno 2002 € 78.507,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l’eccedenza è contabilizzata dall’INPS come acconto sugli importi dovuti nell’anno successivo, oppure su richiesta dell’interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

 

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

             Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d’imposta. Nel corso dell’anno 2002 non sono stati emanati provvedimenti modificativi della modalità di tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto tale operazione per l’anno 2002 non contiene nuove problematiche operative.

 

Il calcolo del conguaglio

Riassumiamo brevemente le modalità di calcolo del conguaglio così come contenute nell’art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni di cui agli art. 12 (per carichi di famiglia), 13 (di lavoro dipendente) ed eventualmente, 13 bis (per oneri del TUIR) e le ritenute dovute. Per ogni sostituito è quindi necessario determinare l’imponibile su cui calcolare in modo ordinario l’imposta. Dal confronto algebrico tra l’imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di paga possono derivare due situazioni di conguaglio:

  • conguaglio a debito, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro;
  • conguaglio a credito, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d’imposta provvederà a rimborsare al sostituito l’imposta trattenuta in eccedenza.

 

In  base all’art. 48 TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa allargato, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono. Poichè la norma è obbligatoria, il versamento delle ritenute sui redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2003 e relativi all’anno 2002, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2003.

 

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D. Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1°gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell’art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili:

  • entro il limite del 12% del reddito complessivo e comunque,
  • entro il limite di 5.164,57 €,
  • sempre che venga versata al fondo una quota di TFR almeno pari alla metà del contributo (solo per nuovi iscritti)

 

Oneri detraibili e deducibili sostenuti direttamente dal dipendente

L’art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 13-bis del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sullo busta paga. L’attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili, il lavoratore dipendente, non può, tuttavia pretendere l’attribuzione della deduzione ovvero della detrazione per oneri che, pur essendo compresi nella previsione degli artt. 10 e 13-bis, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Tuttavia, la circolare del ministero delle finanze nr. 326/e del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

 

Conguaglio riepilogativo annuale

L’art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere la datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CUD) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d’imposta.

 

Addizionale regionale all’IRPEF

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l’addizionale regionale e l’addizionale comunale, di compartecipazione, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato il prelievo.

L’art.50, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che la base imponibile dell’addizionale regionale è costituita dall’ammontare del reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili. Pertanto, ai fini dell’applicazione di tale imposta nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente il sostituto d’imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l’addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d’anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto dell’addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d’anno.

Operativamente l’imposta in commento è determinata all’atto delle operazioni di conguaglio ed è trattenuta con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato (di fine anno o di fine rapporto). Ai fini dell’effettuazione del conguaglio di fine anno, l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, prevede che l’importo dell’addizionale risultante dalle operazioni effettuate a tale titolo venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. Nel caso di cessazione del rapporto, l’importo dell’addizionale regionale deve, al contrario, essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio. In tale occasione verrano pertanto trattenute sia l’addizionale relativa all’anno in cui cessa il rapporto di lavoro sia le rate residue dell’anno precedente determinate in occasione del conguaglio.

In merito alla regione alla quale deve essere versata l’addizionale regionale, la circolare ministeriale n.3/E del 9 gennaio 1998 precisa che la stessa deve essere individuata con riferimento alla regione in cui il sostituito ha la residenza fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In ipotesi di conguaglio di fine anno tale data sarà il 31 dicembre.

Si ricorda che dall’anno 2002 alcune regioni, fra cui la Lombardia con L.R. 27/2001, hanno deliberato un’addizionale da applicare per scaglioni di reddito.

 

Addizionale comunale e provinciale

Similmente all’addizionale regionale il prelievo è determinato applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili.

Analogamente a quanto previsto per l’addizionale regionale, l’addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. In ipotesi di variazione di domicilio fiscale, tenuto conto che all’addizionale comunale si applicano le norme relative all’IRPEF, si ritiene che tale variazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del DPR 600/1973, abbia effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata.

E’ utile verificare sia il domicilio fiscale sia l’addizionale comunale per ciascuno dei sostituiti prima di procedere a questo tipo di operazioni di conguaglio.

In merito al sistema di versamento dell’addizionale comunale, l’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 360/1998 prevede che devono essere applicate le disposizioni recate dall’art.50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997 relativamente all’addizionale regionale, alle quale rimandiamo.

 

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Per il versamento delle ritenute sul conguaglio dei collaboratori coordinati e continuativi si deve utilizzare l’ordinario codice tributo 1004 previsto per il versamento delle ritenute relative a tali tipologie di reddito.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta effettui il conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente e assimilati entro il 28 febbraio 2003, in concomitanza con l’effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei mesi di gennaio o febbraio, i relativi versamenti verranno eseguiti rispettivamente entro il 16 febbraio ovvero entro il 16 marzo 2003. In tale caso, si ricorda che dovrà essere utilizzato il codice tributo 1013 (Conguaglio di cui all’art.23, comma 3, del DPR 600/1973, effettuato nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento).

Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell’addizionale regionale in undicesimi nell’anno seguente, a partire da gennaio 2003, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2002.

Per il versamento dell’addizionale comunale rateizzata, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2003,  il codice tributo 3816, sempre con anno di riferimento 2002. Il codice per il comune è 99 tranne che per i Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, Trento, e delle Regioni del Friuli Venezia Giulia e della Val d’Aosta.

 

Cumulo pensione – lavoro

Iniziamo ad affrontare i temi della Finanziaria 2003 che hanno influenza sul mondo del lavoro partendo da due importanti temi che sono stati oggetti di numerosi interventi legislativi anche nel passato. Il primo è il divieto di cumulo fra redditi di lavoro dipendente e autonomo e pensioni, che questa Legge Finanziaria ha rivisitato introducendo anche un meccanismo di cumulo al quale si può accedere a pagamento.

 

Dopo l’approvazione della Legge Finanziaria, lo scenario del cumulo dal 1/1/2003 è il seguente:

  • il titolare di pensione di anzianità liquidata sulla base di almeno 40 anni di contributi, oppure con 37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età compiuti, non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, sia nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata che attività autonoma o professionale;
  • il titolare di pensione di anzianità liquidata sulla base di contribuzione inferiore a 40 anni, ovvero con età inferiore a 58 anni e una contribuzione inferiore a 37 anni è soggetto a una trattenuta pari all’intero trattamento, fino a concorrenza della retribuzione percepita nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata. E’ soggetto ad una riduzione del trattamento in misura pari al 30% della quota di pensione eccedente il minimo (nel 2003 € 402,12 al mese) nel caso in cui svolga attività autonoma o professionale. La trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito prodotto.

 

Attività svolta Requisiti Trattenute
Lavoro dipendente o autonomo 40 anni di contributi indipendentemente dall’età Nessuna
Lavoro dipendente o autonomo 37 anni di contributi e 58 anni d’età Nessuna
Lavoro dipendente Meno di 37 anni di contributi e/o meno di 58 anni d’età Intera pensione
Lavoro autonomo Meno di 37 anni di contributi e/o meno di 58 anni d’età 30% quota eccedente 402,12 €

 

Tassa d’ingresso

Seconda quanto prevede l’art.44, dal 2003 anche chi è già in pensione di anzianità, privo del requisito dei 37 anni di contribuzione e 58 anni d’età, requisiti che devono sussistere all’atto del pensionamento, l’abolizione del divieto di cumulo può invece essere acquisita pagando una tassa d’ingresso. Il comma 2 prevede infatti che coloro i quali siano già pensionati alla data del 1/12/2002, e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1/1/2003, versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (95, cioè 58 + 37) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Esemplificando, il coefficiente risulta pari a 3 per chi è andato in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni d’età (95 – 92 (57+35)), 2 per chi poteva vantare 57 anni e 36 di contributi, etc.

Se l’importo da versare è inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003, deve essere versato comunque il 20% della pensione di gennaio. Il versamento massimo è invece stabilito in misura pari a 3 volte la predetta pensione.

La somma da pagare per liberarsi dal divieto di cumulo deve essere versata entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall’ente di previdenza di appartenenza. L’interessato può optare per il versamento entro tale data del 30% di quanto dovuto, con rateizzazione in 5 rate trimestrali della differenza applicando l’interesse legale (3% annuo).

 

Condono

Il comma 3 dell’art. 44 stabilisce che i titolari di pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti possono sanare la propria posizione senza interessi ne sanzioni, versando all’ente di previdenza, entro il 16 marzo 2003, un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. Anche in questo caso è possibile rateizzare: 30% entro il 16/3/2003 e la differenza in 5 rate trimestrali più l’interesse legale (3% annuo).

 

Nuovo Bonus Assunzioni

Un altro tema che è stato oggetto di numerosi interventi nel corso del 2002 è quello del bonus assunzioni, che a causa dell’esaurimento dei fondi è stato dapprima sospeso, e quindi ridimensionato nella sua portata originaria. La Finanziaria 2003 proroga il bonus assunzioni fino al 2006 e salva le assunzioni effettuate fino al 7 luglio, per le quali resta ferma l’originaria misura per tutto il 2003. Le ulteriori assunzioni, invece saranno meno incentivate scendendo a 100 € elevabili a 150 € se l’assunto è soggetto di età superiore a 45 anni, più un ulteriore sconto di 300 € se l’assunzione è effettuata nei territori svantaggiati. Scompare inoltre la procedura automatica di fruizione, poiché il credito d’imposta sarà fruibile solo dietro assenso dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’incentivo della Legge 388/2000 dal 2003 si articola in almeno 3 differenti procedure a seconda dei requisiti dei datori di lavoro e dell’epoca di assunzione.

N.B.:   Per tutte le assunzioni rimangano ferme le modalità e i tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

E’ utile distinguere i destinatari dell’incentivo  nelle 2 categorie:

  • quelli che al 7 luglio 2002 non rilevano alcun incremento dell’occupazione;
  • quelli che al 7 luglio 2002 rilevano incrementi occupazionali.

Nel primo caso le nuove regole entrano in vigore  il 1/1/2003 per restarvi fino al 31/12/2006. Durante questo periodo, ogni assunzione sarà agevolabile qualora darà luogo ad un incremento occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1/8/2001 e il 31/7/2002. Il bonus consiste in un contributo, nella forma di credito d’imposta, di 100 € ovvero di 150 € se l’assunto ha più di 45 anni, più un ulteriore contributo di 300 € qualora l’assunzione sia effettuata nei territori svantaggiati di cui al comma 10 dell’articolo 7 della legge 388/2000.

Nel secondo caso la situazione è diversa. Infatti è soggetto ad una duplice disciplina. Una valida solo per il 2003 ed un’altra valida dal 2004 al 2006. In particolare quest’ultima disciplina è la stessa indicata con riferimento ai datori di lavoro che non rilevano alcun incremento occupazionale alla data del 7 luglio 2002 come appunto quelli del primo gruppo.

Per l’anno 2003 per questo secondo gruppo si distinguono 2 tipi di assunzioni:

  1. le assunzioni che danno luogo ad un incremento occupazionale nel limite dell’incremento già rilevato alla data del 7 luglio 2002, continuano ad osservare l’originaria disciplina della legge n.388/2000, quindi anche con riferimento agli importi del bonus fruibile (€ 413,16 ovvero € 619,74 nei territori svantaggiati);
  2. le altre eventuali assunzioni che danno luogo a un incremento occupazionale ulteriore rispetto all’incremento rilevato al 7 luglio 2002 danno luogo al bonus fiscale per l’importo di 100 € ovvero di 150 € se l’assunto è d’età superiore ai 45 anni, più un ulteriore contributo di 300 € qualora l’assunzione sia effettuata nei territori svantaggiati.

 

Autorizzazione

Salvo che per le assunzioni che rientrano nel limite dell’incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, per maturare il diritto al bonus fiscale i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate un’istanza preventiva contenente i dati che saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31/1/2003.

L’incentivo potrà essere fruito solo dopo l’atto di assenso adottato espressamente dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

 

Una Tantum Edili Industria

Unitamente alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2002 le aziende sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti impiegati un’indennità UNA TANTUM nelle misure stabilite dall’accordo del 29 gennaio 2002.

 

L’Una tantum del CCNL Edilizia Industria è da corrispondere nel mese di dicembre 2002 nelle seguenti misure:

 

Livello Impiegati Una Tantum
7° livello € 349,90
6° livello € 314,91
5° livello € 262,42
4° livello € 244,93
3° livello € 227,43
2° livello € 204,69
1° livello € 174,95

 

La predetta Una Tantum è frazionabile in dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2002

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2002 è pari a 119,0.

I contenuti per ciascuno degli argomenti trattati non vogliono in alcun caso essere esaustivi della materia, ma segnalare semplicemente alcune novità che interessano il mondo del lavoro.

Siamo disponibili a fornire ulteriori notizie e informazioni, su Vostra sollecitazione, sia per corsi monotematici, che per incontri mirati allo studio di problematiche e situazioni specifiche.