Calendario luglio 2018
Giorni lavorabili | 22 |
Ore lavorabili | 176 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Contratto a termine: Decreto Dignità
Il Decreto Legge n.161 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018, cosiddetto “decreto dignità” interviene su alcuni aspetti del mondo del lavoro, in particolare sul termine massimo di durata dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e sulle modalità di proroga dei medesimi.
Causali
L’articolo 1 del decreto in commento, riforma l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine avente una durata non superiore a 12 mesi, ammettendo comunque l’apposizione di un termine superiore fino a 24 mesi, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Per esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività.
Questa fattispecie deve trarre la propria origine al di fuori dell’ordinaria attività. L’ordinaria attività potrebbe essere fatta risalire all’oggetto sociale formalizzato nello statuto ovvero nell’effettiva attività d’impresa. Inoltre l’esigenza deve essere temporanea ed oggettiva.
- Per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Questa fattispecie trova la propria origine nell’ordinaria attività d’impresa. Per l’attribuzione alla ordinari età o straordinarietà dell’esigenza valgono le considerazioni di cui al punto a).
Anche questa esigenza deve avere un carattere temporaneo, ma va riferita solo ed esclusivamente all’incremento dell’attività ordinaria.
Gli altri requisiti riguardano la significatività e non programmabilità.
- Per esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Questa ipotesi ricorre solo se la sostituzione riguarda lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) rimanendo esclusa la possibilità di sostituire lavoratori assenti per sciopero.
Proroghe e rinnovi
In caso di rinnovo, il contratto deve riportare in ogni caso la specificazione delle esigenze in funzione delle definizioni legislative di cui sopra.
L’articolo 3 co. 2 del decreto stabilisce inoltre l’incremento del contributo addizionale da pagare sui contratti a tempo determinato, previsto nella misura iniziale dello 1,40%, di un ulteriore 0,50% ad ogni rinnovo.
Nella diversa ipotesi di proroga del contratto a termine, la causale andrà esplicitata solo laddove il termine complessivo vada a superare i 12 mesi.
Il numero massimo di proroghe nei 24 mesi è ridotto da 5 a 4.
Regime transitorio
Le modifiche alla disciplina del contratto a termine sono applicabili ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in essere che interverranno successivamente.
I contratti già in essere non potranno eccedere la durata, anche per effetto di rinnovi e proroghe, di 24 mesi. Se tale durata fosse già stata superata il rapporto giungendo a scadenza dovrà o risolversi o essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Impugnazione
Il termine per l’impugnazione della scadenza del contratto a tempo determinato viene esteso da 120 a 180 giorni. Il nuovo termine trova applicazione solo per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018, salvo l’intervento di eventuali proroghe successive che farebbero ricadere il contratto nel nuovo regime di decadenza dei 180 giorni.
Assegno Nucleo Familiare
L’Inps con circolare n. 68 del 11 maggio 2018 ha comunicato la rivalutazione dell’1,1% degli scaglioni di reddito utili per individuare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1/7/2018 al 30/6/2019.
I lavoratori aventi diritto, per continuare a percepire l’assegno con decorrenza 1 luglio 2018, ovvero per richiedere per la prima volta l’erogazione, sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro la prescritta modulistica reddituale utilizzando il tracciato reperibile sul sito dell’Inps.
Dichiarazione di responsabilità
Il mod. ANF/dip SR16 versione novembre 2017 (allegato alla Circolare e comunque reperibile sul sito www.inps.it) consente al dipendente di non allegare il certificato di stato famiglia, in quanto risulta sufficiente sottoscrivere, a norma del Dpr n. 445/2000, le dichiarazioni di responsabilità in esso contenute. La domanda per la richiesta degli assegni assume quindi i connotati di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, poiché contiene tutti i dati che permettono di risalire alle medesime informazioni del certificato di stato di famiglia. Risulta però necessario, oltre alla firma del modulo da parte del richiedente e del coniuge/parte dell’unione civile, anche l’archiviazione della copia di un documento di riconoscimento.
Rimane inalterato il regime previsto per l’inserimento nel nucleo familiare di particolari soggetti componenti il nucleo familiare ovvero in presenza di particolari situazioni familiari, per le quali risulta sempre necessario l’autorizzazione preventiva dell’Istituto.
Dopo aver scompattato il file Tab_Anf_2018 (allegato alla circolare) nella cartella licon\exe\expo è necessario procedere all’import della Tabella ANF dal Menù Utility – Import Tabelle, avendo cura di selezionare solo la Tabella ANF e il flag ‘Sovrascrivi informazioni a parità di codice’:
I datori di lavoro devono quindi ricalcolare i nuovi importi ed erogare le somme che comunque non potranno precedere la presentazione delle domande.
I conguagli per i periodi già scaduti devono essere operati, come di consueto, utilizzando la causale L036 nella sezione Eventi – Gestione ANFCrediti del modello UniEMens individuale.
Per il recupero degll’ANF arretrato nel cedolino utilizzare la voce di calcolo ANF.AR che deve essere agganciata al codice DM10 di cui sopra e al conto contabile INPS c/competenze.
L’assegno è determinato in misura differente in rapporto al numero dei componenti il nucleo e al reddito complessivo dello stesso (almeno il 70% deve essere costituito da lavoro dipendente). Sono istituite diverse tabelle che sono funzione della composizione qualitativa del nucleo familiare (presenza o meno dei genitori o di uno solo, presenza di soggetti minori, di persone inabili).
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare entro 30 giorni dal loro verificarsi, utilizzando lo stesso modello previsto per la richiesta iniziale. In caso di raggiungimento della maggiore età di un figlio la variazione deve essere operata d’ufficio dal datore di lavoro (è quindi opportuno predisporre un apposito scadenzario per questi eventi).
Redditi
I redditi interessati da rilevare prelevabili dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2017 devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da inserire, in due distinti prospetti i seguenti redditi:
- reddito complessivo assoggettabile ad Irpef, compresi i redditi a tassazione separata (arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva preavviso, incentivo all’esodo). Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista;
- redditi di qualsiasi natura se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Non vanno considerati i compensi per arretrati CIG riferiti ad anni precedenti, i trattamenti di fine rapporto e loro anticipazioni, le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, ed altre categorie residuali.
Anche il reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 10%, in quanto ricollegabile a elementi retributivi ad incremento della produttività, deve essere preso in considerazione ai fini della verifica del diritto e del valore dell’ANF.
Nucleo Familiare
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare, ai fini del diritto alla corresponsione dell’assegno:
- richiedente;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- parte nell’unione civile
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (senza limiti se a causa di infermità si trovino nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro);
- figli e equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni
- fratelli e sorelle (non coniugati) di età inferiore a 18 anni (senza limiti se inabili);
- nipoti in linea retta, di età inferiore a 18 anni se a carico dell’ascendente (nonno/a);
- nipoti in linea collaterale di età inferiore a 18 anni purché orfani di entrambe i genitori, senza pensione ai superstiti.
Per includere nel nucleo familiare alcuni soggetti occorre l’autorizzazione da parte dell’INPS, utilizzando il modulo di richiesta ANF42 SR03, a seguito del quale l’Istituto rilascia il modello ANF43. Tali soggetti sono:
- figli ed equiparati di coniugi divorziati o separati legalmente;
- figli naturali legalmente riconosciuti dall’altro genitore;
- figli ed equiparati dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- fratelli, sorelle e nipoti collaterali;
- nipoti minori a carico del richiedente in qualità di nonno.
Aggiornare la Pagina Cedolino/ANF in Anagrafica Dipendente con il nuovo reddito e verificare le altre informazioni inerenti la composizione del nucleo familiare. E’ possibile anche inserire la data scadenza in modo che, per i periodi successivi a tale data, la procedura non calcoli automaticamente l’Assegno Nucleo Familiare da inserire nel cedolino. In mancanza di eventi anteriori al 30/06/2019, la data di scadenza può essere impostata con tale ultimo valore.
Nel Menù Gestioni Annuali è presente la procedura denominata Calcolo ANF, che consente il ricalcolo rapido di tutti gli assegni in funzione delle informazioni presenti in Anagrafica Dipendente (Numero tabella, Numero componenti e Reddito annuale).
Assistenza fiscale 2018
L’assistenza fiscale 2018 relativa ai redditi 2017 non presenta particolari novità.
Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.
La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:
- con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
- con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, è stata eliminata la scadenza del 31 marzo come termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico a cui far pervenire i 730/4.
Le operazioni di conguaglio
Il conguaglio deve necessariamente essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, indipendentemente dal mese in cui le medesime sono corrisposte. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).
Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2018. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.
Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale deve essere impostato obbligatoriamente a luglio “07”, indipendentemente dalla applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.
Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.
Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato ne rettificato.
Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.
Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.
Dopo aver richiamato il file ‘M734_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:
- Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.
Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).
Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;
- Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.
La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.
Conguaglio a debito
Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24 del mese di agosto/settembre (in funzione dell’applicazione del principio di competenza o di cassa).
Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.
Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.
Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.
Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà:
- trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2018 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
- applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
- se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2018 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2018, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.
A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.
Conguaglio a credito
Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.
L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di luglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2018.
In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.
Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2018, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.
E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770/Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.
Con riferimento all’obbligo, inserito dall’articolo 3 del DL 50/2017 nell’articolo 37, comma 49 bis, del DL 223/2006, per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in luogo dell’home banking qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, ricordo il contenuto della Risoluzione n. 68/E/2017 che ha individuato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita della trasmissione della delega esclusivamente tramite i canali telematici delle Entratel (ved. Circolare Lavoro 06/2017). Con la predetta Risoluzione viene chiarito che i vincoli di utilizzo del sistema telematico Entratel o Fisconline riguardano solo la compensazione orizzontale sul modello F24 con imposte diverse, mentre nulla cambia per le compensazioni “ritenuta da ritenuta” effettuate con il codice 1627, 1669 o 1671. Inoltre, per quanto qui di interesse, le somme rimborsate ai percipienti a seguito dei crediti per assistenza fiscale scaturenti dai modelli 730/4, la Risoluzione precisa che la compensazione può essere effettuata anche in home banking.
La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.
La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.
Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.
Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.
La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.
Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.
Pagamenti rateali
Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre. A seguito della novità introdotta negli anni passati inerente il mese di inizio delle operazioni (retribuzioni di competenza del mese di luglio), per quelle aziende che operano utilizzando il principio di cassa e quindi effettuano i pagamenti di dette retribuzioni nei primi giorni del mese di agosto, l’inizio del conguaglio in F24 parte con il mese di settembre e quindi non pare ci sia la possibilità di utilizzare per i debiti le 5 rate previste, ma solo 4.
Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.
L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.
Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.
Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.
Dichiarazione Integrativa / Rettificativa
Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.
Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.
Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.
Interruzione del rapporto di lavoro
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro
In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.
Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2018 semplificato dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.
Versamento Irpef – Cedolare secca – Contributo solidarietà
In merito al versamento dell’Irpef, della cedolare secca e del contributo di solidarietà risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Codice | Denominazione |
4731 | Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta |
4730 | Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta |
1057 | Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta |
4201 | Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta |
1846 | Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta |
1845 | Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta |
1619 | Contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta |
1630 | Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca) |
Versamento addizionali regionale e comunale
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Codice | Denominazione |
3803 | Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta |
3790 | Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale |
3846 | Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta |
3845 | Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto |
3795 | Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali |
I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.
In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:
- compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
- effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov
Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale
Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:
Codice | Denominazione |
1631 | Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta |
3796 | Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta |
3797 | Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta |
Differimento dei termini presentazione mod. F24
Gli adempimenti e i versamenti fiscali in scadenza dal 1 al 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro lunedì 20 agosto 2018. L’indicazione è contenuta nell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, portando il differimento dei termini ferragostano a regime.
CCNL Edilizia Industria: accordo 18/7/2018
A seguito dell’accordo nazionale del 18 luglio 2018 tra ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL), è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL delle imprese edili ed affini.
Il contratto decorre dal 1 luglio 2018 e scade il 30 settembre 2020. La novità di maggior rilievo del contratto collettivo si riferisce all’istituzione del Fondo Sanitario, dell’Ente Unificato Territoriale, del Fondo Prepensionamenti, del Fondo Incentivo all’occupazione e alla revisione dei nuovi minimi tabellari in vigore dal luglio 2018.
Fondo Sanitario
Il Fondo, destinato ad uniformare su tutto il territorio nazionale le prestazioni sanitarie e operativo dal 1 gennaio 2019, sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro dello 0,60% da calcolare su minimo, contingenza, edr e indennità territoriale. Già dal 1 ottobre 2018 il contributo dovrà essere versato alle casse edili nella misura dello 0,35%.
Per gli impiegati la contribuzione sarà pari allo 0,26%.
Fondo Prepensionamenti
A decorrere dal 1 ottobre 2018 è previsto che il contributo nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai accantonato a favore del Fondo Lavori Usuranti, sarà utilizzato per anticipare l’accesso al pensionamento.
Dal 1 ottobre 2018 il contributo sarà elevato nella misura dello 0,20%
Fondo Incentivo all’occupazione
A decorrere dal 1 ottobre 2018 le imprese verseranno un contributo dello 0,10% calcolato su minimo, contingenza, edr e indennità territoriale destinato a finanziare un Fondo destinato ad incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore.
Aumenti retributivi e nuovi minimi
L’accordo prevede un aumento contrattuale da riconoscersi in tre tranches, la prima dal 1 luglio 2018, la seconda dal 1 luglio 2019 e la terza dal 1 settembre 2020. Di seguito i valori minimi di Paga Base valevoli dal 1/7/2018 al 30/6/2019
Livello | Dal 01/07/2018 |
C4 – Caposquadra IV livello | 7,66 |
O4 – IV livello | 6,96 |
C3 – Caposquadra specializzato | 7,12 |
O3 – Operaio specializzato | 6,47 |
C2 – Caposquadra qualificato | 6,40 |
O2 – Operaio qualificato | 5,82 |
O1 – Operaio comune | 4,97 |
Impiegati 7° livello (1° super) | 1.720,71 |
Impiegati 6° livello (1° cat) | 1.548,63 |
Impiegati 5° livello (2° cat) | 1.290,52 |
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) | 1.204,51 |
Impiegati 3° livello (3° cat) | 1.118,46 |
Impiegati 2° livello (4° cat) | 1.006,62 |
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) | 860,36 |
Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all’aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. Nell’esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L’operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.
Per il contratto Collettivo Provinciale di Bergamo le scadenze impostate sono quelle del 31/12/2018, data in cui l’erogazione del Premio Provinciale potrà essere rivista, e il 30/06/2019 (scadenza valore Paga Base Nazionale)
Il risultato delle operazioni di rettifica per gli operai è il seguente (elementi territoriali sempre riferiti alla provincia di Bergamo):
Rivalutazione TFR: coeff. di giugno 2018
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2018 e il 14 luglio 2018 è pari a 102,2.