Calendario marzo 2019
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 5 |
ANF: presentazione domande on line
Con Circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Domanda telematica
A decorrere dal 1 aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1 aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito dell’istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al lavoratore richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda” disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse.
Autorizzazioni
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare il lavoratore presenta la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di ANF/DIP.
Istruzioni per i datori di lavoro
Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1 aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEMens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per i periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Nel periodo compreso fra il 1 aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1 aprile 2019.
Per gil assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità finora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia UniEMens relativa al mese di giungo 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
Seguiranno alla Circolare in commento successivi messaggi INPS per illustrare le nuove modalità di compilazione del flusso UniEMens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell’utility per la presentazione delle istanze telematiche.
UniEMens: Tipo trattamento retributivo malattia
Con Messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 l’INPS ha comunicato che, a decorrere dalla denuncia UniEMens di marzo 2019, dovrà essere valorizzato il campo di nuova istituzione <TipoRetrMal> per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia.
Allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale e, in particolare modo, di favorire l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, è stato istituto nell’ambito del flusso UniEMens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”) un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.
Le istruzioni di cui al messaggio in commento sono quindi fornite per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi a lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia.
Tra le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale in argomento, erogata con anticipazione dai datori di lavoro, a titolo esemplificativo troviamo:
- operai dipendenti di aziende del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
- …
A decorrere dalla denuncia di competenza marzo 2019, tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, sono tenuti a compilare il nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso UniEMens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.
Detto elemento dovrà essere valorizzato in tutti i flussi UniEMens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:
– “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro;
– “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
– “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.
Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento <TipoRetrMal> sia valorizzato con il codice “2”, in quanto il datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore.
L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal>e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito>.
In fase di elaborazione file XML del flusso UniEMens, la procedura inserisce automaticamente il nuovo elemento <TipoRetrMal>, la cui valorizzazione dipende dalla compilazione, in Anagrafica personale – pagina Contributi, del campo ‘Indennità c/Inps’. In particolare l’elemento assumerà i seguenti valori:
- “1”: se in Anagrafica personale, pagina Contributi è presente la Tabella Indennità c/Inps (es.: operai industria edile e non);
- “2”: se in Anagrafica personale, pagina Contributi NON è presente la Tabella Indennità c/Inps (es.: impiegati industria edile e non).
Per una corretta compilazione del nuovo elemento è necessario verificare, per i soli lavoratori non destinatari dell’intervento economico INPS, es. impiegati del settore industria edile e non, di non aver agganciato nessuna tabella nel campo Indennità c/Inps, in quanto non è previsto nessun trattamento retributivo da parte dell’Istituto.
UniEMens: Qualifica Professionale
Come illustrato nella Circolare Lavoro 02/2019, l’INPS ha istituito il campo Qualifica Professionale (Messaggio n. 208 del 17/01/2019), da valorizzare a partire dalle denunce di febbraio 2019.
Dopo avere installato la nuova versione di UNO rel. 30.04 è necessario accedere al menù Utility – Import Tabelle e procedere con l’importazione delle Qualifiche professionali.
In Pagina Contributi di Anagrafica Personale inserire la Qualifica Professionale per tutti i dipendenti. Tale informazione sarà inserita nel flusso UniEMens in sede di creazione file del medesimo.
Casse edili: applicazione accordo 18 luglio 2018
Le parti sociali del comparto edilizia, in data 20 dicembre 2018, hanno siglato un accordo sulla decorrenza delle aliquote ai Fondi sanitario, di prepensionamento e di incentivo all’occupazione, previsti dall’accordo del 18 luglio 2018.
Come anticipato nella circolare lavoro 1/2019, le Casse Edili hanno provveduto alla pubblicazione delle nuove tabelle contributive, valevoli dal 1 gennaio 2019, con l’inserimento delle nuove contribuzioni, esclusivamente a carico del datore di lavoro, relative a (v. circolare lavoro 7/2018):
- Fondo Sanitario Nazionale Operai 0,35%;
- Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26%;
- Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10%;
- Fondo Prepensionamenti (ex Fondo lavori usuranti e pesanti) da 0,10% a 0,20%.
FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI
Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro da versare su un minimo di 120 ore, con le seguenti modalità: 0,35% della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore). Tale percentuale, all’avvio fattuale del Fondo sanitario SANEDIL, sarà successivamente elevata al valore di 0,60%. Solo da tale avvio tutte le prestazioni sanitarie attualmente erogate dalla Cassa Edile a livello territoriale si considereranno decadute.
L’imponibile del fondo sanitario per operai si ottiene moltiplicando la paga oraria minima per le ore effettivamente lavorate. Il Portale MUT di CNCE calcola autonomamente l’importo dovuto applicando l’aliquota in vigore ad un minimo di 120 ore. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate.
FONDO SANITARIO NAZIONALE IMPIEGATI
Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro dello 0,26% calcolato sulla retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione). Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente i soli impiegati tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.
L’imponibile fondo sanitario per impiegati dovrà essere indicato nel campo Impon. FSN Impiegati presente nella scheda Fondo Sanitario. Il Portale MUT di CNCE calcola autonomamente l’importo dovuto applicando l’aliquota in vigore. Il calcolo è effettuato mensilmente, indipendentemente dal numero di ore lavorate e dalla durata del rapporto di lavoro (quindi il contributo sarà pieno anche in caso di impiegati assunti e cessati nel mese) e il contributo va pagato su dodici mensilità.
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE OPERAI
Le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore) per le ore effettivamente lavorate, destinato a un fondo finalizzato a incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore.
FONDO PREPENSIONAMENTI
Il contributo in precedenza fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai denominato Fondo per lavori usuranti e pesanti, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti, che erogherà la prestazione finalizzata all’accesso al prepensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti.
Cona la denuncia di competenza del mese di febbraio 2019, le casse edili hanno già provveduto a recupere gli importi dovuti per i mesi arretrati (da ottobre 2018 a gennaio 2019), nonché i contributi del mese.
Nella tabella Cassa Edile, Pagina Contributi di ciascuna C.E. gestita, sia per gli operai che per gli impiegati, aggiornare le percentuali contributive dei nuovi fondi, ponendo particolare attenzione al Tipo contributo ed al Tipo Imponibile da selezionare.
Il F.do Occupazione e il F.do Sanitario Nazionale hanno come base imponibile la retribuzione (CE ore lavorate), pertanto risulta necessario agganciare una nuova voce di calcolo CAS.IM nel campo ‘Voce per base imponibile FSN’ in Contributi di Gestione Cassa Edile del menù Tabelle. In questa voce di calcolo, che non comparirà nel cedolino, si andranno a selezionare gli elementi della retribuzione che determinano la base imponibile per il calcolo di detti contributi. La voce di calcolo, di seguito proposta, è valida sia per gli operai che per gli impiegati, con l’accortezza di selezionare anche l’elemento premio di produzione impiegati.
In fase di Elaborazione Cassa Edile viene memorizzata, nei Progressivi Cassa Edile dipendente, la Retribuzione oraria/mensile FSN, necessaria per il corretto calcolo dei contributi ai Fondi FSN e Occupazione. Si ricorda che per gli operai tale retribuzione è oraria, moltiplicata per le ore lavorate (con un minimo di 120 ore per il Fondo FSN), mentre per gli impiegati corrisponde alla loro retribuzione mensile, riproporzionata per la % lavoro part-time.
Nella gestione MUT, Nodo Lavoratore, pagina Altri dati è stata inserita la sezione Fondo Sanitario Nazionale.
Nella stampa Denuncia lavoratori, laddove per l’operario edile è stato calcolato un contributo a Fondo Sanitario Nazionale applicando il minimale delle 120 ore lavorate, viene riportato un “*” a fianco dell’importo.
Rivalutazione TFR: coeff. di febbraio 2019
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2019 e il 14 marzo 2019 è pari a 102,3.