Assegni al nucleo familiare 01/07/2003 – 30/06/2004. Nuove fasce di reddito
Sono state pubblicate le nuove le nuove fasce di reddito per la corresponsione del assegno al nucleo familiare. La domanda (da compilarsi a cura del dipendente) è disponibile sul sito www.inps.it, sezione modulistica, area prestazioni a sostegno del reddito, Mod. A.N.F/DIP.
Prima di intervenire sul tema delle nuove tabelle, che peraltro devo essere utilizzate solo a partire dal 1 luglio 2003, riepiloghiamo velocemente quali sono le regole che disciplinano l’istituto dell’Assegno Nucleo Familiare, anche perché è fondamentale per il datore di lavoro, prima di erogare tali importi, avere a disposizione la domanda già compilata e firmata dal dipendente.
Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004, si deve considerare il reddito prodotto nel 2002. Redditi Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1032,92 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. |
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L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare. | ||||||||||||||||
Nucleo familiare |
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Per i componenti del nucleo familiare si considerano: | ||||||||||||||||
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Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se: | ||||||||||||||||
L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile. | ||||||||||||||||
La domanda |
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Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo. La domanda va presentata: |
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Le tabelle, il cui limite di reddito annuo è stato sottoposto a rivalutazione, sono quelle già conosciute, e per un maggior dettaglio sui nuovi valori è utile far riferimento al sito www.inps.it.
In Gepag le nuove tabelle potranno essere direttamente importate dall’allegato che sarà a disposizione con la pubblicazione della prossima circolare. Per il mese di giugno 2003, come già ribadito in apertura, sono valide le vecchie tabelle con i precedenti limiti di reddito.
Invitiamo pertanto a non modificare le tabelle dell’Assegno Nucleo Familiare manualmente, ma ad attendere la prossima circolare con il relativo file collegato.
Versamento contributi ferie residue anno 2001
L’obbligo trae origine dalla legge n. 157 del 1981. I contributi devono essere versati entro i termini stabiliti dal contratto collettivo che regola la fruizione delle ferie annuali oppure entro 18 mesi dal termine dell’anno solare di maturazione delle ferie, se non esiste alcuna previsione contrattuale. In tal caso, per esempio, gli adempimenti contributivi per le ferie relative all’anno 2001 scadono il 30 giugno 2003.
L’assolvimento dell’obbligo contributivo non impedisce, però, che le ferie vengano fruite successivamente a quel momento e in tal caso non risulta più dovuto il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al relativo compenso. Ciò in quanto non è ancora applicabile la nuova disciplina dell’orario di lavoro di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che stabilisce in qualche modo l’obbligatorietà delle fruizione delle ferie.
La procedura di pagamento dei contributi sulle ferie arretrate si riferisce solo ed esclusivamente all’anno 2001.
Edilcassa BG: percentuali in vigore dal 1 giugno 2003
Il contributo per il comitato paritetico territoriale diminuisce dello 0,30%. Il contributo Edilcassa aumenta dello 0,24% (la quota a carico ditta passa a 0,95% e quella a carico dipendente passa a 0,19%). Viene istituita una quota a favore del Fondo di Previdenza pari allo 0,06% interamente a carico dell’azienda.
Il totale carico impresa passa al 11,0472% e quello a carico del lavoratore passa al 1,1572%.
La contribuzione Edilcassa BG soggetta INPS/INAIL rimane invariata pari al 8,04% la percentuale di calcolo rimane del 15% (8,04 X 15%=1,206%)
Assistenza fiscale mod. 730/2003
Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti. Operazioni di conguaglio a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio. Obblighi dei datori di lavoro. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 13 febbraio 2003.
Con DM 28 febbraio 2003 è stato fissato al 30 giugno 2033 il termine per la consegna da parte dei CAF dei risultati contabili delle liquidazioni (modello 730/4) ai datori di lavoro. Il conguaglio per assistenza fiscale deve, come di consueto, essere effettuato sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio. A proposito di questa affermazione vale la pena sottolineare che le retribuzione corrisposte a luglio sono quelle di luglio per le aziende che versano l’IRPEF il mese di agosto (pagamento retribuzioni avvenuto teoricamente il 31/7), mentre sono quelle di giugno per le aziende che versano l’IRPEF il mese successivo (pagamento retribuzioni di giugno avviene nei primi giorni di luglio).
In Gepag le informazioni relative ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Sostituto d’Imposta.
La Circolare n. 10 del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per l’assistenza fiscale da effettuare nel 2003, indicando agli operatori i comportamenti da tenere per svolgere correttamente tale attività. Noi ci soffermeremo su quegli adempimenti che riguardano specificamente il datore di lavoro.
Per semplicità e chiarezza nella nostra trattazione parleremo di assistenza fiscale tramite CAF e non di quella prestata direttamente dal datore di lavoro. Tutte le scadenze e gli obblighi che saranno citati si riferiscono quindi a questo tipo di assistenza.
Soggetti che possono usufruire dell’assistenza fiscale
In linea di principio possono usufruire dell’assistenza fiscale i contribuenti che nel 2002 hanno posseduto redditi dichiarabili con il modello 7309 e che, nel 2003, hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
Come precisato dalla circolare n.10/E prima citata, non possono usufruire dell’assistenza fiscale i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato per i quali:
- il rapporto sia cessato al momento della dichiarazione (quindi al 15 giugno 2003);
- il rapporto di lavoro cesserà prima dell’inizio delle operazioni di conguaglio.
Relativamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato viene ribadito che gli stessi possono usufruire dell’assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro si protragga almeno da giugno a luglio 2003 ed il contribuente conosca i dati del sostituto che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.
Con riferimento ai soggetti che posseggono solamente redditi di collaborazione coordinata e continuativa si ricorda che, gli stessi, possono ottenere assistenza fiscale rivolegndosi ad un CAF dipendenti purché percepiscano tali redditi almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2003 e conoscano i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
Le operazioni di conguaglio
In caso di assistenza indiretta il CAF, entro il 30 giugno 2003, deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730/3) e al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione (mod. 730/4) per le conseguenti operazioni di conguaglio.
Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel mese di luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applica la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile.
Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, gli importi e il CAF vanno inserite nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente. Se il CAF non esiste va inserito con tutte le informazioni correlate. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese indicato nella pagina aziendale Sostituto d’Imposta.
Conguaglio a debito
Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria IRPEF, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e versare tale importo nel successivo mese di agosto.
Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel mese di agosto.
Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.
La circolare n.10/E del 13 febbraio 2003, precisa che, nell’ipotesi in cui l’importo complessivo IRPEF, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti corrisposti nel mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà:
- trattenere la parte residua dalla retribuzione corrisposta a partire dalle retribuzioni erogate nel mese successivo e così via fino ad esaurimento; l’importo dell’unica o seconda rata relativa all’IRPEF sarà invece trattenuta dalla retribuzione del mese di novembre 2003;
- applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
- se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile, comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2004 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2003, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.
Conguaglio a credito
In ipotesi di conguaglio a credito, la circolare n.10/E precisa che il rimborso deve essere effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto a titolo di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale operate sui compensi complessivamente corrisposti nel mese di luglio ovvero, qualora queste non fossero sufficienti, mediante una corrispondente riduzione delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi nello stesso mese di luglio.
Qualora anche quest’ultimo ammontare non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2003.
E’ quindi riconosciuta come sistema la possibilità di rimborsare sia l’addizionale regionale che l’addizionale comunale mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute a tale titolo nello stesso mese o, se necessario, utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese di luglio. In merito alla tipologia di imposte da utilizzare per i rimborsi si ritiene sconsigliabile l’utilizzo delle imposte scaturenti dalla dichiarazione mod.730. Tale affermazione trova sostegno anche nella terminologia della circolare 10/E che riconosce la possibilità del rimborso solo con riferimento alle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio e non anche sulle imposte a debito importi da trattenere risultanti dal modello 730/3 o 730/4.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti) data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito IRPEF da rimborsare.
Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2003, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito.
Pagamenti rateali
Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e del primo acconto IRPEF, dell’addizionale regionale e comunale e dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre.
Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF.
L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,5% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.
Se il conguaglio non può avere inizio il mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mewsile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,50% mensile.
Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.
Dichiarazione Integrativa / Rettificativa
Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso, entro il 31/10/2003, al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato il CAF elabora un nuovo 730/4 che fa pervenire entro il il 15/11/2003 al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a credito nel mese di dicembre.
Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo, che fa pervenire al sostituito e al sostituto.
Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente i maggiori importi da riconoscere a credito del contribuente rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.
Interruzione del rapporto di lavoro
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro
In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art.23, comma 4, del DPR 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.
Versamento IRPEF
In merito al versamento dell’IRPEF risultante dalle operazioni di conguaglio sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Codice | Denominazione |
4731 | IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta |
4730 | IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta |
Entrambi i codici devono essere indicati nella sezione erario del mdello F24 riportando, nella terza colonna l’anno di riferimento.
Gli interessi dello 0,5% mensile dovuti dal contribuente in caso di pagamento rateale dell’IRPEF a debito da applicare a partire dal versamento relativo alla seconda rata, devono essere corrisposti con il codice 1668 senza l’indicazione di nessun anno.
Versamento addizionali regionale e comunale
Codice | Denominazione |
3803 | Addizionale regionale IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale |
3805 | Interessi da rateazione addizionale IRPEF Regionale |
3818 | Addizionale IRPEF Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale |
3804 | Interessi da rateazione addizionale IRPEF Enti Locali |
Il codice 3803 e 3805 vanno utilizzati nella sezione regioni, il secondo nella sezione ICI e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3818 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per i codici relativi agli interessi l’anno non va indicato.
In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:
- compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
- effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov
In GEPAG sono già inserite le voci che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale nella gestione Voci Conguaglio Assistenza Fiscale nel Menù Anagrafiche. Tali Voci contengono al loro interno il collegamento con i codici Tributo appropriati.
La tabella è suddivisa in due pagine. La prima riguarda le voci Erario e la seconda riguarda le voci delle Addizionali Regionali e Comunali. Tali Tabelle sono già inserite nella procedura. Nel caso mancassero esiste la possibilità di effettuare un Import dal Menù Utility.
La procedura che realizza le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù gestione Mensili – Assistenza Fiscale. E’ importante effettuare tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini. Infatti solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti e quindi procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per in capienza della retribuzione sono effettuati in automatico.
Lavoratori che assolvono funzioni presso i seggi elettorali – Disposizioni legislative
Domenica 15 Giugno 2003 si è svolto il noto referendum sull’art. 18/700. La Legge 16/04/’02 n. 62 stabilisce che tutte le consultazioni elettorali (con la sola esclusione di quelle europee) si svolgano su due giornate, con chiusura dei seggi il Lunedì alle ore 15,00 ed inizio, subito dopo, dello scrutinio dei voti. Ciò precisato, riteniamo opportuno ricordare il trattamento dovuto dalle Aziende ai Lavoratori che assolvono funzioni presso i seggi elettorali in qualità di Presidente di seggio, Segretario, Scrutatore, Rappresentante di lista.
Per ciò che attiene alla giornata del Sabato, nel corso della quale si espletano le operazioni preparatorie per la votazione, il Lavoratore potrà scegliere tra il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione che di norma percepisce od una giornata di riposo compensativo.
In relazione alla giornata di Domenica, al Lavoratore compete una giornata di riposo compensativo che, di massima, dovrà essere fruito immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
Posto che la nuova disciplina di legge prolunga la durata delle operazioni di voto sino alle 15,00 del Lunedì, e precisato, nel contempo, che lo scrutinio dovrà avere inizio subito dopo la chiusura della votazione ed ultimato entro le ore 14,00 del giorno seguente, per quanto riguarda proprio la giornata del Lunedì, il Lavoratore ha il diritto di assentarsi dal servizio, ma senza alcuna provvidenza economica e/o normativa aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, trattandosi di una normale giornata di lavoro.
Analogo trattamento spetterà per la giornata di Martedì, quante volte le operazioni di scrutinio dovessero protrarsi oltre le ore 24,00 del Lunedì.
Il Lavoratore chiamato a svolgere funzioni presso il seggio elettorale ha diritto al trattamento giuridico ed economico sopra richiamato soltanto se assolve scrupolosamente gli obblighi specifici posti dalle norme di legge e contrattuali.
In particolare, allo stesso compete l’onere del preavviso al proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale nonché – ultimate le operazioni di voto – copia della documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale.
CCNL Metalmeccanici: erogazione una tantum
Come già segnalato nella precedente circolare, unitamente alla retribuzione relativa al mese di giugno 2003 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori la prima tranche dell’indennità forfetaria una tantum, pari a 115,00 € in cifra fissa.
In GEPAG utilizzare la voce Una Tantum di cui alla circolare del mese precedente.
Rivalutazione TFR: coeff. di maggio 2003
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2003 e il 14 giugno 2003 è pari a 120,5.
In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese maggio dell’anno 2003.