È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Semplificazioni”, nell’ambito del quale sono contenute novità anche in merito all’abolizione dell’esterometro che decorre dal 1° luglio 2022.

Il decreto dispone che l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro” o “spesometro estero”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

É confermato che per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022 l’invio dei dati delle operazioni in esame va effettuato:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni “attive” / effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione per le operazioni “di acquisto” / ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Per tali operazioni i dati vanno trasmessi telematicamente utilizzando SdI secondo il formato di cui al comma 2 del citato art. 1 (formato xml utilizzato per le fatture elettroniche).

È inoltre prorogata dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili, per l’omessa / errata trasmissione telematica dei dati delle operazioni tranfrontaliere.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Di fatto la decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria risulta ora allineata con quella delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni in esame.