Calendario giugno 2020
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | 1 |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
Nuove domande CIGO e Assegno Ordinario FIS
Con Messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 e successiva Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS detta le prime indicazioni operative sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande CIGO e assegno ordinario. Si attende la pubblicazione delle circolari che illustreranno in dettaglio la disciplina introdotta dal decreto legge 52/2020.
Il quadro normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza epidemiologica da COVID 19 è alquanto complesso. Troviamo dapprima le misure adottate con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. Da ultimo il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52 ha introdotto ulteriori misure in materia di trattamento di integrazione salariale.
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Il decreto legge n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassunto di seguito:
- Le aziende possono richiedere la concessione del trattamento di CIGO o Assegno Ordinario FIS per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane;
- Solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento CIGO o di Assegno Ordinario FIS per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi, anche per periodi antecedenti al 1 settembre 2020.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale, non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9 + 5).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020. Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario per un massimo di 14 settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro.
Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento CIGO o assegno ordinario FIS per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori 4 settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1 settembre 2020.
Termini di presentazione delle domande
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha introdotto un nuovo regime decadenziale per la presentazione delle domande di integrazione salariale. In particolare le istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione della norma, il termine è spostato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 52/2020), se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali
L’articolo 22-quater del decreto n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento di trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO e Assegno Ordinario FIS presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020, ovvero dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo, ovvero entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dell’INPS nella Sezione “CIG e Fondi di Solidarietà”. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, è contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione. Tale facoltà rende obbligatorio l’indicazione dei seguenti dati:
- Codice fiscale dei lavoratori coinvolti
- IBAN dei lavoratori interessati
- Ore di integrazione per ogni singolo lavoratore
Dopo l’inserimento di tutti i dati, la richiesta di anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. L’INPS autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratore, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
L’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 52/2020 ha stabilito, inoltre, che il datore di lavoro deve comunque inviare all’INPS il modello “SR41” secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione se successivo.
Se la misura dell’anticipazione concessa ai lavoratori, dovesse risultare superiore all’importo dell’integrazione salariale a consuntivo, l’INPS procederà al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.
Regolarità contributiva
Con Messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020 l’INPS informa di aver interessato il Ministero del Lavoro in ordine al contenuto dell’articolo 81 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 in materia di regolarità contributiva Durc On Line
L’articolo 81 del decreto legge 19 maggio n. 34, nel riformulare l’articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (Durc) restano esclusi dagli atti per i quali la legge n. 27/2020 ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
L’Istituto, con proprio messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, ha pertanto comunicato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc on line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
In considerazione del succedersi delle norme, l’INPS ha quindi interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020).
Tutela previdenziale della malattia nel periodo di sorveglianza attiva
Con Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l’INPS detta le indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27.
Il comma 1 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020 equipara la quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico. Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale. La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia, sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore, a cui si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
I periodi di malattia per quarantena non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto con diritto alla conservazione del posto, nell’ambito del rapporto di lavoro. Rimane inalterata la tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore.
Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto in modalità telematica e, in caso di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine di due giorni.
Qualora, al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operato di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante posta ordinaria o PEC. Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, se possibile, il provvedimento medesimo.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’INPS verrà considerato sospeso.
Diverso il discorso per la malattia da COVID 19. Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID 19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza alcuna necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.
CCPL Edilizia Industria di Bergamo
A seguito dell’accordo provinciale tra ANCE Bergamo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL), dal 1 giugno 2020 è ripristinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) in sostituzione del Premio Provinciale scaduto il 31 maggio 2020.
Di seguito gli importi E.V.R orari (operai) e mensili (impiegati) valevoli dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.
Livello | E.V.R. |
C4 – Caposquadra IV livello | 0,22 |
O4 – IV livello | 0,20 |
C3 – Caposquadra specializzato | 0,20 |
O3 – Operaio specializzato | 0,18 |
C2 – Caposquadra qualificato | 0,19 |
O2 – Operaio qualificato | 0,17 |
O1 – Operaio comune | 0,14 |
Impiegati 7° livello (1° super) | 48,92 |
Impiegati 6° livello (1° cat) | 44,03 |
Impiegati 5° livello (2° cat) | 36,69 |
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) | 34,25 |
Impiegati 3° livello (3° cat) | 31,80 |
Impiegati 2° livello (4° cat) | 28,62 |
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) | 24,46 |
La reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione coincide con la soppressione del Premio Provinciale, che ha cessato la sua efficacia il 31 maggio 2020.
E’ quindi necessario sostituire la descrizione dell’elemento “PREMIO PROV.” con l’elemento “E.V.R”. Nel nostro esempio trattasi dell’elemento 5 dei codici elementi livello contrattuale.
Quindi per ogni singolo livello, fermare la validità delle precedenti retribuzioni al 31/5/2020 e inserire una nuova scadenza al 31/12/2020 con la valorizzazione dell’E.V.R.
Naturalmente la voce di calcolo Premio Produzione non dovrà più rientrare nelle voci di calcolo del cedolino, ma dovrà essere sostituita dalla voce di calcolo DEC.10 “ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE” per gli operai e dalla voce DEI.10 “ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE IMPIEGATI” per gli impiegati. Le voci di calcolo DEC.10 e DEI.10 pur essendo ricollegabili all’incremento economico produttivo del settore dell’edilizia della provincia di Bergamo, in mancanza dei requisiti legali previsti dalla normativa, non costituiscono emolumento soggetto a tassazione sostitutiva del 10%. Per tale ragione le voci di calcolo DEC10 e DEI.10 non devono avere attivo il relativo flag.
Se la composizione del cedolino nasce da automatismi preimpostati, per esempio nella tabella Qualifiche, la modifica della voce di calcolo dovrà essere effettuata anche in quella sede.
Ricordiamo che l’Elemento Variabile della Retribuzione viene calcolato su tutte le ore ordinarie e quelle festive.
CCNL Metalmeccanici Industria
Nuovi minimi retributivi
A seguito dell’accordo del 8 giugno 2020 tra Federmeccanica e Fiom- Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil dal 1/6/2020 fino al 31 maggio 2021 sono in vigore i nuovi minimi retributivi per il Ccnl dei dipendenti per l’industria metalmeccanica privata e della installazione impianti.
Dal 1/6/2020 sono previsti i seguenti nuovi minimi retributivi.
Livello | Dal 1/6/2020 |
8 Quadri | 2.392,00 |
7 | 2.336,02 |
6 | 2.092,45 |
5s | 1.950,39 |
5 | 1.819,64 |
4 | 1.699,07 |
3s | 1.663,88 |
3 | 1.628,69 |
2 | 1.468,71 |
1 | 1.330,54 |
Tali valori devono essere presenti nei livelli contrattuali agganciati al CCNL Metalmeccanici Industria Confindustria, con validità fino al 31/05/2021.
Indennità di trasferta e reperibilità
Dal 1/6/2020 le indennità di trasferta sono le seguenti:
Tipologia | Importo |
Trasferta intera | 43,90 |
Quota pasto pranzo o cena | 11,89 |
Quota pernottamento | 20,12 |
Dal 1/6/2020 le indennità di reperibilità sono le seguenti:
Livello |
16 h
(gg lavorato) |
24 h
(gg lavorato) |
24 h
(festive) |
6 gg | 6 gg
con festivo |
6 gg
con festivo e gg libero |
1°, 2°, 3°, 3° super | 4,93 | 7,41 | 8,01 | 32,06 | 32,66 | 35,14 |
4°, 5° | 5,87 | 9,21 | 9,88 | 38,56 | 39,23 | 42,57 |
Superiore al 5° | 6,75 | 11,09 | 11,68 | 44,84 | 45,43 | 49,77 |
Flexible benefits
L’articolo 17, definito dall’accordo integrativo del nuovo CCNL Metalmeccanici, ha introdotto l’obbligo per le aziende di mettere a disposizione dei lavoratori beni e i servizi di welfare.
A decorrere dal 1 giugno 2019 l’importo del valore dei beni e servizi è pari a € 200.00, e tali beni e servizi andranno utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.
Si specifica che per i lavoratori part-time i valori definiti non sono riproporzionabili.
Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.
Nell’accordo integrativo vengono forniti esempi dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi, e ai beni in natura come carburante, ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo.
Rivalutazione TFR: coefficiente di maggio 2020
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 14 giugno 2020 è pari a 102,3.