Calendario maggio 2019
Giorni lavorabili | 22 |
Ore lavorabili | 176 |
Festività godute | 1 |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Permessi elettorali
Il 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento Europeo. In alcune città si sono svolte contemporaneamente anche le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco. In Piemonte si è tenuta inoltre l’elezione per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente di Regione.
Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.
La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:
- i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
- i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.
Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.
Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.
In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:
- preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
- ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.
Quattordicesima mensilità
Entro il 30 giugno 2019 gli impiegati del settore Edilizia Industria, Commercio e Terziario, etc. devono ricevere la 14° mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione.
La quattordicesima mensilità viene corrisposta una volta l’anno e più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua erogazione in misura intera presuppone che il relativo diritto sia maturato nei 12 mesi precedenti, periodo nel quale il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa.
Nel caso di rapporti iniziati in corso d’anno deve essere corrisposta una quattordicesima mensilità pari a tanti dodicesimi della misura della mensilità aggiuntiva piena per quanti mesi di lavoro può far valere il lavoratore. Per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni queste vengono considerate come mese intero di lavoro.
Assenze
Durante le assenze per malattia, congedo di maternità, infortunio sul lavoro e CIG, il diritto alla mensilità matura, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico INPS e INAIL che la pagano unitariamente alle indennità erogate dagli enti stessi.
E’ necessario distinguere il caso in cui il datore di lavoro integra l’indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota di retribuzione del 100%, da quelli in cui il datore di lavoro non effettua la predetta integrazione.
Nel primo caso vi è l’obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori (indennità di malattia, infortunio e maternità), il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima mensilità per intero se ha già detratto i ratei pagati da INPS e INAIL in sede di integrazione.
Nel caso in cui non vi sia l’obbligo di integrazione all’indennità erogata dall’INPS/INAIL, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima mensilità il rateo già corrisposto dall’Ente Previdenziale.
Regime Fiscale
L’imposta sulla 14° mensilità va trattenuta al lordo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia normalmente ammesse per le altre 12 mensilità.
Regime Contributivo
Le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Vanno quindi a sommarsi alla retribuzione del mese in cui le stesse sono corrisposte.
Nel mese in cui viene corrisposta la quattordicesima mensilità potrebbe determinarsi il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (rapportata a mese) con la conseguenza che il lavoratore dovrà pagare il contributo aggiuntivo IVS dell’1% da calcolarsi sulla quota eccedente detto limite. L’INPS comunque ha precisato che se si prevede di non superare il limite annuo della citata retribuzione pensionabile, si può non applicare l’aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite è superato. In ogni caso sono previste operazioni di conguaglio a fine anno o a fine rapporto.
Nell’Area Paghe i limiti che fanno scattare su base mensile e/o annuale l’addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali/Massimali INPS. Per ogni dipendente è possibile effettuare il prelievo addizionale o su base mensile o in sede di conguaglio annuale a seconda della scelta operata in Anagrafica Dipendete pagina Contributi.
E’ necessario gestire una voce di calcolo denominata quattordicesima mensilità, con impostazione rateo = 14esima. Per il comparto Edilizia l’Elemento Variabile della Retribuzione non incide sulle mensilità supplementari.
Il campo Ferie/permessi/ratei deve essere impostato = 14esima per poter leggere in automatico i ratei calcolati/inseriti nell’Anagrafica Ferie / Permessi. Non c’è necessità di attivare il flag Ripartizione part-time se i ratei sono maturati già in proporzione alla percentuale di lavoro a tempo parziale. Il flag Separazione imponibili Irpef consente la gestione del prelievo fiscale sulla mensilità supplementare senza effettuare il cumulo delle retribuzioni con il mese di giugno.
La mensilità aggiuntiva può essere erogata con un cedolino separato oppure può essere inserita nel cedolino di giugno come voce separata.
Soluzione con elaborazione e stampa di un cedolino separato.
Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, anche con l’aggiornamento archivi, l’utente deve inserire un cedolino con mensilità 14 e mese di calendario 06.
Dopo l’elaborazione e la stampa definitiva con assegnazione di numero Inail ai cedolini di quattordicesima mensilità non si deve procedere a nessun tipo di elaborazione aggiuntiva (UniEMens, F24) né tantomeno all’Aggiornamento degli archivi. Si deve provvedere solo alla eventuale contabilizzazione in Prima Nota Contabile.
Le procedure di elaborazione UniEMens ed F24 devono essere invece effettuate solo dopo aver elaborato i cedolini di giugno (mensilità 06, mese 06). L’elaborazione delle dichiarazioni mensili e successivamente l’aggiornamento archivi tengono conto infatti di tutte le mensilità inserite in un certo mese di calendario.
Soluzione con elaborazione e stampa di un unico cedolino.
Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, l’utente deve inserire la voce di quattordicesima mensilità nel cedolino di giugno (mensilità 06, mese di calendario 06), insieme con tutte le altre competenze e trattenute relative alla mensilità giugno.
La procedura di elaborazione e aggiornamento archivi è uguale a quella di tutti gli altri mesi.
Fondo Sanitario Sanedil
La commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, CNCE, con comunicazione n. 665 del 3 maggio 201, ha fornito alle casse edili aderenti, istruzioni in merito al corretto regime fiscale e contributivo applicabile ai contributi versati al Fondo Sanitario Nazionale ‘Sanedil’.
Regime fiscale
I datori di lavoro, in attesa dell’iscrizione all’anagrafe dei Fondi Sanitari tenuta dal ministero della salute da parte di Sanedil, dovranno includere i contributi versati al Fondo tra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef e delle relative addizionali. Una volta avvenuta l’iscrizione, si potranno escludere da tali imposte i contributi versati al Fondo prima della predetta data, nel limite di € 3.615,20 annui (ex. Art. 51, c. 2, lett. a del TUIR – D.P.R. 22/12/1986 N. 917), effettuando le dovute correzioni in sede di conguaglio di fine anno.
Regime contributivo
I contributi versati dai datori di lavoro nel periodo contributivo 2019 al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10% (codice UnieEMens M980) di cui all’art. 9-bis del DL. N. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari da parte di Sanedil.
Per procedere alla corretta imposizione contributiva e fiscale del contributo a Sanedil, è necessario creare due voci di calcolo, una per gli operai e una per gli impiegati, ponendo particolare attenzione alla % di Maggiorazione da applicare, 0,35% per gli operai e 0,26% per gli impiegati, al limite ore/gg previsto per il calcolo del contributo a carico degli operai (minimo 120 ore) e all’assoggettamento al contributo di solidarietà 10%.
Contributo FSN operai
Nella pagina Contributi della Voce di Calcolo predetta inserire il codice ex DM10 ‘M980’, che verrà automaticamente riportato nella denuncia UniEMens nella sezione Denuncia aziendale – Altri debiti.
Contributo FSN impiegati
Nella pagina Contributi della Voce di Calcolo in commento inserire il codice ex DM10 ‘M980’, che verrà automaticamente riportato nella denuncia UniEMens nella sezione Denuncia aziendale – Altri debiti.
Per gli operai, nella tabella Cassa Edile – Contributi – Pagina Cedolino, va inserita la voce di calcolo CASFSO di cui sopra indicando come Tipo attività per la gestione del calcolo del contributo le ore ordinarie, notturne intese come ordinarie e formazione se svolta in orario di lavoro ordinario.
Per gli impiegati nella tabella Cassa Edile – Contributi – Pagina Cedolin, va inserita la voce di calcolo CASFSI indicando come Valore di riferimento 1. Si ricorda che indipendentemente dal contratto di lavoro part-time o full time, il contributo FSN da versare per gli impiegati è sempre calcolato sull’intera retribuzione mensile del dipendente.
In fase di gestione Retribuzioni è possibile recuperare l’assoggettamento contributivo e fiscale del contributo FSN dei mesi da gennaio ad aprile, forzando il valore Ore/Giorni in corrispondenza delle voci di calcolo relative al contributo (CASFSO – CASFSI).
In particolare, per gli operai andranno indicate il totale delle ore lavorate da gennaio ad aprile, da sommare a quelle del mese di maggio, tenendo conto che il contributo va versato per un minimo di 120 ore lavorate mensili. Nella fattispecie, se nel mese di gennaio il dipendente ha lavorato solo 80 ore, alla voce di calcolo CASFSO vanno sommate 120 ore (minimo previsto per il calcolo del contributo) e così via per i mesi successivi.
Per gli impiegati andrà semplicemente inserito nella colonna Ore/Giorni della voce di calcolo CASFSI il valore 5, pari ai mesi da gennaio a maggio.
Apprendistato Edilizia Industria
Come già anticipato nella Circolare 4/2019, con accordo 4 aprile 2019 le Parti Sociali del comparto Edilizia Industria hanno sottoscritto il verbale di accordo in tema di apprendistato di cui all’articolo 92 del CCNL Edilizia Industria.
Il testo dell’accordo, che si applica a decorrere dai contratti di apprendistato stipulati dal 1/4/2019, prevede novità in ordine alla disciplina dei contratti di:
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- Apprendistato professionalizzante
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
In questo intervento ci limiteremo alla disamina delle novità intervenute per la tipologia di Contratto di Apprendistato Professionalizzante.
Periodo di prova e di preavviso
Il periodo di prova per gli impiegati apprendisti è pari a quello previsto per qualsiasi livello dall’articolo 42 del CCNL Edilizia Industria, mentre per gli operai la durata del patto di prova è pari a 8 settimane di lavoro effettivo.
Limiti numerici e durata
Il numero di apprendisti non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto al totale dei lavoratori specializzati e qualificati.
La durata del contratto varia in funzione delle lavorazioni a cui viene adibito il lavoratore e al livello di inquadramento. Sono previsti contratto di durata da 36 mesi a 48 mesi. In particolare:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel livello 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della classificazione contrattuale: 36 mesi
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.
Formazione
Il Piano Formativo Individuale (PFI) è definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile nel rispetto della normativa regionale di riferimento e dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante del medesimo.
La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili oppure presso l’impresa.
La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore a 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è stabilita in misura percentuale e progressiva in relazione all’anzianità di servizio, sempre riferita al livello finale cui è finalizzato il contratto. Di seguito le progressioni percentuali relative alla tipologia di Apprendistato Professionalizzante:
Dal 2° al 7° livello
- 72% per il primo e il secondo semestre;
- 78% per il terzo e il quarto semestre;
- 85% per il quinto semestre;
- 90% per il sesto semestre.
Lavorazioni artistiche
- 72% per il primo e il secondo semestre;
- 78% per il terzo e il quarto semestre;
- 85% per il quinto semestre;
- 90% per il sesto, settimo e ottavo semestre.
Codici livello
I codici livello contrattuale da utilizzare per i Contratti di Apprendistato Professionalizzante son i seguenti:
- P2 Livello Finale Operaio Qualificato
- P3 Livello Finale Operaio Specializzato
- P4 Livello Finale Operaio 4 Livello
Nella tabella Apprendisti del Menù Contratti Collettivi devono essere inserite le tabelle percentuali di progressione retributiva per le lavorazioni tradizionali (nell’esempio sotto riportato) e per quelle artistiche.
In Pagina Retribuzione di Anagrafica Dipendete deve essere inserito il Livello contrattuale finale con la tabella Apprendistato relativa. Conseguentemente i valori retributivi saranno riproporzionati sulla base della progressione percentuale impostata in tabella Apprendisti.
La componente retributiva denominata Premio Provinciale non deve essere riproporzionata e quindi va gestita come voce manuale (attivazione del relativo flag) e impostata al suo valore pieno. Per i mesi successivi non sarà necessario effettuare alcuna rettifica della componete retributiva Premio Provinciale, in quanto, in presenza del flag sull’elemento, la procedura andrà a riprendere il valore del mese precedente.
Rivalutazione TFR: coeff. di aprile 2019
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile 2019 e il 14 maggio 2019 è pari a 102,6.