Fatturazione elettronica con San Marino dal 1° ottobre 2021

Fatturazione Elettronica con San Marino

La pubblicazione in Gazzetta del Decreto n.168 dello scorso 21 Giugno del Mef, disciplina l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2022, della fatturazione elettronica verso San Marino utilizzando il Sistema di Interscambio.

E’ previsto un periodo di transizione dal prossimo 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022 durante il quale si potrà optare sia per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero , e sia per quella cartacea.

Fatturazione elettronica dall’Italia a San Marino

Tutte le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, dovranno essere inviate allo SdI (Sistema di Interscambio).

L’ufficio tributario della repubblica di San Marino ha regolato l’utilizzo del codice destinatario nell’ambito dei  rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, predisponendo un unico codice: “2R4GT08”. Tale codice dovrà essere utilizzato nelle e-fatture emesse nei confronti dei sammarinesi.

Il Sistema di Interscambio provvederà a trasmetterle all’ufficio tributario di San Marino, il quale, verificati i documenti, provvederà a convalidare i documenti (o meno), mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate italiana. L’AdE, poi, tramite apposito canale telematico, dovrà rendere noto l’esito dell’avvenuta verifica.

La non imponibilità è subordinata alla convalida di regolarità dell’e-fattura da parte dell’ufficio sammarinese o al possesso della fattura cartacea timbrata dallo stesso ufficio. Il cedente nazionale deve disporre delle fatture “validate” entro 4 mesi dall’emissione. In mancanza, è necessario regolarizzare le operazioni con nota di variazione in aumento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei quattro mesi. In tal modo saranno evitate sanzioni né interessi.

Si potranno, quindi, verificare due ipotesi:

  • Nel caso in cui il documento digitale non venisse convalidato dall’ufficio Tributario Sammarinese il cedente italiano dovrà emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, d.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
  • In caso, invece, di avvenuta convalida della cessione, questa potrà considerata a tutti gli effetti non imponibile ai sensi degli art. 8 e 9, d.P.R. 633/1972.

Fatturazione elettronica da San Marino all’Italia

Le fatture emesse da operatori sammarinesi nei confronti di soggetti passivi italiani (con trasporto dei beni da San Marino all’Italia) saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese, sempre in formato elettronico, al Sistema di Interscambio italiano.

Lo SdI dovrà mettere a disposizione un apposito canale telematico.

Pur trattandosi di uno stato extra UE, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non risulta applicabile la normativa prevista per le importazioni.

Qualora il cedente sammarinese abbia emesso fattura elettronica con o senza applicazione dell’Iva (le due modalità in uso sono confermate), la detrazione e l’integrazione della fattura sono vincolate all’esito del controllo delle Entrate e al rilascio della fattura estera da parte dello Sdi. La fattura cartacea dev’essere vidimata dall’ufficio di San Marino. Se è stata emessa con Iva, la detrazione è subordinata alla ricezione dell’originale vistato. Se è senz’Iva, l’integrazione va eseguita sempre disponendo dell’esemplare vistato.

 

Abolizione “Esterometro” dal 2022

L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica. Viene, quindi, meno dal 2022 il cosiddetto “Esterometro”

La trasmissione dovrà essere effettuata:

  • nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;
  • nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero. Il software UNO è già in grado di emettere ed inviare allo Sdi tali documenti.

In relazione al ciclo passivo l’operatività, invece, cambierà sostanzialmente atteso che il fornitore estero continuerà a emettere le fatture in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Il documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Il software UNO sarà dotato per tempo di procedure e automatismi in grado di generare e di trasmettere automaticamente allo Sdi i documenti elettronici di tipo TD17/TD18/TD19.

All’atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero, l’operatore continuerà a registrarla con le consuete modalità in prima nota Iva.

Al termine della registrazione, la procedura, rilevando che si tratta di fattura emessa da un fornitore estero, potrà effettuare con i dati in suo possesso la del documento Xml di tipo TD17/TD18/TD19 per la successiva trasmissione. Va segnalato che, poiché per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, tali documenti saranno, a seguire, recapitati dallo Sdi allo stesso soggetto passivo che li ha emessi. In UNO i documenti “riacquisiti” saranno identificati con lo stato “Non contabilizzare” e automaticamente collegati alla registrazione contabile che li ha generati.

 

Reverse charge interno

Alla ricezione di una fattura passiva emessa dal fornitore italiano con l’indicazione di codici natura di tipo N6 è necessario procedere all’integrazione IVA tramite reverse charge interno.

Anche in questo caso sarà possibile (ma non obbligatorio) generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo Sdi utilizando la tipologia:

  • TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno

Al termine della contabilizzazione della fattura, la procedura, rilevando che si tratta di fattura con reverse charge, potrà effettuare la generazione del documento Xml di tipo TD16 per la successiva trasmissione.

Va segnalato che, analogamente ai documenti di tipo TD17/TD18/TD19, per il TD16 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, pertanto il documento sarà recapitato dallo Sdi allo stesso soggetto passivo che li ha emessi. In UNO il documento “riacquisito” sarà identificato con lo stato “Non contabilizzare” e automaticamente collegato alla registrazione contabile che lo ha generato.