Calendario settembre 2019
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Garante Privacy trattamento dati rapporti di lavoro
Il Garante della Privacy con provvedimento 5 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 il 29 luglio 2019, ha individuato limiti, condizioni e adempimenti necessari per poter trattare i dati particolari in vari ambiti, fra cui quello relativo ai rapporti di lavoro.
In particolare, per quanto concerne la gestione del personale, il Garante autorizza il trattamento dei dati particolari nel rapporto di lavoro, cioè i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, di tipo genetico, biometrico nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Il Provvedimento è simile alla precedente autorizzazione a trattare i dati sensibili, autorizzazione cessata a maggio 2018 e temporaneamente prorogata.
La prescrizione si rivolge a tutti i datori di lavoro e alle agenzie di somministrazione e intermediazione, nonché ai consulenti del lavoro e intermediari che gestiscono il personale e ai medici competenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I dati particolari oggetto di autorizzazione riguardano i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori, agenti e professionisti, nonché familiari dei predetti interessati ai fini del rilascio di agevolazioni e permessi come nel caso dei permessi per i soggetti portatori di handicap.
Il trattamento di dati particolari deve essere finalizzato all’adempimento di obblighi specifici previsti dalla normativa e dai regolamenti e contratti collettivi, anche aziendali, in relazione all’instaurazione, gestione o cessazione dei rapporti di lavoro, oppure per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione degli stipendi. Nella prescrizione non è stata inserita l’autorizzazione prevista alla lettera h) dell’art. 9 del Regolamento Europeo che autorizza il trattamento dei dati quando è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, ovvero per la valutazione della capacità lavorativa del dipendente. La norma, che abilita di fatto i medici a trattare questa tipologia di dati del lavoratore ai fini della valutazione dell’idoneità professionale, si rivolge ai medici competenti. Tuttavia anche il datore di lavoro dovrà essere edotto delle eventuali incapacità lavorative, anche per organizzare il lavoro e rispettare le eventuali prescrizioni.
Esistono particolari limitazioni al trattamento dei dati in relazione ad alcune specifiche fasi del rapporto di lavoro:
- In fase preassuntiva il trattamento effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sia attraverso la raccolta di dati tramite formulari e questionari che nel caso in cui i candidati forniscano i dati di propria iniziativa attraverso l’invio dei curriculum, dovrà riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario per finalizzare l’assunzione;
- In fase di selezione del personale, i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità di un candidato, nemmeno con il consenso dell’interessato;
- I dati relativi all’appartenenza sindacale possono essere trattati solo ai fini della concessione di permessi o aspettative sindacali, ovvero per consentire l’esercizio dei diritti sindacali o effettuare le trattenute in busta paga;
- In fase di svolgimento del rapporto di lavoro la capacità professionale ai fini dell’avanzamento di carriera, non può essere valutata con il trattamento di dati genetici.
Il Provvedimento si occupa anche delle modalità di raccolta dati e di trattamento. In particolare:
- Le comunicazioni elettroniche devono essere individuali e se cartacee devono essere effettuate in busta chiusa;
- Le comunicazioni dai dati dei lavoratori ad altri colleghi per ragioni organizzative non devono esplicitare le causali delle assenze dalle quali si possa risalire alla conoscibilità di particolari categorie di dati (per esempio permessi sindacali, permessi legge 104, ecc.)
Il Provvedimento, che non rappresenta un’autorizzazione come in passato, non ha una validità temporanea, e quindi sarà riproposto ogni anno. La sua mancata applicazione comporterà l’irrogazione delle sanzioni amministrative che, ricordo, per le imprese, possono arrivare fino al 4% del fatturato.
Incremento contributo addizionale NASpI
L’Inps con circolare n. 121 del 06 settembre 2019 detta le istruzioni per la gestione degli obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’art. 3, c. 2, del decreto-legge n. 87/2018.
Premessa
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, introduce misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Inoltre, l’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai fini della gestione dell’incremento del contributo addizionale, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 87/2018, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, le nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine “… si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
In proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 3 della circolare n. 17/2018, ha precisato che i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 rimangono disciplinati dalle previgenti disposizioni del D.lgs n. 81/2015, in quanto la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 87/2018 trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018.
La decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è fissata invece all’entrata in vigore del decreto, ovvero al 14 luglio 2018.
Ambito di applicazione e decorrenza
La legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha previsto che all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.
Il D.L. n. 87/2018, nella versione recata dalla relativa legge di conversione (legge n. 96/2018), ha quindi introdotto l’aumento del contributo addizionale NASpI attraverso la rimodulazione dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 e ha altresì escluso dal versamento di tale aumento i rinnovi contrattuali dei lavoratori domestici.
Nello specifico, si ricorda che il citato articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 dispone che “… ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
L’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’incremento del predetto contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro. Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che “… qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto”.
L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.
Contratti esclusi dall’applicazione
Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, in quanto già esclusi dalla predetta contribuzione addizionale:
- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi dall’applicazione del regime della NASpI;
- i contratti di lavoro domestico;
- pubbliche amministrazioni;
- i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:
- università private, incluse le filiazioni di università straniere;
- istituti pubblici di ricerca;
- società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- enti privati di ricerca.
Queste fattispecie, pertanto, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.
Si fa presente, infine, che la maggiorazione del contributo addizionale in argomento non trova applicazione in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato, essendo tale fattispecie non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018.
Misura dell’aumento del contributo addizionale
L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale ASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 1.4 della circolare n. 17/2018, ha chiarito che “… al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.
Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
- contratto originario: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.
Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale sarà determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.
Casi di esclusione dall’incremento e condizioni di restituzione
L’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012 individua i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale – e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato – riferiti alle seguenti fattispecie:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.
Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012 disciplina la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:
- trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
- assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Dal momento che l’incremento del contributo addizionale di cui si tratta costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale regolata dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge n. 92/2012, laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018.
Si precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Istruzioni operative
I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso UniEMens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7nn, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
- nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
- nell’elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> (lavoratori full time) e <OreContribuite> (lavoratori part time);
- nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo*0,5%*<AltroImponibile> (dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.).
E’ necessario creare i codici DM10 in gestione Codici DM10 di Menù Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens.
Si devono inserire le causali a debito M701, M702, ecc. attivando i flag di Numero giorni, Numero ore, Retribuzione e Importo, e selezionando come Elemento UniEMens il tipo “Individuale – Altri debiti”
Per la gestione del contributo aggiuntivo dovuto per i rinnovi dei contratti a termine, è stata implementato in gestione tabelle Contributi Sociali un nuovo campo, denominato “Incremento per rinnovo”, destinato ad ospitare la percentuale di incremento di contributo addizionale da sommare al contributo ordinario del 1,40%. Quindi dovrà essere creata una Tabella contributi sociali per il contributo aggiuntivo dovuto sul primo rinnovo (valore di incremento 0,50%), una seconda Tabella contributi sociali per il contributo aggiuntivo dovuto sul secondo rinnovo, e così via. Le tabelle contributi sociali di rinnovo, conterranno nella Pagina InfoDM10 i diversi codici UniEMens M701, M702, ecc. in funzione del numero di rinnovo, con l’indicazione della percentuale di maggiorazione.
La tabella dovrà essere associata in Pagina contributi di Anagrafica dipendente del lavoratore assunto a tempo determinato per la seconda volta (primo rinnovo).
In caso di secondo rinnovo si dovrà creare una tabella contenenti una percentuale di aumento contributivo pari all1% e associare in Pagina InfoDm10 il codice M702. La creazione del terzo e quarto rinnovo seguiranno la medesima logica.
In sede di elaborazione UniEMens il contributo NASpI ordinario del 1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato sarà calcolato e sommato alla contribuzione ordinaria e inserito, come di consueto, nel campo Contributo della Pagina Dati retributivi.
Il valore del contributo aggiuntivo NASpI dovuto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato sarà oggetto di separata indicazione in Pagina Eventi in Altri Debiti con codice prelevato dalla tabella contributi sociali.
In sede di aggiornamento archivi, il contributo aggiuntivo NASpI sui rinnovi dei contratti a tempo determinato viene sommato al contributo ordinario e inserito in Progressivi contributi sociali nel campo Contr. Addizionale Naspi.
Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso UniEMens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato”).
Nella tabella Tipi assunzione/cessazione di Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens caricare il nuovo tipo assunzione 1R.
Per i lavoratori riassunti a tempo determinato con obbligo del versamento del contributo aggiuntivo NASpI il Tipo assunzione deve essere 1R.
Se per il lavoratore in questione spettano agevolazioni contributive esposte in UniEMens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione dovrà essere calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante.
Si precisa, inoltre, che in caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all’interno della stessa denuncia andranno indicati, contemporaneamente, più codici causali tra quelli istituiti nella presente circolare.
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.
Il recupero del contributo aggiuntivo NASpI dovuto per i periodi ante settembre 2019 per i rapporti di lavoro a tempo determinato oggetto di rinnovo, viene effettuato con l’utilizzo di voci di calcolo create ad-hoc che consentono l’inserimento dei giorni/ore, imponibile e contributo. Le voci di calcolo sono associate, in funzione del numero del rinnovo, a diversi codici causali. Nell’esempio proposto sotto, relativo al recupero del contributo aggiuntivo NASpI sul primo rinnovo, il codice DM10 da associare in Pagina Contributi della voce di calcolo RIN.01 è M701. L’associazione della voce di calcolo al codice DM10 consente alla procedura di elaborazione UniEMens di inserire direttamente nel flusso tale recupero. Tutte le voci di calcolo sono poi associate al conto contabile INPS conto competenze.
Nel cedolino di recupero contribuzione aggiuntiva dovuta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, dovranno essere inserite le voci di calcolo riferite ad ogni singolo rinnovo a partire dal 14 luglio 2018. Le voci di calcolo RIN.nn dovranno essere valorizzate manualmente con ore/gg, Base e Importo. Nelle ore/gg saranno inseriti la somma dei giorni (dipendenti full time) o delle ore (dipendenti part-time) dei mesi di durata del contratto a tempo determinato rinnovato. Nella Base la somma degli imponibili contributi sociali dei mesi di contratto a tempo determinato rinnovato e nell’importo il valore di contribuzione aggiuntiva dovuta. Il calcolo della contribuzione arretrata da versare sarà pari allo 0,50% calcolato sulla Base per il primo rinnovo, 1,00% per il secondo (voce di calcolo RIN.02) e così via.
Il recupero del contributo aggiuntivo Naspi dovuto su un rapporto di lavoro a tempo determinato oggetto di un secondo rinnovo è effettuato con l’utilizzo di una voce di calcolo, nell’esempio proposto RIN.02, del tutto simile a quella del primo rinnovo RIN.01, ma associata al codice DM10 M702.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi UniEMens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l’azienda.
Il cedolino con i recuperi di contribuzione aggiuntiva NASpI devono essere inseriti a settembre 2019 anche per i dipendenti non più in forza. In questo caso in Pagina Contributi dell’Anagrafica di questi dipendenti dovrà essere associato il codice statistico NFOR.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEMens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare avverranno senza aggravio di oneri accessori.
Infine, per quanto attiene alle modalità operative relative alla restituzione dell’aumento del contributo addizionale afferente all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, si fa presente che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012” – nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale.
Nessuna novità per il recupero del contributo aggiuntivo NASpI dovuto in caso di rinnovo di contratti a tempo determinato. Il recupero del contributo aggiuntivo NASpI, sommato al contributo ordinario NASpI (1,40%) in Progressivi contributi sociali del dipendente, avviene utilizzando la voce di calcolo CTR.01, già presente nelle Voci di Calcolo che qui per comodità riproponiamo.
CCNL Dirigenti Industria
In data 30 luglio 2019 Confindustria e Federmanager hanno siglato l’accordo di rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 applicabile ai lavoratori dirigenti dipendenti da aziende produttrici di bene e servizi
Il contratto ha validità dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Gli importi del TMCG sono stabiliti nei seguenti valori:
dal Periodo | Importo annuo |
dal 2020 | Euro 69.000 |
dal 2022 | Euro 72.000 |
dal 2023 | Euro 75.000 |
Scatti anzianità
Per il dirigente già in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile di Euro 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturati secondo le regole dei precedenti contratti collettivi non può superare il numero massimo di 10 compresi quelli maturati sotto la vigenza dei precedenti CCNL.
Ferie
Fermo restando il principio di irrinunciabilità delle ferie, nel caso di periodo eccedente le 4 settimane non fruito entro i 24 mesi successivi al termine del periodo di maturazione, si potranno verificare i due seguenti casi:
- perdita del periodo di ferie eccedente le 4 settimane quando la mancata fruizione avvenga per scelta del dirigente;
- corresponsione per il periodo non goduto di un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi, sempre in caso di assenza a godere delle ferie da parte del datore di lavoro.
Malattia
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, l’azienda è tenuta a conservare al dirigente non in prova il posto di lavoro per un periodo di 12 mesi, durante i quali è tenuta a corrispondere l’intera retribuzione. Il periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente vericatesi nei 3 anni precedenti ogni malattia.
Polizza assicurazione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che lo assicuri in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre la sua capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, per cause diverse da quella dell’infortunio e malattia professionale, una somma il cui importo minimo varia in relazione alla composizione del nucleo familiare. Dal 1 gennaio 2020 tale somma non dovrà essere inferiore a:
- € 200.000 per il dirigente che non abbia carichi di famiglia;
- € 300.000 per il dirigente con un nucleo familiare comprendente uno o più figli a carico e/o il coniuge.
Il dirigente concorre al costo del premio assicurativo in parola nella misura di € 200 per anno.
Previdenza complementare
Dal 1 gennaio 2020 la contribuzione dovuta al PREVINDAI ammonta a un minimo del 4% della retribuzione globale lorda nel limite di € 180.000 annui, sia per la quota a carico ditta che per la quota a carico del dirigente.
L’impresa potrà farsi carico di una quota della contribuzione dovuta al dirigente fino al limite del 3%, con ciò rimanendo a carico del dirigente la quota del 1%.
Dal 1 gennaio 2022, il contributo annuo a carico dell’azienda non potrà essere inferiore a € 4.800
Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2019
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2019 e il 14 settembre 2019 è pari a 103,2.